Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
Commentari • 20
- 1. D.P.C.M. del 20 ottobre 1994, n. 755https://www.asgi.it/
Giurisprudenza • 121
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2017, n. 2479Provvedimento: 1,2479/17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Conflitto di giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9459/2015 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 2479 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f - Dott. SALVATORE DI PALMA Ud. 10/01/2017 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Dott. ANTONIO DIDONE Rel. Pres. Sezione CI Presidente Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI Consigliere Dott. FELICE MANNA Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9459-2015 proposto da: SS BE, elettivamente domiciliato in ROMA, …Leggi di più...
- compenso·
- componente del comitato per l’intervento nella sir·
- fondamento·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- controversia·
- onorari·
- funzionari pubblici·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- pubblica amministrazione
Versioni del testo
- Art. 1. (Avvocatura dello Stato) 1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , come modificato dall' articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 , sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti. 2. Le disponibilita' finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilita' speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1. 3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non puo' farsi luogo a ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21 del testo unico approvato con R.D. n. 1611/1933 , come modificato dall' art. 27 della legge n. 103/1979 (modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e' il seguente:
"Art. 21. L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto della sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041 , tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara' corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara' corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici". - Art. 2. (Programma straordinario di edilizia abitativa di cui
al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219) 1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219 , trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco analitico dei lavori in corso, nonche' di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonche' di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entita' del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo. Resta esclusa la possibilita' di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . 3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennita' di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981 . 4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.
Note all'art. 2:
- Il titolo VIII ( articoli da 80 a 84- ter) della legge n. 219/1981 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli enti sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) riguarda l'intervento statale per l'edilizia a Napoli.
- Il capo III (articoli da 30 a 44) del titolo II del d.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre, n. 421), reca norme sull'organizzazione degli uffici, le piante organiche, la mobilita' e gli accessi. - Art. 3. (Fondo per gli interventi nella citta' di Reggio Calabria) 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 , ivi comprese le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria", sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 . 3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane puo' provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 5, comma 3, del D.L. n. 166/1989 (Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/1989 , e' il seguente: "3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonche' quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'art. 7, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilita' speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , ed intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria".
Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria".
- Il testo dell'art. 2, comma 1 del citato D.L. n. 166/1989 e' il seguente: "1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonche' di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della citta' di Reggio Calabria e' autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'art. 1, con la procedura di cui al presente articolo".