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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 fra:
, Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, piazza Marconi 6, presso l'avv. Daniela Cabiddu, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
, CP_1 domiciliato elettivamente in Oristano, via Carducci 42, presso lo studio dell'avv. Antonio Perria, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2023 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro in tema di malattia professionale.
All'udienza del 12.3.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello adita in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata […] respingere il ricorso proposto da , con il favore CP_1 delle spese del giudizio. In via subordinata, qualora venga ritenuta di origine professionale la patologia invocata, condannare l' alla liquidazione della CP_2 prestazione nella misura del 15%, con spese secondo legge”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO:
“a) in via principale: − rigettare il primo motivo d'appello per tutte le ragioni di cui in premessa e confermare la sentenza impugnata in parte qua ovvero in relazione al riconoscimento della derivazione professionale della denunciata affezione;
− accogliere il secondo motivo d'appello, riguardo al quale si presta adesione condizionata (come indicato nel capo 2 in premessa), e per l'effetto condannare l' al pagamento della corrispondente prestazione ovvero Pt_1 l'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000 in misura corrispondente a quello accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
b) in via subordinata e nella
1 denegata ipotesi di rinnovazione della CTU: − accertare e dichiarare che la malattia dedotta in giudizio ha eziologia professionale;
− accertare e dichiarare che, in dipendenza della dedotta malattia professionale, all'appellato sono derivati postumi di danno biologico nella misura del 6% da tendinite bilaterale del capolungo bicipite ovvero, in subordine, in quella diversa misura percentuale, maggiore o minore, che risulterà accertata in giudizio nonché accertare e dichiarare, tenendo conto delle preesistenze (10% da discopatie come da doc. C, prod. 18), che il danno biologico complessivo derivato all'appellato è pari al 15% ovvero, in subordine, determinarlo in quella diversa misura percentuale, maggiore
o minore, che risulterà accertata in giudizio;
− per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1 all'appellato l'indennizzo, in capitale o in rendita, di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000 in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
c) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , deduceva: di aver svolto nel Pt_1 CP_1 corso del tempo le seguenti attività lavorative: - dal 1981 al 1982, manovale edile alle dipendenze altrui;
- dal 1982 al 1986, manovale edile e conducente di mezzi d'opera sempre alle dipendenze altrui;
- dal 1986 in poi, autista di mezzi d'opera quale titolare di una propria ditta individuale dedita al movimento terra;
che, più specificamente, dal 1986 in poi aveva lavorato per una media di 5/6 giorni alla settimana e di 8/10 ore al giorno, provvedendo quotidianamente a: a) condurre escavatori cingolati, pale meccaniche e mini-escavatori per eseguire lavori di movimento terra quali scavi, sbancamenti, abbancamenti, reinterri, demolizioni e carico di inerti, soprattutto in occasione della costruzione e demolizione di strutture varie e della costruzione di strade, impianti idrici e fognari;
b) condurre escavatori dotati di “martellone” per eseguire scavi, frantumazione di massi, demolizioni di asfalto, di cemento armato e strutture varie;
c) movimentare manualmente, in media 2 volte al giorno, due rampe metalliche del peso di 35/40 kg ciascuna da poggiare sul cassone del camion in occasione dello scarico e del successivo carico dei mezzi d'opera; d) movimentare manualmente, più volte al giorno, in occasione di ogni apertura e di ogni chiusura, le sponde del camion pesanti non meno di 40/50 kg;
e) movimentare manualmente, in occasione del quotidiano rifornimento dei mezzi d'opera, una media di 3/4 bidoni di gasolio da 25 lt ciascuno da scaricare dai furgoni per poi essere sollevati ad altezze variabili da 1 ad 1,50 m fino al bocchettone del serbatoio;
f) ribattere col martello, più volte al giorno, sui perni di attacco e distacco del martellone usato per le demolizioni e delle benne utilizzate per il carico dei materiali inerti;
g) in occasione dell'utilizzo del martellone o del trinciastocchi, quindi più volte al giorno, montare tubi idraulici ad alta pressione da sollevare manualmente al di sopra delle spalle per poi essere agganciati o bullonati nella sede di attacco tenendo le braccia tese;
h) impiegare il trinciastocchi per la pulizia di canali e cunette e, in occasione del relativo montaggio e smontaggio,
2 eseguire ripetute manovre manuali di trazione e spostamento con l'uso di leve;
i) sempre durante l'impiego del trincia-stocchi, liberare manualmente il rotore della trincia, nel quale si incastravano ramaglie, reti e paletti metallici, utilizzando tronchesi e cesoie ed eseguendo ripetute manovre di trazione con l'uso di leve;
j) in occasione della realizzazione di strade, marciapiedi, impianti idrici e fognari, condurre escavatori e bob-cat per realizzare scavi e sbancamenti nonché caricare inerti;
rifinire manualmente gli scavi con picco e badile;
costipare il terreno degli scavi con l'impiego del compattatore a piastra vibrante (c.d ballerina); caricare inerti con l'impiego di badile e, in caso di realizzazione di muretti a secco, movimentare manualmente pietre di varie dimensioni e pesi;
posare manualmente nelle trincee di scavo tubi corrugati in pvc di varie sezioni e della lunghezza di 6 metri, con pesi variabili fino a 150 kg, nel qual caso occorreva l'aiuto di un altro operatore;
movimentare manualmente pozzetti in calcestruzzo e tubi in cemento da
1 m, con pesi variabili da 30 a 50 kg;
k) in occasione della manutenzione delle benne degli escavatori, movimentare manualmente le piastre antiusura, con peso variabile da 30 a 50 kg, ed impiegare leve e grosse chiavi “a battere” per smontare e rimontare le piastre antiusura e i denti delle benne. Il deduceva altresì CP_1 che, a causa dell'attività lavorativa espletata per decenni e comportante un quotidiano sovraccarico biomeccanico dell'articolazione delle spalle, aveva contratto la “tendinite bilaterale del capolungo bicipite”, motivo di domanda amministrativa all' nell'aprile 2019, ma oggetto di archiviazione per la Pt_1 ritenuta inesistenza di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata. Tanto premesso, vana l'opposizione al provvedimento di archiviazione, il CP_1 chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento della natura professionale della dedotta patologia e la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo di Pt_1 legge, parametrato al danno biologico complessivamente derivante dalla tendinite bilaterale del capolungo bicipite nella misura del 6%, salvo diverso accertamento in corso di causa, e dalla pregressa discopatia lombare, già riconosciuta come tecnopatia causa di postumi permanenti nella misura del 10%, oltre accessori di legge e spese legali da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Resisteva in giudizio l' assicuratore, che confermava la valutazione espressa CP_2 in sede amministrativa.
