Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01416/2021 REG.RIC.
N. 01528/2021 REG.RIC.
N. 01530/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2021, proposto da GN RI NI e SS PA NI, rappresentati e difesi dall’avvocato Duccio RI Traina, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2021, proposto da GN RI NI e SS PA NI, rappresentati e difesi dall’avvocato Duccio RI Traina, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2021, proposto da GN RI NI e SS PA NI, rappresentati e difesi dall’avvocato Duccio RI Traina, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
-quanto al ricorso n. 1416 del 2021:
del “diniego n. 1631/2021” del 15.07.2021, che ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 22.03.1986 ai sensi dell’art. 31 l. n. 47/1985 e ordinato, ai sensi dell'art. 31 T.U. Edilizia, la demolizione delle opere oggetto della domanda de qua entro 90 giorni, pena l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'area iscritta al Catasto Fabbricati “particelle 51, 181, 27 e 700” e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria “di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro (o una sanzione amministrativa di 20.000 euro trattandosi di zona sottoposta a vincolo)”; nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente;
-quanto al ricorso n. 1528 del 2021:
del “diniego n. 1624/2021” del 15.07.2021, notificato in data 26.07.2021, che ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 22.03.1986 e ordinato, ai sensi degli artt. 31 T.U. Edilizia e 196 l. reg. Toscana n. 65/2014, la demolizione delle opere oggetto della domanda de qua entro 90 giorni, pena l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle costruite e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro; nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente;
-quanto al ricorso n. 1530 del 2021:
del “diniego n. 1781/2021” del 23.08.2021, notificato in data 30.08.2021, che ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 22.03.1986 e ordinato, ai sensi degli artt. 31 T.U. Edilizia e 196 l. reg. Toscana n. 65/2014, la demolizione delle opere oggetto della domanda de qua entro 90 giorni, pena l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle costruite e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro; nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Comune di Firenze e di Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa EF LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con i ricorsi in epigrafe indicati gli istanti chiedono l’annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Firenze ha respinto le tre domande di condono dagli stessi avanzate ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985 e relative alla realizzazione di diversi manufatti nel complesso immobiliare sito in Firenze, via Pietro Tacca n. 26/9 e costituito, in origine, da un fabbricato principale (cd. villa) e due fabbricati di dimensioni minori a destinazione residenziale.
2. Il Comune ha motivato i dinieghi impugnati sul presupposto che le opere sono state compiute nella fascia di rispetto del preesistente vincolo cimiteriale, in violazione della specifica normativa di settore, dando luogo alla realizzazione di ampliamenti plano-volumetrici di consistenza complessivamente superiore al 10% della originaria volumetria legittima dell’edificio. In conseguenza, il Comune ha ordinato la demolizione degli abusi entro novanta giorni, con acquisizione al patrimonio dell’ente dell’area di sedime nel rispetto della misura massima di dieci volte la superficie costruita, in caso di inottemperanza, oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria.
3. Con ricorso iscritto al n. 1416/2021 r.g. i ricorrenti contestano il diniego di concessione edilizia in sanatoria relativamente alle seguenti opere:
a) un ampliamento in muratura della parte tergale del fabbricato principale, per una superficie utile pari a mq. 98,45;
b) un locale ad uso centrale termica nelle immediate vicinanze dell’immobile, per una superficie non residenziale pari a mq. 24,72;
c) una tettoia adiacente alla parte tergale della limonaia, per una superficie non residenziale pari a mq. 18.
4. Gli istanti propongono i seguenti motivi:
I. Violazione o falsa applicazione degli artt. 31 l. 28.02.1985, n. 47, 338 del r.d. 27.07.1934, n. 1265. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti , atteso che le opere realizzate (e, in particolare, la tettoia e il locale ad uso centrale termica) sono consentite nella fascia di rispetto cimiteriale, mentre l’ampliamento del fabbricato principale doveva essere sanato almeno per una porzione di volume pari al 10% del volume del manufatto.
II. (in subordine) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 31 DPR 06.06.2001 . Eccesso di potere per difetto dei presupposti , atteso che alla fattispecie in questione potrebbe, al più, applicarsi il disposto dell’art. 33 e non quello dell’art. 31 TUE, non potendo le opere contestate essere qualificate come nuova costruzione.
