TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 960/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto: lesione personale vertente TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, Via F. Fregola n 3, presso lo studio dell' Avv. Daniele Romeo, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura allegata alla dichiarazione di costituzione di nuovo difensore
- Attrice - E
, (P.IVA ) in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Iannoni Palazzo De Nobili Settore Avvocatura rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Anna Maria Paladino e Saverio Molica giusta procura in atti
- Convenuto –
Conclusioni: come da verbale del 19.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in Viale Crotone di Catanzaro, in data 25/06/2018 ore 19:30 circa, quando nel mentre camminava lungo il marciapiede ivi presente, direzione Reggio-Crotone, ha inserito il piede destro all'interno di una piccola insenatura formatasi a causa di una crepa nella pavimentazione, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra. A sostegno della domanda, ha dedotto la responsabilità del sinistro in capo al convenuto
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero in subordine ex art. 2043 c.c,. e di aver Controparte_1 riportato a seguito della caduta una “Distorsione collo piede dx con prognosi di 12 gg. s.c.” per come diagnosticato presso il P.O. del Nosocomio di Soverato, ove è stata nell'immediatezza trasportata e da cui è stata poi dimessa con prescrizione di terapia medica. Dopo un periodo di cure e ripetute visite specialistiche, in data 08.10.2018 è stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare.
1 Con atto di diffida inviato a mezzo p.e.c. del 30.07.2018 ha intimato al il ristoro CP_1 integrale dei danni patiti. In assenza di positivo riscontro, rivoltasi successivamente CTO medico legale, questi ha redatto relazione al fine di valutare i residuati esiti di carattere permanente, riscontrando che dal sinistro in parola è scaturito un danno biologico in capo all'attrice del 5% e, pertanto, rifiutato da parte del l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, ha introdotto l'odierno giudizio CP_1 con cui ha chiesto volersi accertare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. e conseguentemente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non quantificati nella misura di euro 11.880,34 1.2 Si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato preliminarmente Controparte_1 la fondatezza della domanda avversaria sia con riferimento sia all'an che al quantum debeatur. In particolare, con riferimento alla causa petendi ha rilevato l'estraneità dell'amministrazione sotto il profilo della responsabilità nella dinamica del sinistro sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che 2043 c.c. ; eccependo l'evitabilità del sinistro mediante l'uso della normale prudenza da parte dell'attrice. In ordine al quantum, ha contestato le risultanze dell'allegata perizia di parte attrice. Su tali presupposti ha concluso quindi chiedendo volersi rigettare la domanda e in subordine la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali e orali, nonché mediante espletamento di c.t.u. medico-legale. All'udienza del 09.01.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 10.06.2025, e poi d'ufficio al 19.06.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies. Alla detta udienza, le parti discutevano la causa che veniva decisa con la presente sentenza, all'esito dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'attrice pone a fondamento dell'azione risarcitoria proposta la specifica responsabilità derivante dal rapporto di custodia ex 2051 c.c. lamentando la mancata adozione da parte dell'Ente proprietario delle ordinarie cautele atte a mantenere la strada teatro del sinistro in condizioni ottimali. In punto di diritto, la giurisprudenza di Cassazione a S.U. ha sottolineato che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. U. Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022) e che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, escluda il nesso eziologico, ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo (ex multis, Cass. n. 27724/18). Con specifico riferimento alle strade, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (Cass. n. 8995/2013), essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli
2 stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere" (Cass. n. 15720/11) tale tipo di responsabilità pertanto può ritenersi esclusa solamente nell'ipotesi in cui incorra il caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Compete quindi al danneggiato, l'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la "res" e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. Sez. 6- 3 Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 06/08/1997), mentre al convenuto spetta l'onere di offrire la prova liberatoria sotto forma della fortuità dell'evento, cui si imputa il danno, fermo che il fortuito liberatorio è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI-III n. 6703/2018; Cass. civ. sez. III, 13/07/2011, n. 15375; Cass. civ., sez. III, 22/04/2010). In tema di rilevanza causale della condotta del danneggiato, si è infatti recentemente evidenziato come la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., (che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso) richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021) Deve quindi tenersi a mente che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo esclude la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dato che quanto più il pericolo può essere previsto e superato con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi il suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Ed invero “quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti
3 coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res”. (Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n.822). 3. Venendo al merito della vicenda, in applicazione dei principi giurisprudenziali pocanzi richiamati e valutando l'istruttoria svolta in corso di giudizio, l'evento dannoso dedotto dall'attrice è conseguenza diretta del pericolo insito nel tratto di strada ove è avvenuta la caduta, in custodia al
. Controparte_1
L'anomalia della strada e altresì la dinamica del sinistro sono dimostrate dalla documentazione fotografica allegata in atti nonché dall'esito dell'escussione del teste Testimone_1
ritenuta attendibile dal Tribunale, a conoscenza dei fatti per essere stata presente al
[...] momento del sinistro ed avervi assistito ocularmente (cfr. verbale del 08.06.2021 risposta al quesito n .2). Dalle dichiarazioni rese dalla teste e dalle allegazioni fotografiche in atti si trae la prova dell'alterazione del manto stradale e della caduta dell'attrice per essere inciampata mentre camminava sul marciapiede in viale Crotone, Catanzaro. Per tali ragioni può dirsi accertato il fatto storico su cui si fonda la domanda e pertanto è sussistente la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Non è stato, infatti, di contro provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode. Orbene, il proprietario, custode della strada, risponde dei danni causati da anomalie CP_1 presenti sul bene che ha in custodia e tuttavia, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile, anche d'ufficio, valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. L'utente della strada, infatti, è tenuto a prestare attenzione nell'utilizzare il bene, concorrendo in caso contrario a causare il danno sino a potenzialmente escludere la responsabilità CP_ dell' medesimo. Nel caso di specie, i rilievi fotografici allegati in atti consentono di rilevare un dissesto nel manto stradale chiaramente visibile, anche in considerazione delle circostanze di tempo in cui si ebbe a verificarsi il sinistro (ore 19:30 del 25 giugno). La pavimentazione si presentava sconnessa ma il dissesto e le dimensioni delle buche sono tali da consentire di rilevare una concorrente responsabilità della emergendo una condotta Per_1 imprudente nell'incedere della donna.
