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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 736/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANNAMARIA, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA V. BACHELET 12, IO LI;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BERTANI BRUNELLA, dell'avv. PEZZANO CP_2
AN e dell'avv. FRANCESCHETTI ELENA, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Bertani Brunella;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO LI
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Si precisano le istanze in via istruttoria e le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis. 17 comma
1 del 16/05/2025 e si insiste per il rigetto di quelle di controparte”.
pagina 1 di 6 Per parte resistente:
“Il SI. , rappresentato e difeso come in atti, rinnova la disponibilità (già manifestata CP_2 stragiudizialmente alla difesa avversaria) a precisare conclusioni congiunte con la controparte aventi il medesimo contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Giudice Relatore in esito alla udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
In caso di mancata adesione della controparte, rassegna comunque le seguenti conclusioni, dichiarando di rinunciare alla domanda di addebito della separazione alla SI.ra
[...]
: Controparte_1
Voglia il Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi stabilendo che il SI. CP_2
corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al suo
[...] Controparte_1 mantenimento, a far data dalla domanda (6 marzo 2025) la somma di euro 300,00 mensili entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, - premesso di aver contratto Controparte_1 matrimonio con in data 18/09/2011, e che dall'unione coniugale non erano nati figli - CP_2 conveniva in giudizio il marito, chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi ed un assegno di mantenimento in proprio favore di € 650,00 mensili.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 05/05/2025, si costituiva in giudizio il resistente , il quale in via riconvenzionale formulava domanda di addebito della CP_2 separazione alla moglie, accusandola di averlo “cacciato di casa” e di avergli poi impedito di rientrare presso l'abitazione coniugale. Chiedeva inoltre di respingere la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento del coniuge, sostenendo non ne sussistessero i presupposti.
Depositate le successive memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 08/07/2025, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice relatore si riservava e,
a scioglimento della riserva, in via provvisoria ed urgente ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50
c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati, e riconosceva alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 300,00 al mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata all'udienza del 06/11/2025, tenutasi con modalità cartolare, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte. pagina 2 di 6 2.
Fatte queste premesse, la domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Pur vero che il marito, all'udienza di comparizione dei coniugi dell'08/07/2025, ha dichiarato di non volersi separare e di prendere atto della volontà della moglie di separarsi. Tuttavia, sul punto, giova richiamare il pacifico e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass.
Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
E' dunque sufficiente, nel caso di specie, la sola volontà della ricorrente di separarsi dal coniuge, ai fini dell'accoglimento della domanda di separazione, ed è in ogni caso evidente, dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, quindi anche da parte del resistente, l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
3.
La domanda di addebito in origine proposta dal resistente è stata poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni;
dunque, sul punto, è cessata la materia del contendere.
4.
Non vi è controversia sull'an dell'assegno di mantenimento richiesta dalla moglie.
Infatti il resistente, che costituendosi in giudizio si era opposto in origine alla domanda della ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni ha invece concluso chiedendo di riconoscere alla moglie, a titolo di assegno del coniuge, una somma mensile, con decorrenza dalla domanda (6 marzo 2025), di euro 300,00, rivalutabile annualmente su base Istat.
Ciò che è quindi contestato è solo il quantum, atteso che la ricorrente, sin dall'atto introduttivo del giudizio e poi anche in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in proprio favore di € 650,00.
pagina 3 di 6 E' quindi opportuno riportare l'esame comparativo delle condizioni economiche dei coniugi operato nella parte motiva dei provvedimenti provvisori, poiché da allora le condizioni reddituale delle parti non paiono essersi modificate.
Parte ricorrente, dell'età di 69 anni, è in pensione.
Dagli estratti di conto corrente dell'intero anno 2024 (documento n. 5 fasc. ricorrente), ella risulta aver percepito, da gennaio a dicembre 2024, un totale di reddito netto da pensione di € 11.069,93, cui si aggiungono i compensi erogateli dalla “Matilde soc. coop.” rispettivamente in data 05/09/2024 (€
731,00), in data 07/10/2024 (€ 923,00) ed in data 08/11/2025 (€ 493,00), ammontando pertanto il suo reddito totale netto dell'anno 2024 ad € 13.216,93, pari ad una media mensile su dodici mesi di €
1.101,41: il dato, peraltro, non si discosta significativamente dal reddito della dell'anno CP_1 precedente, così come risultante dal Mod. 730/2024 per l'anno di imposta 2023, riportante un reddito annuo al netto delle imposte di € 13.050,00, pari ad una media mensile di poco superiore a 1.000 euro al mese.
A quest'ultimo reddito occorre detrarre il canone di locazione mensile sostenuto dalla ricorrente per la propria sistemazione abitativa, pari ad € 350,00.
Di contro il resistente lavora come commesso presso un supermercato, e dall'estratto di conto corrente
2024 il suo datore di lavoro risulta avergli accreditato emolumenti lavorativi, di competenza anno 2024, pari ad un totale di € 20.448,00, corrispondente ad una media mensile su dodici mesi di circa €
1.700,00; dato, quest'ultimo, che trova riscontro nel Mod. 730 per l'anno di imposta 2023, che riporta un reddito netto mensile pari ad € 1.740,50 per dodici mesi (Mod. 730 per l'anno 2023: € 25.056 - €
3.601 - € 394 - € 175 = € 20.886:12 = € 1.740,50 per 12 mensilità).
Il resistente non ha spese locative a suo carico, vivendo presso l'abitazione della di lui madre;
ha a suo carico un finanziamento, la cui rata mensile ammonta ad € 307,00, di cui non risulta provata la causale.
Come noto, il criterio guida da seguire in subiecta materia è rappresentato dal tenore di vita del quale godeva la coppia in costanza di matrimonio, derivando dalla separazione un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tipo di vita di ciascuno dei coniugi.
Nel caso concreto, non è stata dedotta o provata, né offerta in prova, alcuna specifica circostanza in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, sicché l'unico parametro per la quantificazione dell'assegno di mantenimento è costituito, oltre che dalla durata del matrimonio (sulla quale v. infra), dal divario economico esistente tra le parti.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il riconoscimento del quantum richiesto dalla ricorrente (€ 650 mensili) sia precluso dalla breve durata del matrimonio, non caratterizzata dalla nascita di figli. pagina 4 di 6 Invero la si è sposata nel 2011 con quando ella aveva l'età di 55 anni, e considerato CP_1 CP_2 che la convivenza è cessata nel 2024, il matrimonio ha avuto una durata di 13 anni.
Non essendo state dedotte specifiche circostanze in merito al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza, e tenuto conto della breve durata del matrimonio, non caratterizzata dalla nascita di prole, si stima equo confermare, con decorrenza dalla domanda, l'assegno mensile di mantenimento già fissato in via provvisoria, pari ad € 300,00, rivalutabile annualmente su base Istat.
5.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, quelle relative alla fase decisionale non possono essere poste a carico del resistente, poiché quest'ultimo, nelle note di trattazione per l'udienza cartolare del
06/11/2025, a differenza della ricorrente (che ha insistito nelle sue domande originarie), ha concluso riconoscendo un assegno di mantenimento del coniuge corrispondente a quello deciso dal Collegio.
Quanto invece alle fasi precedenti all'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia le fasi di studio, introduttiva e trattazione-istruttoria, si stima equo compensare solo in parte (per la metà) le spese di lite, avendo la ricorrente chiesto un assegno in misura doppia rispetto a quella riconosciuta, mentre la restante metà deve essere posta a carico del resistente, posto che egli, prima delle note sostitutive dell'udienza del 06/11/2025, ha sempre mantenuto una posizione di opposizione al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
La liquidazione, effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal DM 147/2022, tiene conto del valore indeterminabile della controversia e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché della ridotta attività difensiva prestata.
La liquidazione viene effettuata in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi CP_2 Controparte_1 in matrimonio a Reggio Emilia in data 18/09/2011, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Emilia ( Atto n. 174, Parte 1, anno 2011 ).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 5 di 6 3) Pone a carico del resistente , con decorrenza dalla domanda (06/03/2025), l'obbligo CP_2 di versare alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di
€ 300,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4) Dichiara compensate le spese di lite relative alla fase decisionale, e compensate per la quota di 1/2 le spese di lite relative alle fasi precedenti, condannando il resistente al pagamento, in favore dello Stato, della restante metà, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso a Reggio Emilia nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 6 novembre
2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 736/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANNAMARIA, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA V. BACHELET 12, IO LI;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BERTANI BRUNELLA, dell'avv. PEZZANO CP_2
AN e dell'avv. FRANCESCHETTI ELENA, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Bertani Brunella;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO LI
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Si precisano le istanze in via istruttoria e le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis. 17 comma
1 del 16/05/2025 e si insiste per il rigetto di quelle di controparte”.
