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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2024, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 26704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26704 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - C.F. entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. TRAMONTANO RAFFAELLA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Amedeo di Savoia n.182
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023 e premesso Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio in NAPOLI il 19.06.1982; che dalla predetta unione erano nati due figli: e , ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che in seguito Per_1 Per_2
alla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 30.06.2017, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 11.07.2017; che la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con la previsione di un assegno divorzile di importo mensile pari ad Euro 150,00 a carico di in favore di . Parte_1 Parte_2
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizioni delle parti.
All'udienza del 02.04.2024 celebrata in modalità cartolare i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
Il Tribunale, raccolte le conclusioni del PM si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
-riconoscere in favore della SI.ra , un assegno divorzile della somma di 150,00 €, a Parte_2
carico del SI. , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Parte_1
corrispondersi entro il 15 giorni di ogni mese, con pagamento a mezzo di postepay;
-i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a nessun titolo e/o causale comunque connesso al loro matrimonio.
-con compensazione spese di causa.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 19.06.1982
(atto n. 140, parte I , s.sez. C, reg. Atti Matrimonio anno 1982 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori
2 incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.04.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26704 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - C.F. entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. TRAMONTANO RAFFAELLA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Amedeo di Savoia n.182
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023 e premesso Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio in NAPOLI il 19.06.1982; che dalla predetta unione erano nati due figli: e , ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che in seguito Per_1 Per_2
alla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 30.06.2017, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 11.07.2017; che la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con la previsione di un assegno divorzile di importo mensile pari ad Euro 150,00 a carico di in favore di . Parte_1 Parte_2
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizioni delle parti.
All'udienza del 02.04.2024 celebrata in modalità cartolare i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
Il Tribunale, raccolte le conclusioni del PM si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
-riconoscere in favore della SI.ra , un assegno divorzile della somma di 150,00 €, a Parte_2
carico del SI. , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Parte_1
corrispondersi entro il 15 giorni di ogni mese, con pagamento a mezzo di postepay;
-i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a nessun titolo e/o causale comunque connesso al loro matrimonio.
-con compensazione spese di causa.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 19.06.1982
(atto n. 140, parte I , s.sez. C, reg. Atti Matrimonio anno 1982 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori
2 incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.04.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler
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