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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2024, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12872/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12872/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DARIO Parte_1 C.F._1
BARNABA ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTORE
contro
Controparte_1
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. VIRIA NOBILE
[...] P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._3
CONVENUTA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.12.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ex. art. 616 c.p.c. del 17.07.2017, premesso che: la Parte_2 [...]
aveva proceduto al pignoramento di alcuni immobili di sua proprietà, Controparte_1
in forza di un contratto di mutuo stipulato dalle suddette parti in data 21.04.2004, a seguito del quale la creditrice procedente aveva incardinato presso il Tribunale Civile di Bari la procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 530/2012; nell'ambito della suddetta procedura esecutiva, l'attore aveva proposto ricorso ex. art. 615, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione ex. art. 624 c.p.c.,
rigettata con ordinanza del 21.05.2017; le somme richieste dalla creditrice erano illegittime, in ragione dell'applicazione di interessi usurari, con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815,
comma 2, c.c.; la aveva inserito nel contratto la c.d. opzione floor, impedendo all'attore di CP_2
usufruire del ribasso dei tassi di interesse, in quanto vincolato al pagamento di un tasso minimo pari al
4,5%; la suddetta operazione era riconducibile alla tipologia dei contratti derivati, inquadrabili nella categoria degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 2, TUF, con conseguente applicazione della disciplina prevista dal TUIF e dai Regolamenti Consob in materia di intermediazione finanziaria;
il contratto derivato era nullo, in ragione dell'assenza di un valido contratto quadro ai sensi dell'art. 23
TUF, della mancata valutazione dell'adeguatezza dell'operazione ai sensi dell'art. 21 TUB e della violazione delle regole di trasparenza e di correttezza, nonché per difetto di causa ai sensi degli artt.
1322, 1325, 1343 e 1418 c.c.; la aveva violato le regole concernenti la prestazione dei servizi di CP_2
investimento, con conseguente risoluzione del contratto di derivato, restituzione delle somme addebitate e risarcimento del danno;
l'opzione floor era annullabile per dolo della atteso che la CP_2
stessa aveva indotto il cliente ad accettare un assetto di interessi pregiudizievoli;
- conveniva in pagina 2 di 12 giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e
[...]
dichiarare la fondatezza dell'opposizione proposta nei confronti della Controparte_1
nell'ambito del procedimento esecutivo n. R.G.E. 530/2012 e, per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa dalla banca convenuta;
2)
sempre e comunque, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1418, 1419 e 1815, comma 2,
c.c. di tutte quelle pattuizioni contrattuali, presenti nel contratto di mutuo del 21.04.2004, che comportano una remunerazione usuraria del capitale concesso in finanziamento dalla Controparte_1
in favore del mutuatario e, per l'effetto, (i) accertare e Controparte_1
dichiarare che, atteso il superamento illecito del tasso soglia, non sono dovuti interessi a remunerazione del capitale concesso in finanziamento;
(ii) accertare e dichiarare che legittimamente il mutuatario ha interrotto i pagamenti, in forza del principio inadimplenti non est adimplendum, poiché la ha CP_2
commesso un illecito contrattuale che l'ha resa inadempiente (applicazione di interessi usurari in violazione sia di norme imperative sia della correttezza e buona fede contrattuale ex. artt. 1175 e 1375
c.c.); (iii) condannare la alla restituzione in Controparte_1
favore del delle somme illecitamente ed illegittimamente percepite (quota già versata sino Parte_1
ad oggi a titolo esclusivo di interessi), pari ad € 128.124,48 (ovvero della somma maggiore e minore accertata in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione monetaria ex. art. 1224, comma 2, c.c., ove occorre dichiarando la compensazione fra queste somme e quelle riconosciute alla (iv) CP_2
dichiarare l'azzeramento degli interessi fino alla naturale scadenza del contratto di mutuo;
in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare la nullità ovvero, in subordine, annullare, ovvero, in ulteriore subordine, pronunciare la risoluzione del contratto di derivato denominato “Opzione Floor” e,
per l'effetto, condannare la a restituire al Controparte_1
le somme addebitate, in esecuzione del contratto, pari ad € 29.000,00, ovvero alla somma Parte_1
maggiore o minore accertata in corso di causa;
in ogni caso, condannare la Artigiana di Controparte_1
pagina 3 di 12 al risarcimento del danno cagionato, per una somma pari agli addebiti in Controparte_1
conto corrente, maggiorata dell'ulteriore somma, a titolo di lucro cessante, corrispondente alla mancata redditività dovuta alla distrazione delle risorse finanziarie nell'operatività in derivati, ovvero al diverso ammontare accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
3) sempre e comunque, dichiarare l'inammissibilità, ovvero l'illegittimità, ovvero la nullità
del pignoramento immobiliare proposto dalla Controparte_1
con conseguente risarcimento di tutti i danni da esso causati da quantificarsi in via equitativa;
4)
[...]
con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 12.12.2017, Controparte_1
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda, in ragione della
[...]
violazione del contraddittorio necessario nei confronti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva.
Nel merito, deduceva la regolare pattuizione delle condizioni economiche del contratto, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile il giudizio per la violazione del contraddittorio necessario al quale la controparte non ha ottemperato nel termine perentorio assegnato con la ordinanza del 21.05.2017 e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
2) nel merito, rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.12.2023, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
pagina 4 di 12 Con comparsa conclusionale del 05.02.2024, l'attore ha eccepito la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso applicato, in violazione dell'art. 117 TUB, nonché la nullità degli interessi,
in ragione della fraudolenta alterazione del tasso Euribor.
Con memoria di replica del 26.02.2024, l'attore ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per mancata allegazione del piano di ammortamento.
-------------
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla convenuta per violazione del contraddittorio necessario nei confronti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva, va rigettata.
Sul punto va rilevato che i creditori intervenuti nella procedura esecutiva agiscono sulla base dei rispettivi rapporti di credito distinti, non potendosi ritenere configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in esame, atteso che l'odierno giudizio di merito attiene esclusivamente al rapporto di credito intercorso tra l'attore e la AN convenuta, avente ad oggetto anomalie relative al contratto di mutuo stipulato tra le suddette parti.
Le domande di nullità e risoluzione del contratto denominato “Opzione Floor”, formulate dall'attore,
sono infondate.
A tal proposito, va osservato che la clausola floor non può essere qualificata quale derivato finanziario,
con la conseguenza che la stessa non è soggetta alla disciplina del Testo Unico Finanziario, atteso che la previsione della predetta clausola nel contratto di finanziamento non determina la realizzazione di un investimento finanziario per il mutuatario, rappresentando esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, sicché devono ritenersi inapplicabili al caso di specie le regole concernenti i servizi di investimento.
A ciò va aggiunto che la previsione di una clausola “floor” non può considerarsi di per sé illegittima, in quanto risponde alla necessità dell'istituto mutuante di assicurarsi un livello minimo di redditività del pagina 5 di 12 finanziamento, non sacrificando le esigenze di certezza e determinatezza del contenuto del contratto,
atteso che il soggetto finanziato è a conoscenza che il tasso di interesse passivo non potrà diminuire sotto una certa soglia.
Ed invero, la pattuizione del tasso di interesse attraverso la clausola floor è esclusivamente finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, garantendo alla AN una remuneratività ritenuta
“minima” al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio.
Nel caso di specie, il documento di sintesi delle condizioni economiche stabilisce un tasso corrispettivo non inferiore al 4,50% e non superiore al 7,50%, sicché deve ritenersi sufficientemente chiara e determinata la relativa clausola.
Parimenti, la domanda di annullamento del contratto, formulata dall'attore per dolo della va CP_2
disattesa.
A tal proposito, va osservato che “a norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del
contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il
proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del
contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando
nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.” (Cass., n.
31731/2021).
A ciò va aggiunto che “a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque
influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici
menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della
controparte”.