pagina 1 di 6 Per parte resistente:
“Il SI. , rappresentato e difeso come in atti, rinnova la disponibilità (già manifestata CP_2 stragiudizialmente alla difesa avversaria) a precisare conclusioni congiunte con la controparte aventi il medesimo contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Giudice Relatore in esito alla udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
In caso di mancata adesione della controparte, rassegna comunque le seguenti conclusioni, dichiarando di rinunciare alla domanda di addebito della separazione alla SI.ra
[...]
: Controparte_1
Voglia il Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi stabilendo che il SI. CP_2
corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al suo
[...] Controparte_1 mantenimento, a far data dalla domanda (6 marzo 2025) la somma di euro 300,00 mensili entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, - premesso di aver contratto Controparte_1 matrimonio con in data 18/09/2011, e che dall'unione coniugale non erano nati figli - CP_2 conveniva in giudizio il marito, chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi ed un assegno di mantenimento in proprio favore di € 650,00 mensili.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 05/05/2025, si costituiva in giudizio il resistente , il quale in via riconvenzionale formulava domanda di addebito della CP_2 separazione alla moglie, accusandola di averlo “cacciato di casa” e di avergli poi impedito di rientrare presso l'abitazione coniugale. Chiedeva inoltre di respingere la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento del coniuge, sostenendo non ne sussistessero i presupposti.
Depositate le successive memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 08/07/2025, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice relatore si riservava e,
a scioglimento della riserva, in via provvisoria ed urgente ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50
c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati, e riconosceva alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 300,00 al mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata all'udienza del 06/11/2025, tenutasi con modalità cartolare, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte. pagina 2 di 6 2.
Fatte queste premesse, la domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Pur vero che il marito, all'udienza di comparizione dei coniugi dell'08/07/2025, ha dichiarato di non volersi separare e di prendere atto della volontà della moglie di separarsi. Tuttavia, sul punto, giova richiamare il pacifico e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass.
Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
E' dunque sufficiente, nel caso di specie, la sola volontà della ricorrente di separarsi dal coniuge, ai fini dell'accoglimento della domanda di separazione, ed è in ogni caso evidente, dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, quindi anche da parte del resistente, l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
3.
La domanda di addebito in origine proposta dal resistente è stata poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni;
dunque, sul punto, è cessata la materia del contendere.
4.
Non vi è controversia sull'an dell'assegno di mantenimento richiesta dalla moglie.
Infatti il resistente, che costituendosi in giudizio si era opposto in origine alla domanda della ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni ha invece concluso chiedendo di riconoscere alla moglie, a titolo di assegno del coniuge, una somma mensile, con decorrenza dalla domanda (6 marzo 2025), di euro 300,00, rivalutabile annualmente su base Istat.
Ciò che è quindi contestato è solo il quantum, atteso che la ricorrente, sin dall'atto introduttivo del giudizio e poi anche in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in proprio favore di € 650,00.
pagina 3 di 6 E' quindi opportuno riportare l'esame comparativo delle condizioni economiche dei coniugi operato nella parte motiva dei provvedimenti provvisori, poiché da allora le condizioni reddituale delle parti non paiono essersi modificate.
Parte ricorrente, dell'età di 69 anni, è in pensione.
Dagli estratti di conto corrente dell'intero anno 2024 (documento n. 5 fasc. ricorrente), ella risulta aver percepito, da gennaio a dicembre 2024, un totale di reddito netto da pensione di € 11.069,93, cui si aggiungono i compensi erogateli dalla “Matilde soc. coop.” rispettivamente in data 05/09/2024 (€
731,00), in data 07/10/2024 (€ 923,00) ed in data 08/11/2025 (€ 493,00), ammontando pertanto il suo reddito totale netto dell'anno 2024 ad € 13.216,93, pari ad una media mensile su dodici mesi di €
1.101,41: il dato, peraltro, non si discosta significativamente dal reddito della dell'anno CP_1 precedente, così come risultante dal Mod. 730/2024 per l'anno di imposta 2023, riportante un reddito annuo al netto delle imposte di € 13.050,00, pari ad una media mensile di poco superiore a 1.000 euro al mese.
