Ordinanza cautelare 16 gennaio 2014
Sentenza 4 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 04/04/2018, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2018
N. 00187/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2013, proposto da
Esse Due S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 70/a;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
nei confronti
Società Consortile Matese per l'Occupazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 4;
per l'annullamento
del decreto di revoca delle agevolazioni prot. n. 0001823 del 16.07.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, Divisione VII - Interventi di Programmazione Territoriale, trasmessa con nota prot. 0032038 del 1.10.2013, pervenuta alla esse due in data 11.10.2013, con la quale la p.a. ha disposto la revoca totale del finanziamento concesso alla ricorrente dalla stessa amministrazione nel 2001, per euro 958.324, 51, oltre gli interessi applicabili, maggiorati di 5 punti percentuali; per un importo complessivo, stimato dalla p.A., di euro 1.687.708,65 comprensivo degli interessi;
nonche' di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Società Consortile Matese per l'Occupazione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 21 dicembre 2013 e depositato il successivo 30 dicembre, la società Esse Due s.r.l. ha premesso che nell’ambito del Patto Territoriale Matese per l’occupazione, approvato con DM Sviluppo Economico n. 2468 dell’11 aprile 2001 le è stato concesso un contributo pari ad euro 1.064.805,01 riguardante un programma di investimenti per complessivi euro 1.419.740,02, allo scopo di realizzare un nuovo edificio per la lavorazione, trasformazione e il preconfezionamento delle carni fresche e precotte.
Disposta l’erogazione del finanziamento con decreto del Ministero n. 2553 del 28 maggio 2001, parte ricorrente adduce di aver realizzato integralmente l’edificio progettato, producendo specifiche evidenze al riguardo.
Sennonché la Commissione ministeriale incaricata di verificare la corretta realizzazione del programma esprimeva con la propria relazione di accertamento del 23 luglio 2008 parere negativo, avendo rilevato la inoperatività ultra quinquennale dell’opificio per cause che la ricorrente ritiene riconducibili alla crisi economica che ha investito il settore.
Sulla scorta del parere della Commissione, il Ministero dello Sviluppo Economico, prosegue la ricorrente, avviava il procedimento di revoca del finanziamento con nota n. 54613/2009, senza tuttavia concludere l’iter.
Veniva così avviato con nota del 29 marzo 2012 n. 11559 un nuovo procedimento di revoca sempre fondato sulla violazione dell’art. 12, co. 3, lett. b) del decreto 31 luglio 2000, n. 320, “ in quanto l’impresa beneficiaria non ha utilizzato l’impianto incentivato per il periodo minimo quinquennale prescritto ”.
Con decreto del 17 luglio 2013, n. 1823, il Ministero, disattendendo le osservazioni critiche della società esponente, revocava il finanziamento per la motivazione sopra evidenziata.
Avverso tale decreto, parte ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo dl presente giudizio chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di merito dettagliati nel gravame.
Si è costituita l’Amministrazione intimata con atto depositato in data 13 gennaio 2014 rilevando in limine il difetto di giurisdizione del giudice Amministrativo in favore di quello ordinario adducendo che la controversia avesse ad oggetto diritto soggettivi e chiedendo comunque il rigetto del merito del ricorso.
Si è altresì costituita con atto depositato in data 16 gennaio 2014 la controinteressata società consortile Matese per l’Occupazione S.p.A., eccependo anch’essa il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 9 del 16 gennaio 2014 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica Straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 febbraio 2018, la causa è passata in decisione dopo che anche il Collegio ha evidenziato il possibile difetto di giurisdizione evidenziando lo specifico profilo che oggetto di impugnazione nel presente giudizio è un provvedimento di revoca del finanziamento per inadempimento.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La giurisprudenza, recepita dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014, ha sancito che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia, come nella specie, di sovvenzioni pubbliche va attuato in base al generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
In base a tale criterio, sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid , il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sezioni Unite, 7 gennaio 2013, n. 150).
Ugualmente la controversia appartiene al giudice ordinario quando attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto, come avviene nel caso di specie, di un asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, non rilevando che gli atti siano formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione.
In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Sezioni Unite, ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776).
Appartiene, invece, al Giudice amministrativo la controversia che riguardi una fase precedente al provvedimento attributivo del beneficio o quello adottato successivamente alla erogazione del beneficio per vizi che attengono al momento genetico, per la presenza di vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sezioni Unite, 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2013, n. 17).
Nel caso di specie, come detto, l’Amministrazione ha intimato la restituzione delle somme già erogate alla ricorrente, contestandogli la mancata attività quinquennale e cioè fatti di inadempimento agli obblighi sanciti nel bando che disciplinava le condizioni della sovvenzione e che assumono natura negoziale, facendo ricadere la controversia, per le considerazioni appena svolte, nella cognizione del Giudice ordinario.
Ciò del resto è in linea anche con la giurisprudenza consolidata di questo Tribunale che, in coerenza con l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, ha più volte ribadito che in materia di sovvenzioni, la posizione del privato nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio assume la consistenza del diritto soggettivo, allorché si faccia questione della conservazione di una somma percepita di fronte alla contraria determinazione dell'Amministrazione, con provvedimenti di varia denominazione (revoca, decadenza, risoluzione), tutti assunti in funzione dell'attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare, in simili casi, una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come accade nel momento di stabilire se concedere o meno il finanziamento o come nel caso in cui la revoca avviene nell’esercizio di una discrezionalità amministrativa), ma si tratta piuttosto di valutare se siano stati rispettati gli obblighi assunti o imposti; onde, qualora - come nel caso di specie - si controverta in ordine alla legittimità della revoca del contributo già concesso e della ripetizione degli importi già erogati, in conseguenza dell'asserita violazione degli obblighi, di natura legale o convenzionale, attinenti alla disciplina del rapporto, la giurisdizione appartiene sempre al Giudice ordinario (cfr. da ultimo TAR Molise 16 febbraio 2016, n. 70; TAR Molise n. 225/2016 e n. 326/2016 nonchè TAR Molise 11 marzo 2016, n. 132; id. 26 febbraio 2016, n. 91).
Il ricorso, pertanto, è inammissibile, stante il rilevato difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto che alla data di proposizione del gravame gli orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati non si erano ancora consolidati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica nell’Autorità giudiziaria ordinaria il giudice nazionale munito di giurisdizione in materia.
Sono fatti salvi, ai sensi dell’art. 11 comma terzo del codice del processo amministrativo, gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo sarà riproposto - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza declinatoria di giurisdizione - innanzi al giudice indicato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO