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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/11/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°4971 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 23/08/2024
da
( ), con l'avv. SASSO LEONARDO Parte_1 C.F._1
ricorrente nei confronti di
) , con l'avv. BOSCAGIN CP_1 C.F._2
CO
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi
“dichiarano che intendono separarsi a conclusioni congiunte, alle condizioni di cui
ai provvedimenti provvisori, con aumento del contributo al mantenimento della
sola figlia nella misura di euro 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Verona e rivalutazione annuale
Istat. Il marito si impegna a rilasciare la casa entro la settimana corrente. Spese di
lite compensate” 2
Conclusioni del pubblico ministero
Nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto,
dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza davanti alla Presidente delegata è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
In particolare, le condizioni relative alla figlia minorenne , Per_1
nata il [...], sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
cod. civ., coerenti rispetto a quelle stabilite in via temporanea dalla
Presidente delegata e all'esito dell'ascolto della ragazza, nonché adeguate in relazione all'età del figlio e alla situazione personale ed economica dei genitori.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di BOVOLONE di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte
II^ Serie A anno 1999 n°63);
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3. affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1
presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà la figlia con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle ore 13 (o dal diverso orario della fine delle lezioni scolastiche) fino alle ore 21.00 della domenica;
un pomeriggio alla settimana, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il
Capodanno (il prossimo Natale sarà trascorso con la madre); due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (la prossima Pasqua sarà
trascorsa con il padre); due settimane durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori;
4. assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig.
[...]
affinché ci abiti con la figlia;
Pt_1
5. dispone che il sig. con decorrenza dal rilascio della CP_1
casa familiare contribuisca al mantenimento della figlia provvedendovi direttamente nel tempo in cui la terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese,
l'importo complessivo di € 450, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona.
6. spese compensate.
Verona, 18/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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