III. (in ulteriore subordine) Violazione o falsa applicazione art. 31 D.P.R. 6.06.2001, n. 380, 3 l. 8.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti , perché il provvedimento è illegittimo per carenza di motivazione nella parte in cui individua l’area di sedime da acquisire e perché dispone l’acquisizione di un’area superiore al decuplo della superficie utile abusivamente costruita, in violazione dell’art. 31 TUE. I ricorrenti specificano che nel caso in cui l’individuazione dell’area non abbia invece carattere definitivo, “il presente motivo vale quale memoria infraprocedimentale” .
5. Con ricorso iscritto al n. 1528/2021 r.g. si contesta il diniego di sanatoria edilizia relativamente alle seguenti opere:
- un locale in muratura in ampliamento di uno dei due fabbricati minori del complesso immobiliare , di superficie utile pari a 38 mq;
- una loggia nella parte tergale costituita da due pilastri in muratura e copertura di tegole, di superficie non residenziale pari a mq 8,46;
- la copertura della scala esterna per realizzare un corridoio di superficie pari a mq 7,20;
- un vano ingresso con scala di superficie utile pari a mq 1,40 e non residenziale pari a mq 3,75.
6. I ricorrenti sollevano le seguenti censure:
6.1. Quanto al locale in muratura, eccepiscono la Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 l. 28.02.1985, n. 47, 338 del r.d. 27.07.1934, n. 1265, della delibera del Consiglio Comunale di Firenze n. 1631/1999, dell’art. 20 l. 7.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti . I ricorrenti evidenziano che l’opera, al momento della sua costruzione, era esterna alla fascia di rispetto cimiteriale per effetto della delibera del Consiglio Comunale n. 1631/1999 in base alla quale la fascia di rispetto del cimitero di San Miniato al Monte non era pari a 200 metri, ma a 100 metri e che tale distanza è stata riportata a 200 metri soltanto con l’adozione del regolamento urbanistico comunale approvato con delibera consiliare 2015/C/00025 del 2.04.2015. Inoltre, sottolineano gli istanti che la reintroduzione del vincolo nel 2015 ne sottolinea la natura sopravvenuta con la conseguenza che lo stesso non comporta inedificabilità assoluta ex art. 33 legge n. 47/1985, ma inedificabilità relativa ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. In ogni caso, eccepiscono ancora i ricorrenti che sulla domanda di condono presentata il 29.05.2003 doveva ormai ritenersi formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35, comma 18 della legge n. 47/1985, che prevede che trascorsi ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria ex art. 31 della legge n. 47/1985, quest’ultima si intende accolta se l’interessato provvede al pagamento di tutte le somme a conguaglio, nonché alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento, come avvenuto nel caso di specie. I ricorrenti ritengono, quindi, che nella fattispecie ricorrevano tutte le condizioni (pagamento degli oneri e del costo di costruzione, autorizzazione paesaggistica, produzione in data 29.05.2001 della documentazione richiesta dal Comune) previste dall’art. 35 citato per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono.
6.2. Quanto alla tettoia, al vano ingresso con scala e alla copertura della scala esterna, i ricorrenti eccepiscono la Violazione o falsa applicazione degli artt. 31 l. 28.02.1985, n. 47, 338 del r.d. 27.07.1934, n. 1265 Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti , poiché sono contestati interventi che potevano pacificamente essere realizzati in area sottoposta a vincolo cimiteriale ai sensi della normativa di settore.
6.3. (in subordine) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 31 del d.p.r. 6.06.2001, 196 l. r. Toscana 10.11.2014, n. 65. Eccesso di potere per difetto dei presupposti perché le opere oggetto di diniego di condono non possono essere qualificate come nuove costruzioni, con la conseguente inapplicabilità delle previsioni di cui agli artt. 31 D. Lgs. n. 380/2001 e 196 della legge regionale Toscana n. 65/2014.
7. Con ricorso iscritto al n. 1530/2021 r.g. i ricorrenti contestano la legittimità del diniego di condono relativamente alle seguenti opere:
- locale destinato a rimessa auto interrato;
- ripostiglio seminterrato.
8. Gli istanti insorgono per i seguenti motivi in diritto:
I. Violazione o falsa applicazione degli artt. 31 l. 28.02.1985, n. 47, 338 del r.d. 27.07.1934, n. 1265 Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti , atteso che le opere potevano essere realizzate anche in area sottoposta a vincolo cimiteriale.
II. (in subordine) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 31 d.P.R. 6.06.2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti , atteso che le opere contestate non possono essere qualificate come nuova costruzione con conseguente inapplicabilità del regime previsto dall’art. 31 D. Lgs. n. 380/2001.
9. Si è costituito il Comune di Firenze in tutti e tre i giudizi per resistere ai ricorsi.
10. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
11. Per l’udienza del 8.10.2025 i difensori delle parti hanno fatto pervenire, per tutti e tre i ricorsi, istanza di decisione della causa sugli scritti e il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover riunire i ricorsi in epigrafe indicati, in quanto strettamente connessi, essendo stati impugnati tre provvedimenti di diniego adottati dall’amministrazione su altrettante istanze relative a plurimi abusi realizzati sulla stessa area, di proprietà dei ricorrenti, e attinenti alla medesima vicenda edificatoria.
2. Ancora in via preliminare il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente le censure contenute nei tre ricorsi (primo motivo dei ricorsi iscritti al n. 1416/2021 e 1530/2021 e secondo motivo del ricorso iscritto al n. 1528/2021) che attengono all’ammissibilità degli interventi di cui alle istanze di condono in zona sottoposta a vincolo cimiteriale.
3. Sul punto premette il Collegio che sussistono gli elementi per procedere a una valutazione globale degli abusi commessi nell’unico complesso immobiliare formato da un fabbricato principale e da due fabbricati minori, a uso residenziale, annessi al primo. Le opere realizzate nel tempo hanno infatti l’effetto di migliorarne lo sfruttamento da parte dei comproprietari, consentendone una migliore fruibilità. Ritiene dunque il Collegio che l’insieme delle opere, pur frazionate dall’istante nelle tre domande di condono, debbano essere considerate nella loro interezza, in quanto riferite allo stesso complesso immobiliare e risultanti funzionali ad essere inquadrate in un unico intervento edilizio, come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente.
3.1. In detta prospettiva, la condivisibile giurisprudenza ha affermato che: “ Al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, anche realizzate in tempi diversi, occorre compiere una valutazione complessiva e globale delle opere medesime, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo “atomistico”, come se fossero del tutto slegati l’uno dall’altro, sicché non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9653) ” ( ex multis : Consiglio di Stato, VII sezione, sentenza del 18 febbraio 2025, n. 1382). E ancora, “‘ in caso di abuso deve essere seguito un approccio globale e non atomistico, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio ’ (Cons. di St., sez. VII, 13/11/2023, n. 9724). In altri termini, ‘la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una valutazione complessiva e non atomistica delle opere realizzate; non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul testo immobiliare unitariamente considerato’ (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 27/04/2020, n. 1496). Pertanto, ‘non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi edilizi allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo’ (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 4303/2024) ” (TAR Campania, sez. VII, 21.07.2025, n. 5452) .
3.2. Gli abusi contestati nel caso di specie non sono scomponibili tra di loro, con conseguente irrilevanza dell’eventuale natura pertinenziale delle opere, ma debbono necessariamente essere valutati in modo unitario, trattandosi di interventi che hanno in parte realizzato un ampliamento degli immobili esistenti e in parte assolto a una funzione servente agli stessi (es. locale destinato a rimessa auto, ripostiglio seminterrato).
3.3. Tanto deve affermarsi anche con riferimento al locale destinato a centrale termica, che secondo i ricorrenti doveva essere sanato in quanto opera necessaria a realizzare servizi tecnologici o nuovi impianti ex art. 31, comma 1, lett. b) e d) della l. n. 458/1978, richiamato dall’art. 338, comma 7, R.D. n. 1265/1934. Sul punto premette il Collegio che la giurisprudenza ha da tempo definito “ la “nuova costruzione” alla stregua di qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo.
Ai fini della configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia è necessaria, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituito dal nesso strumentale dell’opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui la stessa inerisce. Per giurisprudenza costante, inoltre, il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un’opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato (Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6685; Id., 23 maggio 2023 n. 5087; sez. II, 20 luglio 2022, n. 6371). La pertinenza urbanistica è stata, quindi, intesa in un’accezione restrittiva, in quanto riferita solo ad opere di modeste dimensioni, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia (cfr. Cons. St., sez VI del 19 maggio 2023 n. 5004; id. 4 gennaio 2016, n. 19; id., 24 luglio 2014, n. 3952; sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615; sez. VII n. 3422 del 3 aprile 2023)” (così C.d.S., Sez. VII, n. 4175 del 15.5.2025). Nel caso di specie la domanda di sanatoria ha ad oggetto un locale autonomo rispetto all’edificio principale, di dimensioni superiori a 24 metri quadrati che certamente non può essere configurato come vano tecnico, che si riferisce invece a locali di ridotte dimensioni a servizio dell’immobile principale. Anche tale locale, dunque, deve essere valutato unitariamente agli altri interventi ed è insuscettibile di sanatoria.
4. Ciò precisato, sono conseguentemente prive di pregio anche le doglianze contenute in ciascun ricorso (secondo motivo del ricorso iscritto al n. 1416/2021 e al n. 1530/2021 e terza censura contenuta nel ricorso iscritto al n. 1528/2021) con cui i ricorrenti lamentano l’errata applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 31 DPR 380/2001 a interventi dagli stessi qualificati come minori e di natura pertinenziale, perché la valutazione globale degli abusi rende irrilevante la natura della singola opera, non essendo predicabile una scomposizione degli interventi eseguiti nemmeno a tali fini.
4.1. E a conferma della stigmatizzazione da parte dell’ordinamento della pratica di frazionare gli abusi al fine di ottenere una sanatoria per le opere di rilevanza minore, il Collegio richiama l’orientamento che identifica in tali fattispecie una “ strumentalizzazione dell’istituto della sanatoria, utilizzato scientemente e sistematicamente per uno scopo concreto diverso e antitetico rispetto alla finalità a cui è per legge deputato (id est la sanatoria in via eccezionale di abusi formali minori e non quella di sottrarre l’intervento al rilascio del titolo edilizio ex ante e all’accertamento di compatibilità urbanistica ex post)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1394).
4.2. In definitiva l’approccio globale e unitario degli abusi commessi comporta la legittimità dei dinieghi opposti dall’amministrazione alle istanze di sanatoria sotto il profilo urbanistico-edilizio, atteso che gli aumenti di superficie determinati dalle opere abusive in discorso si pongono in contrasto con la disciplina che prescrive un vincolo di inedificabilità nel sito ove insistono le opere in questione.
5. Deve essere respinta anche la prima censura sollevata nel ricorso iscritto al n. 1528/2021 con cui gli istanti contestano il provvedimento impugnato asserendo che sull’istanza di condono si era formato il silenzio-assenso e che, in ogni caso, la fascia di rispetto cimiteriale era stata ridotta a 100 metri e riportata a 200 metri solo nel 2015, con la conseguenza che le opere in questione non erano interessate dal vincolo o, quantomeno, dal vincolo di inedificabilità assoluta.
5.1. Sul punto osserva il Collegio che la legge definisce, con vincolo operante ope legis , che la fascia di rispetto cimiteriale sia di 200 metri e le opere in contestazione risultano comprese in tale zona.
5.2. In merito all’intervenuta riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale che ha chiarito la natura e la portata del vincolo e di tale potere di riduzione, evidenziando che: “- il vincolo cimiteriale prescritto dall’art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 determina un regime di inedificabilità ex lege, integrando una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene, tale da configurare in maniera oggettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con il perimetro dell’area cimiteriale;
- il vincolo, in ragione del suo carattere assoluto, non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale;
- il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti;
- avuto riguardo alla ratio sottesa alla norma in esame, la nozione di “centro abitato” richiamata dall’art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/34, deve intendersi in senso ampio e comprensivo di ogni ambito spaziale nel quale insistano edifici connotati da effettiva e permanente destinazione residenziale o con uso correlato alla residenza, posto che, altrimenti, si consentirebbe la generalizzata costruzione o ampliamento dei cimiteri anche a ridosso di edifici a uso abitativo, in violazione delle esigenze di tutela della pubblica igiene e salute sottese alla prescrizione di cui all’art. 338, comma 1, cit.;
- la deroga prevista dal quinto comma dell’art. 338 r.d. n. 1265/34 con riferimento all’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale è suscettibile di essere ridotta soltanto in via autoritativa e a tutela di interessi pubblici.
Pertanto, in ragione del chiaro ed inequivocabile disposto normativo e della relativa ratio, il consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 10 luglio 2023, n. 6726; Cons. St., Sez. VI, 20 luglio 2021, n. 5458; Cons. St., Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2370; Cons. St., Sez. VI, 24 aprile 2019, n. 2622; Cons. St., Sez VI, 12 febbraio 2019, n. 1013) ritiene che il vincolo cimiteriale abbia carattere assoluto e non consenta in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, e che lo stesso vincolo si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.
L'esistenza del vincolo cimiteriale nell'area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, quindi, comportando l’inedificabilità assoluta, impedisce il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 33, L. n. 47/1985, senza necessità di compiere ulteriori valutazioni.” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 agosto 2023, n. 8066) .
Quanto agli interventi ammissibili nella zona di rispetto cimiteriale anche questa Sezione ha condivisibilmente precisato che “il procedimento invocabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell'art. 338, consistenti nel recupero o nel cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti; mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - come valutato dal legislatore nell'elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione - la procedura di riduzione della fascia inedificabile (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3410; sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667; ivi riferimenti ulteriori). - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 luglio 2018, n. 4351, Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2017, n. 5873.” (TAR Campania, sez. III, 16.06.2025, n. 4524) . Pertanto, tenuto conto della tipologia degli interventi oggetto di gravame ritiene il Collegio che sono stati legittimamente adottati i provvedimenti di diniego di sanatoria, poiché trattasi di opere realizzate nella fascia di rispetto cimiteriale non rientranti nelle deroghe previste dalla legge.
5.3. Quanto poi all’asserita formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, occorre innanzitutto ricordare che l’art. 35, comma 18, della L. n. 47/1985, così come interpretato dalla giurisprudenza, stabilisce che l’accoglimento dell’istanza per silentium si verifica solo al ricorrere dei seguenti requisiti: i) la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del condono; ii) il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza senza che intervengano provvedimenti da parte del Comune; iii) il pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio. Nel caso di specie, tali condizioni non sussistono.
5.4. L’art. 33 della legge 47/1985 esclude infatti che le opere di cui all’art. 31 siano suscettibili di sanatoria quando in contrasto con preesistenti vincoli tassativamente indicati, tra cui quelli che comportino la inedificabilità delle aree. Simmetricamente, l’art. 35, comma 18, della legge n. 47/85 prescrive che: “ Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l’esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ”. Ne segue che allorquando, come nel caso di specie, le opere abusive ricadono in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta (ai sensi dell’art. 338 del R.D. 27.07.1934, n. 1265) poiché pacificamente realizzate in epoca successiva all’introduzione del vincolo ex lege , le stesse non sono sanabili né con provvedimento espresso né, tanto meno, con la formazione del silenzio assenso, quoad effectum parificato al rilascio della concessione in sanatoria (così TAR Toscana, sez. III, 27.01.2025, n. 122). E tale conclusione resiste alla contestazione dei ricorrenti che la fascia di rispetto cimiteriale era stata ridotta con delibera consiliare a cento metri perché, come detto, il vincolo di inedificabilità previsto dalla legge “ deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale, non consentendo, pertanto, di allocare all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati, che tale fascia intende tutelare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205). In altri termini, non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667) ” (così TAR Toscana, sez. III, 27.01.2025, n. 122).
6. Infine priva di rilievo risulta la terza censura sollevata con il ricorso iscritto al n. 1416/2021 r.g. con la quale gli istanti contestano il difetto di motivazione del provvedimento nella parte in cui prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (ex art. 31 DPR 380/2001 e Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 16/2023) dell’area di sedime e dell’ulteriore area indicata nell’ordinanza. Invero, come noto, l’indicazione nel provvedimento di demolizione delle aree da acquisire equivale ad un avvio del procedimento finalizzato alla loro acquisizione gratuita, cosicché l’eventuale erroneità della quantificazione della loro superficie, contenuta nell’ordine di demolizione, risulta irrilevante in tale sede, poiché la misura dell’area indicata nell’ordine di demolizione non costituisce determinazione definitiva ma consente comunque all’interessato di interloquire con il Comune, chiamato a determinare in via definitiva, successivamente, la superficie da acquisire, a fronte dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, col provvedimento finale di acquisizione al patrimonio comunale.
6.1 La giurisprudenza si è costantemente espressa nel distinguere tra l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione gratuita, affermando che “ l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2023, n. 10133; Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2023, n. 10101; Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2023, n. 9348).
6.2. Nel caso di specie oggetto di impugnazione sono i dinieghi delle domande di concessione edilizia in sanatoria con il quale il Comune ha contestualmente ordinato la demolizione delle opere oggetto dell’istanza, avvertendo che - in caso di inottemperanza - si verificherà l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle costruite. Gli atti gravati dunque non contengono la definitiva individuazione dell’area da acquisire, che dovrà essere oggetto di un futuro apposito provvedimento.
7. In definitiva, i ricorsi riuniti sono complessivamente da respingere.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO RI CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
EF LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF LI | RO RI CH |
IL SEGRETARIO