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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 133 del 2024, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. SCIFO ANTONINA, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 17.1.24 esponeva di essere casalinga, assicurata con Parte_1 la polizza contro gli infortuni domestici, prevista dalla legge n. 493/1999 e gestita dall' CP_1
Riferiva che, la sera del 16.04.2021 alle ore 20:15 circa, durante la raccolta della biancheria asciutta dallo stendino, posto innanzi l'uscio di casa su uno spazio di pertinenza dell'immobile, veniva colpita da una forte raffica di vento “che la pervadeva fino a farle perdere il controllo di sé, scaravendandola al suolo all'interno dell'appartamento” (così in ricorso).
Riferiva di essere stata soccorsa dal marito e di essere stata trasportata la mattina seguente, mediante ambulanza, presso il nosocomio di Sciacca, ove veniva diagnosticata, la frattura spiroide scomposta del terzo medio prossimale del femore destro, quindi ricoverata presso il reparto di ortopedia;
in data 26.04.21 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo gamma long e dimessa in data 05.05.2021.
1 Esponeva di aver seguito cicli di fisioterapia con assistenza domiciliare e di presentare esiti invalidanti di frattura spiroide scomposta del terzo medio prossimale del femore destro trattata con intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo gamma long. di aver denunciato, in data 12.11.21, l'infortunio all' che, con CP_2 CP_1 provvedimento del 27.04.23, rigettava la domanda;
proposto ricorso amministrativo, anch'esso veniva disatteso con provvedimento del 21.09.2023 Chiedeva quindi di “accertare e dichiarare che la ricorrente in data 16/04/2021 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nel presente ricorso;
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, un grado di inabilità pari al 6%, o una percentuale maggiore o minore o comunque superiore al 6% che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; per l'effetto condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 6% o nella percentuale maggiore o minore
o comunque superiore al 6% che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”. Si costituiva contestando le avverse pretese eccependo il difetto di prova, il CP_1 difetto di causa violenta e la mancanza di postumi invalidanti.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo escussione testimoniale, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
9.4.25.
Motivi della decisione In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa. In tale definizione è ricompreso anche l'infortunio subito in itinere.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di
2 peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Nel caso di specie ha contestato la dinamica dell'incidente così come CP_1 riportata da parte ricorrente che, in base al principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. l'onere di provare l'effettivo accadimento dell'evento infortunistico.
A tal proposito è stato escusso (verbale 28.6.24), marito della Testimone_1 ricorrente, il cui vaglio di attendibilità deve essere particolarmente penetrante atteso il vincolo di coniugio. Il teste ha riferito che: “La sera del 16.4.21 ero seduto con mia moglie a guardare la televisione e di fronte a me c'è la porta di uscita e a sinistra c'è la cucina. Anzi, preciso che mia moglie era in cucina, che si trova nella stessa area del salone. Mia moglie, visto che c'era vento disse “prima che piova vado a raccogliere la biancheria stesa”, poi non ha fatto in tempo ad uscire dalla porta che è caduta, non so se per il vento o per altro. Io sono intervenuto e l'ho aiutata ad alzarsi. Quel giorno c'era molto vento. Io l'ho accompagnata sul letto, sono riuscito ad alzarla perché era già quasi in piedi, mia moglie pesa oltre 70 kg. All'indomani ho chiamato il medico curante che è venuto e ha consigliato a mia moglie di andare all'ospedale.
[…] ADR avv. Cipolla: io non ho visto cadere mia moglie, ho sentito che urlava “cadivu cadivu” e poi l'ho trovata per terra”
La narrazione del teste sulla dinamica del preteso sinistro non appare convincente sotto diversi aspetti.
In primo luogo il per sua stessa ammissione, non ha assistito direttamente Tes_1 al preteso sinistro;
anzi, deve anche evidenziarsi che, se pure in ipotesi il teste avesse assistito alla scienza, la sua percezione della stessa non sarebbe attendibile poiché a verbale si è dato atto che “il teste deambula con l'aiuto di un bastone in quanto non vedente”.
Non appare, poi, verosimile che una persona di circa 70 kg venga sbalzata da terra per una raffica di vento, né che lo stesso soggetto venga aiutato ad alzarsi da un soggetto ipovedente, con evidenti difficoltà deambulatorie, come il marito della
Né credibile può ritenersi la propalazione circa il fatto che la ricorrente Pt_1 avesse già provveduto ad alzarsi da sé, azione implausibile in presenza di femore fratturato. Oltretutto, non è agli atti il verbale di ingresso all'Ospedale di Sciacca, dal quale ricavare le dichiarazioni iniziali sulla causa dell'infortunio riferite dalla parte;
vi è soltanto il verbale di dimissioni post intervento che attesta il ricovero in data 19.4.21, e non il giorno successivo all'infortunio del 16.4.21, come invece indicato in ricorso. A ciò si aggiunga che, su domanda del Giudice, il teste ha ammesso che la “moglie ogni tanto ha degli attacchi di epilessia e le capita di cadere, negli ultimi anni ha
3 avuto pochi episodi, più che altro ha delle convulsioni”, circostanza oltretutto suffragata dalla documentazione medica in atti.
Ricomponendo il mosaico probatorio, da una parte non vi è prova della verificazione dell'infortunio così come narrato in ricorso, al quale nessuno ha direttamente assistito, e che è stato comunque narrato da un teste intrinsecamente inattendibile ed il cui racconto non trova riscontri esterni;
dall'altra sono emerse alternative causali che potrebbero aver causato una eventuale caduta, ossia l'epilessia. Ciò impone di ritenere non raggiunta la soglia probatoria di cui all'art. 2697 cc., con conseguente rigetto della domanda. Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigetta il ricorso.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Così deciso in Agrigento, 09/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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