Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 novembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 agosto 1984 |
Commentario • 1
- 1. Legge di depenalizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2016
Giurisprudenza • 40
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 907Provvedimento: Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 489 /2024 da: L'avv. DONADIO LUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte; IL GIUDICE Ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 489 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, vertente TRA (C.F. , nella qualità di trasgressore e Parte_1 C.F._1 …Leggi di più...
- termine conclusione procedimento·
- autorizzazione autorità competente·
- vincolo idrogeologico·
- mancata audizione·
- art. 8 RDL 3267/23·
- estirpazione ceppaie·
- spese di lite·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- efficacia fidefaciente accertamento
- 2. Trib. Castrovillari, sentenza 05/07/2024, n. 1256Provvedimento: IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N. 834-2021 Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli Esiti dell'udienza del giorno 04.04.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice - dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusto provvedimento in atti; - letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate; P.Q.M. alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della …Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- sanzione amministrativa·
- responsabilità amministrativa·
- motivazione per relationem·
- fede privilegiata verbale di accertamento·
- demonticazione animali·
- competenza polizia amministrativa·
- pascolo bovini·
- onere della prova·
- art. 22 l. 689/1981
- 3. Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 787Provvedimento: Verbale dell'udienza del 6 maggio 2025 Causa iscritta al n. 1030/2025 R.G.A.C. Sono presenti: l'avv. Rosario Maletta, in sostituzione dell'avv. Carmine De Lorenzo, per l'opponente, il quale discute la causa riportandosi a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, e precisa le conclusioni richiamando quelle ivi rassegnate, di cui chiede l'integrale accoglimento; l'avv. Wanda Pizzuti, in sostituzione dell'avv. Annapaola De Masi, per la Regione Calabria, la quale si riporta alla comparsa di costituzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; il giudice dato atto; pronuncia la seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata …Leggi di più...
- annullamento ordinanza ingiunzione·
- mancato sgombero tagliata·
- art. 429 c.p.c.·
- violazione normativa forestale·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- fidefacenza verbale di contestazione·
- spese di lite·
- diritto di difesa·
- prova testimoniale·
- taglio irregolare
- 4. Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 8296Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 1152/2022 proposto da: UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gregorio Troilo ([...]) e dall'avvocato Stefano Calzolari ([...]). - Ricorrente – contro CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lentini. - Controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2845/2021 depositata il 23/11/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 20 novembre 2025. SANZIONI AMMINISTRATIVE Civile Sent. Sez. 2 Num. 8296 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 02/04/2026 2 Udito il Sostituto …Leggi di più...
- art. 2945 c.c.·
- sanzioni amministrative·
- r.d.l. n. 3267/1923·
- PMPF·
- prescrizione quinquennale·
- illeciti permanenti·
- art. 15 legge regionale Emilia-Romagna n. 30/1981·
- art. 2934 c.c.·
- art. 28 legge 689/1981·
- art. 3 legge n. 950/1967·
- violazioni ambientali·
- art. 2935 c.c.·
- legge regionale Emilia-Romagna n. 30/1981·
- art. 2943 c.c.·
- illeciti istantanei ad effetti permanenti
- 5. Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 1299Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2423/2021 R.G. TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. e C.F. ), elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Caraglia, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti; opponenti CONTRO (C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dal funzionario delegato, dott. Michele Pepe, …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- prova elemento soggettivo illecito·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- querela di falso·
- giurisdizione civile·
- prova elemento oggettivo illecito·
- spese di lite·
- art. 10 P.M.P.F. Foggia·
- art. 2 L. n. 950/1967·
- art. 6 D.Lgs. n. 150/2011·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1.
Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all' articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;
b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale" trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;
c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;
e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.
Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma e' ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;
f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati. - Articolo 2Art. 2.
Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalita' dei tagli;
b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati. - Articolo 3Art. 3.
Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all' articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000. (1) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le sanzioni amministrative previste dall' articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 , e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000." ------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 agosto 1984, n. 424 , nel modificare l' art. 11 della L. 1 marzo 1975, n. 47 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47 ".