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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 900 del
R.G. 2024, avente ad oggetto: Somministrazione, promossa
DAL
(P.IV ), in persona del sindaco Parte_1 P.IV_1
pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Valeria Fontanella, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione.
–ATTORE–
CONTRO
(C.F. e P.IV , in persona del Controparte_1 P.IV_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv.
Caterina de Tilla, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
–CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 05.05.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza viene redatta con la succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1 1. Su istanza della cessionaria del credito Controparte_1
originariamente vantato dalla il Tribunale Controparte_2
di Castrovillari, con decreto n. 110/2024 del 13.03.2024, ha ingiunto al il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € Pt_1 Parte_1
16.911,34, oltre interessi e spese.
2. Il con atto di citazione notificato alla Parte_1 CP_1
in data 23.04.2024, ha proposto tempestiva opposizione avverso il
[...]
predetto decreto ingiuntivo, notificatogli in data 14.03.2024, deducendo: a) che il credito deriverebbe dal mancato pagamento di fatture per la fornitura di energia elettrica emesse nel periodo 29.05.2010-10.05.2017 e, pertanto, sarebbe estinto per decorso dei termini di prescrizione quinquennale (per le fatture con scadenza sino al 01.03.2018) e biennale (per le fatture con scadenza successiva al 01.03.2018) previsti dalla legge, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al 07.12.2023; b) che le predette fatture sarebbero state tutte pagate, ad eccezione, per ciascuna di esse, dell'importo di € 5,16, pari al costo del bonifico che l'istituto bancario avrebbe sottratto, anziché aggiunto, dall'importo riportato in ogni fattura;
c) che la condotta tenuta dal creditore sarebbe contraria a buona fede, poiché quest'ultimo, anziché emettere una sola fattura con riferimento agli importi residui non pagati, avrebbe emesso 167 fatture per l'importo di € 5,16 ciascuna, richiedendo per ognuna di esse il pagamento di una somma di €
40,00 a titolo di risarcimento danni;
d) che le fatture emesse nell'anno 2015 non sarebbero state inviate ad esso opponente oppure sarebbero state inviate in formato cartaceo, anziché, come previsto dalla legge, in formato elettronico.
L'opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue: “In via pregiudiziale e preliminare revocare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo nr.110/2024 reso nel giudizio RG 514/2024 perché infondato in fatto ed in diritto e perchè non provato e ciò previa decisione che: a) accerti e
Dichiari la nullità dell'opposto decreto per prescrizione del credito dedotto in
2 quanto richiesto il pagamento oltre la scadenza del termine quinquennale e biennale per come indicato nella parte motiva del presente atto;
b) In via subordinata, qualora dall'istruzione probatoria del presente giudizio dovesse risultare la presenza di un credito in favore della Società , CP_1 Parte_2
Voglia rideterminare l'importo indicato nel decreto ingiuntivo nella minor somma che eventualmente risultasse, con riserva di modificare le presenti conclusioni in termini. c) In caso di assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione si chiede che l'opposta sia condannata, previa declaratoria di responsabilità ex art 96 c.p.c., al risarcimento del danno che il tribunale determinerà secondo equità; Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto antistatario procuratore costituita”.
3. La costituitasi con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 21.06.2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, poiché infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. del 05.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza entro trenta giorni.
5. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari
3 mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha svolto difese (eccezione di estinzione del credito per prescrizione, comportamento del creditore contrario a buona fede per parcellizzazione del credito, omesso o erroneo invio delle fatture relative all'anno 2015) fondate su circostanze incompatibili con il disconoscimento dell'avvenuta fornitura dell'energia elettrica di cui alle fatture azionate in sede monitoria e del parziale pagamento delle predette fatture.
Ne consegue, in definitiva, che il fatto costitutivo del credito deve intendersi provato, poiché non contestato dall'opponente.
Allo stesso modo, deve intendersi provata anche la cessione del credito in favore dell'odierna convenuta, circostanza con riferimento alla quale l'opponente non ha mosso alcuna contestazione.
6. Occorre, quindi, ora esaminare i fatti estintivi del diritto dedotti dall'opponente medesimo, partendo dall'eccezione di estinzione del credito per prescrizione.
A tal proposito, va preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, l'eccezione sollevata dall'opponente è tutt'altro che inammissibile, risultando specificati, in citazione, sia il tipo di prescrizione invocata sia il periodo nel quale sarebbero state emesse le fatture i cui crediti
4 sarebbero prescritti.
Ciò detto, va altresì osservato che, ai sensi dell'art. 1, co. 4, L. n. 205 del
27.12.2017, nei contratti di fornitura di energia elettrica, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.
Ai sensi del co. 10 del predetto articolo, poi, la disposizione innanzi richiamata si applica alle fatture la cui scadenza è successiva all'1.03.2018.
Per le fatture che scadono entro tale data continua invece ad applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c.
Nel caso di specie, tutte le fatture azionate in sede monitoria, ad eccezione delle fatture n. 0785920250210012 e n. 0785921140212829 emesse in data
11.02.2018, scadono in epoca antecedente rispetto alla data individuata dal co.
10 citato, con la conseguenza che ai crediti ivi riportati non può che applicarsi il previgente termine di prescrizione quinquennale.
Le fatture n. 0785920250210012 e n. 0785921140212829 dell'11.02.2018 scadono invece in data 03.03.2018 e, pertanto, con riferimento ai crediti ivi elencati va senz'altro applicato il nuovo termine di prescrizione biennale.
I crediti di cui alle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbero dunque tutti estinti per prescrizione laddove trovasse conferma quanto dedotto dall'opponente, secondo cui il primo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al 07.12.2023.
Occorre pertanto verificare se gli atti interruttivi della prescrizione indicati da parte opposta siano effettivamente idonei a tale scopo.
Sul punto va innanzitutto escluso che le argomentazioni difensive svolte nell'opposizione possano valere, ai sensi dell'art. 2944 c.c., quale riconoscimento dell'altrui diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e ciò se solo si considera che l'opponente si è in realtà limitato a non contestare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, eccependo, tuttavia, che tale credito, originariamente esistente, sarebbe estinto per prescrizione.
5 Quanto, poi, alle lettere di messa in mora del 26.02.2015, del 07.12.2016 e del
22.12.2017, inviate al debitore a mezzo raccomandata, le stesse non rappresentano senz'altro atti idonei all'interruzione della prescrizione, tenuto conto che l'opponente non ha fornito neppure la prova che tali lettere siano state effettivamente spedite dall'ufficio postale (v., a tal proposito, Cass. Civ.,
Sez. VI-III, ordinanza n. 6725 del 19.03.2018, in base alla quale “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento –; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente
l'onere della prova del detto ricevimento”).
Appare altresì inidonea a interrompere la prescrizione la notifica della cessione del credito nei confronti del debitore effettuata in data 28.01.2021, considerato che la cessionaria si è limitata a notificare al ceduto il solo contratto di cessione, senza però richiedere in modo esplicito il pagamento del dovuto (si richiama, al riguardo, il principio affermato, tra le altre, da Cass.
Civ., Sez. II, ordinanza n. 15140 del 31.05.2021, secondo cui “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con
l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza,
6 la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto”).
Alla luce di tale principio giurisprudenziale, sono invece certamente idonei a interrompere la prescrizione i riepiloghi relativi ai crediti ceduti trasmessi al debitore a mezzo pec in data 18.02.2021, in data 08.09.2021 e in data
28.04.2022, giacchè contenenti un'inequivocabile richiesta di pagamento, con contestuale messa in mora del debitore medesimo.
Sulla base delle argomentazioni che precedono, deve allora ritenersi che il primo atto interruttivo della prescrizione sia il riepilogo relativo ai crediti ceduti inviato al debitore a mezzo pec in data 18.02.2021 e che, pertanto, siano da considerare estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale i crediti, per un ammontare complessivo di € 8.789,91, di cui alle 61 fatture emesse a partire dal 29.05.2010 sino al 09.01.2016 compreso, le quali presentano tutte un termine di pagamento scaduto più di cinque anni prima della data di trasmissione del predetto atto interruttivo.
