Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 novembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 agosto 1984 |
Commentari • 2
- 1. Legge sulla depenalizzazionehttps://www.studiocataldi.it/
Raccolta Normativa LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale. Testo aggiornato al DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91. CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI Art. 1. (Principio di legalita') Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. Art. 2. (Capacita' di intendere e di volere) Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, …
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Giurisprudenza • 41
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 907Provvedimento: Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 489 /2024 da: L'avv. DONADIO LUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte; IL GIUDICE Ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. ET AV, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 489 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, vertente TRA Parte_1 (C.F. C.F._1 , nella qualità di trasgressore eParte_2 [...] …Leggi di più...
- termine conclusione procedimento·
- autorizzazione autorità competente·
- vincolo idrogeologico·
- mancata audizione·
- art. 8 RDL 3267/23·
- estirpazione ceppaie·
- spese di lite·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- efficacia fidefaciente accertamento
Versioni del testo
- Art. 1.
Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all' articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;
b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale" trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;
c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;
e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.
Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma e' ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;
f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati. - Art. 2.
Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalita' dei tagli;
b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati. - Art. 3.
Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all' articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000.