Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Caterina di Martino Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1760 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2023 , avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
( c.f. Parte_1
) in persona del curatore rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina P.IVA_1
Orditura ( c.f. ) con procura alle liti depositata unitamente C.F._1 all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
( c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( c.f. ) entrambe rappresentate e difese dall'avvocato CodiceFiscale_3
Ermanno Santamaria Amato ( c.f. ) con procura alle liti C.F._4
depositata unitamente all'atto di appello
APPELLATE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e CONCLUSIONI
1
[...]
conveniva in giudizio ed Parte_2 Controparte_1 al fine di sentir emettere i seguenti provvedimenti: Controparte_2
- accertare la simulazione assoluta della clausola di pattuizione del prezzo e della quietanza di pagamento della somma di € 50.000,00 oltre iva, contenuta nell'atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio il 26/10/2012, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 22/11/2012 ai nn. 35831/46533;
- accertare alternativamente:
- la nullità del predetto contratto di compravendita per difetto di causa o
- la gratuità del trasferimento e dichiarare lo stesso inefficace ope legis ai sensi dell'art. 64
L.F, siccome compiuto nei due anni antecedenti la pronunzia di Fallimento;
- in subordine dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., che l'atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio il 26/10/2012 e trascritto presso la Conservatoria Persona_1 dei RR.II. di Napoli 2 il 22/11/2012 ai nn. 35831/46533 [con cui la
[...]
ha venduto alle signore e in Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 comune e pro indiviso la piena proprietà del seguente bene immobile sito nel comune di Barano
d'HI (NA), nel complesso residenziale alla contrada “Toccaneto”, con accesso da via Angelo
Migliaccio 145: appartamento al piano primo, interno 39, confinante con porzione di vialetto da cui l'unità immobiliare stessa prende accesso, (foglio 15, part. 95, sub46) con l'unità immobiliare indicata in catasto al foglio 15, part. 95, sub. 38, con la proprietà e per Per_2
i restanti lati con la proprietà della società alienante, in catasto foglio 15, particella 95, sub
53,Via Angelo Migliaccio 145, P.1, int. 39, zc. 1, cat, A72, cl. 5, vani 2,5, r.c. € 224,66, comprensivo del diritto di parcheggiare un'autovettura nell'aera cortilizia scoperta di detto complesso edilizio da individuarsi in seguito ad opera della venditrice] è inefficace e non è opponibile al fallimento della di Parte_1 Parte_1
- in ipotesi di accoglimento delle azioni revocatorie (sia ex art. 64 L.F. che ex art. 2901 c.c.), accertare che il prezzo della compravendita sopra indicato non è stato pagato al venditore, neanche indirettamente, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di €
50.000,00 oltre Iva ed interessi dalla stipula dell'atto;
2 - condannare i convenuti alla restituzione ed al rilascio in favore della attrice Pt_2
dell'immobile oggetto della citata compravendita come sopra descritto, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dall'atto impugnato per l'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità per difetto di causa, ovvero dalla notifica del presente atto per l'ipotesi di accoglimento delle azioni revocatorie (sia quella fallimentare che quella ordinaria).
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di competenza di trascrivere ed annotare la emananda sentenza a margine (o in calce) della trascrizione del presente atto di citazione, nonché a margine (od in calce) della trascrizione dell'atto impugnato.
- con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato stante l'ammissione del fallimento al patrocinio a carico dello Stato.
La curatela esponeva in fatto che:
- con sentenza n. 211 del 13/6/2014 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della esteso con sentenza n. Parte_1
99 del 31/3/2016 al socio accomandante CP_3
- con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio in data Persona_1
26/10/2012 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 22/11/2012 ai nn. 35831/46533, la aveva venduto ad Parte_1
in proprio e in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_1
(giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio
[...] Persona_3
in data 30/12/2009) in comune e pro indiviso la piena proprietà del bene immobile sito nel Comune di Barano d'HI, inserito nel complesso residenziale alla contrada
“Toccaneto”, con accesso da via Angelo Migliaccio 145 e precisamente appartamento al piano primo, interno 39, di vani catastali 2,5 (superficie catastale mq. 39), confinante con porzione di vialetto da cui l'unità immobiliare stessa prende accesso, (foglio 15, part. 95, sub46) con l'unità immobiliare indicata in catasto al foglio 15, part. 95, sub.
38, con la proprietà e per i restanti lati con la proprietà della società alienante, Per_2
(censito in catasto al foglio 15, particella 95, sub 53, Via Angelo Migliaccio 145, P.1, int. 39, zc. 1, cat, A/2, cl. 5, vani 2,5, r.c. € 224,66) compreso il diritto di parcheggiare un'autovettura nell'area cortilizia scoperta di detto complesso;
3 - nell'atto di vendita era stato dichiarato che il prezzo, concordato tra le parti in €
50.000,00 oltre IVA, era stato già pagato in epoca antecedente al 4 luglio 2006 ma non erano state indicate né le modalità, né gli strumenti finanziari utilizzati. La società alienante aveva rilasciato quietanza liberatoria;
- la lla data della compravendita ed anche da lungo tempo prima, si Parte_1
trovava in ben noto stato di insolvenza, non pagava più i debiti ed, infatti, come emerso in sede di verifica del passivo, la debitoria nel 2010 ammontava ad oltre € 800.000,00;
- inoltre, sin dal 2008 la società era stata “protestata” e, per effetto dei reiterati protesti, i conti correnti bancari erano stati chiusi;
- in aggiunta la società dei era nota sull'isola d'HI a causa di eventi che Pt_1
avevano visto il coinvolgimento di padre dell'amministratore della CP_3
società, nella realtà cogestore/socio di fatto della stessa (diventato nel 2013 socio accomandante ed anch'egli fallito) il quale era stato denunciato per aver commesso abusi edilizi e per aver realizzato una discarica abusiva. “Circostanze, queste, ben conosciute nell'isola d'HI sia per il ruolo anche pubblico del socio accomandatario, sia per le ben note disavventure che avevano riguardato l'intero complesso edilizio ove era ubicato
l'immobile in parola, che era stato acquistato dalla ad un'asta fallimentare e più Pt_1 volte oggetto di sigilli per abusi edilizi” ( in citazione).
Con comparsa del 19/10/2017 si costituivano le convenute le quali contestavano la domanda attorea e, depositando una scrittura priva di data, eccepivano che l'acquisto dell'immobile (del quale sostenevano di avere la detenzione già dalla fine dell'anno
2003) risaliva al 14/01/2005 e che era stato pagato l'intero prezzo di € 50.000,00, con cinque assegni di € 10.000,00 cadauno, tratti da a favore della Controparte_2
società venditrice. Allegavano che “ il fatto che l'atto “formale” di compravendita sia stato redatto soltanto in data 26.10.2012 e trascritto il successivo 22.11.2012 è dipeso dalla necessità di regolarizzare dal punto di vista urbanistico ed amministrativo l'immobile. Infatti nell'atto di compravendita per Not. Gaetano non solo si legge che la materiale Per_1
detenzione dell'immobile è stata conseguita dalla parte acquirente sin dall'anno 2003 e che il prezzo è stato integralmente pagato in epoca antecedente al 4 luglio 2006; ma si legge anche chiaramente che: a) l'identificazione catastale dell'immobile è avvenuta soltanto l'8.8.2007
4 (mediante il deposito della planimetria al n. 6362.1/2007 Prot. N. NA 0612553); b) che a causa di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, si è dovuta presentare la domanda di condono edilizio;
c) che, a parte l'oblazione regolarmente pagata il 10.12.2004, gli oneri concessori dovuti al Comune di Barano sono stati pagati per intero SOLTANTO IN DATA
26.10.2010. Da quanto suesposto si evince chiaramente che non vi è stata alcuna
“simulazione” e che il prezzo è stato interamente pagato. ……Sostanzialmente per gli stessi motivi è ovviamente inammissibile ed infondata anche la subordinata azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ex adverso esperita, non essendo ravvisabile in capo alle odierne convenute alcuna consapevolezza di arrecare il benché minimo pregiudizio alle (presunte) ragioni creditorie di terzi (ammesso che al momento del pagamento fosse conosciuto e conoscibile un tale pregiudizio). Quel che è certo è che tutte le circostanze dedotte dalla curatela fallimentare a sostegno del proprio infondato assunto sono ininfluenti ed inconferenti, riferendosi a fatti sicuramente successivi al pagamento del prezzo dell'immobile per cui è causa, allorquando la società venditrice era proficuamente operante sul mercato immobiliare dell'isola d'HI.
Come pure è assolutamente apodittica l'affermazione secondo cui il prezzo pagato nell'anno
2005 di € 50.000,00 sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello di mercato stanti le ridottissime dimensioni dell'immobile, ancora da accatastare e da condonare.
Per mero scrupolo difensivo facciamo infine notare che giammai potrebbero essere accolte le domande di “restituzione e rilascio dell'immobile” in favore della curatela, nonché di
“pagamento dell'indennità di occupazione” perché – a tutto ipotizzare senza nulla concedere
– l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha finalità meramente conservative e non recuperatorie” ( così in comparsa di risposta). Chiedevano il rigetto integrale della domanda.
Nel corso del processo la Curatela eccepiva a) la inopponibilità della scrittura privata al in quanto priva di data certa nonché degli elementi caratteristici del Parte_1
contratto di compravendita, b) la non univoca riferibilità degli assegni prodotti al contratto di compravendita stipulato nell'ottobre 2012 ed impugnato dalla curatela,
c) l'inopponibilità della fattura, di cui evidenziava il carattere fittizio e la non rilevanza fiscale in quanto priva dei dati fiscali delle acquirenti e dei dati catastali dell'immobile
5 oggetto di vendita nonché il fatto che essa non era cronologicamente collegabile ad un asserito pagamento di ben sette anni prima.
Con le memorie istruttorie la Curatela produceva la nota di trascrizione del
10/02/2005 di altra compravendita a favore delle germane e contro la CP_1 società avente ad oggetto altro immobile sito sempre nel fabbricato Pt_1
costruito dalla in Barano alla Via Migliaccio, sito al piano terra, la cui Pt_1
descrizione era perfettamente sovrapponibile, anche con riferimento ai confini, a quella oggetto della scrittura del 2005 con cui la si era obbligata a vendere Pt_1
alle sorelle un appartamento al piano terra, per cui la curatela deduceva CP_1
che gli assegni emessi nel 2005 si riferissero a questa compravendita oppure ad altri rapporti tra le stesse parti, tenuto conto che le convenute già nel 2004 avevano acquistato altro immobile dalla di cui pure allegavano la relativa nota di Pt_1
trascrizione con le memorie ex art. 183 VI co. n. 2 e, in definitiva, certamente non alla compravendita oggetto del giudizio.
Le convenute, con la memoria ex art. 183 6° comma, n. 3, c.p.c. ribadivano che l'appartamento era sito in un “ complesso residenziale realizzato dalla società in bonis e del quale fa parte l'immobile per cui è causa, sito sulla collina di Barano in località Toccaneto, si compone di più volumi edilizi di differenti dimensioni ed altezza edificati sui terrazzamenti resi necessari a causa dell'accentuata pendenza naturale del terreno sul quale sorgono. In pratica l'intero complesso edilizio è costituito da una serie di appartamenti ricavati dallo sbancamento della suddetta collina e posti pertanto su differenti livelli;
ma quello per cui è causa non risulta né sovrapposto, né sottoposto ad altri. In pratica le varie unità immobiliari, al momento del loro accatastamento, sono state distribuite e distinte tra quelle poste al piano terra, ovvero che si trovano sul viale di accesso al complesso edilizio, e quella poste su terrazzamenti superiori secondo la normale configurazione della collina sulla quale sorgono.
L'apparente discrepanza tra gli atti può essere agevolmente compresa sol se si considera che nell'atto del 14.1.2005 l'immobile per cui è causa venne identificato come posto a piano terra
(perché non ancora accatastato) in quanto effettivamente sito al piano terra del proprio terrazzamento. Successivamente, dopo il definitivo accatastamento ed il deposito in data
8.8.2007 delle planimetrie catastali, l'immobile è risultato inserito nella “PIANTA DEL
PIANO PRIMO” sol perché realizzato sul primo terrazzamento superiore al livello del 6 viale di accesso al complesso edilizio;
dunque è stato indicato catastalmente come sito al piano primo. Ma - ripetesi – rispetto al suolo l'immobile è sito al piano terra, perché non ha alcun altro immobile sottostante.
In buona sostanza quello che nell'atto dell'ottobre 2012 viene definito come posto al primo piano e quello che descritto nell'atto del gennaio 2005 come posto al piano terra, SONO LO
STESSO IDENTICO APPARTAMENTO!!! Nel prendere atto che il Fallimento istante non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, insistiamo nella ammissione della prova testimoniale così come articolata nella nostra precedente memoria istruttoria del 1°.3.2018, aggiungendo – come prova contraria a quanto ex adverso dedotto – il seguente ulteriore capitolo:
“7) vero è che l'appartamento per cui è causa (identificato come int. 39, in catasto al fol. 15, part. 95, sub 53) si trova edificato sul primo terrazzamento superiore al viale d'accesso
d'ingresso al complesso edilizio, ma è comunque sito al piano terra, non avendo alcun appartamento sottostante”; con gli stessi testi già indicati nella menzionata memoria ex art.
183, 6° comma, n. 2 c.p.c. “
Respinte le richieste istruttorie orali avanzate dalle convenute, il Tribunale ammetteva la CTU al fine di accertare il valore dell'immobile alla data del 2005 e alla data del 2012, nonché la corrispondenza tra l'immobile oggetto della scrittura del
14/01/2005 e quello oggetto della scrittura autenticata del 2012.
Con la sentenza n. 8610/22 del 03/10/2022 il Tribunale, sul presupposto che la vendita tra le parti si fosse perfezionata con la scrittura del 2005 e che l'atto del 2012 oggetto delle domande della Curatela fosse solo una “formalizzazione della scrittura privata del 2005” e che il prezzo fosse stato pagato a mezzo cinque assegni di euro
5.000,00 emessi sempre nel 2005, inoltre ritenendo sussistenti i requisiti per compensare interamente le spese processuali, così provvedeva:
- Rigetta le domande proposte dalla curatela del Fallimento della Parte_1
[...]
- Nulla per le spese, tranne quelle a liquidarsi al CTU, che vanno poste a carico dello Stato.
7 Con una citazione notificata il 3.4.2023 il ha impugnato la decisione Parte_1
suddetta, di cui ha invocato la totale riforma, ritenendo la decisione viziata da diversi errori di fatto e di diritto.
In particolare, ha lamentato: con il primo motivo, che il Tribunale ha fondato la sua decisione sulla riconosciuta validità di un atto, la scrittura privata che il Tribunale ha ritenuto indirettamente databile al 14/01/2005, non opponibile alla curatela fallimentare ex art. 2704 c.c. in quanto priva di data certa anteriore al fallimento e, a monte, del tutto priva di data e di altri elementi necessari. Di conseguenza ha ritenuto erroneamente che la vendita tra la società in bonis e le germane si fosse perfezionata con la scrittura del CP_1
2005 e che questa fosse stata solo “autenticata” nelle firme dal Notaio il Per_1
26/10/2012 con l'atto impugnato dalla curatela. Inoltre ha erroneamente ritenuto che gli assegni per complessivi 50.000,00 emessi nel 2005 costituissero la prova del pagamento del prezzo pattuito con la prima scrittura, senza peraltro tener conto del fatto che gli assegni non erano riferibili alla traditio dell'immobile de quo ma ad altra vicenda contrattuale tra le stesse parti, la cui esistenza non è stata contestata.
Erroneamente il Tribunale aveva disposto la Ctu e successivamente recepito le conclusioni dell'ausiliario nominato, frutto di erronea ricostruzione dei fatti in relazione ai due quesiti posti dal giudice, 1) la corrispondenza dell'unità immobiliare oggetto delle due scritture e 2) la congruità del corrispettivo pattuito nel 2005, conclusioni tempestivamente e specificamente contestate dal Ctp e dalla difesa del
. Quest'ultima, infatti, aveva contestato sia la corrispondenza che la stima Parte_1
ed aveva eccepito che l'ausiliario, dopo aver affermato che l'immobile in questione aveva una superficie calpestabile di mq 26,65 e che il valore a mq nel 2005 era di €
2.000,00, ha affermato che il valore commerciale del bene era di € 53.300,00 (=26,65 mq x € 2.000,00) da ridursi ad € 50.000,00 in ragione del coefficiente riduttivo del 6%.
A quel punto il CTP della curatela gli aveva fatto notare che la superficie da considerare ai fini del valore fosse non quella utile (calpestabile) ma quella commerciale;
ebbene l'ausiliario aveva aderito alle osservazioni del CTP ma aveva fatto in modo che l'importo finale fosse lo stesso mediante un artificio aritmetico, avendo aumentato la superficie a 37,71 mq e diminuito inspiegabilmente il prezzo a 8 mq dai precedenti € 2000,00 a € 1.405,00 . Di questa chiara incongruenza, tempestivamente e reiteratamente eccepita, il Tribunale non aveva inteso prendere atto facendo mancare ogni motivazione sul punto. Altrettanto erroneamente il
Tribunale aveva aderito alle conclusioni del Ctu anche con riferimento alla riferibilità degli assegni alla scrittura del 2005.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva violato la regola dettata dall'art. 2704 c.c.
(“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui che o di uno di coloro che
l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici
o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento”); avrebbe dovuto, verificato che la scrittura era del tutto priva di data, prendere atto che essa non era opponibile al fallimento e certamente non disporre la ctu, del tutto superflua. Ne consegue che il Tribunale ha errato nel non accogliere la domanda della curatela e, accertata la simulazione assoluta della clausola di pattuizione del prezzo e della quietanza di pagamento della somma di € 50.000,00 oltre iva, contenuta nell'atto di compravendita impugnato, accertare alternativamente o la nullità del predetto contratto di compravendita per difetto di causa o la gratuità del trasferimento e dichiarare lo stesso inefficace ope legis ai sensi dell'art. 64 L.F, siccome compiuto nei due anni antecedenti la pronunzia di Fallimento.
Stante l'evidenziata inopponibilità della scrittura, ne è derivato che gli assegni prodotti non potessero essere in alcun modo riferiti alla compravendita per cui è causa, stipulata dopo sette anni dalla loro emissione. In proposito la curatela aveva evidenziato che essi ben potevano riferirsi ad altri rapporti intercorsi tra le convenute e la società ed all'uopo aveva fornito la prova di altre compravendite intercorse tra le e la aventi ad oggetto appartamenti siti nello stesso fabbricato di CP_1 Pt_1 quello oggetto di impugnativa;
sul punto le convenute non hanno formulato specifiche contestazioni e non hanno fornito alcuna prova a contrasto delle tesi avverse.
9 Quanto alla domanda di simulazione assoluta della clausola di determinazione del prezzo e quietanza ha argomentato di aver fornito prova per presunzioni della ricorrenza della fattispecie, quali:
l'inserimento nell'atto (scrittura privata autenticata dal notaio solo nelle firme e non atto pubblico) di una dichiarazione di concordamento e pagamento del prezzo “ in epoca precedente al 4 luglio 2006” senza che fosse fatta menzione della data del pagamento e delle modalità con cui il pagamento sarebbe avvenuto, particolare del tutto anomalo e certamente inspiegabile se, come affermato dalle convenute, il prezzo fosse stato effettivamente pagato con gli assegni prodotti in giudizio dalle stesse acquirenti;
la mancanza di prova che il prezzo sia stato pagato, stante la non riferibilità degli assegni alla compravendita impugnata;
il richiamo da parte delle convenute ad una fattura, che a loro dire avrebbe comprovato il pagamento, priva di dati fiscali ed emessa sette anni dopo l'asserito pagamento del prezzo;
l'elusione della normativa antiriciclaggio, ritenuta dalla giurisprudenza un ulteriore elemento presuntivo della non veridicità della quietanza ( cita Cass. n. 14481/2005 in motivazione).
