Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
Commentari • 20
- 1. D.P.C.M. del 20 ottobre 1994, n. 755https://www.asgi.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 35464 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 19/11/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 19/11/2021), n.35464 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto – Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. – Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. – Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di Sez. – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7389/2020 proposto da: P.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico …
Leggi di più… - 3. Art. 44 - Gestione dei beni confiscatihttps://www.filodiritto.com/
1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di …
Leggi di più… - 4. Gestione dei beni confiscatihttps://www.brocardi.it/
- 5. CAPO II - LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATIWebit.It · https://www.filodiritto.com/
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112. (3) 2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. (3) 2–bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3–ter, primo periodo, del …
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Giurisprudenza • 121
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2017, n. 2479Provvedimento: 1,2479/17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Conflitto di giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9459/2015 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 2479 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f - Dott. SALVATORE DI PALMA Ud. 10/01/2017 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Dott. ANTONIO DIDONE Rel. Pres. Sezione CI Presidente Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI Consigliere Dott. FELICE MANNA Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9459-2015 proposto da: SS BE, elettivamente domiciliato in ROMA, …Leggi di più...
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- 2. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/12/2024, n. 7103Provvedimento: Pubblicato il 16/12/2024 N. 07103/2024 REG.PROV.COLL. N. 00569/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 569 del 2022, proposto da LO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Allodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22; contro Presidente Regione AM, n.q. di Commissario Straordinario ex art. 11 co 18 L. 887/84, rappresentato e difeso ex lege …Leggi di più...
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- 3. Trib. Bari, sentenza 25/09/2024, n. 3957Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Seconda CIVILE Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6120/2021 R.G. promossa da AVVOCATURA DELLO STATO – AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, difesa in proprio ope legis e domiciliata presso i propri uffici in Bari, via Melo n.97 -appellante - contro , rappresentata e difesa dall'avv. Rutigliano Gaetano Agostino, Controparte_1 i; , contumace Controparte_2 …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 22/07/2025, n. 5190Provvedimento: Sentenza n. 5190/2025 Depositato il 22/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 3487/2024 depositato il 09/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di …Leggi di più...
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- 5. Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/07/2024, n. 1135Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di GI CA Prima Sezione Civile Il Tribunale di IO LA , Prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 540/16 assunta in decisione con ordinanza del 20 marzo 2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da: (C.F. con il patrocinio dell'avv. ARILLOTTA Parte_1 C.F._1 PA PO elettivamente domiciliato in VIA V. VENETO 42 -GI CA presso il difensore avv. ARILLOTTA PA PO ATTORE Contro in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Avvocatura dello Stato) 1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , come modificato dall' articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 , sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti. 2. Le disponibilita' finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilita' speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1. 3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non puo' farsi luogo a ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21 del testo unico approvato con R.D. n. 1611/1933 , come modificato dall' art. 27 della legge n. 103/1979 (modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e' il seguente:
"Art. 21. L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto della sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041 , tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara' corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara' corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici". - Art. 2. (Programma straordinario di edilizia abitativa di cui
al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219) 1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219 , trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco analitico dei lavori in corso, nonche' di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonche' di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entita' del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo. Resta esclusa la possibilita' di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . 3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennita' di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981 . 4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.
Note all'art. 2:
- Il titolo VIII ( articoli da 80 a 84- ter) della legge n. 219/1981 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli enti sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) riguarda l'intervento statale per l'edilizia a Napoli.
- Il capo III (articoli da 30 a 44) del titolo II del d.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre, n. 421), reca norme sull'organizzazione degli uffici, le piante organiche, la mobilita' e gli accessi. - Art. 3. (Fondo per gli interventi nella citta' di Reggio Calabria) 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 , ivi comprese le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria", sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 . 3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane puo' provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 5, comma 3, del D.L. n. 166/1989 (Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/1989 , e' il seguente: "3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonche' quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'art. 7, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilita' speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , ed intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria".
Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria".
- Il testo dell'art. 2, comma 1 del citato D.L. n. 166/1989 e' il seguente: "1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonche' di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della citta' di Reggio Calabria e' autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'art. 1, con la procedura di cui al presente articolo".