4 Il comportamento poco accorto dell'attrice, che ometteva le precauzioni necessarie per evitare il rischio della caduta, concorre a delineare una responsabilità a carico della stessa nella causazione del sinistro che, seppure non elide del tutto il nesso di causalità tra la res ed il danno, costituisce un fattore causale concorrente. La disamina comparata degli elementi fattuali di cui sopra, specificamente la sussistenza di un comportamento imprudente da parte della attrice, a fronte del pericolo rappresentato dalla strada in custodia del induce a ritenere la quota di concorso dell'attrice nella misura del 30% con CP_1 proporzionale riduzione del danno risarcibile ben avendo la stessa la possibilità di seguire un tratto non sconnesso. 4. Venendo ora all' individuazione e alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice si ritiene di poter condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott.
. Persona_2
All'esito della visita medica e della valutazione delle allegazioni documentali e dell'attrice è emerso che all'epoca dei fatti di anni 26, ebbe a riportare quale conseguenza della Parte_1 caduta per cui è causa un “un trauma distorsivo dell'articolazione tibio-tarsica dx con infrazione (frattura parziale) del malleolo tibiale posteriore ed esiti distrattivi legamentosi tibio-astragalici”, alla quale fece seguito un' incapacità temporanea totale di 13 giorni al 100% ; di 20 giorni al 75% di 25 giorni al 50%, e di giorni 25 al 25% con postumi permanenti residuati valutabili quale danno biologico nella misura del 4%. L'esito dell'analisi compiuta dal Consulente sulla condizioni dell'attrice e l'esame della documentazione appare pienamente condivisibile in quanto puntualmente supportato dall'analisi della documentazione sanitaria in atti prodotta. Pertanto, venendo alla liquidazione del danno subito, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale per l'anno 2024 sono liquidati: A titolo di invalidità permanente 4% ; € 5.791,00 A titolo di ITT giorni 13 € 1.495,00 A titolo di ITP al 75% per giorni 20 € 1.725,00 A titolo di ITP al 50% per giorni 25 € 1.437,50 A titolo di ITP al 25% per giorni 25 € 718,75 Il totale spettante a titolo di danno biologico temporaneo (€ 5.376,25) e permanente (€ 5.791,00), così, pari ad € 11.167,25. La somma complessiva così individuata deve essere ridotta del 30% per il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, risultando quindi euro in totale € 7817,07 Nessuna personalizzazione in aumento può essere riconosciuta, in mancanza della benché minima allegazione di pregiudizi di natura lato sensu morale sofferti e non ricompresi nella suddetta liquidazione. Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (25.06.2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat (FOI), sono dovuti gli interessi legali, a partire dalla medesima data fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino all'effettivo soddisfo.
5 Quanto al danno di natura patrimoniale, la domanda di risarcimento per le spese mediche sostenute è documentata per complessivi € 1.047,88; anche detta somma andrà ricalcolata tenuto conto del concorso causale del 30% imputabile all'attrice nella causazione del danno, pari ad euro 733,51.
Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa individuato in base al criterio del decisum (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), considerata la liquidazione ai minimi tariffari, attesa la natura della causa e le questioni poste, attesa la parziale soccombenza di parte attrice, sono compensate al 30%. Infine, le spese di CTU vanno poste a carico del convenuto, come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie la domanda proposta per quanto di ragione e, ritenuta la responsabilità del CP_1
, concorrente nella misura del 70%, nella causazione del sinistro occorso a
[...] Parte_2
, condanna il al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di
[...] Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 7.817,07, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, oltre al pagamento delle spese mediche documentate pari ad euro 733,51, con interessi legali come in parte motiva.
- compensa al 30% le spese di lite che liquida per l'intero in euro 2.540,00 per onorari, oltre al 15
% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2 nella misura del 70% e per l'importo di euro 1.178,00 per onorari, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta, come liquidate in corso di causa. Catanzaro, lì 19.06.2025 Il Giudice Dott. Adele Ferraro
6