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con la sentenza n. 322/2020 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro, il quale, previo accertamento dell'origine lavorativa della tendinite bilaterale del capolungo bicipite, condannava l' a costituire in Pt_1 favore dell'assicurato una rendita parametrata ad un danno biologico conglobato pari al 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge e spese di lite distratte come richiesto. Il Tribunale, in particolare, con riguardo all'attività svolta riteneva che, alla luce della prova testimoniale, fosse adeguatamente provato l'espletamento di tutte le mansioni dedotte in ricorso con l'intensità, la durata, le modalità e la strumentazione in esso descritte e poste a base della domanda, mentre con riferimento all'accertamento del nesso di causalità riteneva che meritasse di essere condivisa la valutazione conclusiva del ctu, il quale, se in un primo momento - concentrandosi prevalentemente sulle mansioni di conducente di mezzi meccanici - aveva escluso l'origine professionale della tendinopatia bilaterale pur riscontrata
3 nel ricorrente, all'esito di un esame più approfondito delle mansioni da costui svolte - incluse le attività manuali legate non soltanto alla manutenzione dei mezzi, ma anche alla rifinitura manuale degli scavi, alla movimentazione di pietre per la ricostruzione dei muretti a secco, al posizionamento di tubi negli scavi, ecc. – aveva affermava che, con ragionevole probabilità, l'attività svolta dal ricorrente per almeno quarant'anni aveva esposto le articolazioni delle spalle, e pertanto il tendine del muscolo bicipite omerale, ad uno stress cronico che aveva determinato in modo almeno concausale la patologia tendinea denunciata. Patologia che, ad avviso del ctu, unitamente alla pregressa lesione rachidea determinava un danno biologico complessivo del 16% (6% + 10%). Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , cui ha resistito mediante Pt_1 memoria il . CP_1
La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di ragione. Con il primo motivo di gravame, attinente all'an debeatur, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver acriticamente recepito l'approdo finale della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, dopo aver accuratamente ricostruito atti e testimonianze arrivando a negare correttamente l'origine professionale della tendinopatia denunciata, in un secondo momento, sulla base dei medesimi atti e delle stesse testimonianze, giungeva ad affermarne illogicamente l'eziologia lavorativa. Il ricorrente ha evidenziato al riguardo che l'ausiliario, in un primo momento, affermava correttamente: i) la tendinite bilaterale del capolungo bicipite rappresenta una patologia tabellata in caso di attività che espongano gli operai a lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportino a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue;
ii) quando si parla di lavorazioni con movimenti ripetuti ci si riferisce a lavori con compito ciclico, che impongono l'esecuzione di uno stesso movimento o di un breve insieme di movimenti degli arti superiori in una frazione di tempo breve (pochi secondi o ripetizione di un ciclo di movimenti per più di due volte al minuto per almeno due ore complessive nel turno lavorativo), mentre quando si parla di posture incongrue ci si riferisce ad attività che comportino il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla o del polso per un arco di tempo di un'ora continuativa o di due ore complessive nel turno lavorativo (per esempio, posizioni delle mani sopra l'altezza della testa e/o posizioni del braccio sollevato all'altezza delle spalle e/o posizioni in evidente deviazione del polso); iii) occorre al riguardo tenere conto dei periodi di pausa, ossia di ripristino metabolico del muscolo utilizzato, della frequenza, cioè del numero di azioni per minuto effettuate, della forza, quindi dello sforzo fisico richiesto per eseguire l'azione, e infine della postura;
iv) nel caso di specie il lavoratore, dacché utilizzava prevalentemente mezzi meccanici che, pur esponendolo a vibrazioni trasmesse al corpo intero, non implicavano né la ripetizione di movimenti in modo non occasionale né il mantenimento di posture incongrue, non può considerarsi esposto a sovraccarico bio-meccanico degli arti superiori. Salvo poi sovvertire tale conclusione, individuando l'eziologia professionale della tendinite denunciata nelle attività di
4 rifinitura manuale di scavi, movimentazione di pietre e posizionamento di tubi negli scavi, benché dette attività - alla luce della prova testimoniale espletata – non risultassero svolte in maniera sistematica ed abituale. Con il secondo motivo d'impugnazione, attinente al quantum debeatur, l'appellante ha lamentato l'omessa applicazione della formula di LT nella quantificazione complessiva del danno, sebbene composto da lesioni interessanti un diverso sistema organo funzionale, cioè lesioni coesistenti ma non concorrenti. Formula la cui applicazione1 porta a quantificare il danno in esame nella misura del
15,4%, ergo del 15%, dovendosi - per consolidata giurisprudenza - considerare le percentuali di danno biologico solo in termini di unità intere, senza poter valorizzare le frazioni di grado e dovendosi escludere la possibilità di quantificare il danno biologico con arrotondamento al punto superiore. Profilo, quest'ultimo, di particolare rilievo, passandosi dalla costituzione di una rendita vitalizia in caso di danno biologico pari al 16% all'indennizzo in forma capitale in ipotesi di danno biologico pari al 15%. Nel costituirsi in appello, parte convenuta ha opposto l'infondatezza della prima doglianza, ma ha prestato adesione alla seconda censura.
Il primo motivo di gravame non può essere accolto. Incontestate da parte dell'appellante sia la sussistenza della tendinite bilaterale del capolungo bicipite sia la quantificazione della correlata menomazione nella misura del 6%, ad essere investita dall'impugnazione è la sola premessa - comune alla relazione peritale e alla decisione del Tribunale - concernente lo svolgimento da parte dell'assicurato, in modo non occasionale, di mansioni tali da esporne gli arti superiori a sovraccarico bio-meccanico, “attività legate non solo alla manutenzione dei mezzi, ma anche a lavori di rifinitura manuale di scavi, movimentazione di pietre per ricostruzione di muretti a secco, posizionamento di tubi negli scavi, ecc.” (vd. integrazione alla ctu in sede di chiarimenti).
Invero, se muta tale premessa, pur restando invariati gli altri presupposti della valutazione (cioè la sussistenza della denunciata tendinite con postumi permanenti nella misura del 6%), muta il giudizio finale: segnatamente, dall'assunto che l'assicurato svolgesse in modo non occasionale mansioni tali da esporne gli arti superiori a sovraccarico bio-meccanico (quali i lavori di rifinitura manuale di scavi, movimentazione di pietre, posizionamento di tubi negli scavi e simili), ben si possono desumere - secondo un criterio di ragionevole probabilità sia scientifica che logica - l'idoneità dell'esposizione al rischio specifico sotto il profilo causale o concausale e la correlata natura professionale della tendinite de qua (specie in assenza, come nel caso di specie, di un fattore alternativo di natura extraprofessionale), laddove dal contrario assunto che l'assicurato svolgesse siffatte mansioni in modo meramente occasionale si devono desumere - secondo il medesimo criterio probabilistico - l'inidoneità dell'esposizione al rischio specifico sotto il profilo eziologico e la conseguente natura comune della tendinite in esame.
Risulta, pertanto, dirimente la valutazione della prova testimoniale assunta a tale riguardo. Ebbene, ritiene il Collegio che all'esito della prova orale sia sufficientemente dimostrato lo svolgimento da parte del , in modo non occasionale, di CP_1
5 compiti ulteriori rispetto alla conduzione dei mezzi meccanici e tali da esporne quotidianamente e ripetutamente gli arti superiori a sovraccarico bio-meccanico per movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. E' quanto emerge dalle risposte affermative fornite dai testimoni rispetto al capo 2 del ricorso introduttivo, con particolare riferimento alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k)2, ove i compiti in parola erano descritti in maniera talmente analitica e chiara da consentire risposte sintetiche, quali quelle in parola, non bisognevoli di particolari precisazioni, se non con riguardo ai periodi rispetto ai quali i testimoni erano rispettivamente informati. In particolare, i testi escussi all'udienza del 31.5.2022 hanno così risposto: “dal 1997 sino ad oggi e mentre espleta i suoi servizi come condotta fognaria o scavo a sezione ristretta o altre operazioni che richiedono il mezzo movimento terra ho visto il svolgere tutte queste CP_1 operazioni che lei ha appena citato”, ; “io lo conosco da una Testimone_1 ventina d'anni […] sì è vero nello svolgimento del suo lavoro fa tutte queste 2 “
