TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 15.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 42844 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI JACOPO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Pagamento ratei assegno ordinario
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2024 il ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 15.7.2024 il Tribunale di Roma accertava la sussistenza dei requisiti medico legali di cui all'art. 1 L. 222/84 in capo al ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.9.2022; precisato che il decreto di omologa veniva notificato all' CP_1
presso le sedi competenti in data 16.7.2024; rilevata inoltre la sussistenza del requisito contributivo, ha dedotto che l' provvedeva a corrispondere la prestazione con CP_1
decorrenza novembre 2024, senza tuttavia provvedere al pagamento degli arretrati. Ha pertanto chiesto la condanna dell'ente al pagamento dei ratei maturati.
L' non si è costituito malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di CP_1
comparizione.
1 La domanda è fondata, tanto emergendo dalla documentazione depositata in atti
(decreto di omologa notificato, estratto contributivo e provvedimento di liquidazione della prestazione datato 8.10.2024).
L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei maturati dal 1.10.2022 al CP_1
31.10.2024 oltre interessi decorrenti dal 7.1.2023 al saldo ed oltre le spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo, sulla scorta del valore della causa previdenziale
(scaglione 5.200/26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, considerata la serialità del contenzioso e la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche, applicato l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014.
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento dei ratei di assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84 maturati dal CP_1
1.10.2022 al 31.10.2024, oltre interessi decorrenti dal 7.1.2023 al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
2.050,04 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 23.4.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 15.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 42844 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI JACOPO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Pagamento ratei assegno ordinario
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2024 il ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 15.7.2024 il Tribunale di Roma accertava la sussistenza dei requisiti medico legali di cui all'art. 1 L. 222/84 in capo al ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.9.2022; precisato che il decreto di omologa veniva notificato all' CP_1
presso le sedi competenti in data 16.7.2024; rilevata inoltre la sussistenza del requisito contributivo, ha dedotto che l' provvedeva a corrispondere la prestazione con CP_1
decorrenza novembre 2024, senza tuttavia provvedere al pagamento degli arretrati. Ha pertanto chiesto la condanna dell'ente al pagamento dei ratei maturati.
L' non si è costituito malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di CP_1
comparizione.
1 La domanda è fondata, tanto emergendo dalla documentazione depositata in atti
(decreto di omologa notificato, estratto contributivo e provvedimento di liquidazione della prestazione datato 8.10.2024).
L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei maturati dal 1.10.2022 al CP_1
31.10.2024 oltre interessi decorrenti dal 7.1.2023 al saldo ed oltre le spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo, sulla scorta del valore della causa previdenziale
(scaglione 5.200/26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, considerata la serialità del contenzioso e la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche, applicato l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014.
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento dei ratei di assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84 maturati dal CP_1
1.10.2022 al 31.10.2024, oltre interessi decorrenti dal 7.1.2023 al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
2.050,04 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 23.4.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2