Ed invero, la parte che deduce l'effetto invalidante dell'errore, frutto di dolo, ha l'onere di provare che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione,
nella specie non assolto. pagina 6 di 12 Nel merito, va osservato in diritto che “l'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza e
sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la
clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Deve altresì rilevarsi che, sulla base della lettura interpretativa offerta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza innanzi richiamata “la disciplina antiusura si applica agli
interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al
momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.”
La Suprema Corte, inoltre, dopo aver puntualizzato che la normativa anti – usura prevista per gli interessi corrispettivi è applicabile anche a quelli moratori, ha stabilito che anche per questi ultimi il giudice deve tener conto delle rilevazioni statistiche effettuate dalla e recepite nei decreti Org_1
ministeriali.
La , infatti, stabilisce trimestralmente, ai sensi della L. 108/1996, i tassi massimi Org_1
d'interesse, superati i quali si configura un interesse usurario ed, ai sensi della L. 24/2001, recante l'interpretazione autentica della L. 108/1996, ricorrono interessi usurari solo nel caso in cui gli stessi superino il limite stabilito dalla nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, Org_1
indipendentemente dal momento in cui essi sono effettivamente corrisposti.
Occorre, peraltro, precisare che, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
pagina 7 di 12 Di conseguenza, i due tassi non possono sommarsi tra loro, in quanto il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi e che da tale, erroneo, presupposto possa derivare l'invalidità
del tasso degli interessi corrispettivi.
Va inoltre precisato che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non può tenersi conto della commissione prevista per l'anticipata estinzione del mutuo.
Il debitore che decide di estinguere anticipatamente il mutuo esercita una facoltà contrattualmente riconosciutagli in cambio di un corrispettivo.
La commissione di estinzione anticipata, corrisposta dal debitore per la ipotesi in cui si avvalga della facoltà prevista in contratto costituisce, pertanto, una componente del corrispettivo del contratto che non sembra riconducibile alla categoria del vantaggio usuraio, né qualificabile come un costo connesso alla erogazione del credito, sicché la stessa va esclusa dalla verifica del Teg.
Sulla base della citata pronuncia delle Sezioni Unite, per i contratti – come quello in questione –
conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996
pro tempore vigente.
Nel caso di specie, l'attore ha stipulato il contratto di mutuo fondiario in data 21.04.2004, per un importo pari ad € 340.000,00, alle seguenti condizioni economiche: TAN non inferiore al 4,50%
nominale annuo, né superiore al 7,50% nominale annuo;
- TAEG 4,690%; - TASSO DI MORA 7,50%
(TAN + 3%). pagina 8 di 12 Sulla base del D.M. del 18.09.2003, l'ausiliario ha rilevato che, nel mese di aprile Organizzazione_2
2004, il tasso effettivo globale medio per la categoria “mutui” era pari al 4,17%.
Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed in particolare dei criteri di verifica della soglia usura dei tassi d'interesse di mora, va esclusa l'usura ab origine, tanto in relazione al tasso d'interesse corrispettivo pari, per la prima rata, al 4,50 %, a fronte del tasso soglia del
6,255%, quanto in relazione al tasso di mora, pari al 7,50%, a fronte del tasso soglia usura del 9,405 %
(4,17% + 2.1, con successiva maggiorazione del 50%).
Sulla base del piano di ammortamento sviluppato alla pagina 20 dell'elaborato peritale, l'ausiliario ha proceduto al calcolo del TEG, con inclusione delle spese di istruttoria, delle spese di incasso rata e delle spese per comunicazioni periodiche annuali, giungendo alla conclusione che il TEG corrispettivo annuo del 4,6558% risulta inferiore al tasso soglia del 6,255%.
L'ausiliario ha altresì accertato un TEG di mora pari al 7,6558%, a fronte di un tasso soglia di mora del
9,405%, emergendo pertanto il mancato superamento del tasso soglia anche per gli interessi di mora.
Quanto alla verifica della corrispondenza del tasso effettivo applicato a quello pattuito, il ctu ha sostenuto di non aver potuto effettuare tale valutazione, in ragione dell'assenza in atti del piano originario di ammortamento e delle relative quietanze, la cui produzione documentale spettava all'attore, sul quale incombe l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Da ultimo, l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza del tasso applicato e di nullità degli interessi per fraudolenta alterazione del tasso Euribor, sollevata dall'attore nella comparsa conclusionale, non rileva ai fini del giudizio in quanto costituisce un ampliamento del thema
decidendum,
A tal proposito, va osservato che “la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione
illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia pagina 9 di 12 instaurato il contradditorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove”
(Cass. civ. n. 315/2012).
Ad ogni buon conto, va rilevato che l'art. 117, comma 4, TUB stabilisce che “I contratti indicano il
tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Nel caso di specie, l'art. 3 del contratto di mutuo del 21.04.2004 indica che “il capitale preso a mutuo
dovrà essere restituito dalla parte mutuataria alla mutuante in n. 180 rate mensili posticipate CP_2
ciascuna di € 2.601,65 scadenti la prima il 21 maggio 2004 e l'ultima il 21 aprile 2019, tutte
comprensive di capitale e di interessi” e che “la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla
mutuante l'interesse scalare nella misura iniziale del 4,50% nominale annuo da dividere per dodici al
fini del calcolo del tasso mensile”, prevedendo l'applicazione di un interesse non inferiore al tasso soglia del 4,50% e non superiore al 7,50% per la prima mensilità, mentre per il periodo successivo un tasso di interesse indicizzato al parametro Euribor.
Il suddetto documento contrattuale dispone altresì un interesse di mora nella misura nominale annua di tre punti percentuali in più del tasso contrattualmente previsto, sicché devono ritenersi sufficientemente determinate le condizioni economiche del contratto.
Quanto all'asserita nullità degli interessi per fraudolenta alterazione del tasso Euribor, va osservato che la Commissione Europea ha multato alcuni Istituti bancari per un accordo finalizzato alla manipolazione dell'indice Euribor, in riferimento al periodo da settembre 2005 al maggio 2008.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova del suddetto accordo manipolativo, atteso che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data 21.04.2004, dunque antecedentemente il periodo innanzi indicato.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancata allegazione del piano pagina 10 di 12 di ammortamento, sollevata dall'attore nella memoria di replica, stante la tardività della deduzione relativa a circostanza di fatto.
Ad ogni buon conto, atteso che l'onere di produzione del piano di ammortamento incombe sull'attore,
che agisce per la ripetizione delle somme illegittimamente percepite dalla AN (nella specie non assolto), va rilevato che il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto (Cass., n. 12922/2020).
Ed invero, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta alcuna violazione da parte della né tantomeno rende indeterminato l'oggetto del CP_2
contratto, nell'ipotesi in cui nello stesso siano riportate tutte le condizioni economiche relative all'ammortamento, il numero di rate e la relativa modalità di calcolo, come nel caso di specie.
Consegue all'accertamento della legittimità della condotta tenuta dalla il rigetto della domanda CP_2
di risarcimento danni, formulata dall'attore, in difetto di prova documentale idonea a dimostrare la sussistenza del danno.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande attoree vanno rigettate.
Quanto alle spese di lite, l'intervento in corso di giudizio della pronuncia delle S.U., dirimente delle questioni controverse, giustifica la compensazione delle spese di lite per metà, poste per il residuo,
come da dispositivo e secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
con citazione del 17.07.2017, nei confronti della Controparte_1
così provvede:
[...]
1) rigetta le domande attoree;
pagina 11 di 12 2) condanna l'attore al rimborso, in favore della convenuta, della metà delle spese processuali,
liquidate per l'intero in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali,
cpa ed iva come per legge, e compensa fra le parti le spese residue, pari alla metà delle somme di cui innanzi.
Bari, 3.4.2024
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12872/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DARIO Parte_1 C.F._1
BARNABA ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTORE
contro
Controparte_1
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. VIRIA NOBILE
[...] P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._3
CONVENUTA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.12.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ex. art. 616 c.p.c. del 17.07.2017, premesso che: la Parte_2 [...]
aveva proceduto al pignoramento di alcuni immobili di sua proprietà, Controparte_1
in forza di un contratto di mutuo stipulato dalle suddette parti in data 21.04.2004, a seguito del quale la creditrice procedente aveva incardinato presso il Tribunale Civile di Bari la procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 530/2012; nell'ambito della suddetta procedura esecutiva, l'attore aveva proposto ricorso ex. art. 615, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione ex. art. 624 c.p.c.,
rigettata con ordinanza del 21.05.2017; le somme richieste dalla creditrice erano illegittime, in ragione dell'applicazione di interessi usurari, con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815,
comma 2, c.c.; la aveva inserito nel contratto la c.d. opzione floor, impedendo all'attore di CP_2
usufruire del ribasso dei tassi di interesse, in quanto vincolato al pagamento di un tasso minimo pari al
4,5%; la suddetta operazione era riconducibile alla tipologia dei contratti derivati, inquadrabili nella categoria degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 2, TUF, con conseguente applicazione della disciplina prevista dal TUIF e dai Regolamenti Consob in materia di intermediazione finanziaria;
il contratto derivato era nullo, in ragione dell'assenza di un valido contratto quadro ai sensi dell'art. 23
TUF, della mancata valutazione dell'adeguatezza dell'operazione ai sensi dell'art. 21 TUB e della violazione delle regole di trasparenza e di correttezza, nonché per difetto di causa ai sensi degli artt.
1322, 1325, 1343 e 1418 c.c.; la aveva violato le regole concernenti la prestazione dei servizi di CP_2
investimento, con conseguente risoluzione del contratto di derivato, restituzione delle somme addebitate e risarcimento del danno;
l'opzione floor era annullabile per dolo della atteso che la CP_2
stessa aveva indotto il cliente ad accettare un assetto di interessi pregiudizievoli;
- conveniva in pagina 2 di 12 giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e
[...]
dichiarare la fondatezza dell'opposizione proposta nei confronti della Controparte_1
nell'ambito del procedimento esecutivo n. R.G.E. 530/2012 e, per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa dalla banca convenuta;
2)
sempre e comunque, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1418, 1419 e 1815, comma 2,
c.c. di tutte quelle pattuizioni contrattuali, presenti nel contratto di mutuo del 21.04.2004, che comportano una remunerazione usuraria del capitale concesso in finanziamento dalla Controparte_1
in favore del mutuatario e, per l'effetto, (i) accertare e Controparte_1
dichiarare che, atteso il superamento illecito del tasso soglia, non sono dovuti interessi a remunerazione del capitale concesso in finanziamento;
(ii) accertare e dichiarare che legittimamente il mutuatario ha interrotto i pagamenti, in forza del principio inadimplenti non est adimplendum, poiché la ha CP_2
commesso un illecito contrattuale che l'ha resa inadempiente (applicazione di interessi usurari in violazione sia di norme imperative sia della correttezza e buona fede contrattuale ex. artt. 1175 e 1375
c.c.); (iii) condannare la alla restituzione in Controparte_1
favore del delle somme illecitamente ed illegittimamente percepite (quota già versata sino Parte_1
ad oggi a titolo esclusivo di interessi), pari ad € 128.124,48 (ovvero della somma maggiore e minore accertata in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione monetaria ex. art. 1224, comma 2, c.c., ove occorre dichiarando la compensazione fra queste somme e quelle riconosciute alla (iv) CP_2
dichiarare l'azzeramento degli interessi fino alla naturale scadenza del contratto di mutuo;
in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare la nullità ovvero, in subordine, annullare, ovvero, in ulteriore subordine, pronunciare la risoluzione del contratto di derivato denominato “Opzione Floor” e,
per l'effetto, condannare la a restituire al Controparte_1
le somme addebitate, in esecuzione del contratto, pari ad € 29.000,00, ovvero alla somma Parte_1
maggiore o minore accertata in corso di causa;
in ogni caso, condannare la Artigiana di Controparte_1
pagina 3 di 12 al risarcimento del danno cagionato, per una somma pari agli addebiti in Controparte_1
conto corrente, maggiorata dell'ulteriore somma, a titolo di lucro cessante, corrispondente alla mancata redditività dovuta alla distrazione delle risorse finanziarie nell'operatività in derivati, ovvero al diverso ammontare accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
3) sempre e comunque, dichiarare l'inammissibilità, ovvero l'illegittimità, ovvero la nullità
del pignoramento immobiliare proposto dalla Controparte_1
con conseguente risarcimento di tutti i danni da esso causati da quantificarsi in via equitativa;
4)
[...]
con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 12.12.2017, Controparte_1
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda, in ragione della
[...]
violazione del contraddittorio necessario nei confronti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva.
Nel merito, deduceva la regolare pattuizione delle condizioni economiche del contratto, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile il giudizio per la violazione del contraddittorio necessario al quale la controparte non ha ottemperato nel termine perentorio assegnato con la ordinanza del 21.05.2017 e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
2) nel merito, rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.12.2023, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
pagina 4 di 12 Con comparsa conclusionale del 05.02.2024, l'attore ha eccepito la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso applicato, in violazione dell'art. 117 TUB, nonché la nullità degli interessi,
in ragione della fraudolenta alterazione del tasso Euribor.
Con memoria di replica del 26.02.2024, l'attore ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per mancata allegazione del piano di ammortamento.
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In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla convenuta per violazione del contraddittorio necessario nei confronti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva, va rigettata.
Sul punto va rilevato che i creditori intervenuti nella procedura esecutiva agiscono sulla base dei rispettivi rapporti di credito distinti, non potendosi ritenere configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in esame, atteso che l'odierno giudizio di merito attiene esclusivamente al rapporto di credito intercorso tra l'attore e la AN convenuta, avente ad oggetto anomalie relative al contratto di mutuo stipulato tra le suddette parti.
Le domande di nullità e risoluzione del contratto denominato “Opzione Floor”, formulate dall'attore,
sono infondate.
A tal proposito, va osservato che la clausola floor non può essere qualificata quale derivato finanziario,
con la conseguenza che la stessa non è soggetta alla disciplina del Testo Unico Finanziario, atteso che la previsione della predetta clausola nel contratto di finanziamento non determina la realizzazione di un investimento finanziario per il mutuatario, rappresentando esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, sicché devono ritenersi inapplicabili al caso di specie le regole concernenti i servizi di investimento.
A ciò va aggiunto che la previsione di una clausola “floor” non può considerarsi di per sé illegittima, in quanto risponde alla necessità dell'istituto mutuante di assicurarsi un livello minimo di redditività del pagina 5 di 12 finanziamento, non sacrificando le esigenze di certezza e determinatezza del contenuto del contratto,
atteso che il soggetto finanziato è a conoscenza che il tasso di interesse passivo non potrà diminuire sotto una certa soglia.
Ed invero, la pattuizione del tasso di interesse attraverso la clausola floor è esclusivamente finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, garantendo alla AN una remuneratività ritenuta
“minima” al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio.
Nel caso di specie, il documento di sintesi delle condizioni economiche stabilisce un tasso corrispettivo non inferiore al 4,50% e non superiore al 7,50%, sicché deve ritenersi sufficientemente chiara e determinata la relativa clausola.
Parimenti, la domanda di annullamento del contratto, formulata dall'attore per dolo della va CP_2
disattesa.
A tal proposito, va osservato che “a norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del
contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il
proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del
contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando
nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.” (Cass., n.
31731/2021).
A ciò va aggiunto che “a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque
influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici
menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della
controparte”.
