Sentenza 13 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 14/07/2025, n. 13789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13789 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13789/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14736/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14736 del 2023, proposto da ES UA, IO HI, rappresentati e difesi dall’Avvocato Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di AR IN, AR IA UA, non costituiti in giudizio;
per il reclamo,
ex art. 114, comma 6, c.p.a., degli atti del Commissario ad acta nominato con sentenza n. 2943, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 16.2.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. non notificato e depositato in data 19.4.2025, ES UA e IO HI adivano l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale, quale parte resistente, e di AR IN e di AR IA UA, quali controinteressati, al fine di sentir “ adottare i provvedimenti più opportuni e necessari nell’ambito della presente procedura di ottemperanza, invitando il nominato Commissario ad Acta a riferire con urgenza sull’esito del procedimento ” ovvero, in via subordinata, per procedere alla sostituzione dello stesso.
In data 30.6.2025, il Commissario ad acta depositava in atti una memoria con la quale allegava che i controinteressati avevano provveduto spontaneamente a ottemperare alla sentenza n. 2943, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 16.2.2024, e segnatamente a demolire le opere abusive per cui è causa, e che tale adempimento risultava accertato dalla Polizia di Roma capitale, giusta verbale prot. VO/2025/0049273 del 25/06/2025. Sempre con tale atto, il Commissario ad acta chiedeva la proroga di giorni 60 del termine assegnatogli per ottemperare al fine di poter depositare la relazione finale da trasmettere alla Corte dei Conti.
Alla camera di consiglio del 2 luglio 2025, il Collegio dava alle parti l’avviso ex art. 73 c.p.a. circa la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso.
In tale occasione, parte ricorrente chiedeva al Collegio di rinviare la causa per poter procedere al deposito della relata di notificazione afferente al reclamo che in questa sede ci occupa.
All’esito, la causa veniva trattenuta la causa in decisione.
Tanto premesso, il Collegio respinge l’istanza di rinvio presentata dai ricorrenti alla camera di consiglio del 2 luglio 2025, non ricorrendo, nel caso di specie, “ i casi eccezionali ” di cui all’art. 73, comma 1 bis , c.p.a.
Del resto, l’art. 45 c.p.a. onera il ricorrente del deposito del ricorso e delle relative relate nel termine perentorio di giorni 30 a far data dal perfezionamento dell’ultima notificazione, con la conseguenza per la quale, decorso inutilmente tale termine, non è più possibile procedere in tal senso.
Ciò posto, il ricorso risulta inammissibile.
Parte ricorrente ha infatti, in questa sede, inteso dolersi dell’inadempimento del Commissario ad acta , che non avrebbe posto in essere le dovute attività e quindi garantito l’ottemperanza della sentenza meglio descritta in epigrafe.
Al riguardo, ritiene il Collegio che tale ricorso debba essere qualificato ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., ossia quale reclamo avverso l’inadempimento del Commissario ad acta (C.d.s., A.P., n. 254/2024), con la conseguenza per la quale esso deve essere notificato a parte resistente, a pena di inammissibilità.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a depositare tale reclamo, omettendo però di notificarlo a parte resistente, o quantomeno di fornire tempestiva prova circa l’espletamento di tale incombente, cosicchè il ricorso è inammissibile.
D’altra parte, non può nemmeno essere disposta la proroga richiesta dal Commissario ad acta per depositare e trasmettere la relazione finale alla Corte dei Conti, trattandosi di incombente non strettamente imposto dalla pronuncia oggetto di ottemperanza.
Roma Capitale non ha espletato attività difensiva a seguito del reclamo il che esonera il Collegio dal provvedere sulle spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese di fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO