Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note fissato fino al 4/2/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 336/2023 r.g. vertente tra: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Davide Campo………………….…….......................APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante ……………………………………. APPELLATA contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2161/2022 emessa dal Giudice del lavoro del tribunale di Messina in data 15/11/2022.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 20 maggio 2015 adiva il giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Messina e, premesso di aver eseguito delle prestazioni professionali occasionali in favore Part dell' Sede Regionale di Messina, quale formatore tutor liv. , per alcuni corsi CP_1 CP_1
dal 4 ottobre 2004 al 20 maggio 2005 per n. 36 ore settimanali, con garanzia di assunzione a tempo indeterminato, lamentava che, nonostante l'avvenuto riconoscimento, con nota del 2005, della relativa spesa da parte dell'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione
Professionale e dell'Emigrazione – Dipartimento di Formazione Professionale della Regione
Siciliana, l' non aveva provveduto a detta assunzione. Chiedeva pertanto il riconoscimento CP_1 del proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze dell'ente a tempo indeterminato e la condanna di quest'ultimo alla costituzione del relativo rapporto, con inquadramento nel livello V/A e mansioni di formatore tutor per n. 36 ore settimanali.
Rilevava che il si era limitato ad asserire di aver lavorato presso la sede di Messina dell'ente Pt_1 di formazione professionale “con garanzia di assunzione a tempo indeterminato”, senza CP_1
tuttavia fornire la prova della reale sussistenza di trattative intercorse con detto ente per la costituzione del preteso rapporto di lavoro e giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'insorgenza di uno specifico diritto all'assunzione. A tal fine reputava insufficiente la sola delibera del marzo
2005 con cui l'Assessorato aveva dato il nulla osta al riconoscimento della spesa per l'assunzione del attenendo al diverso rapporto di finanziamento che si instaura tra Regione ed ente e che Pt_1 non era di per sé atto idoneo a costituire un valido impegno dell' all'assunzione del CP_1 lavoratore, ai sensi dell'art. 1351 c.c.
Né d'altra parte quanto affermato dal rappresentante dell'ente alla Commissione Provinciale di conciliazione di Messina, durante l'incontro del maggio 2010, relativa al presunto rifiuto dell'assunzione da parte del poteva, in mancanza di ulteriori elementi, costituire implicito Pt_1
riconoscimento del preteso diritto.
Puntualizzava, del resto, che il ricorrente aveva rinunciato all'escussione dei testi ammessi (peraltro su circostanze irrilevanti e già documentate) e che la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale al legale rappresentante dell'ente non si era perfezionata, in ragione dell'irreperibilità del destinatario.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 15/5/2023, il proponeva Parte_1 appello insistendo nell'accoglimento delle pretese per i motivi di cui si dirà.
Nella contumacia dell' questa Corte, sulle note scritte depositate dall'appellante, ha CP_1
deciso la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto appello il contesta la valutazione negativa operata dal giudice di prime cure Pt_1
ribadendo la valenza della comunicazione del 16/3/2005 con la quale la Regione Siciliana risulta avere riconosciuto all' a spesa per la propria assunzione a tempo indeterminato. Tale atto CP_1 dimostrerebbe l'esistenza di trattative giunte ad uno stato tale da giustificare l'insorgenza dello specifico diritto all'assunzione. Pone l'accento sulla mancata ottemperanza da parte dell'Ente all'ordine di esibizione di due note del 29/11/2004 e del 1/8/2003 con cui l' chiedeva CP_1 all'Assessorato il riconoscimento della spesa per l'assunzione e che sarebbero citate nella comunicazione del 16/3/2005.
Il rilievo non merita accoglimento.
Nella comunicazione del 16/3/2005 avente ad oggetto “ Riconoscimento della spesa per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del sig. l'Assessorato dà atto della precedente Parte_1 nota dell'1/8/2003 con cui l' aveva chiesto detto riconoscimento e concede il nulla osta CP_1 per l'assunzione, specificando che “i provvedimenti rilasciati in materia attengono al controllo della spesa e alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 14 della L.R.
24/1976”. Sulla scorta di tale atto è indubbio che vi fosse l'intenzione dell'Ente di assumere il e, dunque, che vi fossero delle “ trattative” che tuttavia non si sono positivamente concluse Pt_1
e di cui non vi è prova che si fossero trasfuse in un vero e proprio impegno alla stipula. Non è dato sapere le ragioni della mancata assunzione ancorché il legale rappresentante abbia dichiarato in sede di conciliazione che era stato il a rifiutare l'assunzione e che al suo posto era stato assunto Pt_1 un altro tutor. Né il processo offre ulteriori elementi per sostenere che l' i fosse obbligata CP_1
a stipulare il contratto di assunzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c.
Ed allora non possono che valere i principi generali in tema di conclusione di contratto secondo cui, nella fase antecedente le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di recedere dalle relative trattative;
il che comporta l'inconfigurabilità, qualunque sia stato il livello di sviluppo delle trattative precontrattuali e qualunque sia stato l'affidamento sulla favorevole loro conclusione, di un obbligo legale a contrarre quale previsto dall'art. 2932 c.c. Ai sensi dell'art. 1337 c.c. vi può essere una responsabilità precontrattuale qualora una delle parti sia in mala fede e receda immotivatamente dalle trattative pervenute, per concludenza e serietà, ad una fase tale da ingenerare nella controparte un ragionevole affidamento alla stipulazione del contratto.
Nella specie il non ha mai invocato una responsabilità precontrattuale, di valenza Pt_1 esclusivamente risarcitoria, ma ha invece insistito solo nel riconoscimento del diritto all'assunzione che, per come detto, non è ipotizzabile.
Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellata.
Va altresì dato atto che parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza n. 2161/2022 del 15/11/2022 resa dal Tribunale di Parte_1
Messina, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato ove dovuto.
Messina, 5/2/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini