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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 781 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Donati e dall'avv. Tiziano Pelliccioni per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Bocchino e dall'avv. Sara Testani per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 8 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Gattini e dall'avv. Laura Kokich per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-Appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 174 pubblicata dal Tribunale di Pesaro in data 01.03.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 174/2023 del Tribunale di Pesaro, emessa e pubblicata in data 1.3.2023 nel procedimento ivi iscritto con n. RG 736/2022, mai notificata, accogliere le conclusioni disattese e avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
<<- Nel merito, in via principale, per le sopra esposte ragioni in fatto e diritto,
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, si opus sit in ogni caso previa disapplicazione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e/o di ogni atto amministrativo presupposto e/o collegato emesso dalla amministrazione comunale, accertare e dichiarare illegittimo e pertanto annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. 13238033 – partita n. 2018 del 1.2.2022 della somma di € 2.730,00 per l'annualità 2021, comprensivo delle sanzioni, spese di notifica, interessi ed accessori, emesso a carico dell' dalla Ica srl per il , ricevuto Controparte_4 CP_2 CP_2 dall'istante il 1.2.2022;
- accertare e dichiarare, non dovuto il pagamento da parte dell'
[...] della somma richiesta dalla Ica srl con l'avviso opposto.>> CP_4
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 8 Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune: accertare e dichiarare la legittimità e correttezza della sentenza impugnata relativamente all'accertata legittimazione attiva a riscuotere il Canone in capo al comune di e, per l'effetto, rigettare l'appello CP_2
Vinte le sp
Per il Comune appellato:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
rigettare l'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 174/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, dott.ssa Mari, in data 01.03.2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari o comunque, in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa impugnazione, in considerazione della novità dell'istituto oggetto di causa nonché dell'evidente contrasto giurisprudenziale prodottosi allo stato sulla materia, si chiede disporsi la compensazione delle spese di lite.”
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Pesaro il Controparte_4 CP_2
e la I.C.A. s.r.l. (concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione
[...]
e riscossione) al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso n. 13238033, con cui le è stato chiesto il pagamento della somma pari ad euro 2.730,00 quale canone dovuto per l'anno 2021; l'attrice contesta che l'Ente possa esigere tale canone, discutendosi di tre impianti pubblicitari installati su strade provinciali;
eccepisce poi che uno dei manufatti sarebbe stato già rimosso nel 2020.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha Controparte_5 eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale ed ha comunque ribadito la correttezza dell'avviso notificato all'attrice, tenuto conto di quanto previsto nel pagina 3 di 8 regolamento comunale e del fatto che il ha richiesto la sola quota del CP_2 canone riferibile all'imposta di pubblicità.
Si è costituito anche il eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione e l'incompetenza per valore del Tribunale;
l'Ente ha comunque contestato nel merito la fondatezza della domanda attorea, ribadendo che la pubblicità e le pubbliche affissioni sono da sempre di competenza comunale.
Dopo aver ribadito la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza con pronuncia non definitiva in data 11.10.2022, con sentenza in data
01.03.2023 il Tribunale di Pesaro ha accolto l'opposizione limitatamente al canone richiesto per l'impianto n. 331, la cui rimozione era stata debitamente comunicata al ha invece confermato l'avviso notificato alla per il CP_2 Controparte_4 residuo importo pari ad euro 1.238,90, compensando le spese tra le parti in considerazione della parziale reciproca soccombenza e della novità della questione esaminata.
Il primo giudice ha ritenuto infatti che la L.160/2019 non abbia inciso sulla titolarità attiva del canone, prevedendo anzi “una invarianza di gettito per ciascun ente” rispetto alla previgente normativa;
ha quindi ribadito che “l'entrata patrimoniale per l'installazione della pubblicità era e resta di spettanza esclusiva dei comuni, mentre la quota del prelievo legata alla occupazione di suolo pubblico era e resta di spettanza del comune se la pubblicità viene installata su strada di pertinenza del comune;
era e resta di spettanza della provincia se viene installata su strada di pertinenza della provincia, secondo la definizione contenuta nel
Codice della Strada”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ribadendo Controparte_4 le argomentazioni già sollevate dinanzi al primo giudice ed insistendo nella richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento e di eventuale disapplicazione del relativo regolamento comunale.
