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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 292/2018 R. G., vertente tra nato il [...] a [...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Messina nella Via dei Mille 89 bis presso lo studio dell'Avv. Nicola Siracusano che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto di riassunzione del presente giudizio a seguito di rinvio della Corte di cassazione RICORRENTE IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLANTE) e c.f. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore elettivamente domiciliato a Messina nella Via Maurolico,7 (studio dell'avv. Gustavo Crisafulli) recapito professionale dell'Avv. Maria Concetta Olga D'Amico che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di risposta in riassunzione in sostituzione del precedente procuratore RESISTENTE IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLATO) E nato il 31.051954 a Messina c.f. CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato a Messina nella Via Felice Bisazza n. 20 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Donato che lo rappresenta e difende per procura alle
1 liti su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale RESISTENTE E APPELLANTE INCIDENTALE IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLATO)
Oggetto: Giudizio d'appello di rinvio a seguito della ordinanza n. 1897/2018 resa dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, pubblicata il 25.01.2018 nel ricorso iscritto al N. 27732/2013 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.05.2025 tenuta in “trattazione cartolare” con note scritte i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni e chiesto che la causa fosse decisa. La parte appellante che ha riassunto il presente giudizio su rinvio della Cassazione ha precisato le sue conclusioni riportandosi a quanto rassegnato nell'atto di riassunzione qui di seguito trascritte:
“1) ritenere e dichiarare che, nella fattispecie in esame, si è verificata una ipotesi di occupazione acquisitiva;
2)conseguentemente, condannare il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno da determinare in misura pari al valore venale in comune commercio dell'area (edificabile); 3)liquidare ogni somma in moneta rivalutata all'epoca del saldo oltre interessi;
4)disporre un supplemento di CTU anche al fine di determinare il danno alle fasce latitanti (richiesto tanto in citazione- pag.
3- che nella Memoria 1 Febbraio 1999 -pag.
3- e dichiarato assorbito dall'ordinanza 1897/2018); 5)condannare il al Controparte_1 pagamento di spese e compensi di causa ivi compresi quelli relativi sia al giudizio di Cassazione che alle fasi precedenti (motivo anche questo dichiarato assorbito) oltre spese generali, IVA e CPA.).”
La parte già appellata e resistente nel presente giudizio di rinvio si è riportata alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione qui di seguito trascritte:
“1.In limine litis, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 dichiarando inammissibile e, comunque, rigettando le domande contro lo stesso p via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di "legittimatio ad processum" e/o di legittimazione attiva in capo agli originari attori e oggi in capo a e, ricorrendone le condizioni, Parte_1 anche in capo a per quanto di rispettiva ragione;
3. ritenere e dichiarare la CP_2 legittimità della p tiva e per l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna condanna al risarcimento dei danni può essere richiesta al e, comunque, dichiarare Controparte_1 inammissibili domande nuove proposte dai signori in questa sede di riassunzione e/o Pt_1 domande che non siano state oggetto di apposito att ssunzione davanti a codesta Corte in osservanza alle statuizioni del Giudice di I° grado;
3. Ritenere e dichiarare che l'indennità da
2 occupazione legittima doveva essere richiesta alla Corte d'Appello con separato giudizio e/o procedendo alla rituale riassunzione dello originario giudizio di primo grado, come disposto nella sentenza che quel giudizio ha definito;
4.- In via gradatamente subordinata, senza recesso e anzi salvo gravame, rigettare tutte le domande, eccezioni e ulteriori richieste, anche istruttorie, quale proposte dalle parti attrici, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto. 5) In via gradatamente subordinata, senza recesso e anzi salvo gravame, limitare l'accoglimento delle domande nei limiti della loro rituale proposizione e nei limiti del giusto e del provato, operando la compensatio lucri cum damno, per le ragioni spiegate in narrativa;
6) Occorrendo, ma senza inversione dell'onere della prova, disporre c.t.u. affidando, al nominato consulente, il mandato già conferito al primo c.t.u. e quello di : a) verificare alla stregua degli atti espropriativi la regolarità della avviata procedura espropriativa e la sua legittima definizione;
b) in via subordinata, la data cui ricondurre la degenerazione della procedura da legittima in illegittima, cui riferire oltre al passaggio della proprietà dal privato alla p.a.