2. dal 1986 fino all'attualità, come titolare di ditta individuale di movimento terra, il ricorrente ha lavorato come autista di mezzi d'opera per una media di 5/6 giorni alla settimana e di 8/10 ore al giorno e quotidianamente, alternandole fra loro, ha eseguito le seguenti attività: a) condurre escavatori cingolati tipo Terna, pale meccaniche e mini-escavatori per eseguire lavori di movimento terra – ovvero scavi, sbancamenti, abbancamenti, reinterri, demolizioni e carico di inerti – in particolare in occasione della costruzione e demolizione di strutture e della costruzione di strade, impianti idrici e fognari;
b) condurre escavatori dotati di “martellone” – ovvero di martello pneumatico collegato al braccio dell'escavatore – per eseguire scavi, frantumazione di massi, demolizioni di asfalto, di cemento armato e strutture;
c) movimentare manualmente due rampe metalliche, ciascuna del peso di 35/40 kg, da poggiare sul cassone del camion in occasione dello scarico e del successivo carico dei mezzi d'opera e ciò con una media di 2 volte al giorno;
d) movimentare manualmente più volte al giorno, in occasione dell'apertura e della chiusura, le sponde del camion aventi peso non inferiore a 40/50 kg;
e) in occasione del quotidiano rifornimento dei mezzi d'opera: movimentare manualmente una media di 3/4 bidoni di gasolio da 25 lt, da scaricare dai furgoni ed indi da sollevare ad altezze variabili da 1 ad 1,50 m fino al bocchettone del serbatoio dei mezzi d'opera; f) ribattere col martello sui perni di attacco e distacco delle benne e del martellone e ciò per più volte al giorno tenuto conto dell'uso alternato del martellone per le demolizioni e della benna per il carico degli inerti;
g) in occasione dell'attacco e distacco del martellone o del trincia-stocchi e quindi per più volte al giorno: montare tubi idraulici ad alta pressione da sollevare manualmente fin sopra il livello delle spalle ed indi, tenendo le braccia tese, agganciarli o bullonarli nella sede di attacco;
h) impiegare il trincia-stocchi per la pulizia di canali e cunette e, in occasione del relativo montaggio e smontaggio, eseguire ripetute manovre manuali di trazione e spostamento con l'uso di leve;
i) durante l'impiego del trincia-stocchi: liberare manualmente il rotore della trincia – ove si incastrano ramaglie, reti e paletti metallici – impiegando tronchesi e cesoie ed eseguendo ripetute manovre di trazione con l'uso di leve;
j) in occasione della realizzazione di strade, marciapiedi, impianti idrici e fognari: - condurre escavatori
e bob-cat per realizzare scavi, sbancamenti e caricare inerti, - rifinire manualmente gli scavi con picco e badile, soprattutto in occasione della posa di impianti fognari che necessitano di pendenze prestabilite, - costipare il terreno degli scavi con l'impiego del compattatore a piastra vibrante (c.d ballerina), - caricare inerti con l'impiego di badile e movimentare manualmente pietre di varie dimensioni e pesi nel caso di realizzazione di muretti a secco, - posare manualmente, all'interno delle trincee di scavo, tubi corrugati in pvc di varie sezioni (da 30 a 50 mm) e della lunghezza di 6 metri ed aventi pesi variabili fino a 150 kg, in quest'ultimo caso da movimentare con l'aiuto di altro operatore ed altresì movimentare manualmente pozzetti in calcestruzzo e tubi in cemento da 1 m ovvero materiali di peso variabile da 30 a 50 kg;
k) in occasione della manutenzione delle benne degli escavatori: movimentare manualmente le piastre antiusura di peso variabile da 30 a 50 kg ed impiegare leve e grosse chiavi “a battere” per smontare e rimontare le piastre antiusura e i denti delle benne;
”.
6 attività”, ; “io lo conosco almeno dagli anni 83-84 […] sì è vero Persona_1 nello svolgimento del suo lavoro fa tutte queste attività e lo so anche perché qualche volta era in difficoltà e l'ho aiutato anche io per alleggerire il lavoro”,
Persona_2
Ad avviso del Collegio, pertanto, non vi è alcuna illogicità nella dialettica processuale che ha visto, in primis, parte ricorrente censurare la relazione peritale inizialmente depositata per avere il ctu “escluso la sussistenza del nesso causale affermando che la categoria degli autisti dei mezzi meccanici non risulterebbe esposta al rischio di tendinopatie delle spalle, così dimostrando di aver ancorato il giudizio alla propria contestabile scienza privata, invece che alle emergenze istruttorie, dalle quali, al contrario, si evince l'avvenuto quotidiano disimpegno di una serie di attività manuali di durata superiore alle due ore al giorno, che secondo il CTU costituirebbe il limite temporale nocivo di riferimento, aspetto invero non confortato da alcuna pubblicazione scientifica (la voce n. 78 della tabella delle malattie professionali di cui al d.m. 9 aprile 2008 non indica alcuna durata temporale in termini orari per poter predicare la validità del rischio morbigeno per le affezioni a carico dell'articolazione delle spalle); quindi, alla luce di tali doglianze, il Tribunale chiedere maggiori delucidazioni “sugli esiti peritali, anche con riguardo all'intensità e continuità dell'esposizione al rischio e alla possibilità che le attività lavorative accertate abbiano contribuito, se non in via esclusiva, almeno in termini concausali, a determinare la malattia oggetto di causa”; da ultimo, il ctu, all'esito di una revisione critica della propria iniziale valutazione, maturare il seguente convincimento: “Nella relazione peritale avevo escluso l'origine professionale della tendinite bilaterale del capo lungo del bicipite omerale, considerando il lavoratore non esposto a rischio in modo non occasionale ad attività che comportassero movimenti ripetuti e posture incongrue delle spalle.
Questo in quanto avevo valutato la lunga attività lavorativa del ricorrente caratterizzata prevalentemente da lavoro come conducente mezzi meccanici, quindi senza esposizione rilevante delle articolazioni scapolo-omerali a rischio e tale da giustificare la patologia denunciata come professionale. Dalla rilettura della documentazione allegata agli atti, soprattutto tenendo conto delle prove testimoniali, si evince che il suddetto non espletava solo lavoro sui mezzi ma anche, ed in modo non occasionale, attività di tipo manuale. Attività legate non solo alla manutenzione dei mezzi, ma anche a lavori di rifinitura manuale di scavi, movimentazione di pietre per ricostruzione di muretti a secco, posizionamento di tubi negli scavi, ecc.. Tenuto conto che il ha svolto per almeno 40 anni CP_1 tale attività si può affermare, con un criterio di ragionevole probabilità, che abbia esposto le articolazioni delle spalle, e pertanto il tendine del muscolo bicipite omerale, ad uno stress cronico che ha causato, se non in modo diretto, almeno in modo concausale la patologia tendinea denunciata. Ritengo quindi alla luce di quanto sopra che la negazione dell'origine professionale da me prima affermata sia da correggere, affermando pertanto che la tendinite bilaterale del capo lungo del bicipite omerale è da collegare, almeno in modo concausale, alle varie mansioni manuali svolte in ambito edilizio dal ”. CP_1
Orbene, tale revirement, da un lato, risulta essere in maggiore accordo con il risultato della prova orale raccolta, dall'altro, rappresenta il frutto del
7 contraddittorio sviluppatosi fra le parti nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, di talché ben poteva essere e può essere recepito dal giudicante. Per contro, il secondo motivo di gravame merita di essere accolto, come da conclusioni concordi delle parti.
Invero, in caso di infermità plurime coesistenti, che interessano cioè organi e apparati funzionalmente distinti tra di loro, la percentuale di invalidità si calcola applicando ex lege la cd. formula riduzionistica o formula a scalare di LTd3, con la quale nel caso di specie si ottiene una percentuale del 15,4%, quindi del 15% avendo ripetutamente precisato la Suprema Corte come il sistema vigente escluda la possibilità per il giudice di disporre arrotondamenti per eccesso, anche per frazioni di punto (ex multis, Cass. civ. n. 11057/2020).