Si sono costituite anche nella presente sede la (già ICA s.r.l.) ed il CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Controparte_2 primo grado.
pagina 4 di 8 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 24.04.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello, la censura la Controparte_4 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento;
l'appellante ribadisce che il comune di non potrebbe pretendere il pagamento del CP_2 canone introdotto dalla L. 160/2019, che avrebbe natura unitaria ed avrebbe quale soggetto attivo il solo Ente proprietario della strada lungo la quale è installato l'impianto pubblicitario;
rinnova altresì la richiesta di disapplicare il regolamento del comune di nella parte in cui CP_2 attribuisce all'Ente il diritto di esigere il canone anche qualora l'impianto sia posizionato su strade provinciali o statali.
Tale motivo dev'essere rigettato.
L'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 ha introdotto il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, prevedendo espressamente che sostituisca “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi
7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”.
Parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che il nuovo canone abbia natura unitaria e che pertanto il suo pagamento possa essere preteso soltanto dall'Ente proprietario della strada o dell'area in cui è stato posizionato l'impianto pubblicitario.
pagina 5 di 8 Altra parte della giurisprudenza ha invece ravvisato una natura bicefala del canone, i cui presupposti vengono individuati dall'art. 1 comma 819 non soltanto nella “occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”, ma anche nella “diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
E' stato altresì valorizzato il comma 817 del medesimo articolo, in forza del quale Comuni e Province debbono regolamentare il nuovo canone “in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”: ove l'intera somma venisse riscossa dall'Ente proprietario della strada (nel caso di specie dalla Provincia), il CP_2 perderebbe le somme percepite sino al 2021 quale unico soggetto attivo dell'imposta sulla pubblicità ai sensi del previgente art. 1 del D. Lgs.
507/1993, non realizzando l'obiettivo della parità di gettito prevista dal citato comma 817.
Questa Corte ritiene di condividere tale orientamento, che conferma anche nell'attuale sistema la distinzione tra gli oneri conseguenti alla diffusione dei messaggi pubblicitari ed il corrispettivo derivante dalla sottrazione all'uso pubblico di una porzione della viabilità, chiaramente desumibile dalla normativa previgente (leggasi a riguardo Cass. Sez. II, sentenza n.7426 del
20.03.2024).
Poco rileva in senso contrario quanto previsto dal comma 820 del medesimo articolo 1, tenuto conto che il canone conseguente alla diffusione dei messaggi pubblicitari assorbe il corrispettivo dovuto per l'occupazione di un'area pubblica nelle sole ipotesi in cui sia individuabile un unico soggetto attivo, ovvero qualora l'impianto pubblicitario sia stato installato lungo una strada comunale.
pagina 6 di 8 Qualora invece l'impianto sia posizionato lungo una strada statale o provinciale (come nel caso di specie), il titolare dovrà versare all'Ente proprietario il canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico ed al
Comune il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, assicurando così ad entrambi gli enti un gettito analogo a quello percepito in forza della normativa previgente.
Non sussistono quindi ragioni per disapplicare il regolamento del comune di che, facendo applicazione dei criteri sopra indicati, individua il CP_2 quale soggetto attivo del canone anche qualora l'impianto sia CP_2 posizionato lungo una strada provinciale, regionale o statale (cfr. art. 2 comma 2 ed art. 4).
L'opposizione proposta dalla in conclusione, è Controparte_4 stata correttamente rigettata;
non risulta del resto contestato che il abbia richiesto il pagamento del canone limitatamente alla quota CP_2 riferibile alla sola diffusione del messaggio pubblicitario.
2. Tenuto conto della non particolare chiarezza del quadro normativo e dei diversi orientamenti emersi dalla giurisprudenza di merito, sussistono giustificati motivi per compensare le spese anche del presente grado.
Sussistono tuttavia i presupposti perché l'appellante venga condannata a versare, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 174 pubblicata dal Tribunale di Controparte_4
Pesaro in data 01.03.2023 cosí dispone:
RIGETTA l'appello proposto e per l'effetto pagina 7 di 8 CONFERMA in ogni sua parte la sentenza impugnata.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, a norma dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 781 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Donati e dall'avv. Tiziano Pelliccioni per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Bocchino e dall'avv. Sara Testani per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 8 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Gattini e dall'avv. Laura Kokich per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-Appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 174 pubblicata dal Tribunale di Pesaro in data 01.03.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 174/2023 del Tribunale di Pesaro, emessa e pubblicata in data 1.3.2023 nel procedimento ivi iscritto con n. RG 736/2022, mai notificata, accogliere le conclusioni disattese e avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
<<- Nel merito, in via principale, per le sopra esposte ragioni in fatto e diritto,
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, si opus sit in ogni caso previa disapplicazione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e/o di ogni atto amministrativo presupposto e/o collegato emesso dalla amministrazione comunale, accertare e dichiarare illegittimo e pertanto annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. 13238033 – partita n. 2018 del 1.2.2022 della somma di € 2.730,00 per l'annualità 2021, comprensivo delle sanzioni, spese di notifica, interessi ed accessori, emesso a carico dell' dalla Ica srl per il , ricevuto Controparte_4 CP_2 CP_2 dall'istante il 1.2.2022;
- accertare e dichiarare, non dovuto il pagamento da parte dell'
[...] della somma richiesta dalla Ica srl con l'avviso opposto.>> CP_4
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 8 Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune: accertare e dichiarare la legittimità e correttezza della sentenza impugnata relativamente all'accertata legittimazione attiva a riscuotere il Canone in capo al comune di e, per l'effetto, rigettare l'appello CP_2
Vinte le sp
Per il Comune appellato:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
rigettare l'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 174/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, dott.ssa Mari, in data 01.03.2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari o comunque, in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa impugnazione, in considerazione della novità dell'istituto oggetto di causa nonché dell'evidente contrasto giurisprudenziale prodottosi allo stato sulla materia, si chiede disporsi la compensazione delle spese di lite.”
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Pesaro il Controparte_4 CP_2
e la I.C.A. s.r.l. (concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione
[...]
e riscossione) al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso n. 13238033, con cui le è stato chiesto il pagamento della somma pari ad euro 2.730,00 quale canone dovuto per l'anno 2021; l'attrice contesta che l'Ente possa esigere tale canone, discutendosi di tre impianti pubblicitari installati su strade provinciali;
eccepisce poi che uno dei manufatti sarebbe stato già rimosso nel 2020.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha Controparte_5 eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale ed ha comunque ribadito la correttezza dell'avviso notificato all'attrice, tenuto conto di quanto previsto nel pagina 3 di 8 regolamento comunale e del fatto che il ha richiesto la sola quota del CP_2 canone riferibile all'imposta di pubblicità.
Si è costituito anche il eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione e l'incompetenza per valore del Tribunale;
l'Ente ha comunque contestato nel merito la fondatezza della domanda attorea, ribadendo che la pubblicità e le pubbliche affissioni sono da sempre di competenza comunale.
Dopo aver ribadito la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza con pronuncia non definitiva in data 11.10.2022, con sentenza in data
01.03.2023 il Tribunale di Pesaro ha accolto l'opposizione limitatamente al canone richiesto per l'impianto n. 331, la cui rimozione era stata debitamente comunicata al ha invece confermato l'avviso notificato alla per il CP_2 Controparte_4 residuo importo pari ad euro 1.238,90, compensando le spese tra le parti in considerazione della parziale reciproca soccombenza e della novità della questione esaminata.
Il primo giudice ha ritenuto infatti che la L.160/2019 non abbia inciso sulla titolarità attiva del canone, prevedendo anzi “una invarianza di gettito per ciascun ente” rispetto alla previgente normativa;
ha quindi ribadito che “l'entrata patrimoniale per l'installazione della pubblicità era e resta di spettanza esclusiva dei comuni, mentre la quota del prelievo legata alla occupazione di suolo pubblico era e resta di spettanza del comune se la pubblicità viene installata su strada di pertinenza del comune;
era e resta di spettanza della provincia se viene installata su strada di pertinenza della provincia, secondo la definizione contenuta nel
Codice della Strada”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ribadendo Controparte_4 le argomentazioni già sollevate dinanzi al primo giudice ed insistendo nella richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento e di eventuale disapplicazione del relativo regolamento comunale.
Si sono costituite anche nella presente sede la (già ICA s.r.l.) ed il CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Controparte_2 primo grado.
pagina 4 di 8 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 24.04.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello, la censura la Controparte_4 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento;
l'appellante ribadisce che il comune di non potrebbe pretendere il pagamento del CP_2 canone introdotto dalla L. 160/2019, che avrebbe natura unitaria ed avrebbe quale soggetto attivo il solo Ente proprietario della strada lungo la quale è installato l'impianto pubblicitario;
rinnova altresì la richiesta di disapplicare il regolamento del comune di nella parte in cui CP_2 attribuisce all'Ente il diritto di esigere il canone anche qualora l'impianto sia posizionato su strade provinciali o statali.
Tale motivo dev'essere rigettato.
L'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 ha introdotto il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, prevedendo espressamente che sostituisca “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi
7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”.
Parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che il nuovo canone abbia natura unitaria e che pertanto il suo pagamento possa essere preteso soltanto dall'Ente proprietario della strada o dell'area in cui è stato posizionato l'impianto pubblicitario.
pagina 5 di 8 Altra parte della giurisprudenza ha invece ravvisato una natura bicefala del canone, i cui presupposti vengono individuati dall'art. 1 comma 819 non soltanto nella “occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”, ma anche nella “diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
E' stato altresì valorizzato il comma 817 del medesimo articolo, in forza del quale Comuni e Province debbono regolamentare il nuovo canone “in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”: ove l'intera somma venisse riscossa dall'Ente proprietario della strada (nel caso di specie dalla Provincia), il CP_2 perderebbe le somme percepite sino al 2021 quale unico soggetto attivo dell'imposta sulla pubblicità ai sensi del previgente art. 1 del D. Lgs.
507/1993, non realizzando l'obiettivo della parità di gettito prevista dal citato comma 817.
Questa Corte ritiene di condividere tale orientamento, che conferma anche nell'attuale sistema la distinzione tra gli oneri conseguenti alla diffusione dei messaggi pubblicitari ed il corrispettivo derivante dalla sottrazione all'uso pubblico di una porzione della viabilità, chiaramente desumibile dalla normativa previgente (leggasi a riguardo Cass. Sez. II, sentenza n.7426 del
20.03.2024).
Poco rileva in senso contrario quanto previsto dal comma 820 del medesimo articolo 1, tenuto conto che il canone conseguente alla diffusione dei messaggi pubblicitari assorbe il corrispettivo dovuto per l'occupazione di un'area pubblica nelle sole ipotesi in cui sia individuabile un unico soggetto attivo, ovvero qualora l'impianto pubblicitario sia stato installato lungo una strada comunale.
pagina 6 di 8 Qualora invece l'impianto sia posizionato lungo una strada statale o provinciale (come nel caso di specie), il titolare dovrà versare all'Ente proprietario il canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico ed al
Comune il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, assicurando così ad entrambi gli enti un gettito analogo a quello percepito in forza della normativa previgente.
Non sussistono quindi ragioni per disapplicare il regolamento del comune di che, facendo applicazione dei criteri sopra indicati, individua il CP_2 quale soggetto attivo del canone anche qualora l'impianto sia CP_2 posizionato lungo una strada provinciale, regionale o statale (cfr. art. 2 comma 2 ed art. 4).
L'opposizione proposta dalla in conclusione, è Controparte_4 stata correttamente rigettata;
non risulta del resto contestato che il abbia richiesto il pagamento del canone limitatamente alla quota CP_2 riferibile alla sola diffusione del messaggio pubblicitario.
2. Tenuto conto della non particolare chiarezza del quadro normativo e dei diversi orientamenti emersi dalla giurisprudenza di merito, sussistono giustificati motivi per compensare le spese anche del presente grado.
Sussistono tuttavia i presupposti perché l'appellante venga condannata a versare, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 174 pubblicata dal Tribunale di Controparte_4
Pesaro in data 01.03.2023 cosí dispone:
RIGETTA l'appello proposto e per l'effetto pagina 7 di 8 CONFERMA in ogni sua parte la sentenza impugnata.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, a norma dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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