, il risarcimento dovuto al primo, procedendo alla determinazione del dovuto in accoglimento della sola domanda, ritualmente proposta , diretta, questa, al conseguimento del controvalore del bene acquisito dalla p.a. in applicazione della fattispecie della c.d. “occupazione acquisitiva”; c) accertare e quantificare l'utile conseguito dal proprietario del bene a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, procedendo alla compensazione dello stesso con il danno subito e come detto quantificato;
7) Sempre ed in ogni caso condannare le controparti, alle spese, competenze ed onorari dei precedenti gradi del giudizio , nonché del presente grado, spese generali, C.A. e I.V.A. inclusi come per legge.”
La parte già appellata e appellante incidentale non ha CP_2 depositato note scritte in sostituzione d'udienza ritenendo la Corte un refuso l'atto depositato il 3.5.2025 avendo a riferimento l'udienza del 2.10.2023; in conseguenza le conclusioni sono quelle rassegnate nell'atto di costituzione in giudizio del 20.07.2018, qui di seguito trascritte:
“ 01) Accertare e dichiarare che nella vicenda in esame si è verificata un'ipotesi di occupazione acquisitiva da parte del Comune di 02) Per l'effetto condannare il in CP_1 Controparte_1 persona del legale rappresentate pro al risarcimento dei danni in mis ale dell'area oggetto di occupazione acquisitiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
03) In via istruttoria, disporre un supplemento di CTU al fine di determinare il danno alle “fasce latitanti” meglio precisato negli atti dei procedimenti di primo e secondo grado (oggetto di motivo di ricorso in Cassazione dichiarato assorbito); 04)Condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 dei compensi di lite dei diversi gradi di giudizio, nonc , oltre spese generali IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 13.04.2018 il SI. Pt_1
, a seguito della ordinanza della Corte di cassazione n. 1897/2018
[...] depositata, su ricorso di , il 25.01.2018, ha riassunto davanti a CP_2 questa Corte il giudizio d'appello promosso nei confronti del CP_1
(iscritto al n. 588/2004 R.G.) con il quale la Corte d'Appello aveva
[...] rigettato il gravame proposto da ved. , Parte_2 Pt_1 Pt_1
3 e nei confronti del e confermato Pt_1 CP_2 Controparte_1 la sentenza di primo grado del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 24/2004 del 16.01.2004 che, in relazione alle domande proposte, aveva dichiarato l'incompetenza del Giudice adito relativamente alla domanda di indennizzo per occupazione legittima poiché di competenza esclusiva della Corte d'Appello di Messina e assegnato il termine di mesi sei per la riassunzione del giudizio innanzi alla stessa e rigettato le ulteriori domande risarcitorie compensando integralmente tra le parti le spese processali. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso principale CP_2 per cassazione e ricorso incidentale. Parte_1
Il ha resistito con controricorso Controparte_1
All'esito del giudizio di legittimità la Corte, accogliendo il terzo e quarto motivo del ricorso principale ha così motivato:
«… La Corte Siciliana. …, ha erroneamente ritenuto che il decreto assessoriale del dell'8/06/1988 abbia potuto sanare il vizio della dichiarazione di pubblica utilità, che risultava pacificamente priva di indicazioni dei termini di inizio e conclusione dei lavori. Diversamente, il vizio indicato risultava insanabile. . E' vero, infatti, che i termini in questione possono essere indicati nel decreto assessoriale di finanziamento , ma solo quando tale atto sia il primo della procedura espropriativa, non essendo il decreto suscettibile di sanare una precedente dichiarazione di utilità radicalmente nulla. Tanto premesso la Corte espressamente riconosciuto che l'occupazione dei terreni, per quanto non usurpativa, risultava comunque essere di natura acquisitiva, è indubbio che il risarcimento del danno avrebbe dovuto in ogni caso essere riconosciuto, tuttavia non era stato attribuito. Il risarcimento del danno, peraltro, doveva essere riconosciuto anche perché il decreto di esproprio è intervenuto nel gennaio 1997 evidentemente molto tempo dop la trasformazione irreversibile del bene, verificatosi nel marzo dell'anno 1992».
E ancora.
«… Con il quarto motivo del ricorso principale, l'impugnate critica la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del cod., proc. Civile per avere la Corte territoriale deciso che , essendo intervenuta la irreversibile trasformazione del bene prima della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, si sarebbe verificata l'ipotesi di una “appropriazione acquisitiva” dovendo desumersi dall'argomentare della Corte siciliana che abbia ritenuto inammissibili le domande risarcitorie introdotte, reputando proponibile in una simile circostanza soltanto la procedura di opposizione alla stima …».
La Corte di cassazione ha accolto anche il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale proposto da sovrapponibile per i contenuti ai Parte_1 motivi terzo e quarto del ricorso principale.
4 In relazione ai motivi suddetti la Corte ha cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'Appello in diversa composizione per attenersi ai principi sopra esposti.
Il si è costituito nel presente giudizio di rinvio insistendo Controparte_1 nelle eccezioni già poste sia in ordine alla sua carenza di legittimazione passiva in favore dell'impresa appaltatrice delegata al compimento degli atti di espropriazione, alla legittimità della procedura ablativa.
All'udienza del 20.02.2023 la parte appellata e appellante incidentale in riassunzione ha chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 2.10.2023, su richiesta delle parti la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 C.P.C., quindi la causa veniva rimessa sul ruolo affidando al c.t.u. di verificare, come lamentato dai SI.ri , se vi fossero fasce laterali di rispetto dell'asse viario gravate dal Pt_1 vincolo di inedificabilità assoluta non conteggiate nell'elaborato peritale depositato al Giudice di prime cure e in caso positivo di determinarne la relativa indennità. Il 6.05.2025 il C.T.U. nominato provvedeva al deposito della relazione tecnica e all'udienza di discussione del 27.05.2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
e il hanno depositato scritti difensivi. CP_2 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello avverso la sentenza del Tribunale è fondato e deve essere accolto.
La controversia trae origine dall'occupazione da parte del Controparte_1 dei terreni dei SI.ri e , per realizzare il raccordo viario che Pt_1 Parte_2 da giunge all'autostrada Palermo-Messina. CP_1
I terreni occupati venivano trasformati ed in parte restituiti. Poiché la dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di approvazione del Consiglio comunale n. 258 del 7.03.1988 non conteneva l'indicazione della data di inizio e fine lavori l'occupazione stessa non era fondata su un titolo legittimo e quindi e non poteva intendersi sanata dal decreto assessoriale di finanziamento successivo dell'8.06.1988 che conteneva i suddetti termini in quanto essi andavano indicati nel primo atto di esproprio.
5 Rilevata la illegittimità di tale atto la Corte di cassazione in accoglimento dei motivi di ricorso suesposti ha ammesso e riconosciuto l'ammissibilità delle domande risarcitorie sorte per effetto della illegittimità dell'occupazione e quindi la competenza era radicata nel Tribunale territorialmente competente. A tale decisum il presente giudizio di rinvio dovrà uniformarsi.
* * *
Riguardo il quantum della pretesa risarcitoria, il c.t.u., richiamato su richiesta dei
, con relazione depositata il 6.05.2025 ha precisato che non Pt_1 sussistono fasce di rispetto non considerate nella prima relazione depositata in Tribunale e che tutte le aree sottratte agli stessi erano state comprese nella suddetta relazione tecnica depositata nel giudizio di primo grado precisando che i valori e le relative quantificazioni erano state effettuate sulla base del terreno espropriato e di quello effettivamente occupato. Le parti non hanno presentato osservazioni alla bozza di c.t.u.
A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis co. 7 della L. 359/1992 per la quantificazione deve ricorrersi al valore venale del bene;
tale diversa modalità di calcolo del risarcimento non muta la causa petendi e non integra una nuova domanda (Cass. Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 5968 del 28.02.2019).