Con il secondo motivo il ha lamentato l'affermazione del Tribunale Parte_1 relativa alla “improponibilità né dell'azione revocatoria proposta dalla Curatela ai sensi dell'art. 64 L.F. né, tantomeno, di quella ordinaria di cui all'art. 2901 c.c., risultando non provata la pretesa gratuità dell'atto. In merito all'azione revocatoria ordinaria proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2901 c.c., la domanda non può trovare accoglimento. Com'è noto, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: da un lato che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, dall'altro che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Nulla di 10 tanto è emerso dal giudizio, non potendo certamente prevedere le parti, e distintamente le convenute, sin dal 2005, l'infausto epilogo della società decotta. I presupposti dell'azione cd. pauliana: l'esistenza di un diritto di credito in capo all'agente, il cd. eventus NI e la c.d. scientia NI (elemento soggettivo che deve ricorrere in capo al debitore alienante e, in caso di atto traslativo a titolo oneroso, anche in capo al terzo acquirente) risultano ampiamente superati nel caso di specie dall'accertamento che l'atto impugnato fa riferimento alla compravendita del 2005, trattarsi di atto a titolo oneroso quello compiuto dalla NP SA parecchi anni addietro la dichiarazione di fallimento, e la insussistenza, quanto al profilo soggettivo, della consapevolezza in capo al debitore e al terzo acquirente, del pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia NI). [……] assolutamente non provata la consapevolezza in capo alle odierne convenute, acquirenti dell'immobile oggetto della scrittura impugnata, del pregiudizio arrecato alla creditrice con l'atto di disposizione, il prezzo della compravendita, come da CTU espletata, è risultato congruo rispetto al valore di mercato del bene al momento del trasferimento e non vi sono elementi ulteriori da poter far ipotizzare una conoscenza da parte delle stesse del pregiudizio che l'atto impugnato poteva arrecare ai creditori del venditore, la formalizzazione della compravendita del 2005 con l'atto per notar del 26.10.2012, risponde alla necessità di dare atto dell'avvenuta Per_1 regolarizzazione ai fini amministrativi del cespite a suo tempo compravenduto con definizione della pratica di condono a mezzo del pagamento eseguito in data 26/10/2012 dalle convenute in favore del comune di Barano D'ischia.”.
A parere dell'appellante, la costruzione del Tribunale si è fondata sull'erroneo convincimento che il trasferimento del bene si fosse verificato nel 2005 in virtù di una scrittura privata del tutto inopponibile al . Tale errore ha condotto alla Parte_1
duplice erronea statuizione secondo cui 1) l'atto impugnato, in quanto atto a titolo oneroso e non gratuito, non fosse revocabile ex art. 64 L.F. e 2) difettassero i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. “non potendo certamente prevedere le parti, e distintamente le convenute, sin dal 2005, l'infausto epilogo della società decotta” . In particolare, il giudice a quo ha erroneamente affermato che i presupposti dell'azione pauliana fossero superati proprio dall'accertamento che l'atto impugnato fosse riferito alla compravendita del 2005 stipulata molti anni prima della dichiarazione di fallimento, di guisa che non poteva sussistere, quanto al profilo soggettivo, la
11 consapevolezza in capo al debitore e al terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia NI).
Ebbene la corretta applicazione degli art. 2704 e 2697 c.c. avrebbe dovuto indurre il giudice a concentrare l'attenzione sul solo atto del 2012 impugnato dalla Curatela e, quindi, a ritenere non provato il pagamento del prezzo e simulata la quietanza di pagamento oltre alla clausola di pattuizione del prezzo, con conseguente emersione di due vizi alternativi, la nullità radicale del contatto per mancanza di causa oppure la sua revocabilità ex art. 64 L.F. trattandosi di atto gratuito compiuto nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.
In subordine, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dell'esistenza dei presupposti dell'azione pauliana prendendo a riferimento solo l'atto del 2012 oggetto di impugnativa. In particolare, tanto per l'ipotesi che il prezzo, come ritenuto dalla curatela, non sia stato pagato e che si tratti di atto a titolo gratuito, tanto per l'ipotesi in cui si ritenga invece avvenuto il pagamento, il giudice avrebbe dovuto ritenere sussistenti sia i requisiti soggettivi che quelli oggettivi dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..
In relazione all'eventus NI, avrebbe dovuto tener conto della consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, della preesistenza delle ragioni obbligatorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, del mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto per concludere che, per effetto dell'atto pregiudizievole, era divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
Quanto ai suddetti requisiti, l'appellante ha allegato di aver depositato in giudizio lo stato passivo approvato e tutte le domande di ammissione al passivo dalle quali si evince la formazione di gran parte del passivo (€ 800.000,00 circa) in data antecedente all'atto impugnato, l'incapienza del patrimonio della a soddisfare le CP_4
ragioni dei creditori, atteso che il residuo patrimonio (di cui il socio accomandatario si è pressoché integralmente disfatto, lasciando all'apprensione dei creditori solo pochi ruderi privi di valore) aveva un valore ben inferiore alla debitoria già accumulata e
12 non è stato rinvenuto dalla Curatela il danaro che gli acquirenti avrebbero dovuto versare.
Ne consegue che l'atto dispositivo ha certamente privato i creditori della possibilità di veder soddisfatte le loro legittime pretese. Quanto alla scientia NI , ha allegato che essa era sussistente senza ombra di dubbio in quanto è stato Parte_1
da sempre l'amministratore della società (sin dal 17/3/2000, data in cui è stata costituita la società) e che tutti i debiti della società sono sorti durante la sua gestione e sono dipesi certamente dalla sua mala gestio. Lo stesso, quindi, era ben consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori. Egli, quale socio accomandatario, ben sapeva dell'imponente debitoria in gran parte formata da ruoli esattoriali notificati e come si deduce dalle distrazioni di somme di danaro attraverso l'incasso del prezzo delle vendite dei beni societari da parte del padre al quale, anche, per tale ragione è stato esteso il fallimento.
Relativamente alla posizione del terzo acquirente, ha esplicitato che ove fosse accertato che l'atto per cui è causa è sostanzialmente a titolo gratuito (stante l'eccepita simulazione assoluta della clausola che ha fissato il prezzo e della quietanza di pagamento), l'elemento psicologico dello stesso non verrebbe proprio in rilievo.
Ove, viceversa, l'atto fosse da considerarsi a titolo oneroso, per la sussistenza della scientia NI/partecipatio fraudis da parte del terzo contraente, basterà considerare che la giurisprudenza richiede una generica conoscenza in capo al terzo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ. (cfr per tutte Cass. 9170/2015), prova che può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso in esame concorrono a ritenere sussistente la consapevolezza delle acquirenti il fatto che nell'atto del 2012 era dichiarato che il prezzo era stato interamente pagato prima del 4/7/2006, pur mancando ogni riferimento agli strumenti finanziari adoperati. Inoltre il pagamento frazionato in cinque assegni dello stesso importo emessi nello stesso giorno, in sostanza aggirando i limiti dettati dal D. lgs 17/10/2002 n. 290, non può essere in alcun modo giustificata, dal che deve presumersi la non veridicità della quietanza ed il mancato pagamento del prezzo. Ed
13 ancora, di forte rilievo è la circostanza della conosciuta apposizione dei sigilli all'intero complesso immobiliare per gli abusi edilizi commessi, per i quali Controparte_2 provvide a presentare personalmente in data 10.12.2004, per altro immobile acquistato nel 2004, domanda di condono per concessione edilizia in sanatoria. Ed infatti le appellate frequentavano HI sin dal 2004 avendo acquistato dalla in data 31/3/2004 altro cespite e, successivamente in data Parte_1
10/2/2005 altri due appartamenti facenti parte dello stesso complesso immobiliare.
Le stesse, pertanto, erano a conoscenza delle vicende giudiziarie dei Pt_1
dell'esistenza di molteplici protesti, della chiusura dei conti correnti bancari della società ed erano consapevoli della irrisorietà del prezzo dell'immobile nel 2012 atteso che l'immobile al tempo valeva almeno euro 98.000,00 come valutato dallo stesso Ctu
(cioè circa il doppio di quello convenuto). In proposito, l'appellante ha reiterato la critica sollevata nel giudizio di primo grado in parte qua alla CTU, in quanto del tutto immotivatamente l'ausiliario aveva applicato la riduzione del 25 % sull'accertato valore di mercato di 98.000,00 € .
Con il terzo motivo la Curatela censura l'omessa pronuncia sulle domande di pagamento del prezzo, di rilascio dell'immobile e di pagamento delle indennità di occupazione, domande reiterate in appello.
Secondo l'appellante la corretta applicazione dell'art. 64 L.F. oltre che dell'art. 2901
c.c. avrebbe indotto il giudice ad accogliere le domande proposte rispettivamente in via principale e subordinata dalla curatela e quindi, accertato che il prezzo della compravendita non era stato pagato al venditore, a condannare le convenute in solido al pagamento della somma di € 50.000,00 oltre Iva ed interessi dalla stipula dell'atto, con la conseguenza che le acquirenti, una volta corrisposto il prezzo, potrebbero chiedere ai sensi dell'art. 70 L.F l'ammissione al passivo delle somme versate in adempimento del contratto.
Inoltre le odierne appellate devono essere condannate alla restituzione ed al rilascio in favore della attrice dell'immobile oggetto della compravendita impugnata, Pt_2
nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dall'atto impugnato per l'ipotesi di accoglimento della
14 domanda di nullità per difetto di causa, ovvero dalla notifica dell'atto introduttivo per l'ipotesi di accoglimento delle azioni revocatorie (sia quella fallimentare che quella ordinaria). A sostegno della domanda di rilascio ha evidenziato che il curatore è comunque legittimato a formulare la domanda di restituzione quale pronuncia accessoria alla declaratoria d'inefficacia dell'atto traslativo del bene nell'interesse della massa ed allo scopo di ottenerne a tutti gli effetti la disponibilità e la gestione.
Quanto al pagamento delle indennità di occupazione ( richiesta come condanna generica), ha allegato che se, per effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria,
l'acquirente è tenuto a restituire il bene sin dal momento in cui l'azione viene esercitata, se non adempie a tale obbligo è tenuto ad indennizzare la curatela che, se avesse avuto la disponibilità del bene, avrebbe potuto percepirne i frutti (cita
Cass16670/2016).
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni, “ in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda come proposta con atto notificato infra i 31/05 –
01/06/2017 e quindi:
- accertare la simulazione assoluta della clausola di pattuizione del prezzo e della quietanza di pagamento della somma di € 50.000,00 oltre iva, contenuta nell'atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio il 26/10/2012, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 22/11/2012 ai nn.
35831/46533;
- accertare alternativamente:
- la nullità del predetto contratto di compravendita per difetto di causa o
- la gratuità del trasferimento e dichiarare lo stesso inefficace ope legis ai sensi dell'art. 64 L.F, siccome compiuto nei due anni antecedenti la pronunzia di Fallimento;
- in subordine dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., che l'atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio il 26/10/2012 e trascritto presso Persona_1
la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 22/11/2012 ai nn. 35831/46533 [con cui la ha venduto alle signore Parte_1 CP_2
e in comune e pro indiviso la piena proprietà del seguente
[...] Controparte_1
15 bene immobile sito nel comune di Barano d'HI (NA), nel complesso residenziale alla contrada “Toccaneto”, con accesso da via Angelo Migliaccio 145: appartamento al piano primo, interno 39, confinante con porzione di vialetto da cui l'unità immobiliare stessa prende accesso, (foglio 15, part. 95, sub46) con l'unità immobiliare indicata in catasto al foglio 15, part. 95, sub. 38, con la proprietà e per i Per_2
restanti lati con la proprietà della società alienante, in catasto foglio 15, particella 95, sub 53,Via Angelo Migliaccio 145, P.1, int. 39, zc. 1, cat, A72, cl. 5, vani 2,5, r.c. €
224,66, comprensivo del diritto di parcheggiare un'autovettura nell'aera cortilizia scoperta di detto complesso edilizio da individuarsi in seguito ad opera della venditrice] è inefficace e non è opponibile al fallimento della di Parte_1
Parte_1
- in ipotesi di accoglimento delle azioni revocatorie (sia ex art. 64 L.F. che ex art. 2901
c.c.), accertare che il prezzo della compravendita sopra indicato non è stato pagato al venditore, neanche indirettamente, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 50.000,00 oltre Iva ed interessi dalla stipula dell'atto;
- condannare i convenuti alla restituzione ed al rilascio in favore della attrice Pt_2
dell'immobile oggetto della citata compravendita come sopra descritto, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dall'atto impugnato per l'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità per difetto di causa, ovvero dalla notifica del presente atto per l'ipotesi di accoglimento delle azioni revocatorie (sia quella fallimentare che quella ordinaria).
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di competenza di trascrivere ed annotare la emananda sentenza a margine (o in calce) della trascrizione del presente atto di citazione, nonché a margine (od in calce) della trascrizione dell'atto impugnato.
Con una comparsa depositata il 13. 6.2023, si sono costituite le appellate CP_1
eccependo preliminarmente al merito, l'inammissibilità del gravame per mancato rispetto del modello impugnatorio dettato dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
Nel merito hanno eccepito l'infondatezza dell'appello, formulato, a loro dire, sull'erronea interpretazione dell'art. 2704 c.c.. Invero l'art 2704 cc. – nel precisare che 16 “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa…”
– prevede pure che la data stessa possa acquisire certezza “…dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”. Hanno allegato che correttamente il Tribunale ha ritenuto che “…poichè nel presente giudizio la Curatela agisce anche per conto del socio accomandante
[...]
è da valutarsi il concreto ruolo di questi nella gestione della di Persona_4 Parte_1
e C…. omissis…evidenziato nel caso di specie dalla ricevuta degli Parte_1
assegni emessi il 14.1.2005 da lui rilasciata alle convenute a pagamento del corrispettivo del prezzo del cespite della compravendita del 2005”. E poiché alla detta ricevuta il Giudice ha attribuito il valore di confessione stragiudiziale avverso la quale “…il creditore non
è ammesso a fornire la prova contraria…” (come si legge alla fine del terzo capoverso di pag. 4) doveva essere questo il capo della sentenza eventualmente da impugnare, non impugnato, dal che deriva l'inammissibilità del primo motivo.
