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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 802/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data
31/07/2024
DA
(C.F. ), rappresentato a difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Maria Sorrentino, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in in Sapri (SA), alla 1ª Traversa di C.so Umberto I, n. 7,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: “Ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c.”
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: revoca del provvedimento reso in data 31/05/2022 e comunicato il
04/11/2022 nell'ambito del sub procedimento n. 18-1/2022 R.G.V.G., con conferma dell'Ordinanza resa dal Giudice, dott. Riccardo Sabato, in data 06/09/2024, nell'ambito del subprocedimento cautelare n. 802-1/2024 R.G.
Per il Pubblico Ministero: “nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere, in via cautelare, con provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15
c.p.c., la sospensione, dapprima inaudita altera parte e, poi, con ordinanza a contraddittorio pieno e fino alla decisione di merito, l'efficacia del provvedimento reso inter partes in data 31/10/2022, comunicato 04/11/2022, nell'ambito del sub procedimento n. 18-1/2022 R.G.V.G. in ordine all'iscrizione scolastica del figlio minore
; nel merito, ha chiesto la revoca del suddetto provvedimento ex art. Persona_1
473-bis.29 c.p.c.
Con ordinanza emessa nell'ambito del sub procedimento n. 802-1/2024 R.G. in data
06/09/2024 ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. a seguito di rituale instaurazione del contraddittorio, il Giudice, dott. Riccardo Sabato, dichiarata la contumacia della resistente , ha accolto il ricorso cautelare proposto da , Controparte_1 Parte_1 disponendo l'iscrizione del minore per l'anno scolastico a venire (2024/2025) presso la scuola primaria di LD, in atti meglio indicata, autorizzando al contempo il ricorrente alla suddetta iscrizione nonché, ove necessario, a rivolgere ogni comunicazione o richiesta all'istituto, con spese rimesse al definitivo.
Parte ricorrente ha quindi insistito, nell'ambito del procedimento principale, per la conferma dell'ordinanza resa dal dott. Sabato in data 06/09/2024, con vittoria di spese.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, lo stesso in data 08/10/2024 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Subentrato lo scrivente nella titolarità del presente procedimento a seguito di trasferimento del precedente titolare, dott. , nelle more Persona_2 transitato all'Ufficio GIP/GUP dell'intestato Tribunale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 24/06/2025, all'esito della quale, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 25/06/2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza emessa in data 06/09/2024 nell'ambito del sub procedimento n. 802-1/2024 vada confermata, in assenza di elementi di segno contrario, stante peraltro la mancata costituzione in giudizio della resistente , pur a seguito di rituale notifica del ricorso introduttivo. Controparte_1
Come già evidenziato dal giudice della fase cautelare, va garantita, nel preminente interesse del minore, la continuità scolastica, anche considerata la tenera età del minore e la prossimità temporale della stessa iscrizione e “in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti” ai conflittuali rapporti tra i genitori, “di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa”
(Cassazione civile , sez. I , 27/07/2021 , n. 21553).
Dagli atti di causa emerge, infatti, che il piccolo ha già frequentato, oltre agli Per_1
anni della materna, le prime due classi delle elementari presso la scuola primaria di
LD (cfr. certificato di frequenza e iscrizione n. 4269 Reg. del 02/07/2024 a firma del
Dirigente scolastico prof. ), motivo per il quale appare meritevole di Persona_3 tutela l'esigenza di assicurare al minore la cd. continuità scolastica e didattica.
Va, pertanto, confermato il provvedimento con il quale è stata disposta l'iscrizione del minore per l'anno scolastico 2024/2025 presso dell'Istituto Persona_1
Comprensivo “Giovanni XXIII”, plesso di LD (PZ), atteso peraltro che il provvedimento di cui si chiede la revoca, con il quale veniva Controparte_1 autorizzata all'iscrizione del minore presso l'Istituto Scolastico “G. Persona_1
Marconi” di Lauria Superiore, non è mai stato posto in esecuzione dalla . CP_1
Con riguardo alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate, stante l'assenza di questioni di diritto complesse, in applicazione dei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, per le sole fasi espressamente richieste in nota spese (di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
l'ordinanza emessa nell'ambito del sub procedimento 802-1/2024 R.G. in data
06/09/2024;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del presente procedimento, compresa la fase cautelare, che liquida complessivamente nella somma di € 1.452,00 (come da nota spese in atti) per compensi professionali ed € 35,79 per spese documentate, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 16/07/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data
31/07/2024
DA
(C.F. ), rappresentato a difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Maria Sorrentino, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in in Sapri (SA), alla 1ª Traversa di C.so Umberto I, n. 7,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: “Ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c.”
