Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 febbraio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 febbraio 1994 |
Commentari • 6
- 1. Circolari esplicative collocamento persone non vedentihttps://www.lavoro.gov.it/
- 2. Lavorarehttps://www.lavoro.gov.it/
Le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista si iscrivono all'elenco speciale tenuto dai servizi per il collocamento mirato di residenza (articolo 6, Legge 29 marzo 1985, n. 113). I servizi verificano il possesso del titolo abilitante alla funzione di centralinista e delle altre condizioni previste dalla normativa. Chi a suo tempo era iscritto all'albo nazionale, soppresso dal 24 settembre 2015 (Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151), può richiedere ad Anpal il certificato di iscrizione a tale albo nazionale. Legge 14 luglio 1957, n. 594 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151 Le persone non vedenti che hanno conseguito il titolo di massaggiatore o di …
Leggi di più… - 3. "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (aggiornata al 2024)Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 9 gennaio 2024
Capo I DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. 1 (Collocamento dei disabili) 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti …
Leggi di più… - 4. La nozione di “insolvenza” in materia di segnalazione a sofferenza in centrale rischiAndrea Terrinoni · https://www.diritto.it/ · 25 marzo 2021
Esito del procedimento: ordinanza di rigetto – segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi– nozione di insolvenza ai sensi della normativa di vigilanza bancaria. Normativa di riferimento: artt. 53 e segg. T.U.B.; delibera CICR del 29 marzo 1994; circolare della Banca d'Italia n. 139 dell' 11 febbraio 1991, e ss. aggiornamenti (in particolare il par. 1.5, sezione 2, capitolo II, relativo alla nozione di “insolvenza” quale presupposto della segnalazione). Premessa Il presente lavoro trae spunto dalla decisione della Suprema Corte del 15.12.2020 n. 2863 per poi approfondire il tema dei presupposti di legittimità della segnalazione a sofferenza di una posizione debitoria presso …
Leggi di più… - 5. Legge 12.3.99 n. 68Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 ottobre 2000
Giurisprudenza • 93
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 24/02/2025, n. 16Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai signori magistrati: dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere dott. Marco SMIROLDO Consigliere dott. Francesco ALBO Consigliere relatore dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 16/A/2025 nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. 6974/P del registro di segreteria, promosso da: SI nato a [...] il SI, e residente in SI (SI) alla Via SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, il quale, ai sensi …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 19/06/2026, n. 129Provvedimento: 129/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: MA LASALVIA Presidente IO AN GALEFFI Consigliere relatore Natale LONGO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 61543 del ruolo generale, proposti da: - LO MA, nato ad [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bromuri, c.f. [...], pec michele.bromuri@avvocatiperugiapec.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Perugia, Via del Sole 8, come da delega in atti, - …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/12/2024, n. 1451Provvedimento: Sentenza n. 1451/2024 Depositato il 09/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: RAIOLA IDA, Presidente DI VIZIO FABIO, Relatore MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 941/2022 depositato il 27/07/2022 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze Fl elettivamente domiciliato presso Email_1 contro IS 1 - CF_ES Difeso da Dott. Difensore 1 - CF_Difensore_1 Dott. …Leggi di più...
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- 4. Trib. Sciacca, sentenza 30/11/2024, n. 563Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Va- lentina Stabile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1131 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA , P.IVA n. , in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata in all'indirizzo pec in uso all'Avv. Tanza Email_1 Antonio e all'indirizzo Email_2 in uso all'Avv. Blando Angela, che la rappresentano e difen- dono per mandato in atti; – Attrice– CONTRO (P. IVA ON n. , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_2 pro-tempore, domiciliata …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2955Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione scritta del 08/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di I grado iscritta al N. 11795/2024 R.G. promossa da: , rapp. e dif. dagli avv.ti MARIA FALCO e MICHELE FALCO; Parte_1 RICORRENTE Contro , rapp. e dif. dall'avv. NICOLA CECINATI; CP_1 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/09/2024, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Professione di terapista della riabilitazione non vedente 1. In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti diplomati ai sensi e con le modalita' previsti dall' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 . La professione e' esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformita' alla prescrizione rilasciata dal medico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 , (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e' il seguente:
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed universita').
(Omissis).
3. A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico,tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore dell'universita' competente. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del di- ploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
(Omissis)". - Art. 2. Istituzione dell'albo 1. E' istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
2. L'albo e' articolato a livello regionale.
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti. - Art. 3. Norme regolamentari 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2.