Quanto al secondo motivo di appello (relativo al mancato accoglimento della declaratoria di inefficacia della compravendita ex artt. 64 L.F. o 2901 cc), hanno eccepito la sua inammissibilità sulla base dei rilievi già formulati in merito all'art. 2704 c.c. ed alla mancata impugnativa della motivazione relativa alla confessione stragiudiziale di Quanto alla domanda ex art. 64 L.F., hanno eccepito CP_3
che la asserita gratuità dell'atto è stata smentita dalle risultanze processuali, a superamento degli elementi presuntivi di segno opposto allegati dal . Nulla Parte_1
hanno eccepito in merito all'azione revocatoria ordinaria.
Hanno, infine, allegato l'inammissibilità del terzo motivo, atteso che il Tribunale non
è incorso in alcuna omissione di pronunzia ma ha ritenute tali domande assorbite dal rigetto delle domande cui esse accedevano.
Hanno rassegnato le seguenti conclusioni “ perché sia dichiarata l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione. In subordine perché l'appello sia completamente rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado e con condanna della curatela fallimentare al pagamento delle spese del grado secondo il criterio della soccombenza (da riconoscere in prededuzione) e con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di cancellare la trascrizione della originaria citazione. Soltanto in via gradata – subordinatamente al
17 giudizio di congruità e rilevanza della copiosa prova documentale offerta – si insiste nelle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc depositata telematicamente in data 13.2018”.
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno discusso oralmente;
la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame a norma dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile, risultante dalla riforma dettata con D.Lgs. n.
149/2022, poiché il ha contestato con critiche logiche – divise per capi - Parte_1
le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure a sostegno della pronunzia adottata. Ne consegue che l'appello supera il vaglio di ammissibilità in quanto le doglianze, pur verbose e prolisse oltre il necessario, sono idonee ad investire il giudice dell'impugnazione delimitando con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica e i motivi per i quali la stessa dovrebbe essere riformata.
Il primo ed il secondo motivo devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione;
essi sono fondati, per quanto di ragione.
In particolare, non erra la Curatela nel ritenere che il Tribunale ha commesso un
(grave) errore di fondo nel ritenere opponibile al la scrittura privata priva Parte_1
di data, ritenendola “databile” al 14.1.2005, che le parti convenute hanno eccepito essere l'atto traslativo effettivo, successivamente regolarizzato dinanzi al notaio di HI in data 22.11.2012, atto oggetto dell'impugnativa Persona_1
dell'odierno appellante.
Deve premettersi che infondatamente le appellate eccepiscono l'inammissibilità della censura per formazione del giudicato interno sulla parte di motivazione afferente il superamento del limite di opponibilità di cui all'art. 2704 c.c.; secondo le appellate, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto che la datazione della scrittura fosse ricostruibile attraverso la data di rilascio della ricevuta del pagamento degli assegni costituenti il prezzo da parte di – fallito in estensione – data 14.1.2005, CP_3
avente valore di confessione stragiudiziale nei confronti del creditore. A loro parere,
18 infatti, il avrebbe dovuto contestare tale valore assegnato alla ricevuta per Parte_1
sostenere l'inopponibilità della scrittura al , stante il contenuto dell'art. Parte_1
2704 c.c. comma 1 ultima parte e la motivazione adottata dal giudice.
La tesi non ha pregio. Dalla lettura dell'atto di appello emerge che le doglianze formulate investono complessivamente e radicalmente gli atti inter partes antecedenti l'atto impugnato, quindi, a) la scrittura privata priva di data con cui la società si obbligava a vendere alle convenute un non compiutamente identificato immobile sito in località Toccaneto del Comune di Barano d'HI il cui prezzo di € 50.000,00 era stato già pagato con modalità non precisate, b) i 5 assegni prodotti in giudizio dalle che, secondo, il non erano stati pagati o, quantomeno, non CP_1 Parte_1
erano stati pagati quale prezzo dell'immobile oggetto di causa. Ebbene, se è vero, come è vero, che tali assegni – radicalmente contestati anche sotto il profilo “storico”
- sono stati dalle convenute prodotti in forma unitaria su un foglio in calce al quale si legge la firma ( “P.R.”) di è evidente che l'impugnativa investe anche CP_3
tale annotazione ( “ricevuta”) e la peculiare interpretazione della stessa fornita dal
Tribunale.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in tema di data della scrittura privata, che “qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva,
a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento” ( Cass.
Ord. n. 21446 del 19/07/2023 conf. a Cass. 13943/2012).
Nel caso in esame, a parere della Corte, è evidente che la suddetta ricevuta – a sua volta priva di data, non potendosi affermare con accettabile grado di certezza che essa sia stata siglata nella data recata dagli assegni - che essa non ha alcuna attitudine a superare la grave incertezza ( rectius, carenza) di data della scrittura di compravendita
19 ed, anzi, ne reitera e rafforza la genericità ed l'incerta collocazione cronologica, quindi,
l'inopponibilità al . Parte_1
In definitiva, ha errato il Tribunale nel ritenere la compravendita perfezionata con la scrittura privata priva di data piuttosto che con l'atto trascritto il 22.11.2012, con cui il notaio autenticava le firme apposte alla scrittura di compravendita in Per_1
data 26.10.2012 relativo al bene accatastato in “ fol 15 p.lla 95 sub 53” sito al piano I interno 39, come emerge dalla nota di trascrizione del 22.11.2012 .
Tanto accertato, con riferimento alle domande formulate dal , con la prima Parte_1
di esse il invoca la pronunzia di simulazione assoluta della clausola di Parte_1
attribuzione del prezzo e rilascio della quietanza liberatoria in funzione della declaratoria, in via alternativa, della nullità della compravendita per difetto della causa oppure di gratuità del trasferimento e sua inefficacia ex art. 64 L.F. .
Il ragionamento dell'appellante presenta alcune criticità logiche, da cui deriva che la domanda non può trovare accoglimento.
Ed infatti, se le parti avessero dichiarato falsamente nella pattuizione, le cui firme sono state autenticate dal notaio che il prezzo era stato pagato mentre Per_1
nessun prezzo era stato pagato, la circostanza non determinerebbe di per sé la nullità radicale del contratto per difetto di causa a norma dell'art. 1418 c.c. tenuto conto del fatto che la fattispecie invalidante della mancanza di causa è collegata all'assenza di due elementi sinallagmaticamente connessi, scambio del bene e pagamento del prezzo. Il non ha allegato che il bene era rimasto nella disponibilità della Parte_1
venditrice, prova ne sia che agisce per la sua restituzione. Ed allora, per la sola mancanza di corresponsione del prezzo, in presenza di attribuzione del bene, ne sarebbe derivato logicamente che il bene era stato “donato”, cioè attribuito alle per liberalità, situazione non prospettata e, comunque, determinante ben CP_1
altri vizi, stante la disciplina dettata dall'art. 782 c.c., estranei alla fattispecie in esame.
