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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2742/2023 R.G. tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BARCELLONA EUGENIO e dall'Avv. Laura Maria ARNOLETTI ed elettivamente domiciliata presso i difensori, appellante e
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), assistite e difese dall'Avv. ALFREDO CP_2 P.IVA_2
CRACA e dall'Avv. Carlotta Claudia VERCESI ed elettivamente domiciliate presso i difensori, appellate
OGGETTO: delibere assembleari – Sez. spec. impresa
CONCLUSIONI: per parte appellante: per parte appellata:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis in accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo d'appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione XV Civile, Specializzata in Materia di Impresa “B”, Giudici dott. Angelo Mambriani, dott.ssa Maria Antonietta Ricci, dott.ssa Alima Zana, n. 6384/2023, emessa in data 23 giugno 2022 e pubblicata in data 24 luglio 2023 nell'ambito del giudizio RG n. 39916/2018 e, per l'effetto,
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'assenza di giusta causa di revoca della dott.ssa dalla carica di amministratore di Pt_1 [...]
e di e, conseguentemente;
Controparte_1 Controparte_2
condannare e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al
[...] pagamento a favore della dott.ssa : Pt_1
a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla revoca senza giusta causa delle deleghe gestorie conferite alla stessa, della somma di € 101.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale sulle somme anno per anno rivalutate dal 10 maggio 2018 al pagamento;
a titolo di risarcimento dei danni ulteriori, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in via istruttoria, in accoglimento del quarto motivo di appello, si chiede ammettersi le istanze istruttorie rigettate dal Tribunale di Milano e, in particolare, i ammettersi la prova orale per testimoni e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli a prova contraria: ii «È vero che nel corso dell'incontro del 26 luglio 2017 tra il dott. e Per_1 la dott.ssa presso l'ufficio di quest'ultima, il dott. ha affe Pt_1 Per_1 alta voce, rivolgendosi alla dott.ssa “lei non può avere un'auto più bella Pt_1 della mia!”». Si indicano come testimoni sul capitolo di prova sopra articolato le signore:
, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
tutte dipendenti di e presso Tes_5 Controparte_1
i disporsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordine alla Controparte_1 di esibire e versare in giudizio versione del verbale di verifica
[...] sindacale del 12 ottobre 2017 sottoscritta e contenuta nei libri sociali della predetta società; in ogni caso, con il favore delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
per le parti appellate: Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta e/o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie, per tutte le ragioni e le eccezioni indicate e fatte valere in pag. 2/11 atti, tutte da intendersi qui integralmente ritrascritte e richiamate, previa ogni più opportuna declaratoria: 1. in via principale: rigettare l'appello proposto dalla dott.ssa
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
(e così tutte le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in CP_2 appello) in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6384/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa “B”, G.R. dott. Mambriani, n.r.g. 39916/2018, pubblicata in data 24 luglio 2023; 2. in ogni caso: condannare la dott.ssa alla Parte_1 rifusione in favore di e Controparte_1 Controparte_2 degli onorari, delle competenze e delle spese anche del presente grado
[...] di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con delibere approvate nel 2018 le società Controparte_1 Parte (d'ora in poi e (più oltre solo IG) hanno Controparte_2 revocato dalla carica di consigliera di Parte_1 amministrazione. Quest'ultima ha chiesto – per la parte che ancora rileva – la declaratoria di assenza di giusta causa e la condanna delle società al risarcimento del danno. Il Tribunale ha respinto la domanda, e la sig. Pt_1 ha proposto appello affidato a quattro motivi. Le società hanno domandato la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza dei primi giudici. I. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano e IG chiedendo l'accertamento e la declaratoria dell'assenza di giusta causa della revoca Parte C dalla carica di amministratore di e , socia unica della prima, deliberata dalle assemblee delle due società tenutesi entrambe in data 10.05.2018 e, per l'effetto, l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità, nullità e/o inefficacia e la correzione delle due delibere, oltre alla condanna delle società convenute al risarcimento dei danni subiti. In particolare l'attrice:
- ha riassunto la propria carriera professionale all'interno del Gruppo Gavazzi1;
- ha sostenuto l'assenza di giusta causa in ordine alla revoca dalla carica di amministratrice delle due società;
pag. 3/11 - ha chiesto di annullare e/o di dichiarare invalide, nulle e/o prive di effetto le deliberazioni assunte dalle assemblee di GTT e IG del 10.05.2018 oltre alla correzione delle medesime;