A quest'ultimo reddito occorre detrarre il canone di locazione mensile sostenuto dalla ricorrente per la propria sistemazione abitativa, pari ad € 350,00.
Di contro il resistente lavora come commesso presso un supermercato, e dall'estratto di conto corrente
2024 il suo datore di lavoro risulta avergli accreditato emolumenti lavorativi, di competenza anno 2024, pari ad un totale di € 20.448,00, corrispondente ad una media mensile su dodici mesi di circa €
1.700,00; dato, quest'ultimo, che trova riscontro nel Mod. 730 per l'anno di imposta 2023, che riporta un reddito netto mensile pari ad € 1.740,50 per dodici mesi (Mod. 730 per l'anno 2023: € 25.056 - €
3.601 - € 394 - € 175 = € 20.886:12 = € 1.740,50 per 12 mensilità).
Il resistente non ha spese locative a suo carico, vivendo presso l'abitazione della di lui madre;
ha a suo carico un finanziamento, la cui rata mensile ammonta ad € 307,00, di cui non risulta provata la causale.
Come noto, il criterio guida da seguire in subiecta materia è rappresentato dal tenore di vita del quale godeva la coppia in costanza di matrimonio, derivando dalla separazione un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tipo di vita di ciascuno dei coniugi.
Nel caso concreto, non è stata dedotta o provata, né offerta in prova, alcuna specifica circostanza in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, sicché l'unico parametro per la quantificazione dell'assegno di mantenimento è costituito, oltre che dalla durata del matrimonio (sulla quale v. infra), dal divario economico esistente tra le parti.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il riconoscimento del quantum richiesto dalla ricorrente (€ 650 mensili) sia precluso dalla breve durata del matrimonio, non caratterizzata dalla nascita di figli. pagina 4 di 6 Invero la si è sposata nel 2011 con quando ella aveva l'età di 55 anni, e considerato CP_1 CP_2 che la convivenza è cessata nel 2024, il matrimonio ha avuto una durata di 13 anni.
Non essendo state dedotte specifiche circostanze in merito al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza, e tenuto conto della breve durata del matrimonio, non caratterizzata dalla nascita di prole, si stima equo confermare, con decorrenza dalla domanda, l'assegno mensile di mantenimento già fissato in via provvisoria, pari ad € 300,00, rivalutabile annualmente su base Istat.
5.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, quelle relative alla fase decisionale non possono essere poste a carico del resistente, poiché quest'ultimo, nelle note di trattazione per l'udienza cartolare del
06/11/2025, a differenza della ricorrente (che ha insistito nelle sue domande originarie), ha concluso riconoscendo un assegno di mantenimento del coniuge corrispondente a quello deciso dal Collegio.
Quanto invece alle fasi precedenti all'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia le fasi di studio, introduttiva e trattazione-istruttoria, si stima equo compensare solo in parte (per la metà) le spese di lite, avendo la ricorrente chiesto un assegno in misura doppia rispetto a quella riconosciuta, mentre la restante metà deve essere posta a carico del resistente, posto che egli, prima delle note sostitutive dell'udienza del 06/11/2025, ha sempre mantenuto una posizione di opposizione al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
La liquidazione, effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal DM 147/2022, tiene conto del valore indeterminabile della controversia e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché della ridotta attività difensiva prestata.
La liquidazione viene effettuata in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi CP_2 Controparte_1 in matrimonio a Reggio Emilia in data 18/09/2011, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Emilia ( Atto n. 174, Parte 1, anno 2011 ).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 5 di 6 3) Pone a carico del resistente , con decorrenza dalla domanda (06/03/2025), l'obbligo CP_2 di versare alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di
€ 300,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4) Dichiara compensate le spese di lite relative alla fase decisionale, e compensate per la quota di 1/2 le spese di lite relative alle fasi precedenti, condannando il resistente al pagamento, in favore dello Stato, della restante metà, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso a Reggio Emilia nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 6 novembre
2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6