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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2024/7822 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione dei coniugi con contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato in data 08.07.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angelo Agliata presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Agliata presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo il 03.07.2007
(n. 29, Serie A, P II, Anno 2007, Vol. 2420)
Pag. 1 di 4 separati con sentenza n. 1897/2024 del 16.10.2024, pubblicata in data 18/11/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato);
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]; Persona_1 codice fiscale , minore di età non economicamente autosufficiente, studente;
C.F._3
, nato a [...], il [...] e residente a [...]
Trieste n.92; codice fiscale , minore di età non economicamente C.F._4 autosufficiente, studente;
, nato a [...] il [...] e residente a [...]; codice Parte_4 fiscale minore di età non economicamente autosufficiente, studente;
C.F._5
, nata a [...] il [...] e residente a [...]; codice Parte_5 fiscale , minore di età non economicamente autosufficiente, studentessa. C.F._6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis nn. 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere anche la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
− dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 03.07.2007 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 29, Serie A, P II,
Anno 2007, Vol.2420;
− ordinare al Comune di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
− dichiarare compensate le spese legali;
− Omologare le seguenti condizioni: 1) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso l'abitazione della moglie in Cesate, Via Trieste n. 92;
2) La casa familiare sita a Cesate, via Trieste n.92 viene assegnata alla Sig.ra Parte_2
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_1 Parte_2 somma di € 200,00 (duecento) mensile, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello di omologa, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
Pag. 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Nessuna somma le parti si impegnano a versare a titolo di contributo al mantenimento dell'altro essendo ognuno economicamente autosufficiente.
6) Il Sig. si impegna a pagare direttamente alla banca le rate del mutuo che è stato acceso per Pt_1
l'acquisto dell'immobile di Cesate, via Trieste n. 92 assegnato alla madre collocataria.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) Il padre potrà vedere i figli quando vorrà previa comunicazione alla madre con un preavviso di almeno un giorno. Il padre, poi, potrà vedere, in ogni caso, i figli almeno due volte la settimana nei
Pag. 3 di 4 giorni di lunedi e venerdi dalle ore 17.00 alle ore 21.00 ed a fine settimana alternati dalle ore 09.00 del sabato fino alle 21.00 della domenica. Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno il periodo dal 23 dicembre ore 19.00 fino al 30 dicembre alle ore 21.00 con uno dei due genitori e il periodo dal 31 dicembre ore 09.00 fino al 6 gennaio ore 21.00 con l'altro genitore con cadenza annuale alternata. Il periodo delle vacanze scolastiche pasquali sarà trascorso dai figli con ognuno dei due genitori ad anni alterni. Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con i figli almeno 20 giorni ininterrotti;
allo scopo di determinare il periodo delle ferie estive che il padre trascorrerà con i figli, le parti si impegnano di concordare lo stesso entro il 15 aprile di ogni anno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Palermo il 03.07.2007 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 29, Serie A, P
II, Anno 2007, Vol.2420 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione dei coniugi con contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato in data 08.07.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angelo Agliata presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Agliata presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo il 03.07.2007
(n. 29, Serie A, P II, Anno 2007, Vol. 2420)
Pag. 1 di 4 separati con sentenza n. 1897/2024 del 16.10.2024, pubblicata in data 18/11/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato);
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]; Persona_1 codice fiscale , minore di età non economicamente autosufficiente, studente;
C.F._3
, nato a [...], il [...] e residente a [...]
Trieste n.92; codice fiscale , minore di età non economicamente C.F._4 autosufficiente, studente;
, nato a [...] il [...] e residente a [...]; codice Parte_4 fiscale minore di età non economicamente autosufficiente, studente;
C.F._5
, nata a [...] il [...] e residente a [...]; codice Parte_5 fiscale , minore di età non economicamente autosufficiente, studentessa. C.F._6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis nn. 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere anche la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
− dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 03.07.2007 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 29, Serie A, P II,
Anno 2007, Vol.2420;
− ordinare al Comune di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
− dichiarare compensate le spese legali;
− Omologare le seguenti condizioni: 1) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso l'abitazione della moglie in Cesate, Via Trieste n. 92;
2) La casa familiare sita a Cesate, via Trieste n.92 viene assegnata alla Sig.ra Parte_2
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_1 Parte_2 somma di € 200,00 (duecento) mensile, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello di omologa, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
Pag. 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Nessuna somma le parti si impegnano a versare a titolo di contributo al mantenimento dell'altro essendo ognuno economicamente autosufficiente.
6) Il Sig. si impegna a pagare direttamente alla banca le rate del mutuo che è stato acceso per Pt_1
l'acquisto dell'immobile di Cesate, via Trieste n. 92 assegnato alla madre collocataria.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) Il padre potrà vedere i figli quando vorrà previa comunicazione alla madre con un preavviso di almeno un giorno. Il padre, poi, potrà vedere, in ogni caso, i figli almeno due volte la settimana nei
Pag. 3 di 4 giorni di lunedi e venerdi dalle ore 17.00 alle ore 21.00 ed a fine settimana alternati dalle ore 09.00 del sabato fino alle 21.00 della domenica. Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno il periodo dal 23 dicembre ore 19.00 fino al 30 dicembre alle ore 21.00 con uno dei due genitori e il periodo dal 31 dicembre ore 09.00 fino al 6 gennaio ore 21.00 con l'altro genitore con cadenza annuale alternata. Il periodo delle vacanze scolastiche pasquali sarà trascorso dai figli con ognuno dei due genitori ad anni alterni. Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con i figli almeno 20 giorni ininterrotti;
allo scopo di determinare il periodo delle ferie estive che il padre trascorrerà con i figli, le parti si impegnano di concordare lo stesso entro il 15 aprile di ogni anno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Palermo il 03.07.2007 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 29, Serie A, P
II, Anno 2007, Vol.2420 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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