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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa
Annafrancesca Capone, a seguito dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4332/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Giannoccaro e Antonila De
Pandis, giusta mandato in atti
- Attrice/opponente- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Carmela Pagano e Vincenzo Serinelli, giusta procura in atti;
- Convenuto/opposto –
Conclusioni:
Quelle rassegnate all'udienza del 18.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione con contestuale istanza di sospensione notificato in data
20.6.2024, ha convenuto in giudizio , in seguito alla Parte_1 Controparte_1 notificazione da parte di quest'ultimo di atto di precetto notificato in data 12.6.2024
pagina 1 di 5 unitamente alla sentenza n. 2049/2024 Trib. Lecce, chiedendo testualmente al Giudice di voler:
“In via preliminare:
1) Disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo fino alla pronuncia della sentenza definitiva di appello o, quanto meno, della pronuncia sulla istanza di inibitoria già depositata.
2) Accertare e dichiarare il difetto di mandato per gli avv.ti Pagano e Serinelli per procedere alla redazione ed alla notifica dell'atto di precetto per quanto in narrativa.
3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. in ordine al CP_1 precetto di pagamento della somma di € 17.503.00 per spese e competenze legali liquidate in favore dei procuratori antistatari.
Gradatamente, nel merito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento di quanto esposto:
4) Accertare e dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa -il precetto opposto è privo di efficacia a causa della indeterminatezza ed erroneità dello stesso oltre che dell'abuso del diritto, anche per assenza di rituale costituzione in mora, per quanto in atti.
5) Condannare l'opposto alla rifusione di spese e compensi di lite ed al risarcimento CP_1
del danno ex art. 96 c.p.c. anche per il tentativo di operare un indebito arricchimento con la pretesa di importi spettanti a terzi.
In via del tutto residuale e subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle sopra riportate richieste, disporre cauzione (fideiussione bancaria o assicurativa) a carico del sig. CP_1
al fine di garantire alla deducente il puntuale recupero delle somme nella ipotesi di
[...] accoglimento dell'appello.”
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha eccepito il difetto di mandato per gli avvocati
Pagano e Serinelli;
la carenza di legittimazione attiva, seppur parziale, avendo l'opposto domandato somme che spettavano ai procuratori distrattari;
l'inammissibilità del precetto per le voci non dovute e per indeterminatezza;
la temerarietà del comportamento giudiziale di controparte.
Ha inoltre dedotto di aver proposto gravame avverso la sentenza costituente titolo esecutivo per la somma precettata, e di aver depositato innanzi la Corte d'Appello di Lecce ricorso ex art. 351, co. 2, c.p.c. per ottenere l'anticipazione dell'udienza di discussione dell'inibitoria.
Ha quindi concluso come sopra.
pagina 2 di 5 Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione Controparte_1
proposta perché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, fatta salva la rideterminazione della somma precettata dal sig. , riconosciuta come frutto di errore, nei limiti di Controparte_1
quella dovuta, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nelle more del giudizio, con provvedimento dell'11.7.2024, la Corte d'Appello di Lecce disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva (provvisoria) della sentenza n. 2049/2024, pertanto, all'udienza del 4.2.2025, le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con domanda, da parte dell'avv. Pagano, di provvedere a regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice rinviava dunque la causa all'udienza del 18.3.2025 per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c.
***
E' pacifico che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza n. 1149/2024 dell'11.7.2024 di accoglimento parziale delle istanze di resa dalla Corte d'Appello di Lecce Parte_1
nel giudizio RGN 541-1/2024, si sia verificata la caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento dell'opposto precetto e che, di conseguenza, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Resta da disporre in merito alla domanda, svolta dalla difesa dell'opposto, di regolazione delle spese sul presupposto del principio della soccombenza virtuale.
Secondo l'indirizzo più rigoroso seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale e le “gravi ed eccezionali ragioni”, atte a legittimare la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cass. Civ., Sez. I, n. 17256/2023).
Ed invero, come è noto, il giudice nello stabilire la soccombenza virtuale deve effettuare una valutazione probabilistica ossia in base alla “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito pagina 3 di 5 (Cassazione, sez. II Civile, n. 24234/2016), ponendo le spese a carico della parte che, all'esito di tale valutazione, sarebbe risultata soccombente (Cass. Civ., Sez. VI, n. 24714/2022),
Ciò premesso, osserva questo giudice che le ragioni poste a fondamento dell'opposizione sarebbero risultate infondate qualora esaminate nel merito.
E difatti, quanto all'eccezione relativa al difetto di mandato, va ricordato che il precetto non è qualificabile quale atto processuale, per il quale è richiesta l'assistenza di un difensore, quanto al contrario come atto di parte, e non necessiti, per essere intimato, della difesa di un legale
(vds. Cassazione civile sez. VI, 24/05/2012, n.8213: “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce «atto introduttivo di un giudizio» contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo , tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.”)
Secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, quindi, il precetto è valido anche se sottoscritto da parte dell'avvocato non munito di procura, ben potendo questa essere rilasciata anche in un momento successivo, con una ratifica a posteriori fornita dal cliente, come nel caso del giudizio di opposizione nel quale, costituendosi (validamente)
l'avvocato, sanerebbe ogni difetto di procura. In conseguenza di ciò, la nullità del precetto sottoscritto dal legale che si dichiara difensore dell'istante è sanata dalla procura valida conferita alla costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore.
Risulta poi corretto l'assunto di parte opposta la quale, riconoscendo di aver errato nel domandare la somma di € 17.503,00 liquidata nella sentenza/titolo agli avvocati distrattari, ha ritenuto che tanto non sia causa di nullità e/o inefficacia dell'intero precetto: anche in questo caso la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta”.
Infondati, del pari, risultano gli altri assunti attorei posti a fondamento dell'opposizione.
E' dunque pacifico, stante l'esito della valutazione probabilistica di accoglimento della pretesa di parte opponente, che la soccombenza virtuale vada riconosciuta in capo a quest'ultima.
pagina 4 di 5 Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo mediante l'applicazione dei parametri minimi in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate e ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, sono pertanto poste a carico dell'attore.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna in persona del procuratore, al pagamento in favore Parte_1 di , delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.217,00, oltre, Controparte_1
Iva, Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge
Lecce, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa
Annafrancesca Capone, a seguito dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4332/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Giannoccaro e Antonila De
Pandis, giusta mandato in atti
- Attrice/opponente- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Carmela Pagano e Vincenzo Serinelli, giusta procura in atti;
- Convenuto/opposto –
Conclusioni:
Quelle rassegnate all'udienza del 18.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione con contestuale istanza di sospensione notificato in data
20.6.2024, ha convenuto in giudizio , in seguito alla Parte_1 Controparte_1 notificazione da parte di quest'ultimo di atto di precetto notificato in data 12.6.2024
pagina 1 di 5 unitamente alla sentenza n. 2049/2024 Trib. Lecce, chiedendo testualmente al Giudice di voler:
“In via preliminare:
1) Disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo fino alla pronuncia della sentenza definitiva di appello o, quanto meno, della pronuncia sulla istanza di inibitoria già depositata.
2) Accertare e dichiarare il difetto di mandato per gli avv.ti Pagano e Serinelli per procedere alla redazione ed alla notifica dell'atto di precetto per quanto in narrativa.
3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. in ordine al CP_1 precetto di pagamento della somma di € 17.503.00 per spese e competenze legali liquidate in favore dei procuratori antistatari.
Gradatamente, nel merito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento di quanto esposto:
4) Accertare e dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa -il precetto opposto è privo di efficacia a causa della indeterminatezza ed erroneità dello stesso oltre che dell'abuso del diritto, anche per assenza di rituale costituzione in mora, per quanto in atti.
5) Condannare l'opposto alla rifusione di spese e compensi di lite ed al risarcimento CP_1
del danno ex art. 96 c.p.c. anche per il tentativo di operare un indebito arricchimento con la pretesa di importi spettanti a terzi.
In via del tutto residuale e subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle sopra riportate richieste, disporre cauzione (fideiussione bancaria o assicurativa) a carico del sig. CP_1
al fine di garantire alla deducente il puntuale recupero delle somme nella ipotesi di
[...] accoglimento dell'appello.”
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha eccepito il difetto di mandato per gli avvocati
Pagano e Serinelli;
la carenza di legittimazione attiva, seppur parziale, avendo l'opposto domandato somme che spettavano ai procuratori distrattari;
l'inammissibilità del precetto per le voci non dovute e per indeterminatezza;
la temerarietà del comportamento giudiziale di controparte.
Ha inoltre dedotto di aver proposto gravame avverso la sentenza costituente titolo esecutivo per la somma precettata, e di aver depositato innanzi la Corte d'Appello di Lecce ricorso ex art. 351, co. 2, c.p.c. per ottenere l'anticipazione dell'udienza di discussione dell'inibitoria.
Ha quindi concluso come sopra.
pagina 2 di 5 Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione Controparte_1
proposta perché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, fatta salva la rideterminazione della somma precettata dal sig. , riconosciuta come frutto di errore, nei limiti di Controparte_1
quella dovuta, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nelle more del giudizio, con provvedimento dell'11.7.2024, la Corte d'Appello di Lecce disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva (provvisoria) della sentenza n. 2049/2024, pertanto, all'udienza del 4.2.2025, le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con domanda, da parte dell'avv. Pagano, di provvedere a regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice rinviava dunque la causa all'udienza del 18.3.2025 per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c.
***
E' pacifico che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza n. 1149/2024 dell'11.7.2024 di accoglimento parziale delle istanze di resa dalla Corte d'Appello di Lecce Parte_1
nel giudizio RGN 541-1/2024, si sia verificata la caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento dell'opposto precetto e che, di conseguenza, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Resta da disporre in merito alla domanda, svolta dalla difesa dell'opposto, di regolazione delle spese sul presupposto del principio della soccombenza virtuale.
Secondo l'indirizzo più rigoroso seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale e le “gravi ed eccezionali ragioni”, atte a legittimare la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cass. Civ., Sez. I, n. 17256/2023).
Ed invero, come è noto, il giudice nello stabilire la soccombenza virtuale deve effettuare una valutazione probabilistica ossia in base alla “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito pagina 3 di 5 (Cassazione, sez. II Civile, n. 24234/2016), ponendo le spese a carico della parte che, all'esito di tale valutazione, sarebbe risultata soccombente (Cass. Civ., Sez. VI, n. 24714/2022),
Ciò premesso, osserva questo giudice che le ragioni poste a fondamento dell'opposizione sarebbero risultate infondate qualora esaminate nel merito.
E difatti, quanto all'eccezione relativa al difetto di mandato, va ricordato che il precetto non è qualificabile quale atto processuale, per il quale è richiesta l'assistenza di un difensore, quanto al contrario come atto di parte, e non necessiti, per essere intimato, della difesa di un legale
(vds. Cassazione civile sez. VI, 24/05/2012, n.8213: “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce «atto introduttivo di un giudizio» contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo , tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.”)
Secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, quindi, il precetto è valido anche se sottoscritto da parte dell'avvocato non munito di procura, ben potendo questa essere rilasciata anche in un momento successivo, con una ratifica a posteriori fornita dal cliente, come nel caso del giudizio di opposizione nel quale, costituendosi (validamente)
l'avvocato, sanerebbe ogni difetto di procura. In conseguenza di ciò, la nullità del precetto sottoscritto dal legale che si dichiara difensore dell'istante è sanata dalla procura valida conferita alla costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore.
Risulta poi corretto l'assunto di parte opposta la quale, riconoscendo di aver errato nel domandare la somma di € 17.503,00 liquidata nella sentenza/titolo agli avvocati distrattari, ha ritenuto che tanto non sia causa di nullità e/o inefficacia dell'intero precetto: anche in questo caso la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta”.
Infondati, del pari, risultano gli altri assunti attorei posti a fondamento dell'opposizione.
E' dunque pacifico, stante l'esito della valutazione probabilistica di accoglimento della pretesa di parte opponente, che la soccombenza virtuale vada riconosciuta in capo a quest'ultima.
pagina 4 di 5 Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo mediante l'applicazione dei parametri minimi in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate e ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, sono pertanto poste a carico dell'attore.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna in persona del procuratore, al pagamento in favore Parte_1 di , delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.217,00, oltre, Controparte_1
Iva, Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge
Lecce, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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