Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
EPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Giudice Dott.ssa Laura Cortellaro
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/04/2024 da
Parte 1 , (C.F. C.F. 1
),
e
Parte 2 , (C.F.
), C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Clara Fazzi e Luca Giorgis presso il cui Studio in
Vigevano (PV), Via Cairoli n. 43 sono elettivamente domiciliati;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Turbigo, in data 03/11/2018, (atto n.8, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018) separati consensualmente con sentenza n. 243/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
"1) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nulla richiedono a titolo di reciproco mantenimento;
2) I coniugi dichiarano che tutte le questioni di natura patrimoniale tra gli stessi esistenti sono già state definite, che hanno già provveduto a dividere tutti i loro beni e che i medesimi null'altro hanno quindi da pretendere l'uno dall'altro;
3) Le spese del giudizio, per accordo delle parti, sono interamente a carico della sig.ra Pt 1
[...] ;"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n.243/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data16.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e da [...] Parte 2 in Turbigo, in data 03/11/2018, (atto n.8, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi