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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1733/2022 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. PUTIGNANO GIOVANNI
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, della ASL di Lecce, pronunciandosi sulla domanda inoltrata in data 30-6-2020 per il riconoscimento dello stato di invalido civile, nella seduta del 12-10-2020 riconosceva l'istante invalido nella misura del 100%, negando il diritto all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di massima gravità ex lege n. 104/92.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
1713/21 rg per il riconoscimento della predetta indennità. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
1 14.01.2022 confermava, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, il precedente giudico medico legale espresso nella fase amministrativa.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'esame clinico di di anni 84, pensionato, integrato dai dati della Parte_1 documentazione medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da: 1.
CARDIOPATIA ARITMOGENA IN TRATTAMENTO CON NAO;
2. ARTROSI
POLIDISTRETTUALE A GRAVE INCIDENZA FUNZIONALE;
3. DISOPATIA
MULTIPLA CON SOFFERENZA RADICOLARE PERIFERICA;
4. ARTRITE
REUMATOIDE;
5. SINDROME DEL COLON IRRITABILE IN MICI;
6.
EMORROIDI DI II GRADO CON PROLASSO RETTALE;
7. INCONTINENZA
URINARIA;
8. DECADIMENTO COGNITIVO SU BASE DEGERATIVO-
VASCOLARE;
9. IPOACUSIA BILATERALE;
10. SEVERO IPOVISUS IN OO;
11.
DEPRESSIONE REATTIVA.
L'indennità di accompagnamento viene concessa agli oversessantasettenni con gravi difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età, quando ricorre una delle due seguenti condizioni: si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La prima condizione è chiara: l'indennità viene concessa nel caso di grave impedimento alla deambulazione, tanto grave da non potersi muovere senza l'aiuto di un accompagnatore. L'altra condizione, alternativa, per ottenere l'indennità di accompagnamento prende in considerazione la necessità di assistenza continua.
Nella normativa vigente, dunque, si riconosce la necessità di assistenza continua quando una persona non
è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nella dottrina medico-legale si distingue fra atti elementari e atti strumentali della vita quotidiana. Sono atti elementari: fare il bagno (ricevere assistenza nel lavare non più di una parte del corpo); vestirsi (escluso l'allacciarsi le scarpe); uso del gabinetto
(recarvisi con ausili, pulirsi e rivestirsi da solo); mobilità (alzarsi e sedersi sulla sedia senza appoggiarsi, usare il bastone); continenza (controllo completo di feci ed urine); alimentazione (escluso il tagliare la carne). Sono atti strumentali della vita quotidiana la capacità di usare il telefono, di fare acquisti e gestire
2 il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto, di essere capaci di maneggiare il denaro. Una persona con disabilità intellettiva utile ad ottenere l'accompagnamento, è assolutamente incapace di uscire autonomamente e di compiere tutti gli atti strumentali ma è altresì gravemente menomata nello stesso ambiente domestico. Sul delicato terreno delle malattie psichiche la Cassazione ha distino l'ipotesi dell'ammalato psichico bisognoso di assistenza continua per gli atti del vivere quotidiano, al quale l'indennità spetta alle stesse condizioni previste per tutti gli altri invalidi, da quella dell'ammalato psichico che necessita di assistenza per prevenire episodi di mancanza di autocontrollo. L'Indennità di accompagnamento spetta anche ad un soggetto affetto da malattia psichica ove l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita è riferibile anche alla mancanza di autocontrollo che renda il soggetto pericoloso per sé e per gli altri, sempre che tale situazione non abbia carattere di contingenza ma sia rivolta alla prevenzione ed al contenimento di atti e\o manifestazioni violente o pericolose della malattia (cassazione sez. lavoro 21.04.93 nr. 4664 nonché cassazione sez. lavoro 06.03.2002, nr 3212). E' stato altresì affermato il seguente principio di diritto: “….l'Indennità di Accompagnamento va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi…) necessitano di un accompagnatore per versare, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici, nell'incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti, di comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare,
o, quantomeno, a stabilizzare o non aggravare, il proprio stato patologico (condotte volte ad osservare un giornaliero trattamento farmacologico), e di valutare la pericolosità di comportamenti suscettibili di arrecare danni a sé o ad altri” (cassazione 21.01.2005 nr. 126B). Nel caso in parola, le condizioni fisico-psichiche sono tali da rendere il soggetto non in grado di lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci, attendere alle occupazioni non impegnative sul piano fisico ed utilizzare il telefono. Pertanto, in ordine al beneficio dell'accompagnamento, la storia clinica ed il nostro esame obiettivo indicano chiaramente come l'istante non sia autosufficiente. In altre parole, per ottenere l'indennità di accompagnamento è necessario che l'istante si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbia bisogno di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Nel nostro caso il ha bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Sulla scorta del Pt_1 carteggio in atti siamo del parere che il beneficio debba decorrere dal Gennaio del 2022, in forza del grave peggioramento del quadro fisicopsichico. Portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
3 L'handicap assume connotazione di gravità ( art. 3, comma 3, legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione Pertanto
l'attore presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in misura da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Ricorderemo che l'articolo 21 della legge 104\1992 recita: “Precedenza nell'assegnazione di sede. - 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili”.
Sulla scorta del carteggio in atti siamo del parere che il beneficio debba decorrere dal Gennaio del 2022, in forza del grave peggioramento dell'assicurato.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde che di anni 84, pensionato, per le infermità Parte_1 diagnosticate e valutate, risulta soggetto con gravi difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni proprie della sua età ed è altresì meritevole di assistenza continuativa per assolvere gli atti quotidiani della vita a far data dal Gennaio del 2022. È, inoltre, meritevole dei benefici di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/'92 a far data dal Gennaio del 2022.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario della ricorrente. Invero egli, con riferimento alla decorrenza, evidenzia un quadro peggiorativo a partire dal gennaio 2022 (cfr. pag. 6 elaborato). Peraltro, più nello specifico, con riferimento al merito del beneficio indennitario invocato ha avuto modo di precisare che le condizioni fisico-psichiche sono tali da rendere il soggetto non in grado di lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci, attendere alle occupazioni non impegnative sul piano fisico ed utilizzare il telefono. Pertanto […] ha bisogno di assistenza continua
[sotto il profilo] per compiere gli atti quotidiani della vita. Tali patologie sono altresì limitanti e tali da ritenere concedibili il beneficio ex art. 3, comma 3 L. 104/92, sempre con medesima decorrenza (gennaio 2022).
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della
4 sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (gennaio 2022), periodo coincidente con l'aggravamento dello stato psico-fisico.
Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Occorre altresì precisare che l'art. 3 comma 3 della legge 104/92 nelle more del giudizio è stato rettificato dal legislatore mediante la tecnica della novellazione: in tal senso oggi si attribuisce al soggetto il termine “disabile” e non “handicap” e si aggancia tale nozione (al relativo comma 3 dell'articolo citato) alla necessità di un “sostegno intensivo” anziché ad una
“connotazione di gravità”.
5 Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1733/2022, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status ex art. 3 c. 3 l. 104/92 a far data da gennaio 2022; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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