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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/10/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1711/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Gatto. Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
Contro
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bonavita. Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Accertamento negativo consumi idrici
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice agisce avverso la diffida di pagamento prot. n.55428 notificata il 24.09.2018 per l'importo di euro 10.042,52 emessa dal resistente a titolo di canoni idrici per gli anni 2006; CP_1
2007; 2008; 2009; 2010; 2013; 2014.
Ne contesta l'illegittimità per l'omessa preliminare comunicazione di messa in mora, nonché per l'omessa attestazione di esecutorietà dell'ingiunzione, in violazione alle prescrizioni di cui all'art. 1 2 del r.d. 14/4/1910 n. 639; nel merito eccepisce l'illegittimità della pretesa perché determinato il canone su consumi presuntivi e forfettari, in carenza di effettiva lettura;
contesta altresì l'illegittimità dell'addebito calcolato non in forza dell'effettivo consumo del contatore condominiale invero da riferirsi a consumi individuali dei singoli condomini;
eccepisce ancora l'intervenuta prescrizione del credito decorsi ampiamente i termini di cui all'articolo 2948 c.c. n. 4, trattandosi di prestazioni periodiche inferiori all'anno; contesta comunque gli addebiti a titolo di quota fissa ed eccedenza, rilevando l'inesigibilità di quanto addebitato per depurazione in mancanza di impianto depurativo.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione opposta e di tutti gli atti conseguenziali dichiarando non dovute le somme pretese per le ragioni sopra esposte.
La parte convenuta contesta ogni assunto rilevando l'irritualità della domanda non proposta secondo il rito ordinario di cognizione come previsto dall'art. 32 del decreto legislativo n.150/2011; rileva in ogni caso la tardività del ricorso depositato oltre il termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento impugnato, come prescritto dal regio decreto 639/1910; contesta nel merito il ricorso per difetto di allegazione e prova, rilevando l'infondatezza delle contrarie doglianze in tema di procedure di messa in mora e intimazione, rilevando dalla documentazione versata in atti come l'ente abbia provveduto a notificare al debitore ogni atto dovuto.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Deve essere respinta in via preliminare l'eccezione sollevata dal convenuto circa CP_1
l'irritualità del ricorso e, comunque, l'inammissibilità dell'azione per intempestività della domanda presentata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, in violazione al disposto di cui al regio decreto n. 639/1910.
Nel solco della giurisprudenza intervenuta in tema può affermarsi come “il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, stabilito dall'art. 3 del R.D. 14 aprile
1910 n. 639, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione, e, pertanto, il suo decorso, se preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione medesima, non osta a che il contribuente possa insorgere giudizialmente per contestare la legittimità della pretesa” (tra le altre Cass n. 6292/1981).
Giova al riguardo considerare come la domanda sia in ogni caso da qualificare in termini di accertamento negativo del credito vantato dall'amministrazione, così che non possa rilevare in termini di inammissibilità, in sé, la scelta del rito ex art. 702 bis c.p.c. in luogo di quello ordinario di cognizione.
In tal senso deve essere disattesa l'eccezione di nullità o illegittimità dell'atto oggetto di gravame per violazione delle prescrizioni di cui al r.d. n. 639/1910. Si osserva infatti che la domanda
2 intesa all'accertamento negativo del credito, involge l'esame sul contenuto sostanziale della pretesa creditoria, perdendo di rilievo dunque l'eventuale incompletezza o irregolarità dell'atto di intimazione in sé.
Procedendo all'esame circa l'eccepita prescrizione, si osserva.
La diffida di pagamento oggetto del giudizio trae dalle fatture riferite a consumi idrici per il periodo compreso tra gli anni 2006 e 2014. In particolare dalle fatture: n. 565/2006 del 15.3.2007;
n. 548/2007 del 1.4.2008; n. 544/2008 del 30.3.2009; n. 540/2009 del 30.3.2010; n. 533/2010 del
30.4.2011; n. 511/2013 del 15.4.2014 e n. 497/2014 del 15.7.2015.
A tenore degli atti risulta una prima lettera di messa in mora emessa dall'Ente in data
8.5.2013 e recapitata all'amministratore del condominio ricorrente in data 23.5.2013 a sollecito del pagamento delle fatture: n. 565/2006 del 15.3.2007; n. 548/2007 del 1.4.2008; n. 544/2008 del
30.3.2009; n. 540/2009 del 30.3.2010.
Consta, inoltre, la diffida di pagamento avente ad oggetto la totalità delle fatture per cui è giudizio già emessa in data 1.12.2016 e recapitata in data 21.1.2017, nonché l'ulteriore di medesimo contenuto, recapitata in data 24.9.2018.
Si rileva come i canoni dovuti per i consumi in oggetto, quale corrispettivo del servizio di somministrazione di acqua, maturati in tempo anteriore al più breve termine biennale, regime introdotto solo a far data dal 2.1.2020, siano soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.
