Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. AN Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3335/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
17/08/1972
Con il patrocinio dell'Avv. PISANZIO BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
11/02/1969
Con il patrocinio dell'Avv. PISANZIO BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“1) i Sigg.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Controparte_1 Parte_1 rispetto, adoperandosi fattivamente sia per una stabile e duratura collaborazione e
Pag. 1
3) il sig. unitamente ai figli e AN, continuerà ad avere la propria Controparte_1 Per_1 residenza e abitazione principale presso la casa familiare di Briona (NO), Via Case Sparse
n.2, che viene a lui assegnata;
4) la Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza non appena avrà reperito Parte_1 idonea abitazione;
fintanto che la sig.ra non avrà reperito altro alloggio, la stessa Parte_1 continuerà a vivere presso l'abitazione familiare e nel periodo di permanenza sarà suo obbligo contribuire al pagamento delle utenze nella misura del 50%;
6) allorché la sig.ra avrà reperito alloggio presso cui trasferirsi, cesserà l'obbligo Parte_1 di corresponsione del 50% delle utenze dell'immobile in comproprietà che, conseguentemente, saranno tutte a carico del sig. CP_1
7) la Sig.ra potrà incontrare in ogni momento il figlio AN, che potrà anche Parte_1 liberamente pernottare presso di lei, previo accordo con il padre;
8) le vacanze estive con il figlio AN saranno di anno in anno stabilite tra i genitori, tenuto conto delle richieste del figlio medesimo, e degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
9) le vacanze natalizie con il figlio AN saranno di anno in anno stabilite tra i genitori, tenuto conto delle richieste del figlio medesimo, ed in particolare ad anni alterni Natale e
Capodanno, per una settimana ciascuno;
10) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. corrisponderà Controparte_1 entro il 05 di ciascun mese la somma di euro 150,00, annualmente automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
11) a titolo di contributo al mantenimento del figlio AN, la sig.ra Parte_1 corrisponderà entro il 05 di ciascun mese la somma di euro 150,00, annualmente automaticamente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
12) L'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
13) Le spese straordinarie che si renderanno – anche per il futuro – necessarie e/o opportune per il figlio AN saranno equamente poste a carico di ciascun genitore per la quota del 50%.
Per l'individuazione delle stesse si rimanda al Protocollo d' intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Greggio (VC), in data
Pag. 2 07/05/2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1 parte II
Seria A Anno 2000. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (01.12.2002) e AN (18.11.2008); Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51
c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
CHIVASSO (TO) in data 17/08/19 e , nato in [...]_1
(NO) in data 11/02/1969;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R.
n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 29/4/2025
Il Presidente
Dott. AN Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Veronica Zanin
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