- ha domandato la condanna delle società GTT e IG al risarcimento dei danni derivanti dalla revoca senza giusta causa delle deleghe gestorie che le erano state conferite, nonché dei danni all'immagine anche in via equitativa. Parte C Si sono costituite le società e che hanno contestato in fatto e in diritto le pretese della parte avversa, allegando i fatti posti alla base delle revoche e indicando le ragioni per cui essi potevano fondare la giusta causa di revoca. In dettaglio, le convenute hanno precisato che:
- erano emersi dei gravi comportamenti da parte della , in relazione, tra Pt_1
l'altro, all'acquisto di un'auto aziendale Range Rover Evoque ed al relativo abuso delle deleghe e dei poteri vicari del presidente del c.d.a.;
- tali comportamenti avevano già condotto il c.d.a. di GTT a deliberare in data 26.09.2017 la revoca delle deleghe gestorie conferite all'attrice;
- aveva già promosso un giudizio, contestando la legittimità della revoca Pt_1 delle deleghe, il quale si era concluso, in primo grado, con sentenza di rigetto delle domande dell'attrice2 e, in appello, con conferma della decisione del primo Giudice3. Istruita la causa4, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6384/2023 pubblicata il 24.07.2023, ha rigettato le domande formulate da parte attrice ed ha condannato quest'ultima al pagamento in favore delle convenute delle spese di lite, liquidate in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. I primi Giudici hanno ritenuto:
- di rigettare le domande attoree di annullamento, nullità, invalidità, correzione delle delibere assunte dalle assemblee del 10.05.2018 di GTT e di IG con cui è stata disposta la revoca della dalla carica di consigliere di Pt_1 amministrazione in entrambe le società. Secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., la delibera di revoca integra il titolo del venir meno del rapporto gestorio, ben potendo qualificarsi in termini di recesso ex lege suscettibile di essere adottato dall'assemblea ad nutum. La mancanza di giusta causa della revoca non integra un vizio della deliberazione, ma costituisce il mero presupposto per il risarcimento del danno;
pag. 4/11 - di dichiarare inammissibili le domande attoree di risarcimento del danno per la revoca dagli incarichi in assenza di giusta causa. Secondo il Tribunale, appare fondata e dirimente l'eccezione delle convenute di inammissibilità delle allegazioni di parte attrice in ordine alla individuazione e quantificazione dei danni patrimoniali asseritamente subiti per effetto delle delibere contestate. Invero, le allegazioni di parte attrice svolte in atto di citazione in punto di individuazione e quantificazione del danno – non precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - sono generiche, indeterminate e contraddittorie, non consentendo alle controparti adeguata difesa. In particolare, si rimarca l'incongruenza tra causa petendi – la revoca dalla carica di componente del c.d.a. di GTT e di IG avvenuta con le due delibere sociali del 10.05.2018 – e petitum, cioè il risarcimento del danno derivante dalla revoca delle deleghe avvenuta, in GTT, con atto societario del tutto diverso, autonomo ed antecedente (delibera del c.d.a. del 26.09.2017). Pertanto, la modificazione della domanda avvenuta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni risulta inammissibile;
- di rigettare la domanda attorea di risarcimento degli “ulteriori danni” per avere subito un pregiudizio ai diritti della persona (onore, reputazione, identità personale, etc.), indicato dalla come distinto da quello derivante Pt_1 dalla lesione del diritto dell'amministratore alla prosecuzione della carica sino a naturale scadenza. Sul punto, la giurisprudenza avverte che l'amministratore deve offrire puntuale allegazione di tali ulteriori e diversi danni, rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante da revoca priva di giusta causa. Tale puntuale allegazione avrebbe dovuto estrinsecarsi, da un lato, nell'individuazione del diritto leso e, dall'altro lato, nella chiara e specifica allegazione delle dichiarazioni, deliberazioni o comportamenti di rappresentanti delle società od organi che, connotati da colpa o dolo, fossero risultati lesivi di quei diritti. Inoltre, la avrebbe dovuto allegare e Pt_1 provare anche il nesso causale e i profili soggettivi di colpa o dolo connotanti le condotte contestate, dato che si tratta di danno da responsabilità extracontrattuale;
- di rigettare anche le domande in ordine al merito della causa. Secondo il Tribunale, sussistono almeno due giuste cause di revoca tra quelle contestate da GTT e IG alla nelle ampie motivazioni delle delibere di Pt_1 revoca delle cariche di consigliere di amministrazione: i) l'acquisto, quale vicepresidente del c.d.a., dell'autovettura aziendale contro il parere negativo espresso dal Presidente e in assenza dei Per_1 presupposti per l'esercizio dei poteri vicari, contestate anche nelle delibere del 2018;
pag. 5/11 ii) l'abituale utilizzo di dipendenti delle due società per il disbrigo di commissioni proprie e personali.
II. L'appello La sig.ra ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale, senza Pt_1 tuttavia riproporre le domande di annullamento e correzione delle delibere, affidando il proprio gravame a quattro motivi, di seguito riportati. I. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 183 C.P.C. PER AVERE LA SENTENZA IMPUGNATA ERRONEAMENTE STATUITO IN ORDINE ALL'INAMMISSIBILITÀ DELLE ALLEGAZIONI DELLA DOTT.SSA SALA CON RIFERIMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SUBÌTI PER EFFETTO DELLE REVOCHE DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA DI GTT E DI IMMOBILIARE GAVAZZI” Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto inammissibili le allegazioni della con riguardo alla individuazione e quantificazione dei danni subìti Pt_1 per effetto delle revoche dalla carica di amministratore deliberate Parte dall'assemblea di e di , tali allegazioni in punto a danni subiti CP_4 sono state tempestive, chiare e specifiche, tanto che sia la controparte, sia il Tribunale, sono stati in grado di prendere posizione su ciascuna delle voci di danno addotte. Pertanto, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. II. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 183 C.P.C. PER AVERE LA SENTENZA IMPUGNATA ERRATO NEL NON RITENERE DIMOSTRATI IN ATTI I PREGIUDIZI PATRIMONIALI SOFFERTI DALLA DOTT.SSA SALA DI CUI LA STESSA HA CHIESTO IL RISARCIMENTO” Col secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha ritenuto allegati e dimostrati i pregiudizi patrimoniali sofferti dalla , di cui la stessa ha Pt_1 chiesto il risarcimento. Ciò sia con riferimento ai compensi relativi alla carica Parte di amministratore Vicepresidente presso la sia con riferimento ai C compensi relativi alla carica di amministratore presso la , sia con riferimento agli ulteriori danni relativi alla lesione ai diritti della persona. In relazione a tali danni, infatti, è stata dimostrata dall'appellante la fonte genetica, quanto la circostanza che essi siano sorti come conseguenza della revoca dalla carica di amministratore nelle società convenute. Il Tribunale sarebbe incorso nella violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di pag. 6/11 cui agli artt. 115 e 183 c.p.c. per non avere esaminato correttamente il corredo istruttorio. III. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 C.P.C. E 2697 C.C., NONCHÉ DELL'ART. 2383 C.C., PER AVER LA SENTENZA IMPUGNATA RITENUTO CHE LA DOMANDA DELL'ESPONENTE FOSSE DA RIGETTARE «NEL MERITO DELLA CAUSA», RITENENDO SUSSISTENTI RAGIONI DI PRESUNTA 'GIUSTA CAUSA DI REVOCA'” Col terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto infondata la domanda della nel merito, concludendo per la sussistenza di due Pt_1 separate ragioni di asserita “giusta causa di revoca”. Invero, in senso contrario, sarebbe di tutta evidenza che: i) soltanto una era la ragione della revoca indicata nel verbale (censura relativa all'organizzazione aziendale che si desume dall'assesment condotto da e, pertanto, l'unica in relazione alla cui fondatezza Controparte_5 il Tribunale poteva pronunciarsi;
ii) nessuna delle due presunte ragioni avrebbe potuto ritenersi sussistente ad un esame attento delle prove in atti. Pertanto, il Tribunale è incorso nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2383 e 2697 c.c., nonché 115 c.p.c., avendo erroneamente valorizzato il corredo probatorio in atti.
IV. “SULL'ERRATA STATUIZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN ORDINE AL RIGETTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE FORMULATE DALLA DOTT.SSA SALA” Col quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha confermato erroneamente la precedente ordinanza con la quale erano state in parte rigettate le istanze istruttorie formulate dalla (istanze di prova orale relative all'acquisto Pt_1 dell'autovettura).