Tanto premesso, deve ritenersi che la simulazione assoluta della clausola sia invocata dal fallimento allo scopo di sostenere che il trasferimento è inefficace in quanto atto a titolo gratuito, ex art. 64 L.F.. Anche questa tesi non può essere condivisa in quanto del tutto illogicamente si finirebbe per sostenere che imprenditori attivi nell'edilizia 20 ( anche abusiva ) sull'isola d'HI rinunziassero all'utile di impresa costituito dalla vendita del costruito in favore di soggetti non legati a loro da vincoli parentali o di affari. Tale riflessione è coerente con quanto più volte affermato dalla S.C. in merito alla revocatoria degli atti gratuiti posti in essere dal fallito e cioè che “ il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"” (
Cass. n. 23140 del 22/10/2020 conf. a SS.UU. n. 6538/2010).
Sussistono i presupposti della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.. in termini oggettivi e soggettivi, che si sintetizzano nel pregiudizio alle ragioni del creditore alle seguenti condizioni, (comma 1 dell'art. in parola) che 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Giurisprudenza consolidata ritiene integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della scientia NI del terzo, nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
Ai fini della configurazione dell'eventus NI, è rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale;
nel caso in esame l'atto despoliativo oggetto dell'azione ha certamente creato maggiore difficoltà per il recupero dei crediti dei numerosi creditori ammessi al passivo fallimentare .
Gli elementi fortemente sintomatici della fondatezza dell'actio pauliana sono stati tutti offerti in via documentale e sono:
- la preesistenza e l'entità delle ragioni obbligatorie della venditrice NP SA ( nonché dell'amministratore di fatto ) rispetto all'atto impugnato, CP_3 21 laddove tale momento va riscontrato rispetto alla sua insorgenza ( Cass. n.
2748/2005). Nel giudizio di primo grado il ha prodotto le sentenze Parte_1 dichiarative di fallimento della NP s.a.s. e dell'amministratore di fatto da cui emerge la storia debitoria della società, lo stato passivo approvato dal G.D. e tutte le domande di ammissione al passivo ( tempestive e tardive) dalle quali si evince la formazione di gran parte del passivo (€ 800.000,00 circa) in data antecedente all'atto impugnato, di cui numerosi debiti verso QU risalenti al 2010, altri al 2008;
- l'incapienza del patrimonio della a soddisfare le ragioni dei creditori, CP_4
come dimostrato dalla perizia di stima effettuata su disposizione del G.D., in atti della
Curatela, con riferimento agli immobili e dal mancato rinvenimento di liquidità, come accertato dal Curatore.
Ne consegue che la vendita oggetto del giudizio ( trascritta il 20.11.2012) ha privato inevitabilmente i creditori di risorse necessarie al soddisfacimento dei loro crediti;
nè sono emersi in giudizio elementi di contrasto logico della ricorrenza del pregiudizio in parola, che si concretizza anche in termini di pericolo concreto che la curatela non riesca a soddisfare i creditori ammessi.
In ordine al profilo soggettivo, cioè alla consapevolezza nel debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore ( consilium fraudis ) essa nel caso in esame
è stata certamente presente nell'amministratore della società Parte_1 comparso dinanzi al notaio quale venditore nella doppia qualità di legale rappresentante della società e di socio accomandatario della stessa. Dall'esame della sentenza dichiarativa di fallimento emerge che è stato Parte_1
amministratore della società dall'epoca della sua costituzione, avvenuta 17/3/2000,
e che la società ha operato nel campo delle costruzioni edili e di vendita immobili accumulando debiti imponenti e numerosi protesti sin dal 2008. A fronte di tali circostanze il ha consentito al padre di operare quale amministratore Pt_1 CP_3
di fatto per incassare ricavi in nero dell'attività di compravendita di immobili ( v. sentenza dichiarativa del fallimento in estensione ) proprio allo scopo di evitare di far confluire danaro sui conti della società e, quindi, di rispondere della debitoria, formata anche da ruoli esattoriali notificati.
22 Quanto alla posizione delle appellate deve premettersi che non occorre che CP_1
il creditore offra anche la prova della conoscenza specifica nel terzo del credito per cui è proposta l'azione (nei termini, Cass. 28423/2021) o della collusione tra terzo e debitore ( al di fuori dell'ipotesi della “dolosa preodinazione”, limitata al caso di atto anteriore al sorgere del credito, fattispecie sui è intervenuta Cass. SS.UU. 1898/2025), essendo sufficiente la prova, approntabile in via presuntiva, della generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori.
Nel caso in esame emergono dagli atti forti elementi sintomatici tendenti a ritenere che le acquirenti fossero pienamente consapevoli del fatto che la società venditrice fosse in cattive acque da diversi anni, avendo affermato in giudizio reiteratamente ( v. memoria istruttoria del 1.3.2018) che frequentavano l'isola sin dal 2003 ed, in particolare, il complesso di nel quale erano state prima Parte_3 fittuarie stagionali e poi acquirenti di più cespiti. Ebbene, è doveroso presumere che le acquirenti, tenuto conto della dimensione ambientale e della forte diffusione di stampa scandalistica locale, conoscessero la situazione debitoria della venditrice, cioè
l'esistenza dei protesti, delle indagini penali e sequestri ai danni dei e Pt_1 dell'apposizione dei sigilli all'intero complesso immobiliare per gli abusi edilizi commessi, tenuto conto anche del fatto che aveva presentato Controparte_2 personalmente in data 10.12.2004, per altro immobile acquistato nel 2004 nello stesso complesso, domanda di condono per concessione edilizia in sanatoria.
