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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 755 del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno
2023 e vertente tra
(avv. Giuseppe Barillà); Parte_1
appellante
e
; Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello contro sentenza del tribunale di Crotone. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO E DIRITTO
c. 121, della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetti anche ai docenti precari, ha rigettato il ricorso con cui l'insegnante
[...]
rivendicava il controvalore di quella stessa carta per gli anni scolastici Parte_1
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 e 2022/23.
2. Con sentenza del 15\6\2023, ha infatti ritenuto che le modalità di accesso e di fruizione della prestazione, previste per i docenti di ruolo, valgano anche per i docenti precari, i quali ben potevano chiedere il beneficio per cui è causa anche durante i precedenti anni scolastici e, ai sensi dell'art. 6, c. 7, del DPCM 28.11.2016,
avrebbero dovuto spendere il relativo importo entro l'anno scolastico successivo e non oltre. Sicché, constatato che l'interessato ha rivendicato il beneficio solo in via giudiziale con ricorso del 17\4\2023, il tribunale ha rigettato la rivendicazione per le annualità più risalenti dal 2017/18 al 2020/21, eccedenti quell'arco temporale e in relazione alle quali esso non ha dedotto e provato il danno causatole dalla mancata percezione del beneficio o dalla conseguente mancata formazione.
Rigettandolo anche per le ultime due annualità, 2021/22 e 2022/23, se pur con la diversa motivazione che per le stesse non era contestato che il ricorrente, oramai definitivamente immesso in ruolo, avesse regolarmente fruito della carta rivendicata.
3. Il ricorrente impugna la sentenza contestando le argomentazioni su cui si fonda e, in particolare, richiamando, in senso contrario a quelle stesse argomentazioni, la ricostruzione dell'istituto controverso che si rinviene nella sentenza n. 29961/2023
della Cassazione, a tenore della quale il “trascorrere del biennio dal momento in cui il
diritto era sorto” non è di ostacolo al “riconoscimento in sede giudiziale della carta
docente”.
Ne chiede, pertanto, la parziale riforma con conseguente riconoscimento del diritto al predetto controvalore economico le annualità 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. 4. Nella contumacia del dicastero appellato, che non si è costituto nonostante la rituale notifica dell'impugnazione alla difesa erariale, il Collegio ha sentito il difensore comparso e ha deciso come da separato dispositivo.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento.
6. Invero, alla luce dell'indirizzo nomofilattico invocato dall'appellante, la “carta
docente” spetta anche agli insegnanti non di ruolo “pur in assenza di domanda”1.
7. Sicché il relativo diritto di credito non soggiace ad altro limite temporale che non sia il decorso del termine di prescrizione (cfr., in particolare, i paragrafi 17.1. e
17.2. della pronuncia di Cassazione a cui si fa rimando, ai sensi dell'art. 118 disp.
att. c.p.c.).
8. Ne consegue, in dissenso dalla contraria opzione ermeneutica recepita dalla gravata sentenza, il riconoscimento in favore dell'appellante – la cui appartenenza al sistema scolastico al momento dell'instaurazione del giudizio è documentata dallo stato matricolare che lo stesso ministero resistente aveva prodotto e dal contratto di assunzione a tempo determinato e parziale del 1.9.2022, in atti – del beneficio che richiede per l'unico anno ancora oggetto di causa, durante il quale ha prestato servizio a tempo parziale2 per oltre 180 giorni e sino al termine dell'anno scolastico. 9. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata e reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 15\6\2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a corrispondere all'appellante, anche per gli anni scolastici
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, il beneficio della carta elettronica che rivendica;
2) Compensa le spese di lite del grado.
Catanzaro, 15\5\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 29961 del 27.10.2023: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
1. 2 Ai sensi dell'art. 2, c. 1, del DPCM 23.9.2015, attuativo del comma 122 della l. n. 107 del 2015, il beneficio spetta ai docenti “sia a tempo pieno che a tempo parziale”.