4 c.c., trattandosi di crediti relativi a prestazioni periodiche a carattere continuativo (tra le altre Cass.
n. 18184/2014; Cass n. 6966/2018). Il dies a quo del termine coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture medesime, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 9126/2023; Cass n. 23789/2008).
Ne consegue pertanto che le somme di cui alle fatture: n. 565/2006 del 15.3.2007; n.
548/2007 del 1.4.2008; n. 544/2008 del 30.3.2009; n. 540/2009 del 30.3.2010; n. 533/2010 del
30.4.2011 devono ritenersi definitivamente inesigibili, per intervenuta prescrizione della relativa obbligazione creditoria, estinta per effetto del tempo inutilmente decorso fra l'insorgenza del credito e la data della notifica attestata, quanto alle prime due al 23.5.2013, quanto alle restanti al
21.1.2017, come sopra appunto recapitate oltre il decorso del termine prescrizionale.
Salve invece le successive , non maturata la prescrizione quinquennale rispetto alla rispettiva scadenza, quali appunto la fattura n. 511/2013 del 15.4.2014 e n. 497/2014 del 15.7.2015, in ordine alle quali si deduce.
Parte attrice contesta in particolare la mancata indicazione da parte dell'Ente degli asseriti consumi quindi gli effettivi volumi di acqua impiegati, e cosi anche dei singoli periodi di
3 somministrazione e delle relative tariffe, contestando i consumi e ogni conseguente misurazione assunta evidentemente su base presuntiva e forfetaria, in difetto di lettura, concludendo per l'inesigibilità del complessivo credito. CP_ Si osserva come nessun riscontro o elemento di prova sia stato offerto dall' convenuto in ordine al credito oggetto di diffida, limitata la produzione in atti alle schede contabili relative esclusivamente agli anni 2008 e 2009, invero coperti da prescrizione, per quanto sopra, nulla risultando in ordine agli anni successivi.
I solleciti in atti si limitano a richiamare gli estremi di singole fatture, l'anno, la data di emissione, l'importo dovuto. Tuttavia nessun dato è ricavabile circa il contenuto, né le voci di credito, né la specifica delle tariffe, né in particolare in ordine alle letture dei consumi idrici in concreto rilevati in capo all'utenza e delle misurazioni di riferimento che portano al totale di ogni singola fattura per anno.
Parimenti nulla risulta indicato in seno agli atti di costituzione in mora prodotti dall'Ente, né risulta che le suddette fatture e relativi dettagli, siano state inoltrate o comunque portate a conoscenza dell'utente.
Resta precluso cosi ogni possibile esame circa il loro contenuto ai fini della valutazione sul credito.
Si osserva infatti che nelle azioni di accertamento negativo del credito del gestore idrico, è ferma la giurisprudenza di legittimità nel prescrivere, a fronte delle contestazioni dell'utente come in esame, l'onere in capo al gestore del servizio idrico di dimostrare l'ammontare dei consumi rilevati, la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, nonché la relativa tariffazione ed i criteri applicati ai fini del calcolo conclusivo dell'importo dovuto. Grava ancora sul fornitore l'onere di provare la perfetta funzionalità del contatore e sul fruitore, eventualmente, la prova che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo non evitabili con uso della diligenza qualificata del custode (in tal senso tra le ultime Cass n.20187/2025).
In carenza di ogni elemento utile a valutare l'effettiva entità, il periodo, l'ammontare dei consumi oggetto della pretesa creditoria e della relativa tariffazione, ignota ogni specifica o dettaglio in carenza delle relative fatture non sussistono elementi o dati di sorta per poter valutare e, conseguentemente, asseverare il credito per cui è intimazione. Credito che pertanto, atteso l'onere della prova in capo al gestore titolare, non potrà essere riconosciuto.
Alla luce dei superiori rilievi la domanda pertanto deve essere accolta, restando assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso.
4 Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, in misura dei minimi in difetto di particolari questioni di diritto, si liquidano in favore della parte ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie la domanda spiegata da parte ricorrente.
Dichiara non dovute le somme a titolo di consumi idrici ed accessori di cui alla diffida di pagamento prot n.55428 del 19.12.2017 e n. 4693/044086 del 1.12.2016 relative alle fatture: n.
565/2006 del 15.3.2007; n. 548/2007 del 1.4.2008; n. 544/2008 del 30.3.2009; n. 540/2009 del
30.3.2010; n. 533/2010 del 30.4.2011; n. 511/2013 del 15.4.2014 e n. 497/2014 del 15.7.2015 emesse dal . Controparte_1
Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del Controparte_1 giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 145,50 per spese, disponendo la distrazione in favore del difensore anticipatario, giusta dichiarazione in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 2 ottobre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Gatto. Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
Contro
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bonavita. Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Accertamento negativo consumi idrici
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice agisce avverso la diffida di pagamento prot. n.55428 notificata il 24.09.2018 per l'importo di euro 10.042,52 emessa dal resistente a titolo di canoni idrici per gli anni 2006; CP_1
2007; 2008; 2009; 2010; 2013; 2014.
Ne contesta l'illegittimità per l'omessa preliminare comunicazione di messa in mora, nonché per l'omessa attestazione di esecutorietà dell'ingiunzione, in violazione alle prescrizioni di cui all'art. 1 2 del r.d. 14/4/1910 n. 639; nel merito eccepisce l'illegittimità della pretesa perché determinato il canone su consumi presuntivi e forfettari, in carenza di effettiva lettura;
contesta altresì l'illegittimità dell'addebito calcolato non in forza dell'effettivo consumo del contatore condominiale invero da riferirsi a consumi individuali dei singoli condomini;
eccepisce ancora l'intervenuta prescrizione del credito decorsi ampiamente i termini di cui all'articolo 2948 c.c. n. 4, trattandosi di prestazioni periodiche inferiori all'anno; contesta comunque gli addebiti a titolo di quota fissa ed eccedenza, rilevando l'inesigibilità di quanto addebitato per depurazione in mancanza di impianto depurativo.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione opposta e di tutti gli atti conseguenziali dichiarando non dovute le somme pretese per le ragioni sopra esposte.
La parte convenuta contesta ogni assunto rilevando l'irritualità della domanda non proposta secondo il rito ordinario di cognizione come previsto dall'art. 32 del decreto legislativo n.150/2011; rileva in ogni caso la tardività del ricorso depositato oltre il termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento impugnato, come prescritto dal regio decreto 639/1910; contesta nel merito il ricorso per difetto di allegazione e prova, rilevando l'infondatezza delle contrarie doglianze in tema di procedure di messa in mora e intimazione, rilevando dalla documentazione versata in atti come l'ente abbia provveduto a notificare al debitore ogni atto dovuto.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Deve essere respinta in via preliminare l'eccezione sollevata dal convenuto circa CP_1
l'irritualità del ricorso e, comunque, l'inammissibilità dell'azione per intempestività della domanda presentata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, in violazione al disposto di cui al regio decreto n. 639/1910.
Nel solco della giurisprudenza intervenuta in tema può affermarsi come “il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, stabilito dall'art. 3 del R.D. 14 aprile
1910 n. 639, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione, e, pertanto, il suo decorso, se preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione medesima, non osta a che il contribuente possa insorgere giudizialmente per contestare la legittimità della pretesa” (tra le altre Cass n. 6292/1981).
Giova al riguardo considerare come la domanda sia in ogni caso da qualificare in termini di accertamento negativo del credito vantato dall'amministrazione, così che non possa rilevare in termini di inammissibilità, in sé, la scelta del rito ex art. 702 bis c.p.c. in luogo di quello ordinario di cognizione.
In tal senso deve essere disattesa l'eccezione di nullità o illegittimità dell'atto oggetto di gravame per violazione delle prescrizioni di cui al r.d. n. 639/1910. Si osserva infatti che la domanda
2 intesa all'accertamento negativo del credito, involge l'esame sul contenuto sostanziale della pretesa creditoria, perdendo di rilievo dunque l'eventuale incompletezza o irregolarità dell'atto di intimazione in sé.
Procedendo all'esame circa l'eccepita prescrizione, si osserva.
La diffida di pagamento oggetto del giudizio trae dalle fatture riferite a consumi idrici per il periodo compreso tra gli anni 2006 e 2014. In particolare dalle fatture: n. 565/2006 del 15.3.2007;
n. 548/2007 del 1.4.2008; n. 544/2008 del 30.3.2009; n. 540/2009 del 30.3.2010; n. 533/2010 del
30.4.2011; n. 511/2013 del 15.4.2014 e n. 497/2014 del 15.7.2015.
A tenore degli atti risulta una prima lettera di messa in mora emessa dall'Ente in data
8.5.2013 e recapitata all'amministratore del condominio ricorrente in data 23.5.2013 a sollecito del pagamento delle fatture: n. 565/2006 del 15.3.2007; n. 548/2007 del 1.4.2008; n. 544/2008 del
30.3.2009; n. 540/2009 del 30.3.2010.
Consta, inoltre, la diffida di pagamento avente ad oggetto la totalità delle fatture per cui è giudizio già emessa in data 1.12.2016 e recapitata in data 21.1.2017, nonché l'ulteriore di medesimo contenuto, recapitata in data 24.9.2018.
Si rileva come i canoni dovuti per i consumi in oggetto, quale corrispettivo del servizio di somministrazione di acqua, maturati in tempo anteriore al più breve termine biennale, regime introdotto solo a far data dal 2.1.2020, siano soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.
4 c.c., trattandosi di crediti relativi a prestazioni periodiche a carattere continuativo (tra le altre Cass.
n. 18184/2014; Cass n. 6966/2018). Il dies a quo del termine coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture medesime, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 9126/2023; Cass n. 23789/2008).
Ne consegue pertanto che le somme di cui alle fatture: n. 565/2006 del 15.3.2007; n.
548/2007 del 1.4.2008; n. 544/2008 del 30.3.2009; n. 540/2009 del 30.3.2010; n. 533/2010 del
30.4.2011 devono ritenersi definitivamente inesigibili, per intervenuta prescrizione della relativa obbligazione creditoria, estinta per effetto del tempo inutilmente decorso fra l'insorgenza del credito e la data della notifica attestata, quanto alle prime due al 23.5.2013, quanto alle restanti al
21.1.2017, come sopra appunto recapitate oltre il decorso del termine prescrizionale.
Salve invece le successive , non maturata la prescrizione quinquennale rispetto alla rispettiva scadenza, quali appunto la fattura n. 511/2013 del 15.4.2014 e n. 497/2014 del 15.7.2015, in ordine alle quali si deduce.
Parte attrice contesta in particolare la mancata indicazione da parte dell'Ente degli asseriti consumi quindi gli effettivi volumi di acqua impiegati, e cosi anche dei singoli periodi di
3 somministrazione e delle relative tariffe, contestando i consumi e ogni conseguente misurazione assunta evidentemente su base presuntiva e forfetaria, in difetto di lettura, concludendo per l'inesigibilità del complessivo credito. CP_ Si osserva come nessun riscontro o elemento di prova sia stato offerto dall' convenuto in ordine al credito oggetto di diffida, limitata la produzione in atti alle schede contabili relative esclusivamente agli anni 2008 e 2009, invero coperti da prescrizione, per quanto sopra, nulla risultando in ordine agli anni successivi.
I solleciti in atti si limitano a richiamare gli estremi di singole fatture, l'anno, la data di emissione, l'importo dovuto. Tuttavia nessun dato è ricavabile circa il contenuto, né le voci di credito, né la specifica delle tariffe, né in particolare in ordine alle letture dei consumi idrici in concreto rilevati in capo all'utenza e delle misurazioni di riferimento che portano al totale di ogni singola fattura per anno.
Parimenti nulla risulta indicato in seno agli atti di costituzione in mora prodotti dall'Ente, né risulta che le suddette fatture e relativi dettagli, siano state inoltrate o comunque portate a conoscenza dell'utente.
Resta precluso cosi ogni possibile esame circa il loro contenuto ai fini della valutazione sul credito.
Si osserva infatti che nelle azioni di accertamento negativo del credito del gestore idrico, è ferma la giurisprudenza di legittimità nel prescrivere, a fronte delle contestazioni dell'utente come in esame, l'onere in capo al gestore del servizio idrico di dimostrare l'ammontare dei consumi rilevati, la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, nonché la relativa tariffazione ed i criteri applicati ai fini del calcolo conclusivo dell'importo dovuto. Grava ancora sul fornitore l'onere di provare la perfetta funzionalità del contatore e sul fruitore, eventualmente, la prova che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo non evitabili con uso della diligenza qualificata del custode (in tal senso tra le ultime Cass n.20187/2025).
In carenza di ogni elemento utile a valutare l'effettiva entità, il periodo, l'ammontare dei consumi oggetto della pretesa creditoria e della relativa tariffazione, ignota ogni specifica o dettaglio in carenza delle relative fatture non sussistono elementi o dati di sorta per poter valutare e, conseguentemente, asseverare il credito per cui è intimazione. Credito che pertanto, atteso l'onere della prova in capo al gestore titolare, non potrà essere riconosciuto.
Alla luce dei superiori rilievi la domanda pertanto deve essere accolta, restando assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso.
4 Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, in misura dei minimi in difetto di particolari questioni di diritto, si liquidano in favore della parte ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie la domanda spiegata da parte ricorrente.
Dichiara non dovute le somme a titolo di consumi idrici ed accessori di cui alla diffida di pagamento prot n.55428 del 19.12.2017 e n. 4693/044086 del 1.12.2016 relative alle fatture: n.
565/2006 del 15.3.2007; n. 548/2007 del 1.4.2008; n. 544/2008 del 30.3.2009; n. 540/2009 del
30.3.2010; n. 533/2010 del 30.4.2011; n. 511/2013 del 15.4.2014 e n. 497/2014 del 15.7.2015 emesse dal . Controparte_1
Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del Controparte_1 giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 145,50 per spese, disponendo la distrazione in favore del difensore anticipatario, giusta dichiarazione in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 2 ottobre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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