Sono parimenti da considerare estinti per decorso del termine di prescrizione biennale i crediti, per un ammontare complessivo di € 54,70, di cui alle fatture n. 0785920250210012 e n. 0785921140212829 dell'11.02.2018, le quali presentano entrambe un termine di pagamento scaduto più di due anni prima della data di trasmissione del primo atto interruttivo.
7. Non coglie invece nel segno l'eccezione, sollevata dall'opponente, secondo cui parte opposta, in violazione del dovere di buona fede, avrebbe frazionato il proprio credito.
Si osserva, a tal proposito, che, contrariamente a quanto sostenuto in citazione, la non ha emesso 167 fatture in luogo di una sola fattura, Controparte_1
ma, quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla
[...]
con un unico ricorso, si è limitata a richiedere la Controparte_2
condanna del al pagamento degli importi residui di cui Parte_1
alle 167 fatture che la cedente aveva emesso, volta per volta, nel corso del rapporto di fornitura.
7 Si rileva, inoltre, che la richiesta di condanna del debitore al pagamento dell'ulteriore importo di € 40,00 in relazione a ciascuna delle predette 167 fatture non dà luogo ad un fenomeno di parcellizzazione del credito, ma è fondata sulla previsione di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, che, come si vedrà meglio nel prosieguo, accorda al creditore un rimborso forfettario dei costi da affrontare per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
8. Da ultimo, l'estinzione per prescrizione dei crediti riportati in tutte le fatture emesse nel 2015 rende chiaramente superflua la disamina della questione relativa all'omessa o irregolare comunicazione delle stesse al debitore.
9. Ciò posto, al netto dei crediti riportati nelle fatture emesse nel periodo
29.05.2010-09.01.2016 e delle due fatture emesse in data 11.02.2018, da considerare estinti per prescrizione, residua, pertanto, un credito in linea capitale di € 1.386,73, derivante dalle 104 fatture, specificamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, emesse a partire dal 09.02.2016 sino al
10.06.2017 compreso.
Da tale importo, peraltro, va sottratto l'importo di € 544,17, relativo alla fattura n. 078592078084662B del 16.01.2017, che, come confermato dal creditore nella memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c., è stato pagato dal debitore dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
In definitiva, il credito in linea capitale vantato dalla parte opposta ammonta a
€ 842,56 ed è riferibile a tutte le fatture, specificamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, emesse a partire dal 09.02.2016 sino al 10.06.2017 compreso, esclusa quella emessa in data 16.01.2017.
Su tale importo sono certamente dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna delle predette fatture (art. 4).
Il decreto in questione concerne, infatti, ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una “transazione commerciale” (art. 1), locuzione con la quale
8 intende farsi riferimento al contratto tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo
(art. 2).
Non appare quindi seriamente dubitabile che le disposizioni previste dal d.lgs. citato debbano trovare applicazione anche nel caso di specie, riguardante l'omesso pagamento, da parte di una pubblica amministrazione, del corrispettivo dovuto ad un'impresa per la prestazione del servizio di fornitura di energia elettrica.
L'applicabilità di tali disposizioni comporta, inoltre, che per ciascuna delle
104 fatture non pagate per le quali non è maturata la prescrizione dei relativi crediti spetti al creditore un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno (art. 6), per un ammontare complessivo di € 4.160,00.
E' appena il caso di precisare, al riguardo, che, come affermato dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20.10.2022, causa
C-585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo (…) è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare,
9 con detti importi, i “costi di recupero sostenuti dal creditore”, costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE dell'1.12.2022, causa C-370/21).
Sull'importo spettante al creditore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002 andranno chiaramente applicati gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, co. 1 c.c. dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna fattura sino al giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, co.
4 c.c. dal giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
La parte opposta chiede, inoltre, il riconoscimento degli interessi sugli interessi già maturati ai sensi dell'art. 1283 c.c., secondo cui “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
La Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 12512 del 17.06.2015) ha chiarito sul punto che “il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato (cfr. Cass. n. 4830/2004): - che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora (Corte di Cassazione 18 luglio 2002, n. 10434); - che
l'attribuzione degli interessi anatocistici postula una specifica domanda giudiziale del creditore (Corte di Cassazione 12 aprile 2002, n. 5271, e 14 dicembre 2001, n. 15838) o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
- che la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè che si tratta di crediti ultrasemestrali scaduti (Corte di Cassazione 18 luglio 2002, n. 10434, e 12 febbraio 2002, n.
1964)”.
10 Ebbene, nel caso di specie, tali condizioni ricorrono solo con riferimento agli interessi di mora maturati sul credito in linea capitale di € 842,56, in relazione al quale l'opponente era stato messo in mora sin dal 18.02.2021 e, quindi, per un periodo di tempo anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo superiore a sei mesi.
Non v'è spazio, invece, per il riconoscimento dell'anatocismo con riferimento agli interessi maturati sull'importo di € 4.160,00 dovuto al creditore a titolo di rimborso forfettario previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, tenuto conto che, in relazione a tali interessi, la mora, risalente solo al 07.12.2023, si è protratta, anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per un periodo di tempo inferiore a sei mesi.
10. Riepilogando, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore della convenuta, dei seguenti importi: a) € 842,56, a titolo di capitale residuo relativo a tutte le fatture, indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, emesse a partire dal 09.02.2016 sino al 10.06.2017 compreso, esclusa quella emessa in data 16.01.2017, oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna di tali fatture sino al soddisfo e oltre interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 5 d.lgs. n. 231/2002 sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dal giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
b) € 4.160,00, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2
d.lgs. n. 231/2002 per il mancato tempestivo pagamento di tutte le fatture, indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, emesse a partire dal 09.02.2016 sino al 10.06.2017 compreso, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, co. 1 c.c. dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna di tali fatture sino al giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c. dal giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino
11 al soddisfo.
11. Quanto, infine, alle spese di lite, si rileva che “in tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 4860 del
23.02.2024).
Ciò posto, la circostanza che il credito dell'opposto sia stato riconosciuto in misura sensibilmente inferiore rispetto a quella da quest'ultimo indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo rappresenta un giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore della controparte, delle rimanesti spese di lite, che, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del predetto credito, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
Peraltro, secondo la Suprema Corte, “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 24482 del 09.08.2022).
Occorre, pertanto, provvedere, in tale sede, anche sulle spese relative alla fase
12 monitoria, che, per le medesime ragioni innanzi esplicitate, vengono compensate nella misura del 50%, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore della controparte, delle rimanesti spese di lite, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai procedimenti monitori di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
12. In coerenza con la lettera della norma di cui all'art. 96 c.p.c., non può farsi luogo all'applicazione, invocata dall'opponente, dell'art. 96, co. 1 c.p.c., non sussistendo il requisito della totale soccombenza, per essersi verificata soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
110/2024, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.03.2024;
2) condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
dei seguenti importi: a) € 842,56, a titolo di capitale residuo CP_1
relativo a tutte le fatture, indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, emesse a partire dal 09.02.2016 sino al 10.06.2017 compreso, esclusa quella emessa in data 16.01.2017, oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 d.lgs. n.
231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna di tali fatture sino al soddisfo e oltre interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 5 d.lgs. n. 231/2002 sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dal giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
b) € 4.160,00, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2 d.lgs.
n. 231/2002 per il mancato tempestivo pagamento di tutte le fatture, indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, emesse a partire dal 09.02.2016 sino al
10.06.2017 compreso, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284,
13 co. 1 c.c. dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna di tali fatture sino al giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4
c.c. dal giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
3) compensa nella misura della metà le spese di lite relative alla fase monitoria e al presente giudizio di opposizione e condanna il in Parte_1
persona del sindaco pro tempore, alla rifusione, in favore della CP_1
della residua metà di tali spese, che, al netto di quelle già compensate, si
[...]
liquidano in € 2.822,00 a titolo di compenso professionale (di cui € 283,50 per la fase monitoria e € 2.538,50 per il giudizio di opposizione), oltre r.s.g. 15%,
c.p.a. e i.v.a., oltre € 145,50 per esborsi.
Così deciso in Castrovillari, il 10.05.2025.
Il Giudice dott. Alessandro Paone
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