Nella stessa direzione militano le ulteriori circostanze emerse in giudizio, che segnano chiare tracce non solo della consapevolezza nell'acquirente di nuocere ai creditori della società ma della conoscenza dell'obbiettivo spoliatorio del dal quale Pt_1
l'acquirente poteva tranne utilità, cioè acquisire la proprietà di un ulteriore cespite nel complesso di Toccaneto ad un prezzo conveniente prima che si manifestassero apertamente pretese creditorie non fronteggiabili con risorse della venditrice. In questa chiave devono leggersi molteplici fattori: a) l'iniziativa, altrimenti inspiegabile, di rinunziare all'atto pubblico per rogito notarile e, quindi, all'attività di verifica ipotecaria e catastale propria del rogito, tenuto conto dei pregressi riscontri di irregolarità urbanistica del complesso, da parte dell'acquirente ( sul tema, Cass. 23 21503/2011); b) l'azzardo consistente nell'acquisto di un immobile dichiarando di aver già pagato il prezzo di € 50.000,00 “prima del 4/7/2006” ( verosimilmente per non incorrere nell'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo imposto dal d.l. 223 del 2006 cd. decreto Bersani) senza alcuna indicazione della data e delle modalità di pagamento, con il rischio della messa in discussione del pagamento da parte del venditore;
c) il ricorso a formule artificiose in relazione all'acquisizione del possesso dell'immobile, tenuto conto del fatto che nell'accordo di compravendita le parti dichiaravano che il “possesso materiale” era datato all'atto ma la “materiale detenzione” del bene era stata conseguita “da epoca antecedente all'anno 2003”, formula generica ed in contraddizione con quanto affermato dalle nel capo CP_1
di prova n. 1 della memoria istruttoria già indicata in cui chiedevano di essere ammesse a provare che fino al 2005 occupavano cespiti del complesso edilizio come fittuarie stagionali;
d) gli assegni corrisposti a saldo dell'intero prezzo, fattore che desta perplessità in quanto frazionamento in 5 assegni emessi nello stesso giorno per importo di € 10.000,00 ciascuno, inferiore al limite di trasferibilità dettato dal D. lgs
17/10/2002 n. 290, modalità comunque rivelatrice dell'intenzione condivisa dai contraenti di eludere la normativa antiriciclaggio attraverso la modalità artificiosa del frazionamento dell'importo; e) il pagamento di un prezzo inferiore a quello di mercato
( Cass. 13404/2008). A parere della Corte, le convenute hanno acquistato nel 2012 un immobile che aveva un valore di mercato doppio rispetto al prezzo pagato. Sul punto, non vi è chi non veda che a proposito del valore di mercato del bene, il Ctu nominato dal Tribunale ha fornito una valutazione contraddittoria ed incongrua, che non può essere condivisa e che è stata oggetto di specifiche critiche, non prese minimamente in considerazione dal Tribunale. Ed infatti, sulla propria valutazione di € 98.046,00 (37,71mq x 2600,00) al 2012, il Ctu ha applicato una non motivata riduzione del 25 % che non trova riscontro in ragioni tecniche esplicitate correttamente ed è in contrasto con la riduzione del 6 % che l'ausiliario aveva applicato ( nella bozza trasmessa alle parti ) alla stima del valore al 2005.
In definitiva, va accolta la domanda subordinata proposta ex art. 2901 c.c..
24 Diversamente da quanto allegato dal , il Tribunale non ha omesso la Parte_1
pronunzia sulle domande accessorie;
in quanto domande accessorie le ha ritenute superate dal rigetto delle domande cui accedevano ( azione di inefficacia ex art. 64 L.F.
e azione revocatoria ex art. 2901 c.c.). Tali domande vanno qui esaminate.
Va respinta la domanda di condanna al pagamento del prezzo di 50.000,00 in quanto formulata sul presupposto, non accertato in giudizio, che il prezzo non sia stato pagato nonché in conflitto logico con la successiva domanda di rilascio dell'immobile.
Quanto alla richiesta di condanna delle appellate alla restituzione del bene non vi è dubbio che l'accoglimento dell'azione revocatoria di per sé non determina il venir meno dell'atto revocato tra le parti, ma solo l'inefficacia nei confronti del fallimento, che può dunque assoggettare il bene che ne forma oggetto alla procedura concorsuale
(Cass. 18573/2004). Il fatto che, per procedere in tal senso, il curatore abbia a disposizione gli strumenti previsti dalla legge fallimentare, tuttavia non esclude che quest'ultimo possa richiedere la condanna alla restituzione al fine di ottenerne più facilmente la disponibilità; quindi, tale domanda può essere accolta.
Infine, all'accoglimento della domanda di inefficacia consegue l'accoglimento della domanda di condanna ( generica) al pagamento dei frutti civili di cui all'art. 820 comma 3 c.c., in tal modo dovendo interpretarsi la domanda di “pagamento dell'indennità di occupazione” introdotta dal Fallimento in citazione. Nel caso in esame deve ritenersi, infatti, che il , ove fosse entrato nella disponibilità Parte_1
dell'immobile a far tempo dalla notifica della domanda di revocatoria, avrebbe potuto trarre una rendita locativa dallo stesso, rendita inibita dalla infondata resistenza delle parti convenute.
Non si fa luogo a provvedere sulla domanda di ordine al Conservatore dei RR.II., stante il fatto che tali adempimenti conseguono alla sentenza.
Sul governo delle spese, deve prendersi atto del fatto che con decreto del 28.2.2024 il
G.D. ha revocato l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato. In Parte_1
applicazione dell'art. 136 DPR 115/2002 ed in assenza di chiarimenti da parte della difesa del deve ritenersi che tale revoca abbia avuto effetto retroattivo e, Parte_1
quindi, che il rimborso delle spese processuali del primo e secondo grado, che devono 25 essere liquidate in riforma della sentenza appellata, vada disposto in favore del
, a carico delle parti oggi appellate, convenute in primo grado. Parte_1
Le spese vanno liquidate facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile ( indeterminabile, tenuto conto della natura del giudizio) devono liquidarsi i seguenti importi: per il giudizio di primo grado, € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per l'atto introduttivo, € 1200,00 per la fase istruttoria e € 1500,00 per la fase decisoria. In totale
€ 4.300,00 per compensi oltre il 15 per spese generali, quindi € 4945,00 .
Per il giudizio d'appello, € 1100,00 per la fase di studio, € 800,00 per l'atto introduttivo,€ 1550,00 per la fase di trattazione ed € 1800,00 per la fase decisoria., In totale € 5250,00 oltre il 15% per le spese generali, quindi € 6037,50.
Deve revocarsi la condanna dello Stato al pagamento delle spese di Ctu disposta in primo grado, stante il fatto che tali spese vanno poste a carico delle convenute
CP_1
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8610/2022 Controparte_2
del 03/10/2022 così provvede:
a) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara che l'atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio Per_1
il 26/10/2012 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli
[...]
2 il 22/11/2012 ai nn. 35831/46533 [con cui la Parte_1
a venduto alle signore e
[...] Controparte_2 Controparte_1 in comune e pro indiviso la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di
26 Barano d'HI (NA), nel complesso residenziale alla contrada “Toccaneto”, con accesso da via Angelo Migliaccio 145, appartamento al piano primo, interno
39, confinante con porzione di vialetto da cui l'unità immobiliare stessa prende accesso, (foglio 15, part. 95, sub46) con l'unità immobiliare indicata in catasto al foglio 15, part. 95, sub. 38, con la proprietà e per i restanti lati con Per_2
la proprietà della società alienante, in catasto foglio 15, particella 95, sub 53,
Via Angelo Migliaccio 145, P.1, int. 39, zc. 1, cat, A72, cl. 5, vani 2,5, r.c. €
224,66, comprensivo del diritto di parcheggiare un'autovettura nell'aera cortilizia scoperta di detto complesso edilizio da individuarsi in seguito ad opera della venditrice] è inefficace e non è opponibile al fallimento della Pt_1
di
[...] Parte_1
b) Condanna e al rilascio dell'immobile in Controparte_1 Controparte_2
favore della Curatela ed al pagamento dei frutti civili, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
c) Condanna le parti appellate al pagamento delle spese di ctu e delle spese processuali del doppio grado in favore del;
Parte_1
d) Liquida le spese del giudizio di primo grado in € 4945,00 oltre altri oneri, se dovuti, e le spese del grado in € 6037,50 oltre altri oneri, se dovuti;
e) rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dott. Caterina Molfino
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