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: revoca del provvedimento reso in data 31/05/2022 e comunicato il
04/11/2022 nell'ambito del sub procedimento n. 18-1/2022 R.G.V.G., con conferma dell'Ordinanza resa dal Giudice, dott. Riccardo Sabato, in data 06/09/2024, nell'ambito del subprocedimento cautelare n. 802-1/2024 R.G.
Per il Pubblico Ministero: “nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere, in via cautelare, con provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15
c.p.c., la sospensione, dapprima inaudita altera parte e, poi, con ordinanza a contraddittorio pieno e fino alla decisione di merito, l'efficacia del provvedimento reso inter partes in data 31/10/2022, comunicato 04/11/2022, nell'ambito del sub procedimento n. 18-1/2022 R.G.V.G. in ordine all'iscrizione scolastica del figlio minore
; nel merito, ha chiesto la revoca del suddetto provvedimento ex art. Persona_1
473-bis.29 c.p.c.
Con ordinanza emessa nell'ambito del sub procedimento n. 802-1/2024 R.G. in data
06/09/2024 ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. a seguito di rituale instaurazione del contraddittorio, il Giudice, dott. Riccardo Sabato, dichiarata la contumacia della resistente , ha accolto il ricorso cautelare proposto da , Controparte_1 Parte_1 disponendo l'iscrizione del minore per l'anno scolastico a venire (2024/2025) presso la scuola primaria di LD, in atti meglio indicata, autorizzando al contempo il ricorrente alla suddetta iscrizione nonché, ove necessario, a rivolgere ogni comunicazione o richiesta all'istituto, con spese rimesse al definitivo.
Parte ricorrente ha quindi insistito, nell'ambito del procedimento principale, per la conferma dell'ordinanza resa dal dott. Sabato in data 06/09/2024, con vittoria di spese.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, lo stesso in data 08/10/2024 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Subentrato lo scrivente nella titolarità del presente procedimento a seguito di trasferimento del precedente titolare, dott. , nelle more Persona_2 transitato all'Ufficio GIP/GUP dell'intestato Tribunale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 24/06/2025, all'esito della quale, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 25/06/2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza emessa in data 06/09/2024 nell'ambito del sub procedimento n. 802-1/2024 vada confermata, in assenza di elementi di segno contrario, stante peraltro la mancata costituzione in giudizio della resistente , pur a seguito di rituale notifica del ricorso introduttivo. Controparte_1
Come già evidenziato dal giudice della fase cautelare, va garantita, nel preminente interesse del minore, la continuità scolastica, anche considerata la tenera età del minore e la prossimità temporale della stessa iscrizione e “in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti” ai conflittuali rapporti tra i genitori, “di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa”
(Cassazione civile , sez. I , 27/07/2021 , n. 21553).
Dagli atti di causa emerge, infatti, che il piccolo ha già frequentato, oltre agli Per_1
anni della materna, le prime due classi delle elementari presso la scuola primaria di
LD (cfr. certificato di frequenza e iscrizione n. 4269 Reg. del 02/07/2024 a firma del
Dirigente scolastico prof. ), motivo per il quale appare meritevole di Persona_3 tutela l'esigenza di assicurare al minore la cd. continuità scolastica e didattica.
Va, pertanto, confermato il provvedimento con il quale è stata disposta l'iscrizione del minore per l'anno scolastico 2024/2025 presso dell'Istituto Persona_1
Comprensivo “Giovanni XXIII”, plesso di LD (PZ), atteso peraltro che il provvedimento di cui si chiede la revoca, con il quale veniva Controparte_1 autorizzata all'iscrizione del minore presso l'Istituto Scolastico “G. Persona_1
Marconi” di Lauria Superiore, non è mai stato posto in esecuzione dalla . CP_1
Con riguardo alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate, stante l'assenza di questioni di diritto complesse, in applicazione dei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, per le sole fasi espressamente richieste in nota spese (di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
l'ordinanza emessa nell'ambito del sub procedimento 802-1/2024 R.G. in data
06/09/2024;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del presente procedimento, compresa la fase cautelare, che liquida complessivamente nella somma di € 1.452,00 (come da nota spese in atti) per compensi professionali ed € 35,79 per spese documentate, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 16/07/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco