Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Costantino Morin 1;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione
- del decreto n. -OMISSIS- reso nel procedimento disciplinare-OMISSIS- emesso dal Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria, della Delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del -OMISSIS- (atto non notificato e non conosciuto), della Delibera-OMISSIS- di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 dell’atto di contestazione addebiti del 23.4.2024 (atto non notificato e non conosciuto) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. MM AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, agisce in questa sede per ottenere l’annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS-, reso nel procedimento disciplinare n.-OMISSIS- e adottato dal Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale Emilia-Romagna e Marche, con cui gli sono state irrogate le sanzioni disciplinari della deplorazione e della sanzione pecuniaria pari a 5/30 del trattamento economico mensile;
- della presupposta delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del -OMISSIS-;
- del presupposto provvedimento -OMISSIS-, recante l’annullamento in autotutela ex art. 21- nonies della L. n. 241/1990 dell’atto di contestazione degli addebiti del 23 aprile 2024 e l’ordine di reiterare la contestazione degli addebiti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, anche se ignoto.
2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
2.1. In data 23 aprile 2024 l’amministrazione intimata, per il tramite del funzionario istruttore all’uopo nominato, ha avviato nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare, contestando gli addebiti e invitandolo a presentare le proprie memorie difensive.
l’Ispettore Capo -OMISSIS-ha prodotto i propri scritti difensivi il 26 aprile 2024.
In data 4 e 5 luglio 2024 l’amministrazione ha adottato il provvedimento -OMISSIS-, con cui ha annullato in autotutela ex art. 21- nonies della L. n. 241/1990 l’atto di contestazione addebiti del 23 aprile 2024, ed ha adottato un nuovo atto di contestazione degli addebiti sempre per i medesimi fatti.
2.2. In data 9 settembre 2024 l’amministrazione resistente ha deferito il ricorrente al Consiglio Regionale di Disciplina per l’irrogazione della sanzione della deplorazione in aggiunta alla pena pecuniaria.
Infine, in data 4 febbraio 2025 al ricorrente è stato notificato il provvedimento di irrogazione delle suddette sanzioni, adottato in conformità alla delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del -OMISSIS-.
3. Ritenendo illegittimo il complessivo operato dell’amministrazione, l’Ispettore Capo -OMISSIS-impugna gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 21- bis e 21- nonies della L. n. 241/1990. Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Cost. Violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 449/1992.
Con il primo motivo si deduce che:
-il ricorrente si è visto notificare l’atto di contestazione degli addebiti il 23 aprile 2024 e, sulla base dei capi di incolpazione ivi descritti, il 26 aprile 2024 ha formulato i propri scritti difensivi. Inopinatamente, il 4 o il 5 luglio 2024 l’amministrazione ha adottato il provvedimento prot. n.-OMISSIS- avente ad oggetto un non ben precisato annullamento in autotutela della già menzionata contestazione addebiti dell’aprile 2024;
- tuttavia, in violazione degli artt. 21- bis e 21- nonies della L. n. 241/1990, tale nuovo atto di contestazione non è stato notificato al destinatario, il che costituisce un primo profilo di illegittimità della procedura sanzionatoria;
- l’atto di autotutela è inoltre illegittimo sia per il fatto che un provvedimento amministrativo annullato ex officio dalla P.A. non è reiterabile, sia perché l’amministrazione non ha comprovato l’esistenza di un interesse pubblico che giustificasse l’esercizio del ius poenitendi , né ha tenuto conto dell’affidamento incolpevole maturato dal ricorrente circa il contenuto del primo atto di contestazione degli addebiti;
- tutto ciò ha impedito all’interessato di esercitare appieno il diritto di difesa e di poter contraddire, poiché non è stato reso edotto delle ragioni e dei motivi per i quali è stata annullata in autotutela la precedente contestazione degli addebiti (in ordine alla quale l’Ispettore Capo -OMISSIS-aveva già esperito - e dunque “consumato” - il diritto di difesa);
- in ogni caso, l’annullamento in autotutela dell’originario atto di contestazione degli addebiti non era idoneo a far decorrere nuovamente il termine per l’avvio del procedimento e per la conclusione dell’inchiesta disciplinare di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 449/1992, per cui si deve concludere nel senso che l’inchiesta disciplinare non si è conclusa entro il termine di legge di 45 giorni, il che rende illegittimi i provvedimenti successivi;
b) violazione degli artt. 4, comma 1 let. b), e 3, comma 2, lett. f) e g), del D.Lgs. n. 449/1992. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. n. 395/1990 e degli artt. 8, 10 e 15 del D.P.R. n. 82/1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della L n. 354/1975 anche in relazione agli artt. 64-65 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 gennaio 2006 n. 252. Eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Vizio di motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente prende posizione sul merito delle contestazioni che gli sono state rivolte, evidenziando che:
- le violazioni disciplinari per le quali gli sono state irrogate le sanzioni per cui è causa non sussistono, in primo luogo perché l’ordine che gli sarebbe stato impartito dal comandante di reparto di “ …accompagnare un detenuto nella sua camera di pernottamento… ” non è pervenuto direttamente ad esso ricorrente, né in forma verbale, né in forma scritta. Per questo esso ricorrente non ha potuto cogliere con esattezza la portata precettiva dell’ordine, né valutare se la mancata esecuzione dell’ordine stesso potesse avere conseguenze disciplinari;
- in effetti, esso ricorrente ha appreso il contenuto dell’ordine di cui al capo di incolpazione solo con l’atto di contestazione degli addebiti, mentre dal punto di vista sostanziale la sua condotta, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo che hanno portato all’evento critico, risulta comunque in linea con l’ordine di “accompagnamento”, da intendersi non coattivo e che è stato comunque eseguito. Il problema è insorto in quanto il detenuto in questione ha rifiutato di farsi accompagnare nella cella opponendo una resistenza attiva (per cui è falsa la circostanza menzionata nell’atto di contestazione degli addebiti, in cui si parla di mera resistenza passiva), adducendo che il proprio compagno di cella minacciava di usare una lametta da barba contro di lui;
- inoltre dai provvedimenti impugnati non si comprende nemmeno quale sarebbe il servizio di polizia penitenziaria che, a causa del suddetto evento, sarebbe stato interrotto, né sono menzionati gli operatori della Polizia Penitenziaria che sono stati impediti a svolgere i propri servizi. In ogni caso, non è stato dimostrato alcun nesso causale fra la condotta tenuta dal ricorrente ed eventuali rallentamenti di altri servizi;
- queste argomentazioni, peraltro, erano state esposte già nella memoria difensiva del 26 aprile 2024, in cui l’interessato, pur non essendo a ciò tenuto, e contrariamente a quanto indicato nell’atto di contestazione addebiti, ha relazionato sia verbalmente che per iscritto i propri superiori gerarchici in ordine all’evento critico oggetto di causa;
- tutto ciò premesso, l’ordine che sarebbe stato impartito dal comandante di reparto, qualora fosse da intendersi come autorizzatorio dell’uso dei mezzi di coercizione fisica nei confronti del detenuto - o meglio, dei detenuti - interessati dall’evento, è illegittimo sia in quanto lesivo della dignità personale di coloro a cui è diretto, sia in quanto non è stato rinnovato o confermato specificatamente per iscritto. Al riguardo va ribadito che il detenuto in questione non opponeva una mera resistenza passiva all’accompagnamento in cella, ma faceva presente di avere ricevuto la minaccia di conseguenze lesive alla propria incolumità fisica da parte del suo compagno di cella. Pertanto, se avesse eseguito l’ordine coattivamente, esso ricorrente avrebbe violato l’art. 41 della L. n. 354/1975, il quale prevede che “ Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza ”, nonché i punti 64 e 65 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa dell’11 gennaio 2006, secondo cui: i) l’uso della forza deve essere considerato quale extrema ratio ; ii) gli Stati membri devono disciplinare dettagliatamente i casi in cui è legittimo l’uso della forza, stabilendo i mezzi utilizzabili, le circostanze concrete in cui è possibile far ricorso alla forza, gli operatori legittimati a ciò, il livello di autorità richiesto per decidere l’uso della forza e le modalità con cui si deve dare conto delle attività svolte. Con specifico riguardo al caso di specie l’uso di mezzi di coercizione fisica, oltre a risultare iniquo nei confronti del detenuto minacciato (il quale andava invece tutelato), non avrebbe impedito atti di violenza ai sensi del citato art. 41 ma, al contrario, li avrebbe potuti scatenare. Ne consegue l’illegittimità, anche derivata, di tutti gli atti del procedimento disciplinare, a partire dal rapporto, dalla contestazione degli addebiti e dalla relazione del funzionario istruttore;
- i provvedimenti impugnati, inoltre, non indicano compiutamente quali doveri specifici siano stati violati da esso ricorrente. Più in particolare non sono stati indicati le disposizioni, gli ordini di servizio o le linee operative del documento di valutazione rischi che l’Ispettore Capo -OMISSIS-avrebbe violato. Al contrario, da tali fonti che disciplinano in modo puntuale sia la gestione degli eventi critici che possono generare violenza, sia l’utilizzo della forza fisica verso le persone ristrette nel penitenziario, si evince che la condotta del ricorrente di non provocare atti di violenza da parte dei due detenuti interessati ma di favorire un colloquio persuasivo atto a farli ragionare, ha raggiunto il suo scopo senza aggravare una situazione potenzialmente critica. Tali modalità di condotta del ricorrente, lungi dall’integrare illeciti disciplinari, si pongono in perfetta sintonia con i doveri e le consegne del preposto alla sorveglianza generale, alla luce delle norme contenute nelle fonti di cui in rubrica. Ne discende che sono infondate anche le ridondanti contestazioni di negligenza ascritte al ricorrente;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 4 del D.Lgs. n. 449/1992. Violazione dell’art. 25 Cost e del principio del ne bis in idem .
Con il terzo motivo il ricorrente deduce che:
- i provvedimenti impugnati violano il principio di legalità, secondo cui nessuno può essere punito se non in base ad una legge. Nel caso di specie, a fronte dello stesso fatto, il ricorrente è stato sanzionato con due distinte sanzioni in applicazione del c.d. cumulo materiale. Tuttavia, dall’atto di contestazione addebiti e dai provvedimenti impugnati non si evince con chiarezza quali siano stati i profili del capo di incolpazione riferibili in modo determinato alle tre fattispecie sanzionatorie disciplinari imputate al ricorrente;
- in questo modo risultano violati anche il principio di specialità vigente in ambito sanzionatorio nell’ordinamento giuridico italiano, nonché i principi di proporzionalità e gradualità della sanzione. Invero, ammesso e non concesso che al ricorrente potesse essere ascritta una fattispecie sanzionatoria, in relazione allo stesso fatto, questa avrebbe dovuto essere irrogata una sola volta, pena la violazione del principio di specialità e del principio del ne bis in idem . E in effetti, la fattispecie di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 449/1992 riferibile a condotte negligenti contiene anche condotte prevista all’art. 3. Pertanto, solo una delle tre fattispecie poteva essere addebitata a esso ricorrente.
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, valorizzando in particolare la sussistenza del periculum in mora .
La causa è stata trattenuta per la decisione di merito all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.
5. Prima di passare alla trattazione dei motivi di ricorso è utile precisare che:
- il procedimento disciplinare culminato nel provvedimento sanzionatorio impugnato scaturisce da un incidente verificatosi il giorno 28 febbraio 2024 all’interno della CC di -OMISSIS-. È accaduto infatti che il detenuto -OMISSIS-si rifiutava di rientrare nella propria cella, lamentando che l’altro detenuto occupante la medesima cella minacciava di usare nei suoi confronti una lametta da barba non appena avesse varcato la soglia della cella stessa. Il comandante del reparto, che in quel momento si trovava fisicamente in un edificio adiacente al carcere dove stava seguendo i lavori di un convegno, impartiva al personale di servizio l’ordine di far rientrare il detenuto nella cella e, laddove si fosse verificata una colluttazione fra i due detenuti, di collocarli entrambi in isolamento. Il ricorrente, che era comandato nel turno 8/16 di Sorveglianza Generale e che in quel momento era l’operatore più alto in grado, non avrebbe eseguito tempestivamente l’ordine (tanto che il detenuto -OMISSIS-permaneva fuori dalla cella dalle 12,15 alle ore 16,00, opponendo una resistenza passiva) e, inoltre, non avrebbe nemmeno relazionato i superiori gerarchici nelle ore e nei giorni successivi circa l’accaduto;
- il primo atto di contestazione degli addebiti, notificato al ricorrente il 23 aprile 2024, veniva annullato in autotutela dal direttore della Divisione I del Provveditorato Regionale dell’Emilia-Romagna e Marche con provvedimento del 4 luglio 2024 in quanto il funzionario incaricato dell’inchiesta aveva omesso di contestare la violazione dell’art. 3, comma 2, let. g), del D.P.R. n. 449/1992, nonché degli artt. 8, 10 e 15 del D.P.R. n. 82/1999. Pertanto, in data 5 luglio 2024 il funzionario istruttore redigeva un nuovo atto di contestazione degli addebiti, rispetto al quale l’odierno ricorrente non produceva alcuno scritto difensivo. Al riguardo va evidenziato che nella memoria difensiva depositata il 16 maggio 2025 l’amministrazione eccepisce di aver notificato anche il secondo atto di contestazione degli addebiti, ma il documento all’uopo citato come mezzo di prova (doc. allegato n. 9 alla memoria) non risulta essere stato depositato in giudizio.
6. Ciò detto, il ricorso va accolto, ancorché non tutte le censure di parte ricorrente siano fondate.
6.1. In effetti, non sono da condividere le doglianze di ordine formale-procedurale, visto che:
- non è precluso all’amministrazione rinnovare l’atto di contestazione degli addebiti, sempre che questo non faccia decorrere un termine perentorio e/o determini la “consumazione” del potere disciplinare (cosa che nella specie non è accaduta). In quest’ottica la rinnovazione di un atto del procedimento disciplinare è sorretta dal medesimo interesse pubblico che giustifica di per sé l’apertura di un procedimento finalizzato ad accertare responsabilità disciplinari di un dipendente pubblico. Non risulta dunque violato l’art. 21- nonies della L. n. 241/1990;
- la disciplina di cui all’art. 21- bis della L. n. 241/1990 attiene alla questione dell’efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario e non della sua legittimità. In ogni caso, l’atto di contestazione degli addebiti non ha natura provvedimentale e dunque esso non è un atto limitativo della sfera giuridica del destinatario. Nella specie il problema è costituito semmai dagli effetti che la mancata (o comunque non provata) notifica del secondo atto di contestazione degli addebiti ha prodotto sul pieno esercizio del diritto di difesa dell’incolpato, ma questo profilo, come si dirà infra , è assorbito dalle valutazioni che il Tribunale ritiene di dover svolgere sul merito degli addebiti;
- le norme costituzionali richiamate nei motivi di ricorso riguardano il processo (in particolare quello penale) e non il procedimento amministrativo. Ad ogni buon conto, e seppure in astratto può accadere che le diverse norme disciplinari previste dalle normative di settore (nel caso della Polizia Penitenziaria si tratta del D.Lgs. n. 449/1992) possono in qualche caso sovrapporsi, è sempre onere del ricorrente indicare nel dettaglio le ragioni per le quali è stato violato il principio di specialità, il che nella specie non è accaduto. Né dalla piana lettura delle fattispecie di cui, rispettivamente, all’art. 3, comma 2, lett. f) e g), e all’art. 4, let. b), del D.Lgs. n. 449/1992 emerge ictu oculi il c.d. cumulo materiale fra le fattispecie ascritte al ricorrente. Infatti, mentre le fattispecie di cui all’art. 3 riguardano tutti gli operatori della Polizia Penitenziaria, quella di cui all’art. 4, let. b), si applica solo al personale che svolge incarichi di comando a tutti i livelli o che è responsabile del mantenimento della disciplina all’interno delle sezioni di un carcere.
6.2. Il collegio ritiene invece di condividere le censure relative ai profili sostanziali della vicenda, e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.
6.2.1. Innanzitutto, dalle relazioni di servizio redatte da alcuni colleghi del ricorrente presenti all’episodio del 28 febbraio 2024 emerge che la vicenda aveva avuto inizio alle ore 12,15, ma fino alle ore 13,50 circa nessuno aveva preso alcuna iniziativa per convincere il detenuto -OMISSIS-a rientrare nella propria cella (si veda la relazione a firma del Sovrintendente -OMISSIS-). Né è dato sapere a che ora il ricorrente è venuto a conoscenza dell’accaduto (nei propri scritti difensivi l’Ispettore Capo -OMISSIS-afferma peraltro di essere stato informato alle ore 15,30, per cui l’episodio che lo riguarda direttamente è limitato al breve arco temporale 15,30-16,00).
6.2.2. Il secondo aspetto rilevante risiede nel fatto che, come emerge dalle relazioni di servizio versate in atti, anche gli altri operatori presenti hanno inizialmente ritenuto necessario adottare un approccio prudente, visto che il compagno di cella del detenuto -OMISSIS-minacciava di usare verso quest’ultimo un’arma impropria.
Ed in effetti è proprio questo il profilo centrale della vicenda, non potendo immaginarsi che il comandante del reparto abbia voluto scientemente ordinare di ricondurre il detenuto -OMISSIS-nella propria cella pur sapendo che l’altro detenuto ivi ristretto minacciava di ferirlo con una lametta. Si tratterebbe di una condotta al limite dell’autolesionismo, visto che all’episodio avevano assistito altri agenti del reparto nonché gli stessi detenuti coinvolti, per cui laddove il detenuto -OMISSIS-fosse stato realmente attinto dall’arma impropria nella disponibilità del suo compagno di cella il comandante del reparto sarebbe andato incontro a conseguenze penali e disciplinari. Queste considerazioni sono suffragate anche dal fatto che il superiore gerarchico del ricorrente non era presente in loco e quindi non poteva apprezzare de visu la portata dell’episodio; non si potrebbe infatti escludere in astratto che le minacce dell’altro detenuto fossero inverosimili o che il detenuto -OMISSIS-rifiutasse di rientrare in cella per protesta o per altro ingiustificato motivo, ma tali valutazioni non potevano essere operate “da remoto”.
Ma, del resto, non risulta che in generale ai detenuti sia consentito di permanere senza giustificato motivo al di fuori degli spazi detentivi, per cui in condizioni normali il detenuto -OMISSIS-sarebbe stato certamente ricondotto in cella dagli operatori della Polizia Penitenziaria presenti, senza attendere alcuno specifico ordine del comandante del reparto.
E dunque la responsabilità di “adattare” l’ordine (in astratto legittimo) del comandante del reparto alla situazione reale spettava proprio agli operatori presenti nella sezione del carcere ed in particolare al ricorrente, che era il più alto in grado e comunque era l’operatore comandato del servizio di Sorveglianza Generale nel turno 8/16.
6.2.3. Queste circostanze sono state esposte dal ricorrente nelle proprie giustificazioni, di cui però il funzionario istruttorio non ha dato alcun conto nella propria relazione finale. Al riguardo è probabile che il predetto funzionario abbia annesso rilievo dirimente al fatto che l’incolpato non aveva presentato una nuova memoria difensiva a seguito della reiterazione della contestazione degli addebiti, ma questo modus procedendi non è legittimo, in quanto, in disparte il fatto che dal punto di vista sostanziale gli addebiti erano sempre i medesimi, la memoria presentata il 26 aprile 2024 andava comunque presa in considerazione ed eventualmente confutata.
6.2.4. Dal verbale della seduta del Consiglio Regionale di Disciplina emergono poi altre circostanze non del tutto confermate dagli atti di causa. Il Consiglio, infatti:
- evidenzia la contraddittorietà delle difese del ricorrente, il quale avrebbe dapprima affermato di non aver conosciuto l’ordine del comandante del reparto, salvo poi ammettere di averne preso conoscenza ma di non averlo ritenuto perentorio (e al riguardo valgono le considerazioni svolte supra circa la necessità di “adattare” l’ordine alle circostanze del caso);
- afferma che l’ordine del comandante del reparto era perentorio e non si prestava ad equivoci circa le modalità della sua esecuzione (e anche a questo riguardo valgono le considerazioni di cui all’alinea precedente);
- ritiene soprattutto che la mancata esecuzione dell’ordine da parte del ricorrente ha richiesto un intervento risolutivo in una fascia oraria tardo-pomeridiana, e dunque ben oltre l’orario di servizio dell’Ispettore Capo -OMISSIS-, il che ha esposto a rischio la sicurezza interna e quella del personale assegnato alla sezione carceraria in cui è accaduto l’incidente (e queste ultime sarebbero le ripercussioni sulla regolarità del servizio che si imputano al ricorrente). Ora, queste considerazioni non tengono conto dei seguenti dati emergenti dagli atti di causa: i) l’Ispettore Capo -OMISSIS-, come detto, è venuto a conoscenza della vicenda solo alle ore 15,30, per cui il ritardo nell’esecuzione dell’ordine sarebbe limitato al massimo a circa mezz’ora, tempo senz’altro congruo in relazione alla necessità di valutare la situazione e agire di conseguenza (mentre dalla contestazione degli addebiti e dal provvedimento sanzionatorio sembra che il ricorrente debba rispondere dei fatti sin dalle ore 12,15); ii) il turno di Sorveglianza Generale per il quale il ricorrente era comandato quel giorno terminava alle ore 16,00, per cui non si comprende quale sarebbe l’intervento risolutivo che altro personale ha dovuto attuare ben dopo le ore 16,00 (visto che proprio a quell’ora il detenuto -OMISSIS-è finalmente rientrato in cella); iii) peraltro, se fosse vera l’affermazione del Consiglio circa l’orario in cui la vicenda è rientrata, allora non si potrebbe accusare il ricorrente di non aver informato i superiori dell’accaduto, visto che tale adempimento era di competenza dell’operatore comandato per il turno successivo (il tutto senza considerare che il comandante del reparto era pienamente a conoscenza dei fatti).
6.3. In ragione di quanto precede, il ricorrente potrebbe essere ritenuto responsabile solo per non aver chiesto al comandante del reparto ulteriori delucidazioni circa le misure da adottare in concreto per l’esecuzione dell’ordine, ma non certo per non aver eseguito l’ordine stesso.
Tuttavia, non compete al Tribunale “ridurre” eventualmente le sanzioni irrogate a carico del ricorrente, sia perché questo implicherebbe una inammissibile sostituzione del giudice all’amministrazione, sia perché è del tutto evidente che le sanzioni sono state irrogate alla luce di una valutazione complessiva della vicenda.
7. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio e della presupposta delibera del Consiglio Regionale di Disciplina.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, sia in ragione dell’infondatezza di alcuni motivi di ricorso, sia soprattutto alla luce delle peculiarità della vicenda sottostante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC Anastasi, Presidente
MM AP, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MM AP | NC Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.