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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/09/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa AR Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso”, promossa da
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in C.da Oliveri snc, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Antonio Mangiacapra;
C.F._1
- ricorrente -
contro
, nata il [...] a [...] ivi residente in C.da Castagna s.n.c., Controparte_1
C.f. ., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Gaetana Antonella C.F._2
Lo Dico;
- resistente -
*
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di prima comparizione del 14.05.2025.
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 21.05.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1 Nicosia il 14.08.2013, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Nicosia, Atto N. 27 parte 2 serie A, anno 2013, precisando che dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
Il ricorrente ha dedotto che, con decreto n. 9406/2020 reso in data 16-21.12.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1077/2020 R.G., il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi pattuite.
Il ricorrente ha inoltre dedotto:
- che la resistente tiene una condotta ostativa nei suoi confronti, ostacolando in tutti i modi il rapporto esistente tra il padre e la figlia, con l'obiettivo di metterlo in cattiva luce, al fine di escluderlo dalla sua vita;
- che la resistente è diplomata, di giovane età (36 anni) e gode di buona salute, non ravvisandosi quindi circostanze oggettive tali da impedirle di cercare un'attività lavorativa che le consenta di raggiungere l'autosufficienza economica;
- di non avere più un lavoro stabile, bensì soltanto lavori saltuari nel campo dell'edilizia come operaio o conducente di camion, non tutti i mesi, spesso fuori provincia e a centinaia di chilometri di distanza da casa;
- di percepire in media e 1.000,00 al mese, da cui detrarre le spese vive conseguenti (come ad esempio le spese per carburante, spese di vitto ed alloggio fuori sede, pedaggi ecc.).
Instauratosi il contraddittorio, la resistente si è regolarmente costituita in giudizio, aderendo alla domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio, ma contestando la ricostruzione dei fatti svolta dal ricorrente e chiedendo Tribunale adito: (i) il riconoscimento in favore della figlia di un assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
(ii) il riconoscimento della facoltà in suo favore di percepire l'assegno unico nella misura del 100%; (iii) il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili;
(iv) la conferma dell'assegnazione della casa familiare in suo favore.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi in data 14.05.2025, sono state sentite le parti che hanno aderito alla seguente proposta conciliativa proposta da questo Giudicante ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.:
“- dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- conferma della sentenza di separazione in punto di affidamento, collocamento della bambina e diritto di visita del padre con la precisazione che il padre potrà vedere la bambina solo in presenza dei nonni paterni;
- pagamento mensile a carico del ricorrente dell'importo di € 250,00 in favore della resistente quale contributo economico a titolo di mantenimento della figlia, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale e con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 70 % delle spese straordinarie, preventivamente concordate salvi i casi di urgenza;
- pagamento mensile a carico del ricorrente dell'importo di € 100,00 in favore della resistente quale assegno divorzile, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale e con decorrenza dalla data della sentenza;
- previsione che l'assegno unico venga riscosso interamente dalla resistente”.
In data 21.05.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto in ordine all'accoglimento della domanda di divorzio, il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi. A tal riguardo si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In conclusione, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. all'udienza del 14.5.2025, alla quale le parti hanno entrambe aderito.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nicosia il
14.08.2013 tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata il [...] a [...] C.F.; C.F._1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile C.F._2 del Comune di Nicosia, Anno 2013, N. 27 parte 2 serie A;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza 14.05.2025, come riportate in parte motiva, che qui si intendono trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 14.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa AR Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa AR Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso”, promossa da
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in C.da Oliveri snc, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Antonio Mangiacapra;
C.F._1
- ricorrente -
contro
, nata il [...] a [...] ivi residente in C.da Castagna s.n.c., Controparte_1
C.f. ., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Gaetana Antonella C.F._2
Lo Dico;
- resistente -
*
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di prima comparizione del 14.05.2025.
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 21.05.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1 Nicosia il 14.08.2013, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Nicosia, Atto N. 27 parte 2 serie A, anno 2013, precisando che dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
Il ricorrente ha dedotto che, con decreto n. 9406/2020 reso in data 16-21.12.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1077/2020 R.G., il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi pattuite.
Il ricorrente ha inoltre dedotto:
- che la resistente tiene una condotta ostativa nei suoi confronti, ostacolando in tutti i modi il rapporto esistente tra il padre e la figlia, con l'obiettivo di metterlo in cattiva luce, al fine di escluderlo dalla sua vita;
- che la resistente è diplomata, di giovane età (36 anni) e gode di buona salute, non ravvisandosi quindi circostanze oggettive tali da impedirle di cercare un'attività lavorativa che le consenta di raggiungere l'autosufficienza economica;
- di non avere più un lavoro stabile, bensì soltanto lavori saltuari nel campo dell'edilizia come operaio o conducente di camion, non tutti i mesi, spesso fuori provincia e a centinaia di chilometri di distanza da casa;
- di percepire in media e 1.000,00 al mese, da cui detrarre le spese vive conseguenti (come ad esempio le spese per carburante, spese di vitto ed alloggio fuori sede, pedaggi ecc.).
Instauratosi il contraddittorio, la resistente si è regolarmente costituita in giudizio, aderendo alla domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio, ma contestando la ricostruzione dei fatti svolta dal ricorrente e chiedendo Tribunale adito: (i) il riconoscimento in favore della figlia di un assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
(ii) il riconoscimento della facoltà in suo favore di percepire l'assegno unico nella misura del 100%; (iii) il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili;
(iv) la conferma dell'assegnazione della casa familiare in suo favore.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi in data 14.05.2025, sono state sentite le parti che hanno aderito alla seguente proposta conciliativa proposta da questo Giudicante ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.:
“- dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- conferma della sentenza di separazione in punto di affidamento, collocamento della bambina e diritto di visita del padre con la precisazione che il padre potrà vedere la bambina solo in presenza dei nonni paterni;
- pagamento mensile a carico del ricorrente dell'importo di € 250,00 in favore della resistente quale contributo economico a titolo di mantenimento della figlia, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale e con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 70 % delle spese straordinarie, preventivamente concordate salvi i casi di urgenza;
- pagamento mensile a carico del ricorrente dell'importo di € 100,00 in favore della resistente quale assegno divorzile, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale e con decorrenza dalla data della sentenza;
- previsione che l'assegno unico venga riscosso interamente dalla resistente”.
In data 21.05.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto in ordine all'accoglimento della domanda di divorzio, il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi. A tal riguardo si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In conclusione, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. all'udienza del 14.5.2025, alla quale le parti hanno entrambe aderito.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nicosia il
14.08.2013 tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata il [...] a [...] C.F.; C.F._1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile C.F._2 del Comune di Nicosia, Anno 2013, N. 27 parte 2 serie A;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza 14.05.2025, come riportate in parte motiva, che qui si intendono trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 14.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa AR Antonelli dott.ssa Marika Motta