Ed invero, la parte che deduce l'effetto invalidante dell'errore, frutto di dolo, ha l'onere di provare che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione,
nella specie non assolto. pagina 6 di 12 Nel merito, va osservato in diritto che “l'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza e
sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la
clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Deve altresì rilevarsi che, sulla base della lettura interpretativa offerta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza innanzi richiamata “la disciplina antiusura si applica agli
interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al
momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.”
La Suprema Corte, inoltre, dopo aver puntualizzato che la normativa anti – usura prevista per gli interessi corrispettivi è applicabile anche a quelli moratori, ha stabilito che anche per questi ultimi il giudice deve tener conto delle rilevazioni statistiche effettuate dalla e recepite nei decreti Org_1
ministeriali.
La , infatti, stabilisce trimestralmente, ai sensi della L. 108/1996, i tassi massimi Org_1
d'interesse, superati i quali si configura un interesse usurario ed, ai sensi della L. 24/2001, recante l'interpretazione autentica della L. 108/1996, ricorrono interessi usurari solo nel caso in cui gli stessi superino il limite stabilito dalla nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, Org_1
indipendentemente dal momento in cui essi sono effettivamente corrisposti.
Occorre, peraltro, precisare che, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
pagina 7 di 12 Di conseguenza, i due tassi non possono sommarsi tra loro, in quanto il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi e che da tale, erroneo, presupposto possa derivare l'invalidità
del tasso degli interessi corrispettivi.
Va inoltre precisato che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non può tenersi conto della commissione prevista per l'anticipata estinzione del mutuo.
Il debitore che decide di estinguere anticipatamente il mutuo esercita una facoltà contrattualmente riconosciutagli in cambio di un corrispettivo.
La commissione di estinzione anticipata, corrisposta dal debitore per la ipotesi in cui si avvalga della facoltà prevista in contratto costituisce, pertanto, una componente del corrispettivo del contratto che non sembra riconducibile alla categoria del vantaggio usuraio, né qualificabile come un costo connesso alla erogazione del credito, sicché la stessa va esclusa dalla verifica del Teg.
Sulla base della citata pronuncia delle Sezioni Unite, per i contratti – come quello in questione –
conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996
pro tempore vigente.
Nel caso di specie, l'attore ha stipulato il contratto di mutuo fondiario in data 21.04.2004, per un importo pari ad € 340.000,00, alle seguenti condizioni economiche: TAN non inferiore al 4,50%
nominale annuo, né superiore al 7,50% nominale annuo;
- TAEG 4,690%; - TASSO DI MORA 7,50%
(TAN + 3%). pagina 8 di 12 Sulla base del D.M. del 18.09.2003, l'ausiliario ha rilevato che, nel mese di aprile Organizzazione_2
2004, il tasso effettivo globale medio per la categoria “mutui” era pari al 4,17%.
Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed in particolare dei criteri di verifica della soglia usura dei tassi d'interesse di mora, va esclusa l'usura ab origine, tanto in relazione al tasso d'interesse corrispettivo pari, per la prima rata, al 4,50 %, a fronte del tasso soglia del
6,255%, quanto in relazione al tasso di mora, pari al 7,50%, a fronte del tasso soglia usura del 9,405 %
(4,17% + 2.1, con successiva maggiorazione del 50%).
Sulla base del piano di ammortamento sviluppato alla pagina 20 dell'elaborato peritale, l'ausiliario ha proceduto al calcolo del TEG, con inclusione delle spese di istruttoria, delle spese di incasso rata e delle spese per comunicazioni periodiche annuali, giungendo alla conclusione che il TEG corrispettivo annuo del 4,6558% risulta inferiore al tasso soglia del 6,255%.
L'ausiliario ha altresì accertato un TEG di mora pari al 7,6558%, a fronte di un tasso soglia di mora del
9,405%, emergendo pertanto il mancato superamento del tasso soglia anche per gli interessi di mora.
Quanto alla verifica della corrispondenza del tasso effettivo applicato a quello pattuito, il ctu ha sostenuto di non aver potuto effettuare tale valutazione, in ragione dell'assenza in atti del piano originario di ammortamento e delle relative quietanze, la cui produzione documentale spettava all'attore, sul quale incombe l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Da ultimo, l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza del tasso applicato e di nullità degli interessi per fraudolenta alterazione del tasso Euribor, sollevata dall'attore nella comparsa conclusionale, non rileva ai fini del giudizio in quanto costituisce un ampliamento del thema
decidendum,
A tal proposito, va osservato che “la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione
illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia pagina 9 di 12 instaurato il contradditorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove”
(Cass. civ. n. 315/2012).
Ad ogni buon conto, va rilevato che l'art. 117, comma 4, TUB stabilisce che “I contratti indicano il
tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Nel caso di specie, l'art. 3 del contratto di mutuo del 21.04.2004 indica che “il capitale preso a mutuo
dovrà essere restituito dalla parte mutuataria alla mutuante in n. 180 rate mensili posticipate CP_2
ciascuna di € 2.601,65 scadenti la prima il 21 maggio 2004 e l'ultima il 21 aprile 2019, tutte
comprensive di capitale e di interessi” e che “la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla
mutuante l'interesse scalare nella misura iniziale del 4,50% nominale annuo da dividere per dodici al
fini del calcolo del tasso mensile”, prevedendo l'applicazione di un interesse non inferiore al tasso soglia del 4,50% e non superiore al 7,50% per la prima mensilità, mentre per il periodo successivo un tasso di interesse indicizzato al parametro Euribor.
Il suddetto documento contrattuale dispone altresì un interesse di mora nella misura nominale annua di tre punti percentuali in più del tasso contrattualmente previsto, sicché devono ritenersi sufficientemente determinate le condizioni economiche del contratto.
Quanto all'asserita nullità degli interessi per fraudolenta alterazione del tasso Euribor, va osservato che la Commissione Europea ha multato alcuni Istituti bancari per un accordo finalizzato alla manipolazione dell'indice Euribor, in riferimento al periodo da settembre 2005 al maggio 2008.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova del suddetto accordo manipolativo, atteso che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data 21.04.2004, dunque antecedentemente il periodo innanzi indicato.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancata allegazione del piano pagina 10 di 12 di ammortamento, sollevata dall'attore nella memoria di replica, stante la tardività della deduzione relativa a circostanza di fatto.
Ad ogni buon conto, atteso che l'onere di produzione del piano di ammortamento incombe sull'attore,
che agisce per la ripetizione delle somme illegittimamente percepite dalla AN (nella specie non assolto), va rilevato che il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto (Cass., n. 12922/2020).
Ed invero, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta alcuna violazione da parte della né tantomeno rende indeterminato l'oggetto del CP_2
contratto, nell'ipotesi in cui nello stesso siano riportate tutte le condizioni economiche relative all'ammortamento, il numero di rate e la relativa modalità di calcolo, come nel caso di specie.
Consegue all'accertamento della legittimità della condotta tenuta dalla il rigetto della domanda CP_2
di risarcimento danni, formulata dall'attore, in difetto di prova documentale idonea a dimostrare la sussistenza del danno.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande attoree vanno rigettate.
Quanto alle spese di lite, l'intervento in corso di giudizio della pronuncia delle S.U., dirimente delle questioni controverse, giustifica la compensazione delle spese di lite per metà, poste per il residuo,
come da dispositivo e secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
con citazione del 17.07.2017, nei confronti della Controparte_1
così provvede:
[...]
1) rigetta le domande attoree;
pagina 11 di 12 2) condanna l'attore al rimborso, in favore della convenuta, della metà delle spese processuali,
liquidate per l'intero in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali,
cpa ed iva come per legge, e compensa fra le parti le spese residue, pari alla metà delle somme di cui innanzi.
Bari, 3.4.2024
Il Giudice
Raffaella Simone
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