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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6734 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34952 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 10.6.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma via Maria Barbara Tosatti n. 77, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Alessandro Cresti e Valeria Fantoni che lo rappresentano e difendono per delega in atti
RICORRENTE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma in Via M. Brighenti n. 23, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dai funzionari avv. Floridia Monforte, avv. De Rosa Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. CP_3
, avv. Intorcia Giovanna, avv. Geron Matteo, avv. dell'Aversana Giuseppe,
[...] avv. Battaglia Vincenzo, avv. , avv. Napoli Anna, giusta delega in atti CP_4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 1282/2024 del 17.7.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 5.9.2024 , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta, adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro proponendo
1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1282/24, notificata il precedente giorno 6.8.2024 chiedendone l'annullamento o in subordine la riduzione. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza CP_1 del ricorso e chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 10.6.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Il ricorrente , nella qualità di esercente l'omonima ditta, esponeva di Parte_1 essere stato raggiunto dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 108259 in data 21.10.19 con cui l' gli contestava -a CP_1 seguito dell'accesso ispettivo eseguito l'11.7.2019 - la violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 L. 205/2017 per avere non corrisposto al dipendente dal Parte_2 luglio 2018 al maggio 2019 la retribuzione con modalità tracciabile;
che aveva presentato scritti difensivi il 23.11.2019; che tali scritti non avevano sortito effetto, tanto che gli era stata notificata il 6.8.2024 l'impugnata ordinanza- ingiunzione con cui era applicata la sanzione di euro 27.500,00 pari ad euro 2.500,00 per ogni mensilità accertata (2.500 x 11).
2. Deduceva che la sanzione era ingiusta e doveva essere annullata, in quanto: a) il lavoratore, peraltro privo di conto corrente, era stato assunto il 31.7.20217 e quindi prima dell'entrata in vigore della L. 205/2017 e inoltre gli stipendi erano sempre stati pagati, a seguito di emissione di corrispondenti buste paga e il rapporto era stato contrattualizzato sin dall'assunzione; b) in applicazione dell'art. 8 della L. 689/1981, si sarebbe dovuto operare il cumulo, dovendo quindi soggiacere alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, avendo con più azioni in tempi diversi violato norme che prevedono sanzioni amministrative;
c) la sanzione di euro 2.500,00 applicata per ciascuna violazione, era eccessiva atteso che la legge prevede un importo compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00.
3. Ciò posto, è pacifico e non contestato che il ricorrente abbia omesso di corrispondere al lavoratore la retribuzione, nel periodo indicato Parte_2 nell'ordinanza-ingiunzione, con modalità tracciabile (bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato). Ai sensi dell'art. 1, comma 910 della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Ne discende l'infondatezza del primo motivo di opposizione, atteso che – per un verso - la sanzione amministrativa non è stata applicata retroattivamente, ma dal luglio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della normativa che era pienamente applicabile anche ai rapporti di lavoro in corso e che - per altro verso
– la mancanza di titolarità di un conto corrente del lavoratore non può costituire una giustificazione della mancata ottemperanza al dettato normativo dal
2 momento che il suddetto pagamento, come indicato dalla norma stessa, può avvenire anche attraverso altri strumenti tracciabili, mentre nella specie è pacificamente avvenuto in contanti. 4. Infondato è anche l'altro motivo di impugnazione con il quale si richiede l'applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81. L'art. 8 comma 1 cit. prevede che, salvo sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. La norma si riferisce, dunque, espressamente al compimento di un'unica azione o omissione nell'ambito di un concorso formale di violazioni amministrative, prevedendo l'istituto del cumulo giuridico. A tale riguardo, l'azione deve considerarsi unica allorchè gli atti sono determinati da un solo scopo e si svolgono in un unico contesto, vale a dire si susseguono in modo continuativo: due quindi sono le note che caratterizzano l'unicità dell'azione e cioè il legame finalistico che unisce in un tutto i vari atti e la contestualità e cioè il loro susseguirsi ininterrotto senza che fra essi intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Questo essendo il concetto di unicità di azione, nel caso al nostro esame si è in presenza di plurime azioni e non di un'unica azione e quindi non è applicabile l'art. 8 comma 1 cit.: infatti l'illecito oggetto di contestazione si perfeziona ogni volta che viene corrisposta la retribuzione in violazione dell'art. 1 comma 910 L. 205/17, secondo la periodicità dell'erogazione che nella specie avveniva mensilmente e dunque vi è stata qui una pluralità di azioni e di violazioni. Parimenti non è applicabile alla specie la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 8 che prevede: “Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”. La norma espressamente si riferisce ad ipotesi di concorso materiale (più azioni o omissioni) di illeciti amministrativi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: nella specie l'illecito commesso non riguarda la materia previdenziale o assistenziale in quanto l'erogazione della retribuzione in contanti si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di quel tipo e pertanto è estraneo alla disposizione in oggetto. Né infine si può sostenere l'applicabilità in via analogica della normativa di cui all'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché l'art. 8 L. 689/81 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, evidenziando la volontà del legislatore di circoscrivere per gli illeciti amministrativi a questa ipotesi la disciplina del cumulo giuridico, sia perché la differenza tra illecito penale e amministrativo non consente l'automatica estensione dell'applicazione delle norme di favore previste per il primo al secondo (Cass. 5252/2011, Cass. 26434/2014). 5. Resta, infine, da vagliare l'ultimo motivo di censura relativo alla sproporzione della sanzione irrogata. Giova premettere che l'illecito di cui al citato art. 1 comma 910, non è sanabile e quindi non è diffidabile, con la conseguenza che non è ammesso il pagamento della sanzione in misura minima (art. 13 d.lgs. 124/04), ma solo quello in misura
3 ridotta ex art. 16 L. 689/81 pari al doppio del minimo ovvero ad un terzo del massimo se più favorevole, come nel caso di specie. Pertanto il ricorrente avrebbe potuto pagare la sanzione nella misura di euro 1.666,66 (1/3 di 2.500), ma non ha inteso beneficiare di detta possibilità. Ne discende che, ai sensi dell'art. 11 L. 689/81, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata tra un minimo e un massimo, deve aversi riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o la attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Applicati detti criteri e tenuto conto che il lavoratore, regolarmente contrattualizzato, ha ricevuto le corrispondenti buste paga e la corretta retribuzione nel periodo oggetto di causa, ritiene il giudicante proporzionato l'importo di euro 2.000,00 per ciascuna infrazione e quindi l'importo complessivo di euro 22.000,00 a titolo di sanzione amministrativa (2.000,00 x 11). 6. In ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- riduce l'importo della sanzione amministrativa dell'ordinanza ingiunzione opposta ad euro 22.000,00;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 10.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
4
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34952 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 10.6.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma via Maria Barbara Tosatti n. 77, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Alessandro Cresti e Valeria Fantoni che lo rappresentano e difendono per delega in atti
RICORRENTE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma in Via M. Brighenti n. 23, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dai funzionari avv. Floridia Monforte, avv. De Rosa Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. CP_3
, avv. Intorcia Giovanna, avv. Geron Matteo, avv. dell'Aversana Giuseppe,
[...] avv. Battaglia Vincenzo, avv. , avv. Napoli Anna, giusta delega in atti CP_4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 1282/2024 del 17.7.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 5.9.2024 , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta, adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro proponendo
1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1282/24, notificata il precedente giorno 6.8.2024 chiedendone l'annullamento o in subordine la riduzione. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza CP_1 del ricorso e chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 10.6.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Il ricorrente , nella qualità di esercente l'omonima ditta, esponeva di Parte_1 essere stato raggiunto dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 108259 in data 21.10.19 con cui l' gli contestava -a CP_1 seguito dell'accesso ispettivo eseguito l'11.7.2019 - la violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 L. 205/2017 per avere non corrisposto al dipendente dal Parte_2 luglio 2018 al maggio 2019 la retribuzione con modalità tracciabile;
che aveva presentato scritti difensivi il 23.11.2019; che tali scritti non avevano sortito effetto, tanto che gli era stata notificata il 6.8.2024 l'impugnata ordinanza- ingiunzione con cui era applicata la sanzione di euro 27.500,00 pari ad euro 2.500,00 per ogni mensilità accertata (2.500 x 11).
2. Deduceva che la sanzione era ingiusta e doveva essere annullata, in quanto: a) il lavoratore, peraltro privo di conto corrente, era stato assunto il 31.7.20217 e quindi prima dell'entrata in vigore della L. 205/2017 e inoltre gli stipendi erano sempre stati pagati, a seguito di emissione di corrispondenti buste paga e il rapporto era stato contrattualizzato sin dall'assunzione; b) in applicazione dell'art. 8 della L. 689/1981, si sarebbe dovuto operare il cumulo, dovendo quindi soggiacere alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, avendo con più azioni in tempi diversi violato norme che prevedono sanzioni amministrative;
c) la sanzione di euro 2.500,00 applicata per ciascuna violazione, era eccessiva atteso che la legge prevede un importo compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00.
3. Ciò posto, è pacifico e non contestato che il ricorrente abbia omesso di corrispondere al lavoratore la retribuzione, nel periodo indicato Parte_2 nell'ordinanza-ingiunzione, con modalità tracciabile (bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato). Ai sensi dell'art. 1, comma 910 della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Ne discende l'infondatezza del primo motivo di opposizione, atteso che – per un verso - la sanzione amministrativa non è stata applicata retroattivamente, ma dal luglio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della normativa che era pienamente applicabile anche ai rapporti di lavoro in corso e che - per altro verso
– la mancanza di titolarità di un conto corrente del lavoratore non può costituire una giustificazione della mancata ottemperanza al dettato normativo dal
2 momento che il suddetto pagamento, come indicato dalla norma stessa, può avvenire anche attraverso altri strumenti tracciabili, mentre nella specie è pacificamente avvenuto in contanti. 4. Infondato è anche l'altro motivo di impugnazione con il quale si richiede l'applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81. L'art. 8 comma 1 cit. prevede che, salvo sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. La norma si riferisce, dunque, espressamente al compimento di un'unica azione o omissione nell'ambito di un concorso formale di violazioni amministrative, prevedendo l'istituto del cumulo giuridico. A tale riguardo, l'azione deve considerarsi unica allorchè gli atti sono determinati da un solo scopo e si svolgono in un unico contesto, vale a dire si susseguono in modo continuativo: due quindi sono le note che caratterizzano l'unicità dell'azione e cioè il legame finalistico che unisce in un tutto i vari atti e la contestualità e cioè il loro susseguirsi ininterrotto senza che fra essi intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Questo essendo il concetto di unicità di azione, nel caso al nostro esame si è in presenza di plurime azioni e non di un'unica azione e quindi non è applicabile l'art. 8 comma 1 cit.: infatti l'illecito oggetto di contestazione si perfeziona ogni volta che viene corrisposta la retribuzione in violazione dell'art. 1 comma 910 L. 205/17, secondo la periodicità dell'erogazione che nella specie avveniva mensilmente e dunque vi è stata qui una pluralità di azioni e di violazioni. Parimenti non è applicabile alla specie la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 8 che prevede: “Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”. La norma espressamente si riferisce ad ipotesi di concorso materiale (più azioni o omissioni) di illeciti amministrativi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: nella specie l'illecito commesso non riguarda la materia previdenziale o assistenziale in quanto l'erogazione della retribuzione in contanti si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di quel tipo e pertanto è estraneo alla disposizione in oggetto. Né infine si può sostenere l'applicabilità in via analogica della normativa di cui all'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché l'art. 8 L. 689/81 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, evidenziando la volontà del legislatore di circoscrivere per gli illeciti amministrativi a questa ipotesi la disciplina del cumulo giuridico, sia perché la differenza tra illecito penale e amministrativo non consente l'automatica estensione dell'applicazione delle norme di favore previste per il primo al secondo (Cass. 5252/2011, Cass. 26434/2014). 5. Resta, infine, da vagliare l'ultimo motivo di censura relativo alla sproporzione della sanzione irrogata. Giova premettere che l'illecito di cui al citato art. 1 comma 910, non è sanabile e quindi non è diffidabile, con la conseguenza che non è ammesso il pagamento della sanzione in misura minima (art. 13 d.lgs. 124/04), ma solo quello in misura
3 ridotta ex art. 16 L. 689/81 pari al doppio del minimo ovvero ad un terzo del massimo se più favorevole, come nel caso di specie. Pertanto il ricorrente avrebbe potuto pagare la sanzione nella misura di euro 1.666,66 (1/3 di 2.500), ma non ha inteso beneficiare di detta possibilità. Ne discende che, ai sensi dell'art. 11 L. 689/81, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata tra un minimo e un massimo, deve aversi riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o la attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Applicati detti criteri e tenuto conto che il lavoratore, regolarmente contrattualizzato, ha ricevuto le corrispondenti buste paga e la corretta retribuzione nel periodo oggetto di causa, ritiene il giudicante proporzionato l'importo di euro 2.000,00 per ciascuna infrazione e quindi l'importo complessivo di euro 22.000,00 a titolo di sanzione amministrativa (2.000,00 x 11). 6. In ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- riduce l'importo della sanzione amministrativa dell'ordinanza ingiunzione opposta ad euro 22.000,00;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 10.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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