Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A OGGETTO: Agricoltura - Aiuti co- REPUBBLICA ITALIANA munitari - Restituzione di indebito - Ingiunzione - Opposizione - Onere della prova. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 175 07/03 LA CORTE SUPREMA, SEZ P IMA CIVỊ composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOSAVIO Presidente R.G.N.592/00. Dott. Giovanni Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Consigliere Cron. 4044 Dott. Francesco FELICETTI 554 Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud.
4.10.02. Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: A.I.M.A. AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MER- CATO AGRICOLO, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghe si, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Sta- . N to, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
UD di CI AR & C. s.a.s elettiva mente domiciliata in Roma, via IV Novembre, n. 1144 presso l'avv. Cesare Berti, che la rappresenta e di fende per procura a margine del controricorso;
controricorrente 1764 2002 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13610 pubblicata il 19 luglio 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Federico BASILICA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
33 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23-24 mag- gio 1995 la UD di CI AR & C. s.a.s. con veniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma 1'A.I.M.A. 1 Azienda per gli Interventi sul Mercato Agricolo proponendo opposizione contro l'ingiunzio- ne con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di £. 17.932.727 a titolo di rimborso di somme indebitamente percepite a titolo di aiuto comunitario al consumo dell'olio di oliva per il pe riodo novembre 1991 marzo 1992. ! Con sentenza del 12 maggio 1997 il pretore ac- coglieva l'opposizione e, con sentenza del 21 mag- -gio 19 luglio 1999, il Tribunale di Roma conferma va la decisione impugnata ribadendo che l'onere del la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti 2 * ; per l'emanazione dell'ingiunzione gravava esclusiva mente sull'Amministrazione la quale, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta nel giudizio di opposizione instaurato dall'intimato, era sostan zialmente attrice e, in quanto tale, tenuta a prova re il buon fondamento della pretesa azionata in via monitoria. Nella specie l'A.I.M.A. non aveva deposi tato alcuna documentazione né aveva formulato ri- chieste istruttorie ma si era limitata a chiedere l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale non era mezzo di prova rimesso nella dispo nibilità delle parti. Contro la sentenza ricorre per cassazione l'A.I.M.A. con due motivi. Resiste con controricorso la UD di Alici- no AR & C. s.a.s. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, i quali sono su- ; scettibili di trattazione congiunta per la stretta connessione delle contestazioni sollevate, l'A.I.- M.A. denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e osserva che la sentenza im- pugnata avrebbe erroneamente addossato l'onere del- la prova al soggetto convenuto nel giudizio di oppo ** sizione a ingiunzione, il quale si configurerebbe come un'azione di accertamento negativo della legit timità dell'atto amministrativo con onere della pro va a carico dell'opponente che assume nel giudizio la veste di attore;
denuncia, in subordine, il vi- zio di insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto pur accedendo all'interpretazione posta a fondamento della sentenza impugnata - non potreb- be condividersi l'affermazione che l'A.I.M.A. non a vrebbe assolto all'onere della prova ad essa incom- bente per non aver prodotto alcuna documentazione a sostegno della sua pretesa, poiché questa si fonda su un verbale di accertamento redatto da funzionari incaricati dall'Agecontrol il quale fa fede fino a querela di falso degli accertamenti da essi compiu- ti. Va considerato in proposito che l'opposizione ad ingiunzione contrariamente a quanto mostra di - costituisce un giudizio or ritenere la ricorrente dinario sul fondamento della pretesa creditoria a- zionata in via monitoria dall'Amministrazione, il quale non è limitato alla mera contestazione della legittimità dell'atto amministrativo: incombe per- ciò all'Amministrazione, formalmente convenuta ma sostanzialmente attrice, l'onere di fornire la pro- 4 va piena del credito dedotto in giudizio. Tale rego la generale incontra un limite soltanto apparente - cui si riferisce la giurisprudenza nelle ipotesi menzionata in ricorso in cui la pretesa credito- ria si fondi su un atto avente natura di atto pub- blico, poiché in tal caso incombe all'opponente la proposizione della querela di falso qualora egli in tenda contestare i fatti che il pubblico ufficiale abbia attestati come avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza alcun margine di discreziona- lità 0 da lui compiuti, ovvero la provenienza del l'atto dal pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti da lui raccolte. Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impu gnata, nel ritenere implicitamente insufficiente per la prova del credito dedotto in giudizio la do- cumentazione in base alla quale era stato concessa l'ingiunzione, è incorsa nel vizio di motivazione insufficiente, non avendo dato conto né dell'effi- cacia probatoria del verbale di accertamento delle violazioni commesse dalla società opponente alla normativa comunitaria in materia di aiuti al consu- mo dell'olio di oliva, né della portata delle conte stazioni mosse dall'opponente ai fini della esatta ripartizione dell'onere della prova, che come già 5 evidenziato - incombe all'opponente se la contesta- zione investa l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, mentre incombe all'Amminitrazio ne la quale è tenuta a fornire la prova del buon fondamento della propria pretesa qualora esso si fondi su elementi di fatto contestati dall'oppo- nente che non siano assistiti da fede privilegiata. In conclusione perciò il ricorso merita acco- glimento e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, individua- to nella corte d'appello a seguito della istituzio- ne del giudice unico di primo grado, il quale prov- vederà a riesaminare il punto relativo all'esatta ripartizione dell'onere della prova fornendo al ri- guardo una motivazione giuridicamente e logicamente adeguata e corretta. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la senten- za impugnata e rinvia al causa alla Corte d'Appello di Roma cui rimette altresì la pronuncia sulle spe- se del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2002. Mp. Vitrow IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Elexeerd 1 Deposi: Bucelleria M a Pa L Luisa Passinali S-FEB. 2003 LIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione _ presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 30-9-2003 serie 4 al n. 32624 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) ILDIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filippi Scarpino) t AP "