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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]01, ed elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Piazza Piccapietra n. 76/59, presso lo studio degli Avv.ti Paolo De Bellis e
OL SS, che la rappresentano e la difendono come da procura in atti;
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Corso Buenos Aires n. 7/12, presso lo studio dell'Avv. Chiara Canepa, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da verbale d'udienza dell'11/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, la SI.ra ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal marito SI. , con cui aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario in NC Scrivia (GE) in data 03/06/2016 e dalla cui unione era nato a [...] il figlio minore in data 03/04/2018, rappresentando una Per_1
situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09/10/2025, si è costituito in giudizio il SI.
il quale non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla domanda di CP_1
separazione, chiedendo che ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. venisse altresì pronunciato il divorzio.
All'udienza dell'11/11/2025, le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione ed hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, ritenuto la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Ritenuto che le condizioni di separazione concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse del figlio minore, risultando quindi del tutto superfluo procedere con l'ascolto dello stesso.
Rilevato che le parti nel precisare congiuntamente le conclusioni hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Manda l'Ufficiale di Stato civile del Comune di NC Scrivia (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 03/06/2016 in NC
Scrivia (GE) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 1 Parte II
Serie A Anno 2016 Uff. 1;
OMOLOGA
le seguenti concordate condizioni:
1) affidamento condiviso del figlio minore nato a Genova il [...] ad [...] entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica in Busalla, via Ottavio
Grottin 32/1, nella ex casa coniugale che viene assegnata alla madre, SI.ra Parte_1
[...]
2) il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente schema: nella settimana in cui svolge il turno mattutino (6.30-14.30) il padre terrà con sé il figlio per tre pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dalla scuola fino a dopo cena, tendenzialmente martedì, giovedì
e venerdì con la precisazione che il venerdì lo terrà anche a dormire e lo riporterà a casa della madre dopo pranzo;
nella settimana in cui svolge il turno pomeridiano (14.30-22.30) potrà tenere con sé il figlio minore nel fine settimana dal sabato mattina fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, ferma la facoltà di accompagnarlo a scuola previ accordi diretti con la madre;
3) il SI. verserà in favore della SI.ra , con decorrenza CP_1 Parte_1 dalla domanda, un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, fermo il riparto delle spese straordinarie nella misura del 50%, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui alla riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova in data
15/9/2016;
4) l'assegno unico di famiglia sarà percepito da entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno;
5) le parti assumono l'impegno di riprendere il pagamento pro quota delle rate mensili del mutuo, fermo l'impegno comune a provare a rinegoziarlo o eventualmente a vendere
l'immobile;
6) i coniugi si dichiarano autosufficienti sul piano economico e rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa per il proprio mantenimento;
7) i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e /o altro documento di identità valido per l'espatrio proprio e del minore.”
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]01, ed elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Piazza Piccapietra n. 76/59, presso lo studio degli Avv.ti Paolo De Bellis e
OL SS, che la rappresentano e la difendono come da procura in atti;
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Corso Buenos Aires n. 7/12, presso lo studio dell'Avv. Chiara Canepa, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da verbale d'udienza dell'11/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, la SI.ra ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal marito SI. , con cui aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario in NC Scrivia (GE) in data 03/06/2016 e dalla cui unione era nato a [...] il figlio minore in data 03/04/2018, rappresentando una Per_1
situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09/10/2025, si è costituito in giudizio il SI.
il quale non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla domanda di CP_1
separazione, chiedendo che ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. venisse altresì pronunciato il divorzio.
All'udienza dell'11/11/2025, le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione ed hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, ritenuto la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Ritenuto che le condizioni di separazione concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse del figlio minore, risultando quindi del tutto superfluo procedere con l'ascolto dello stesso.
Rilevato che le parti nel precisare congiuntamente le conclusioni hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Manda l'Ufficiale di Stato civile del Comune di NC Scrivia (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 03/06/2016 in NC
Scrivia (GE) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 1 Parte II
Serie A Anno 2016 Uff. 1;
OMOLOGA
le seguenti concordate condizioni:
1) affidamento condiviso del figlio minore nato a Genova il [...] ad [...] entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica in Busalla, via Ottavio
Grottin 32/1, nella ex casa coniugale che viene assegnata alla madre, SI.ra Parte_1
[...]
2) il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente schema: nella settimana in cui svolge il turno mattutino (6.30-14.30) il padre terrà con sé il figlio per tre pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dalla scuola fino a dopo cena, tendenzialmente martedì, giovedì
e venerdì con la precisazione che il venerdì lo terrà anche a dormire e lo riporterà a casa della madre dopo pranzo;
nella settimana in cui svolge il turno pomeridiano (14.30-22.30) potrà tenere con sé il figlio minore nel fine settimana dal sabato mattina fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, ferma la facoltà di accompagnarlo a scuola previ accordi diretti con la madre;
3) il SI. verserà in favore della SI.ra , con decorrenza CP_1 Parte_1 dalla domanda, un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, fermo il riparto delle spese straordinarie nella misura del 50%, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui alla riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova in data
15/9/2016;
4) l'assegno unico di famiglia sarà percepito da entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno;
5) le parti assumono l'impegno di riprendere il pagamento pro quota delle rate mensili del mutuo, fermo l'impegno comune a provare a rinegoziarlo o eventualmente a vendere
l'immobile;
6) i coniugi si dichiarano autosufficienti sul piano economico e rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa per il proprio mantenimento;
7) i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e /o altro documento di identità valido per l'espatrio proprio e del minore.”
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca