Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 8441/2022 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE Parte_1
GIANLUCA;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2022 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- ordinare all di esibire e depositare tutta la CP_1 P.IVA_1 documentazione relativa alla parte ricorrente, ex art. 210 c.p.c.;
-accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del lavoro svolto, lamenti le malattie professionali indicate in narrativa;
-per l'effetto condannare l corrente in Roma, in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione del danno biologico complessivo, nella misura del 12%, ovvero di quell'altra riconosciuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell' evento sino all' effettivo soddisfo, e vittoria di spese, competenze
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicavano la movimentazione abitudinale di carichi pesanti, oltre che l'utilizzo strumenti meccanici e vibranti.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 19.03.2020 (tendinopatia bilaterale della spalla), all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura complessiva del 9%
(considerando che il ricorrente è titolare di una preesistenza del 7 % per esiti di ernia discale e lesione del rachide lombare, come da provvedimento in atti del 28/11/2018).
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico complessivo del 9%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore della CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)