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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3124/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DI IELSI ENRICA MARIANNA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 16/04/2011, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n 27, parte II, Serie C, dell'anno 2011; pagina 1 di 4 Pers che dal matrimonio sono nate le figlie il 16.4.2013, il 1.2.2016 e il 15.6.2018; Per_1 Per_2
che i coniugi si sono separati consensualmente sostituendo la comparizione personale delle parti con lo scambio di note scritte e che la separazione è stata omologata con sentenza n. 164/2024 dell'08.02.2024;
che sin dal provvedimento di autorizzazione a vivere separati, datato 30/01/2024, la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 6.2.2025, al fine di ottenere chiarimenti circa la scelta dell'affidamento esclusivo, è stata disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 19.3.2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo. In particolare, le parti, chiamate a chiarimenti in punto affidamento esclusivo delle minori alla madre, hanno riferito che tale accordo è stato raggiunto dal momento che la figlia minore soffre di una particolare patologia per cui necessita di cure con conseguente necessità di ottenere in tempi celeri il consenso ai trattamenti sanitari e poichè, successivamente alla separazione, le figlie hanno avuto problematiche con il padre.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 4 DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 16/04/2011 in Cuneo da , nata Parte_1
a SAVIGLIANO (CN) il 24/08/1983, e , nato a [...] il Parte_2
28/12/1969, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cuneo al N. 27, parte II, serie C, dell'anno 2011, alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale sita in Vignolo (CN), Via della Rocca, n. 9 è già stata volturata a nome della signora , come da condizioni di separazione, la quale si è altresì accollata interamente il Pt_1
mutuo per il residuo importo dovuto, liberando il signor casa ove permane stabilmente ed Pt_2
ha residenza sua e delle tre figlie minori;
2. Le figlie minori restano affidati esclusivamente alla madre, con collocazione prioritaria presso l'abitazione materna, quale l'attuale casa coniugale di cui al punto precedente;
3. La madre assumerà tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, nonché alla salute delle figlie e i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione;
4. Il padre potrà tenere con sé, vedere o sentire e figlie solo su espressa richiesta delle minori, compatibilmente con gli impegni scolatici, extrascolastici e di salute delle medesime;
5. Il Sig. dovrà corrispondere alla Sig,ra a titolo di assegno per il Pt_2 Parte_1
mantenimento delle tre figlie minori, la somma mensile di euro 500,00 entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente di cui la signora ha già Pt_1
fornito gli estremi, contributo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, spese per attività ludico, sportive e ricreative extrascolastiche, mensa e trasporto scolastico, etc.)
6. L'assegno unico ed eventuali contributi e/o benefici ad esso equiparabile sarà erogato al 100% in favore della madre;
7. I coniugi rinunciano sin da ora a qualsivoglia pretesa economica quale contributo al loro mantenimento dichiarandosi economicamente indipendenti;
8. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione dipendenti e/o connessi co il periodo di convivenza matrimoniale;
9. Le spese del presente giudizio saranno interamente a carico della signora Parte_1
MANDA pagina 3 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3124/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DI IELSI ENRICA MARIANNA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 16/04/2011, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n 27, parte II, Serie C, dell'anno 2011; pagina 1 di 4 Pers che dal matrimonio sono nate le figlie il 16.4.2013, il 1.2.2016 e il 15.6.2018; Per_1 Per_2
che i coniugi si sono separati consensualmente sostituendo la comparizione personale delle parti con lo scambio di note scritte e che la separazione è stata omologata con sentenza n. 164/2024 dell'08.02.2024;
che sin dal provvedimento di autorizzazione a vivere separati, datato 30/01/2024, la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 6.2.2025, al fine di ottenere chiarimenti circa la scelta dell'affidamento esclusivo, è stata disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 19.3.2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo. In particolare, le parti, chiamate a chiarimenti in punto affidamento esclusivo delle minori alla madre, hanno riferito che tale accordo è stato raggiunto dal momento che la figlia minore soffre di una particolare patologia per cui necessita di cure con conseguente necessità di ottenere in tempi celeri il consenso ai trattamenti sanitari e poichè, successivamente alla separazione, le figlie hanno avuto problematiche con il padre.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 4 DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 16/04/2011 in Cuneo da , nata Parte_1
a SAVIGLIANO (CN) il 24/08/1983, e , nato a [...] il Parte_2
28/12/1969, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cuneo al N. 27, parte II, serie C, dell'anno 2011, alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale sita in Vignolo (CN), Via della Rocca, n. 9 è già stata volturata a nome della signora , come da condizioni di separazione, la quale si è altresì accollata interamente il Pt_1
mutuo per il residuo importo dovuto, liberando il signor casa ove permane stabilmente ed Pt_2
ha residenza sua e delle tre figlie minori;
2. Le figlie minori restano affidati esclusivamente alla madre, con collocazione prioritaria presso l'abitazione materna, quale l'attuale casa coniugale di cui al punto precedente;
3. La madre assumerà tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, nonché alla salute delle figlie e i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione;
4. Il padre potrà tenere con sé, vedere o sentire e figlie solo su espressa richiesta delle minori, compatibilmente con gli impegni scolatici, extrascolastici e di salute delle medesime;
5. Il Sig. dovrà corrispondere alla Sig,ra a titolo di assegno per il Pt_2 Parte_1
mantenimento delle tre figlie minori, la somma mensile di euro 500,00 entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente di cui la signora ha già Pt_1
fornito gli estremi, contributo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, spese per attività ludico, sportive e ricreative extrascolastiche, mensa e trasporto scolastico, etc.)
6. L'assegno unico ed eventuali contributi e/o benefici ad esso equiparabile sarà erogato al 100% in favore della madre;
7. I coniugi rinunciano sin da ora a qualsivoglia pretesa economica quale contributo al loro mantenimento dichiarandosi economicamente indipendenti;
8. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione dipendenti e/o connessi co il periodo di convivenza matrimoniale;
9. Le spese del presente giudizio saranno interamente a carico della signora Parte_1
MANDA pagina 3 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4