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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2113/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. – Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ) con sede in Terni, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 32, in persona del P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel Petruccioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giano dell'Umbria, Via della Repubblica n. 37, giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo;
-opponente-
E
(P.IVA: ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi ed elettivamente domiciliata a Terni, Corso del Popolo n. 47, presso lo studio dell'Avv. Massimo Farnesi, giusta procura allegata al fascicolo monitorio;
-opposta-
Oggetto: ripetizione dell'indebito Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 07.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.09.2022,
l' , conveniva in giudizio Parte_1 la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso Controparte_1 in data 09.08.2022 con cui era stato ingiunto, ad istanza dell'odierna convenuta, il pagamento della somma di euro 5.456,81 a saldo della fattura n. FA 52/2022.
In particolare, deduceva che: Parte_1
1) in data 09.03.2021 con Determinazione Dirigenziale n. 115 il Direttore Generale di
[...]
aggiudicava alla le attività di utilizzo della piattaforma Eclexia per il Pt_1 CP_1 periodo marzo-dicembre 2021 al valore contrattuale di euro 42.700,00;
2) in forza del suddetto contratto, la inviava all' le fatture di CP_1 Parte_1 pagamento per l'importo concordato, le quali venivano saldate regolarmente;
3) la società convenuta, tuttavia, non ha mai provveduto ad installare la Parte_2 presso le sedi dell' con totale inadempimento degli obblighi contrattuali;
Parte_1
4) in data 28.02.2022 la inviava la fattura FA 000052, posta a fondamento del CP_1 credito vantato nel procedimento monitorio, in quanto rimasta insoluta.
L' rassegnava dunque le seguenti conclusioni, chiedendo: Parte_1
- in via preliminare, negare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 642 c.p.c.;
- nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo ed accertare che nulla è dovuto dall' alla società opposta;
Parte_1
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
e, per l'effetto, condannare la società opposta alla restituzione Controparte_1 dell'importo di euro 36.112,00 indebitamente percepito;
- sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l' a causa Parte_1 dell'inadempimento contrattuale di ha subito un danno economico e CP_1 patrimoniale avendo dovuto acquistare un nuovo portale denominato “Zoom” e per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento dei danni nella misura di euro 1.899,00.
Con comparsa del 12.12.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente ogni deduzione e conclusione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e chiedendo la condanna dell' a corrispondere la somma di Parte_1 euro 5.456,81 oltre interessi a saldo della fattura n. 52/2022 e rigettare le domande proposte in via riconvenzionale.
All'esito della prima udienza del 10.01.2023 il giudice negava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti i soli termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria, consistita nell'espletamento delle prove orali ammesse all'udienza del 11.05.2023, all'udienza del
15.02.2024 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'assegnazione della causa allo scrivente giudice, all'udienza del 07.11.2024 venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
L'opposizione promossa da fa leva sull'inadempimento della convenuta Parte_1
per il mancato e/o inesatto adempimento degli obblighi Controparte_1 stabiliti contrattualmente.
Come noto, l'art. 1218 c.c. sancisce che, in termini di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e/o per il risarcimento dei danni deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova (Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2016, n. 2000, nonché Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533 e Cass., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione: per il creditore procedente sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad esempio per difformità qualitative o quantitative dei beni o servizi), gravando ancora una volta sul convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi quanto segue.
L' ha dato prova sia della fonte negoziale del diritto azionato, mediante la Parte_1 produzione delle varie trattative intercorse ed in particolare della Determinazione Dirigenziale
n. 115/2021, con la quale era stata aggiudicata alla l'attività per l'utilizzo CP_1 della Piattaforma Eclexia per il periodo marzo-dicembre 2021, ma altresì dell'inesatto adempimento imputabile alla Società fornitrice del servizio informatico.
Dall'esame dei documenti prodotti e dalle risultanze istruttorie, infatti, emerge chiaramente l'inesattezza della prestazione resa dalla rispetto agli Controparte_1 obblighi contrattualmente stabiliti, con inevitabile danno per l'odierna attrice, che si è vista costretta a sottoscrivere un ulteriore abbonamento, mediante la piattaforma “Zoom”, al fine di porre rimedio ai danni causati dal dedotto inesatto adempimento della (si CP_1 veda doc. 18 atto citazione).
Dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice si evince, infatti, che il solo servizio fornito dalla alla data del 31.12.2021, ultimo giorno di efficacia del contratto, è stato il CP_1 sistema di archiviazione, mentre la piattaforma streaming non è mai stata rilasciata.
Da tale inadempimento, dunque, trae origine il rifiuto dell'odierna opponente al pagamento della fattura FA 52/2022 emessa da e posta a fondamento Controparte_1 della domanda per ingiunzione.
A tal proposito, occorre osservare che il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase del giudizio monitorio, dal momento che le fatture costituiscono documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e dunque non indicano di per sé la piena prova del credito riportato (si veda Cass. Civ., 29 novembre 2004, n. 22401).
A ciò si aggiunga che la non ha fornito, nel corso del Controparte_1 presente giudizio, elementi in grado di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova a suo carico.
Accertato, dunque, l'inadempimento contrattuale in capo all'odierna società convenuta, deve essere dichiarata la risoluzione contrattuale e, per l'effetto, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la domanda di restituzione degli importi indebitamente percepiti ai sensi dell'art. 2033 c.c. e di risarcimento del danno, proposte in via riconvenzionale dall'
[...]
Parte_1
Sul punto, si rammenta il risalente orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno "ex tunc" del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento”(Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17558/2006).
Nel caso di specie, dunque, risultando pacifico il pagamento delle fatture emesse da
[...]
durante la vigenza del contratto da parte di quest'ultima Controparte_1 Parte_1 ha diritto ad ottenere la restituzione delle suddette somme, quantificate in euro 36.112,00 oltre al risarcimento del danno, nella misura di euro 1.899,00, per l'abbonamento alla piattaforma
Zoom. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura quantificata come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 646/2022;
- Condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
delle somme indebitamente percepite nella misura di euro 36.112,00 nonché al Pt_1 pagamento della somma di euro 1.899,00 a titolo di risarcimento del danno;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in euro 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Terni, 26.2.2025
Il Giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. – Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ) con sede in Terni, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 32, in persona del P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel Petruccioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giano dell'Umbria, Via della Repubblica n. 37, giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo;
-opponente-
E
(P.IVA: ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi ed elettivamente domiciliata a Terni, Corso del Popolo n. 47, presso lo studio dell'Avv. Massimo Farnesi, giusta procura allegata al fascicolo monitorio;
-opposta-
Oggetto: ripetizione dell'indebito Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 07.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.09.2022,
l' , conveniva in giudizio Parte_1 la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso Controparte_1 in data 09.08.2022 con cui era stato ingiunto, ad istanza dell'odierna convenuta, il pagamento della somma di euro 5.456,81 a saldo della fattura n. FA 52/2022.
In particolare, deduceva che: Parte_1
1) in data 09.03.2021 con Determinazione Dirigenziale n. 115 il Direttore Generale di
[...]
aggiudicava alla le attività di utilizzo della piattaforma Eclexia per il Pt_1 CP_1 periodo marzo-dicembre 2021 al valore contrattuale di euro 42.700,00;
2) in forza del suddetto contratto, la inviava all' le fatture di CP_1 Parte_1 pagamento per l'importo concordato, le quali venivano saldate regolarmente;
3) la società convenuta, tuttavia, non ha mai provveduto ad installare la Parte_2 presso le sedi dell' con totale inadempimento degli obblighi contrattuali;
Parte_1
4) in data 28.02.2022 la inviava la fattura FA 000052, posta a fondamento del CP_1 credito vantato nel procedimento monitorio, in quanto rimasta insoluta.
L' rassegnava dunque le seguenti conclusioni, chiedendo: Parte_1
- in via preliminare, negare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 642 c.p.c.;
- nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo ed accertare che nulla è dovuto dall' alla società opposta;
Parte_1
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
e, per l'effetto, condannare la società opposta alla restituzione Controparte_1 dell'importo di euro 36.112,00 indebitamente percepito;
- sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l' a causa Parte_1 dell'inadempimento contrattuale di ha subito un danno economico e CP_1 patrimoniale avendo dovuto acquistare un nuovo portale denominato “Zoom” e per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento dei danni nella misura di euro 1.899,00.
Con comparsa del 12.12.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente ogni deduzione e conclusione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e chiedendo la condanna dell' a corrispondere la somma di Parte_1 euro 5.456,81 oltre interessi a saldo della fattura n. 52/2022 e rigettare le domande proposte in via riconvenzionale.
All'esito della prima udienza del 10.01.2023 il giudice negava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti i soli termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria, consistita nell'espletamento delle prove orali ammesse all'udienza del 11.05.2023, all'udienza del
15.02.2024 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'assegnazione della causa allo scrivente giudice, all'udienza del 07.11.2024 venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
L'opposizione promossa da fa leva sull'inadempimento della convenuta Parte_1
per il mancato e/o inesatto adempimento degli obblighi Controparte_1 stabiliti contrattualmente.
Come noto, l'art. 1218 c.c. sancisce che, in termini di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e/o per il risarcimento dei danni deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova (Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2016, n. 2000, nonché Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533 e Cass., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione: per il creditore procedente sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad esempio per difformità qualitative o quantitative dei beni o servizi), gravando ancora una volta sul convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi quanto segue.
L' ha dato prova sia della fonte negoziale del diritto azionato, mediante la Parte_1 produzione delle varie trattative intercorse ed in particolare della Determinazione Dirigenziale
n. 115/2021, con la quale era stata aggiudicata alla l'attività per l'utilizzo CP_1 della Piattaforma Eclexia per il periodo marzo-dicembre 2021, ma altresì dell'inesatto adempimento imputabile alla Società fornitrice del servizio informatico.
Dall'esame dei documenti prodotti e dalle risultanze istruttorie, infatti, emerge chiaramente l'inesattezza della prestazione resa dalla rispetto agli Controparte_1 obblighi contrattualmente stabiliti, con inevitabile danno per l'odierna attrice, che si è vista costretta a sottoscrivere un ulteriore abbonamento, mediante la piattaforma “Zoom”, al fine di porre rimedio ai danni causati dal dedotto inesatto adempimento della (si CP_1 veda doc. 18 atto citazione).
Dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice si evince, infatti, che il solo servizio fornito dalla alla data del 31.12.2021, ultimo giorno di efficacia del contratto, è stato il CP_1 sistema di archiviazione, mentre la piattaforma streaming non è mai stata rilasciata.
Da tale inadempimento, dunque, trae origine il rifiuto dell'odierna opponente al pagamento della fattura FA 52/2022 emessa da e posta a fondamento Controparte_1 della domanda per ingiunzione.
A tal proposito, occorre osservare che il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase del giudizio monitorio, dal momento che le fatture costituiscono documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e dunque non indicano di per sé la piena prova del credito riportato (si veda Cass. Civ., 29 novembre 2004, n. 22401).
A ciò si aggiunga che la non ha fornito, nel corso del Controparte_1 presente giudizio, elementi in grado di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova a suo carico.
Accertato, dunque, l'inadempimento contrattuale in capo all'odierna società convenuta, deve essere dichiarata la risoluzione contrattuale e, per l'effetto, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la domanda di restituzione degli importi indebitamente percepiti ai sensi dell'art. 2033 c.c. e di risarcimento del danno, proposte in via riconvenzionale dall'
[...]
Parte_1
Sul punto, si rammenta il risalente orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno "ex tunc" del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento”(Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17558/2006).
Nel caso di specie, dunque, risultando pacifico il pagamento delle fatture emesse da
[...]
durante la vigenza del contratto da parte di quest'ultima Controparte_1 Parte_1 ha diritto ad ottenere la restituzione delle suddette somme, quantificate in euro 36.112,00 oltre al risarcimento del danno, nella misura di euro 1.899,00, per l'abbonamento alla piattaforma
Zoom. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura quantificata come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 646/2022;
- Condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
delle somme indebitamente percepite nella misura di euro 36.112,00 nonché al Pt_1 pagamento della somma di euro 1.899,00 a titolo di risarcimento del danno;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in euro 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Terni, 26.2.2025
Il Giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)