^*^*^ Si sono costituite GTT e IG, le quali hanno concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, affermando che sarebbero non pertinenti e infondati i motivi di impugnazione formulati dall'appellante. Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da atti introduttivi ed hanno ribadito le proprie argomentazioni negli scritti finali e la causa è passata in decisione ex art. 352 cpc all'udienza del 21 maggio 2025.
^*^*^ L'appello è infondato.
pag. 7/11 La sig. , in sede d'appello ha limitato la domanda al risarcimento del Pt_1 danno sul presupposto dell'assenza di giusta causa, poiché non ha formulato alcuna censura alla decisione del Tribunale nella parte in cui ha affermato che a mente dell'art. 2383, comma 3, c.c., la delibera di revoca integra il titolo del venir meno del rapporto gestorio, quale recesso ex lege suscettibile di essere adottato dall'assemblea ad nutum, e che la mancanza di giusta causa della revoca non integra un vizio della deliberazione ma costituisce il mero presupposto per il risarcimento del danno. Ritiene la Corte di esaminare con priorità il terzo motivo di gravame circa l'esistenza o meno della giusta causa, in quanto l'eventuale infondatezza di tale censura alla sentenza del Tribunale determinerebbe l'assorbimento dei primi due motivi di gravame secondo il criterio della ragione più liquida. Parte C Deve prendersi atto che le società e , nelle delibere di cui si discute, hanno enucleato svariati addebiti ritenuti ivi idonei a sorreggere la giusta causa di revoca della dall'incarico di consigliera di amministrazione. Pt_1
Reputa la Corte che già uno solo di questi valga a integrare la giusta causa di revoca. Si allude in dettaglio alle reiterate condotte consistite nel richiedere al personale delle società di eseguire commissioni e attività a beneficio delle sue esigenze private, come fare la spesa, sbrigare commissioni in banca estranee all'attività aziendale, prenotare vacanze e altro. L'addebito in parole è chiaramente descritto nelle delibere di revoca, di identico tenore, ove si legge testualmente, per la parte che qui interessa:
“Nello specifico, l'avv. Morpurgo ha fatto presente al Consiglio che le risorse dell'Ufficio Amministrativo hanno evidenziato come il Direttore Amministrativo:
[…]
• utilizzi il personale per disbrigare sue – e dei propri congiunti – attività personali e private (effettuare acquisti, fare la spese, supportare nella redazione della tesi di laurea, gestire rapporti con le banche effettuare commissioni, prenotare visite mediche, ecc.)”. L'esito della prova testimoniale, al riguardo, è di segno univoco. Non è fuori luogo riportare le dichiarazioni dei testi rese in primo grado sul punto, segnatamente sul capitolo h) articolato dalla stessa , avente il seguente Pt_1 tenore:
“h) È vero che la dott.ssa , nel corso dell'anno 2017, nel proprio ruolo di Pt_1 responsabile dell'area amministrativa, ha svolto la propria attività di coordinamento e direzione dell'area amministrativa della Controparte_1
delegando alle signore ,
[...] Testimone_1 Testimone_3 Tes_2
pag. 8/11 e l'espletamento delle mansioni Parte_3 Testimone_4 Testimone_5 previste per il loro ruolo e le loro qualifiche professionali”. Così si sono espressi i testimoni. Teste “Sentita sul capitolo h) della memoria ex art. 183, comma 6, n. Tes_3
2 di parte attrice dichiara: “Noi su indicazione della Dott.ssa che era il Pt_1 direttore amministrativo e quindi la nostra capo ufficio espletavamo le mansioni previste per il nostro ruolo e qualifiche professionali ma anche altre mansioni. Ad esempio io intrattenevo rapporti anche con il Collegio sindacale. Su indicazione della non facevamo soltanto attività Pt_1 aziendali, così ad esempio quando uscivamo per andare a fare operazioni bancarie per la società ci chiedeva di fare prelievi sui suoi conti personali o andare in biblioteca a prendere dei libri o portarla da casa alla stazione quando doveva prendere il treno con la mia macchina ad esempio anche è capitato che le colleghe, nell'andare a lavoro, si fermassero ad acquistare il cibo per il cane della Dott.ssa ”. Pt_1
Su domanda dell'avv. ARNOLETTI: “Io ho accettato di svolgere queste mansioni perché la SALA era il mio capo ufficio poi negli anni è diventata una consuetudine consolidata”. Teste : “Esaminata sul capitolo di prova h) della memoria ex art. 183, Tes_1 co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, dichiara: “La dott.ssa ci delegava Pt_1
l'espletamento delle mansioni previste per il nostro ruolo. Tuttavia, sono a conoscenza che le colleghe più giovani espletavano per la dott.ssa anche Pt_1 commissioni personali, quali ad esempio, l'acquisto di biscotti e in genere la spesa alimentare, l'acquisto di cibo per il cane, prenotazione delle vacanze ecc., in particolare di questo si occupavano la e la Anche a me Tes_3 Pt_4 ogni tanto capitava di fare commissioni su internet per la dott.ssa ”. Pt_1
Teste “Esaminata sul capitolo di prova h) della memoria ex art. 183, Pt_4 co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, dichiara: “È vero. Tuttavia, a volte ci faceva fare cose personali, tipo acquisto cibo per il cane, audiolibri ecc.”. Teste “Esaminata sul capitolo h) della memoria ex art. 183 co. 6 n. Tes_5
2 c.p.c. di parte attrice dichiara: “Sì, è vero. La delegava molto. Pt_1
Facevamo spesso anche cose personali per la dottoressa come andare in Pt_1 farmacia, in biblioteca, prenotare le vacanze”. Ebbene, ciò premesso, reputa la Corte che una simile condotta, descritta in entrambe le delibere in parola, integri il presupposto della giusta causa di revoca dall'incarico di amministratrice. Dalle dichiarazioni dei testi emerge infatti una sistematica condotta con cui l'amministratrice ha distolto il personale dalle mansioni assegnate, per destinarli al disbrigo di faccende legate alle sue esigenze private. Una simile pag. 9/11 iniziativa si pone all'evidenza al di fuori dei poteri conferiti dall'assemblea e pare per ciò solo idonea a compromettere il rapporto fiduciario con la società e i soci. Non si può sottacere che detti comportamenti si rivelino contrari agli interessi della società perché dispersivi di risorse e tali da comprometterne, dunque, l'ordinato funzionamento. Il fatto poi che una simile condotta fosse consolidata - come emergerebbe dal contenuto dell'e-mail prodotta sub doc. 8 dalla , in cui il dott. Pt_1 Per_1 presidente del c.d.a. riconosceva che il padre precedente Persona_2 presidente, avesse «sempre posto in una posizione di 'intoccabilità' l'area amministrativa di cui lei [la dott.ssa ] è responsabile», non può certo Pt_1 valere a escludere, o anche solo a sminuire, la gravità dei descritti comportamenti, palesemente contrari all'interesse sociale che il buon amministratore è tenuto a perseguire, sicché pare definitivamente compromesso il legame fiduciario che deve legare amministratore agli altri organi sociali. I rilievi che precedono sono poi idonei a superare e a rendere superfluo l'esame dei primi due motivi d'appello che concernono la determinazione del danno, nonché del quarto motivo, concernente la mancata ammissione di ulteriori capitoli di prova orale articolati dalla , perché questi ultimi Pt_1 attengono ad altro addebito legato all'acquisto di un'autovettura da destinare a proprio uso, in ipotesi esorbitante dalle deleghe conferite dal consiglio di amministrazione. Tale diverso addebito non va scrutinato tenuto conto che quello già provato appare sufficiente a sorreggere la sussistenza della giusta causa di revoca. Neppure si rivela rilevante l'acquisizione del verbale di verifica del collegio sindacale, perché, secondo quanto prospettato, attinente ad altri addebiti che non occorre esaminare, e comunque perché la prova della condotta integrante la giusta causa di revoca è stata acquisita direttamente dai dipendenti. L'appello, in quanto infondato, va dunque respinto. La sentenza di primo grado va quindi confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico dell'appellante e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, Pt_1 tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6384/2023, ogni altra
[...] istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ricordano le delibere assembleari del 26.05.2017 e del 26.05.2016 di nomina a consigliere di Part amministrazione e di attribuzione dei compensi rispettivamente delle società e IG per i trienni 2017-2019 e
2016-2018. 2 Tribunale di Milano sentenza n. 4240/2021. Il Giudice ha ritenuto assistita da giusta causa la revoca contestata. 3 Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1015/2022. La Corte ha confermato la sussistenza della giusta causa sotto il profilo della violazione delle deleghe e dei poteri vicari del presidente del c.d.a. Per_1 4 Sono state ammesse le prove documentali e testimoniali.