Ne consegue che sulla scorta dell'elaborato tecnico depositato in atti nel giudizio poiché il c.t.u. ha stimato il valore del bene alla data della sua irreversibile trasformazione (marzo 1992) in lire 102.755 (pari ad euro 53,06) a metro quadro per la illegittima sottrazione del terreno espropriato di mq. 623 il danno è quantificato in € 33.056,38. Per il calcolo dell'indennità di occupazione temporanea la liquidazione va operata nella misura degli interessi legali maturati per il periodo in cui si è legittimamente protratta, ossia: a) dal 20.04.1990 al 31.8.1993 sulla porzione di mq. 1360 non oggetto di irreversibile trasformazione e poi integralmente restituita e pertanto il calcolo degli interessi legali dovrà effettuarsi sul capitale di € 72.161,60 e così l'indennità è pari ad € 21.935,15; b) dall'11.02.1992 al 13.02.1997 sulla porzione di mq 623 oggetto di irreversibile trasformazione del fondo (Cass. Civ. n. 16509/2019) per cui il
6 calcolo degli interessi legali dovrà effettuarsi sul capitale di € 33.056,38 e così l'indennità è pari ad € 16.365,17; c) dal 11.02.1992 al 31.08.1993 sulla porzione di mq. 17 non oggetto di irreversibile trasformazione e restituiti il 31.08.1993 sul capitale di € 902,02 e quindi l'indennità è di € 140,12. Su tali somme gravano la rivalutazione e gli interessi legali dal dì dalla domanda al soddisfo. Segue la condanna del in quanto soccombente alle spese Controparte_1 del giudizio di primo grado, del primo giudizio d'appello, del ricorso in cassazione e del presente giudizio di rinvio in favore dell'appellante principale e di quello incidentale calcolate per ciascuno secondo lo scaglione di valore determinato in rapporto al valore attuale del decisum (da € 52.000,00 ad € 260.000) con i parametri tariffari minimi, data la non complessità della questione giuridica trattata, di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), che si liquidano per ciascuno delle parti appellanti in € 7.052,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 1.276,00 studio, € 814,00 introduttiva, € 2.835,00 istruttoria e trattazione, € 2.127,00 fase decisionale) per il giudizio di primo grado, € 7.160,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 1.489,00 per studio, € 956,00 per introduttiva, € 2.163,00 per istruttoria e trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale), per il primo giudizio d'appello, in € 3.828,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a., (€ 1.701,00 per studio, € 1.239,00 per introduttiva, € 888,00 per la fase decisionale) per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione e in € 7.160,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 1.489,00 per studio, € 956,00 per introduttiva, € 2.163,00 per istruttoria e trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale), per il presente giudizio di rinvio. Pone definitivamente a carico del soccombente le spese della c.t.u. espletata CP_1 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale mentre restano definitivamente a carico degli appellanti e in via solidale le Parte_1 CP_2 spese della c.t.u. depositata nel presente giudizio di rinvio avendone dato inutilmente causa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, pronunciando quale Giudice del rinvio – a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1897/2018 resa in data 14.06.2017/25.01.2018 d'annullamento
7 della sentenza n. 602/2012 emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 17.12.2012 sull'atto di appello in riassunzione proposto da Parte_1 con atto notificato in data 26-28.06.2019, nei confronti di e il CP_2
, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così Controparte_1 provvede: a) in riforma della sentenza del Tribunale determina il risarcimento del danno per la illegittima sottrazione del terreno espropriato in € 33.056,38; b) determina l'indennità per l'occupazione temporanea del suddetto terreno come meglio specificato in parte motiva in € 38.440,44. c) per le superiori causali condanna il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore al pagamento in favore di e Parte_1 CP_2
della somma di € 71.496,82 in ragione di metà per ciascuno, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione dalla domanda al dì del soddisfo;
d) condanna il in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di e Parte_1
delle spese processuali come liquidate in parte motiva per CP_2 ciascuno degli stessi in euro 7.052,00, per il giudizio di primo grado, € 7.160,00 per il primo giudizio d'appello; € 3.828,00 per il giudizio di legittimità in Cassazione ed € 7.160,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. per il presente giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e al rimborso del contributo unificato. e) pone a carico del le spese liquidate al c.t.u. nel giudizio Controparte_1 di primo grado mentre restano definitivamente a carico di Parte_1
e le spese liquidate al c.t.u. nel presente giudizio di rinvio. CP_2
Così deciso in Messina, nella Camera di consiglio (da remoto), il 19.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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