Articolo 2 della Legge 11 gennaio 1994, n. 29
Articolo 1Articolo 3
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2 febbraio 1994
Art. 2. Istituzione dell'albo 1. E' istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
2. L'albo e' articolato a livello regionale.
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1994
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