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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2024, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1285 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avvocato DI MICELI MANLIO Parte_1 appellante
CONTRO
, FGVS con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. FORESTIERI FABRIZIO
Controparte_3 appellati
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti all'udienza del 25.01.2024 hanno concluso riportandosi ai propri atti introduttivi e alle note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.7.2021, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 385/2021 emessa dal Tribunale di Palermo pubblicata il 1° febbraio 2021, con la quale è stata respinta la sua domanda di risarcimento danni in relazione al sinistro occorso il 18 luglio 2016.
Si è costituita in giudizio l nella sua qualità di Impresa Controparte_1 designata, ex art. 286 del D. Lgs. n° 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello e in subordine di rigettarlo.
La causa è stata posta in decisione nell'udienza del 25 gennaio 2024, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla parte appellata.
Infatti, è principio consolidato che, nei processi con pluralità di cause, vige la regola dell'unitarietà del termine di impugnazione. In base a tale principio, «la notifica della sentenza eseguita su iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notifica, l'inizio della decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione contro tutte le altre parti». Tuttavia, questo principio assume una declinazione diversa a seconda della specifica tipologia di causa:
- Cause inscindibili o dipendenti tra loro: Se la controversia riguarda un unico rapporto sostanziale o processuale, si applica la regola dell'unitarietà del termine di impugnazione.
- Cause scindibili: In questi casi, il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza. Per le altre parti si applica il termine ordinario di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20114 del 25 luglio 2019).
2 Nel caso di specie, le cause intentate contro il (chiamato in causa quale Controparte_3 presunto proprietario delle telecamere guaste poste sull'attraversamento pedonale dove è avvenuto il sinistro) e contro (chiamata a rispondere del danno causato da Controparte_1 un veicolo rimasto ignoto) sono certamente autonome e indipendenti l'una dall'altra.
Pertanto, la notifica della sentenza effettuata dal non ha fatto decorrere il termine CP_3
breve per l'impugnazione della sentenza nei confronti della compagnia di assicurazioni.
Posto ciò l'appellante, con l'atto di gravame, lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente rigettato l'istanza risarcitoria per mancata dimostrazione dell'asserito investimento da parte di un veicolo non identificato.
Il motivo è fondato.
In merito all'onere probatorio gravante sul danneggiato che, invocando l'ipotesi prevista dall'art. 283 lett. a) del D.lgs. n. 209/2005, agisce nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, si deve ricordare che, per il risarcimento dei danni causati da un veicolo non identificato, la prova può essere fornita anche tramite
"tracce ambientali" o "dichiarazioni orali". Non è richiesto alla vittima un comportamento di estrema diligenza o complessità, considerando le sue condizioni psicofisiche e le circostanze del caso concreto (Cass., n. 24449/2005).
La Corte di cassazione ha altresì evidenziato che "la definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, contenuta nella norma indicata, è coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge". In considerazione dell'obiettiva impossibilità di identificare il veicolo investitore, è consentito adempiere l'onere probatorio anche mediante meri elementi indiziari, che possono portare indirettamente alla prova dei fatti, come ad esempio la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9939 del 18/06/2012;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013).
Di conseguenza, la prova del fatto costitutivo può essere desunta da una valutazione
3 complessiva del materiale istruttorio, valorizzando una pluralità di elementi che, presi singolarmente, non sarebbero sufficienti a dimostrare l'evento.
Applicando tali principi, si deve ritenere che l'appellante abbia dimostrato, in primo luogo, che il sinistro stradale di cui è stata vittima sia effettivamente avvenuto, nelle circostanze di tempo indicate, per opera di un veicolo rimasto non identificato.
A sostegno di questa tesi vi sono le dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1 Tes_2
che hanno riferito di avere soccorso l'appellante trovata riversa sul manto stradale in
[...]
Via Piano dell'Ucciardone, e il rapporto della Polizia Municipale, intervenuta sul luogo, che ha rilevato tracce ematiche sul manto stradale a poca distanza dall'attraversamento pedonale, ipotizzando la dinamica dell'incidente come causata da un veicolo ignoto.
Inoltre, la gravità delle lesioni riportate dall'appellante, accertata dalla documentazione sanitaria agli atti, è inequivocabilmente riconducibile al trauma subito nell'incidente stradale del 18/07/2016. La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) disposta in appello ha confermato che tali lesioni sono causate dall'investimento subito mentre la Sig.ra Pt_1 attraversava sulle strisce pedonali con semaforo verde per i pedoni.
C'è da aggiungere che l'appellante ha compiuto ogni sforzo possibile per fornire prova dei fatti e dell'impossibilità di identificare il veicolo. Infatti, è stata trovata riversa sul manto stradale in stato di incoscienza, quindi impossibilitata a prendere nota della targa del veicolo investitore o a rintracciare testimoni sul posto. L'appellante ha inoltre sporto denuncia- querela presso la Stazione dei Carabinieri di e ha cercato di ottenere le riprese della CP_3 telecamera di videosorveglianza posta nei pressi dell'attraversamento pedonale. Tuttavia, come comunicato dalla Questura, il giorno 18.7.2016, a causa di un problema tecnico, la telecamera non aveva registrato le immagini.
Accertata la dinamica dell'incidente, come allegata dall'appellante, si esclude che il pedone vittima dell'investimento abbia concorso a causare l'evento, nemmeno in parte.
Secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di investimento pedonale, il conducente può vincere la presunzione di colpa solo dimostrando che non vi era possibilità di evitare
4 l'evento, cosa non provata in questo caso (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9856 del
28/03/2022).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda di risarcimento danni dell'appellante, condannando la convenuta al risarcimento.
Il CTU ha determinato che le lesioni riportate hanno comportato un'invalidità permanente pari al 34%, con un danno biologico che ha limitato significativamente la qualità della vita dell'appellante.
L'ammontare del risarcimento è pari quindi a € 238.262,50, calcolato secondo le tabelle del
Tribunale di Milano del 2024. Su tale importo spettano gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma previamente devalutata e poi rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali moratori sul totale. Il totale degli interessi dovuti ascende a €20.926,11, per un importo complessivo di €259.188,61, su cui spettano ulteriori interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In merito alle spese processuali, il Collegio ritiene che, vista la fondatezza della domanda, le spese del doppio grado debbano seguire la soccombenza della convenuta, con liquidazione secondo il D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate in € 16.500,00 di cui € 1.214,00 per esborsi per il primo grado e € 18.500,00 di cui € 1.821,00 per esborsi per l'appello, vanno distratte in favore del procuratore dell'appellante, avv. Manlio Di Miceli, dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU disposta nel presente grado di giudizio vanno poste a carico della compagnia appellata.
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza indicata in epigrafe, con atto notificato in data Parte_1
21.07.2021, così dispone:
5 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e, accogliendo la domanda, condanna in qualità di impresa Controparte_1 designata per la definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, a pagare in favore di la somma di Euro 259.188,61, oltre agli Parte_1
ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
b) Condanna in qualità di impresa designata per la Controparte_1 definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali che, per il primo grado di giudizio, liquida in Euro 16.500,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, per il grado di appello, in Euro 18.500,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Manlio Di Miceli;
3) Pone a definitivo carico di in qualità di impresa Controparte_1 designata per la definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, le spese relative alla CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto reso in corso di causa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio, in data 20.06.2024.
Il Consigliere Relatore
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento è redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29.12.2009, n. 193, convertito con modifiche dalla L. 22.2.2010, n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
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