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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 787/2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. stabilito Parte_1
Francesco Di Tella (che agisce di intesa con l'avv. Cipriano Di Tella) e dall'avv. Cipriano Di
Tella, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante p.t. in persona
[...] della Dirigente Scolastica pro tempore, rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis cpc dai funzionari , , come in atti Controparte_2 CP_3
- resistenti -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.02.2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, deduceva di aver prestato servizio in qualità di docente in forza di plurimi contratti a termine di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici in relazione alle annualità indicate in ricorso, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari ad euro
500,00 annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi della L n. 107 del 1025, art. 1, comma 121. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica, come da conclusioni dell'atto introduttivo, vinte le spese.
Il si costituiva e resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_1 infondatezza e concludeva, come in atti, per il suo rigetto.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Osserva il Tribunale che sulla questione oggetto del presente procedimento si è pronunciata, su rinvio pregiudiziale, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, alla quale questo Giudice intende dare continuità.
È opportuno, pertanto, richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte per consentirne la corretta applicazione nel caso di specie:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
I principi sopra enunciati muovono dal presupposto che la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del
2 personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del
2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n.
7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo
3 ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica" e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023,
n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
Semmai il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.
Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
4 fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
Quanto al profilo della prescrizione la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale ( ex art. 2948, n. 4 c.c. relativa a ciò che deve “pagarsi”), ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
La prescrizione della domanda risarcitoria, invece, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.
Ritiene peraltro la Cassazione di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Va poi precisato che in tema di supplenze temporanee ricorrono le ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, della L. 124/99, il quale dispone Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si
5 provvede con supplenze temporanee.
In merito a tali ipotesi è fondamentale richiamare i principi espressi dalla Prima Presidente della
Suprema Corte con decreto del 19.03.2024, a mente dei quali: “il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (…).
In tale sentenza (…) è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della CP_1 medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Tali approdi giurisprudenziali ormai consolidati, secondo quanto sostenuto dalla prima Presidente della Corte nel già citato decreto, “possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”.
Ancora “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Ritiene, allora, il Tribunale che, tirando le fila del discorso, la valutazione cui è chiamato il giudice di merito in caso di supplenze temporanee non possa prescindere dalla verifica in ordine alla sussistenza o meno di un abuso dell'utilizzo del contratto a termine. Solo in tal caso, infatti, con valutazione ex post, può essere riconosciuto al docente a tempo determinato il beneficio oggetto di causa.
A tal fine è imprescindibile la disamina delle peculiarità del caso concreto, sulla scorta delle allegazioni e deduzioni attoree, non prestandosi tali situazioni alla possibilità “di prefigurarle in modo esauriente” a priori.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, appare evidente che potrà configurarsi un abuso nell'utilizzo del contratto a termine, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia lavorato in concreto, con contratti che, senza soluzione di continuità, sono stati stipulati prima del 31.12 per terminare il 30.06, presso il medesimo istituto scolastico, per il medesimo insegnamento e per un numero di ore costante.
Ritiene il Tribunale che in tale situazione concreta sia evidente l'abuso perpetrato dal CP_1 nel conferimento di reiterate supplenze di brevissima durata, sul medesimo insegnamento, per il medesimo numero di ore e presso lo stesso istituto scolastico.
6 Diversamente, nel caso in cui il docente risulti aver lavorato, in concreto, su supplenze temporanee susseguitesi con soluzione di continuità, ovvero effettuate (pur con continuità) presso diversi istituti scolastici, ovvero per diversi insegnamenti o numero di ore non ricorreranno i presupposti normativi e giurisprudenziali per riconoscere l'invocato beneficio, posto che non è possibile accordare lo stesso per effetto dell'abuso nel ricorso del contratto a termine, né sulla scorta di alcuna discriminazione.
Per le ragioni esposte, infatti, non è configurabile alcun abuso nell'uso del contratto a termine, non essendovi motivo di ritenere, per le peculiarità rilevate, che il avrebbe potuto CP_1 stipulare sin dal principio un unico contratto fino al termine delle attività didattiche.
Allo stesso modo, non sarà possibile riconoscere il beneficio invocato, nel caso in cui il docente abbia effettuato supplenze con contratti stipulati successivamente al 31.12 e fino al termine delle attività didattiche, non ricorrendo alcuna comparabilità tra la situazione lavorativa de quo e quella dell'omologo lavoratore a tempo indeterminato.
Infine, in merito ai c.d. spezzoni di orario occorre approfondire la tematica della ricorrenza, in ipotesi di orario minimo, delle finalità dell'istituto in parola e delle ragioni della disapplicazione.
Ritiene il Tribunale (in aderenza a quanto già sostenuto da Trib. Nola n. 6772/25 – Dott.ssa
Pigrini) che in via generale possono ricorrano i presupposti per il riconoscimento del bonus di cui si discorre per i casi di spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (…)”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Ad avviso del giudicante, invece, non possono ritenersi “comparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per uno “spezzone orario” inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della OM n. 88 del 16 maggio 2024 “Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo
– prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a
7 tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario
d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto”.
In via generale, dunque, gli spezzoni orari riguardano ipotesi in cui non è possibile costituire una cattedra intera sicchè, per i casi di spezzone con orario inferiore a quello del 50% dell'orario completo, non ricorre alcun lavoratore a tempo indeterminato che sia “comparabile” con il docente a tempo determinato titolare di una supplenza per un numero di re inferiore a 9 o 12 (a seconda che si tratti di scuola secondaria o primaria).
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina. Diversamente opinando, invero, si finirebbe con l'estendere il bonus carta docente, indistintamente a tutti i docenti titolari di contratto a tempo indeterminato, in assenza di apposita norma di legge, e di qualsivoglia presupposto per la disapplicazione di quella vigente.
Conviene rammentare che la CGUE non ha affermato la necessità di riconoscere la carta docente sic et simpliciter a tutti i docenti a tempo determinato, ma si è limitata a rilevare l'esistenza di una discriminazione da rimuovere. In assenza di tale discriminazione, che in ipotesi non ricorre, non è possibile riconoscere il bonus in parola, pena una indiscriminata estensione del beneficio in assenza di qualsivoglia presupposto.
Nel caso di specie
Tanto premesso in termini generali, osserva il Tribunale che nel caso di specie, la parte ricorrente, tramite i procuratori costituiti, ha chiesto la condanna del resistente CP_1 all'erogazione della Carta Docente in relazione ai seguenti anni scolastici:
a) Anno scolastico 2015/2016:
- Dal 04/04/2016 al 29/04/2016 Scuola Primaria De Amicis di Roma (RM);
- Dal 30/04/2016 al 30/05/2016 Scuola Primaria De Amicis di Roma (RM);
b) Anno scolastico 2016/2017:
- Dal 14/11/2016 al 27/11/2016 Scuola Primaria Crispi di Roma (RM);
- Dal 28/11/2016 al 04/12/2016 Scuola Primaria Crispi di Roma (RM) ;
- Dal 09/01/2017 al 30/06/2017 Scuola Primaria QUATTRO NOVEMBRE di Roma (RM) ;
c) Anno scolastico 2017/2018, dal 19/09/2017 al 30/06/2018 Scuola Primaria IV NOVEMBRE di Roma (RM);
d) Anno scolastico 2018/2019:
- Dal 03/10/2018 al 03/10/2018 Scuola Primaria Crispi di Roma (RM);
- Dal 04/10/2018 al 09/06/2019 Scuola Primaria QUATTRO NOVEMBRE di Roma (RM)
e) Anno scolastico 2019/2020, dal giorno 11/10/19 al 30/06/2020 Scuola Primaria R. Gattuso di Roma (RM);
f) Anno scolastico 2020/2021:
8 - Dal 05/10/2020 al 05/10/2020 I.C. A.A. di Caiazzo (CE); Per_1
- Dal 07/10/2020 all' 11/06/2021 I.C. A. De Curtis di Aversa (CE);
- Dal 14/06/2021 al 25/06/2021 I.C. A. De di Aversa (CE); Per_2
g) Anno Scolastico 2021/2022, dal 07/09/2021 al 31/08/2022 I.C. A. Moro di san Felice a Cancello.
Ebbene la ricorrente ha provato di essere inserita all'attualità nel sistema;
ha altresì provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza, senza soluzione di continuità, da data antecedente il 31/12 e fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per gli a.s. 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022 per n. 3 annualità (cfr. contratti allegati al ricorso).
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di parte Controparte_4 ricorrente della carta docente per gli a.s. dal 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Spese di lite compensate, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_4
all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
9 Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 787/2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. stabilito Parte_1
Francesco Di Tella (che agisce di intesa con l'avv. Cipriano Di Tella) e dall'avv. Cipriano Di
Tella, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante p.t. in persona
[...] della Dirigente Scolastica pro tempore, rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis cpc dai funzionari , , come in atti Controparte_2 CP_3
- resistenti -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.02.2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, deduceva di aver prestato servizio in qualità di docente in forza di plurimi contratti a termine di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici in relazione alle annualità indicate in ricorso, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari ad euro
500,00 annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi della L n. 107 del 1025, art. 1, comma 121. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica, come da conclusioni dell'atto introduttivo, vinte le spese.
Il si costituiva e resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_1 infondatezza e concludeva, come in atti, per il suo rigetto.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Osserva il Tribunale che sulla questione oggetto del presente procedimento si è pronunciata, su rinvio pregiudiziale, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, alla quale questo Giudice intende dare continuità.
È opportuno, pertanto, richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte per consentirne la corretta applicazione nel caso di specie:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
I principi sopra enunciati muovono dal presupposto che la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del
2 personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del
2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n.
7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo
3 ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica" e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023,
n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
Semmai il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.
Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
4 fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
Quanto al profilo della prescrizione la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale ( ex art. 2948, n. 4 c.c. relativa a ciò che deve “pagarsi”), ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
La prescrizione della domanda risarcitoria, invece, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.
Ritiene peraltro la Cassazione di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Va poi precisato che in tema di supplenze temporanee ricorrono le ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, della L. 124/99, il quale dispone Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si
5 provvede con supplenze temporanee.
In merito a tali ipotesi è fondamentale richiamare i principi espressi dalla Prima Presidente della
Suprema Corte con decreto del 19.03.2024, a mente dei quali: “il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (…).
In tale sentenza (…) è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della CP_1 medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Tali approdi giurisprudenziali ormai consolidati, secondo quanto sostenuto dalla prima Presidente della Corte nel già citato decreto, “possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”.
Ancora “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Ritiene, allora, il Tribunale che, tirando le fila del discorso, la valutazione cui è chiamato il giudice di merito in caso di supplenze temporanee non possa prescindere dalla verifica in ordine alla sussistenza o meno di un abuso dell'utilizzo del contratto a termine. Solo in tal caso, infatti, con valutazione ex post, può essere riconosciuto al docente a tempo determinato il beneficio oggetto di causa.
A tal fine è imprescindibile la disamina delle peculiarità del caso concreto, sulla scorta delle allegazioni e deduzioni attoree, non prestandosi tali situazioni alla possibilità “di prefigurarle in modo esauriente” a priori.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, appare evidente che potrà configurarsi un abuso nell'utilizzo del contratto a termine, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia lavorato in concreto, con contratti che, senza soluzione di continuità, sono stati stipulati prima del 31.12 per terminare il 30.06, presso il medesimo istituto scolastico, per il medesimo insegnamento e per un numero di ore costante.
Ritiene il Tribunale che in tale situazione concreta sia evidente l'abuso perpetrato dal CP_1 nel conferimento di reiterate supplenze di brevissima durata, sul medesimo insegnamento, per il medesimo numero di ore e presso lo stesso istituto scolastico.
6 Diversamente, nel caso in cui il docente risulti aver lavorato, in concreto, su supplenze temporanee susseguitesi con soluzione di continuità, ovvero effettuate (pur con continuità) presso diversi istituti scolastici, ovvero per diversi insegnamenti o numero di ore non ricorreranno i presupposti normativi e giurisprudenziali per riconoscere l'invocato beneficio, posto che non è possibile accordare lo stesso per effetto dell'abuso nel ricorso del contratto a termine, né sulla scorta di alcuna discriminazione.
Per le ragioni esposte, infatti, non è configurabile alcun abuso nell'uso del contratto a termine, non essendovi motivo di ritenere, per le peculiarità rilevate, che il avrebbe potuto CP_1 stipulare sin dal principio un unico contratto fino al termine delle attività didattiche.
Allo stesso modo, non sarà possibile riconoscere il beneficio invocato, nel caso in cui il docente abbia effettuato supplenze con contratti stipulati successivamente al 31.12 e fino al termine delle attività didattiche, non ricorrendo alcuna comparabilità tra la situazione lavorativa de quo e quella dell'omologo lavoratore a tempo indeterminato.
Infine, in merito ai c.d. spezzoni di orario occorre approfondire la tematica della ricorrenza, in ipotesi di orario minimo, delle finalità dell'istituto in parola e delle ragioni della disapplicazione.
Ritiene il Tribunale (in aderenza a quanto già sostenuto da Trib. Nola n. 6772/25 – Dott.ssa
Pigrini) che in via generale possono ricorrano i presupposti per il riconoscimento del bonus di cui si discorre per i casi di spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (…)”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Ad avviso del giudicante, invece, non possono ritenersi “comparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per uno “spezzone orario” inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della OM n. 88 del 16 maggio 2024 “Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo
– prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a
7 tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario
d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto”.
In via generale, dunque, gli spezzoni orari riguardano ipotesi in cui non è possibile costituire una cattedra intera sicchè, per i casi di spezzone con orario inferiore a quello del 50% dell'orario completo, non ricorre alcun lavoratore a tempo indeterminato che sia “comparabile” con il docente a tempo determinato titolare di una supplenza per un numero di re inferiore a 9 o 12 (a seconda che si tratti di scuola secondaria o primaria).
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina. Diversamente opinando, invero, si finirebbe con l'estendere il bonus carta docente, indistintamente a tutti i docenti titolari di contratto a tempo indeterminato, in assenza di apposita norma di legge, e di qualsivoglia presupposto per la disapplicazione di quella vigente.
Conviene rammentare che la CGUE non ha affermato la necessità di riconoscere la carta docente sic et simpliciter a tutti i docenti a tempo determinato, ma si è limitata a rilevare l'esistenza di una discriminazione da rimuovere. In assenza di tale discriminazione, che in ipotesi non ricorre, non è possibile riconoscere il bonus in parola, pena una indiscriminata estensione del beneficio in assenza di qualsivoglia presupposto.
Nel caso di specie
Tanto premesso in termini generali, osserva il Tribunale che nel caso di specie, la parte ricorrente, tramite i procuratori costituiti, ha chiesto la condanna del resistente CP_1 all'erogazione della Carta Docente in relazione ai seguenti anni scolastici:
a) Anno scolastico 2015/2016:
- Dal 04/04/2016 al 29/04/2016 Scuola Primaria De Amicis di Roma (RM);
- Dal 30/04/2016 al 30/05/2016 Scuola Primaria De Amicis di Roma (RM);
b) Anno scolastico 2016/2017:
- Dal 14/11/2016 al 27/11/2016 Scuola Primaria Crispi di Roma (RM);
- Dal 28/11/2016 al 04/12/2016 Scuola Primaria Crispi di Roma (RM) ;
- Dal 09/01/2017 al 30/06/2017 Scuola Primaria QUATTRO NOVEMBRE di Roma (RM) ;
c) Anno scolastico 2017/2018, dal 19/09/2017 al 30/06/2018 Scuola Primaria IV NOVEMBRE di Roma (RM);
d) Anno scolastico 2018/2019:
- Dal 03/10/2018 al 03/10/2018 Scuola Primaria Crispi di Roma (RM);
- Dal 04/10/2018 al 09/06/2019 Scuola Primaria QUATTRO NOVEMBRE di Roma (RM)
e) Anno scolastico 2019/2020, dal giorno 11/10/19 al 30/06/2020 Scuola Primaria R. Gattuso di Roma (RM);
f) Anno scolastico 2020/2021:
8 - Dal 05/10/2020 al 05/10/2020 I.C. A.A. di Caiazzo (CE); Per_1
- Dal 07/10/2020 all' 11/06/2021 I.C. A. De Curtis di Aversa (CE);
- Dal 14/06/2021 al 25/06/2021 I.C. A. De di Aversa (CE); Per_2
g) Anno Scolastico 2021/2022, dal 07/09/2021 al 31/08/2022 I.C. A. Moro di san Felice a Cancello.
Ebbene la ricorrente ha provato di essere inserita all'attualità nel sistema;
ha altresì provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza, senza soluzione di continuità, da data antecedente il 31/12 e fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per gli a.s. 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022 per n. 3 annualità (cfr. contratti allegati al ricorso).
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati il ricorso deve essere accolto con condanna del all'assegnazione in favore di parte Controparte_4 ricorrente della carta docente per gli a.s. dal 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Spese di lite compensate, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_4
all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
9 Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
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