La sentenza, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui ha accertato e dichiarato che ha diritto di percepire l'indennizzo di legge per un CP_1 danno biologico conglobato pari al 16% e, per l'effetto, ha condannato l' a Pt_1 costituire in suo favore la rendita corrispondente al danno complessivamente accertato nella predetta entità, oltre interessi. L'accoglimento del secondo motivo di gravame, unitamente al rilievo che il primo motivo d'impugnazione è stato rigettato per ragioni strettamente connesse alla valutazione (necessariamente) discrezionale della prova testimoniale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite relative al grado di appello.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente l'appello proposto dall' in persona del legale Pt_1 rappresentante, avverso la sentenza n. 143/2023 pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con;
CP_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, accerta e dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo di legge CP_1 per un danno biologico complessivamente determinato nella misura del 15%; conseguentemente, condanna l' a corrispondere in suo favore detto Pt_1 indennizzo sotto forma di capitale in misura corrispondente al predetto danno biologico, oltre interessi al saggio legale dal giorno della domanda amministrativa. compensa interamente le spese processuali relative al grado di appello.
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 12.3.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 10% di 100 = 10; 6% di (100-10) 90 = 5,4; Totale 10 + 5,4 = 15,4. 3 IT = (I1 + I2) - (I1 x I2) dove IT è l'invalidità totale da calcolare, I1 è l'invalidità della prima menomazione espressa in notazione decimale (percentuale diviso 100), I2 è l'invalidità della seconda menomazione espressa anch'essa in notazione decimale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 fra:
, Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, piazza Marconi 6, presso l'avv. Daniela Cabiddu, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
, CP_1 domiciliato elettivamente in Oristano, via Carducci 42, presso lo studio dell'avv. Antonio Perria, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2023 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro in tema di malattia professionale.
All'udienza del 12.3.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello adita in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata […] respingere il ricorso proposto da , con il favore CP_1 delle spese del giudizio. In via subordinata, qualora venga ritenuta di origine professionale la patologia invocata, condannare l' alla liquidazione della CP_2 prestazione nella misura del 15%, con spese secondo legge”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO:
“a) in via principale: − rigettare il primo motivo d'appello per tutte le ragioni di cui in premessa e confermare la sentenza impugnata in parte qua ovvero in relazione al riconoscimento della derivazione professionale della denunciata affezione;
− accogliere il secondo motivo d'appello, riguardo al quale si presta adesione condizionata (come indicato nel capo 2 in premessa), e per l'effetto condannare l' al pagamento della corrispondente prestazione ovvero Pt_1 l'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000 in misura corrispondente a quello accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
b) in via subordinata e nella
1 denegata ipotesi di rinnovazione della CTU: − accertare e dichiarare che la malattia dedotta in giudizio ha eziologia professionale;
− accertare e dichiarare che, in dipendenza della dedotta malattia professionale, all'appellato sono derivati postumi di danno biologico nella misura del 6% da tendinite bilaterale del capolungo bicipite ovvero, in subordine, in quella diversa misura percentuale, maggiore o minore, che risulterà accertata in giudizio nonché accertare e dichiarare, tenendo conto delle preesistenze (10% da discopatie come da doc. C, prod. 18), che il danno biologico complessivo derivato all'appellato è pari al 15% ovvero, in subordine, determinarlo in quella diversa misura percentuale, maggiore
o minore, che risulterà accertata in giudizio;
− per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1 all'appellato l'indennizzo, in capitale o in rendita, di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000 in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
c) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , deduceva: di aver svolto nel Pt_1 CP_1 corso del tempo le seguenti attività lavorative: - dal 1981 al 1982, manovale edile alle dipendenze altrui;
- dal 1982 al 1986, manovale edile e conducente di mezzi d'opera sempre alle dipendenze altrui;
- dal 1986 in poi, autista di mezzi d'opera quale titolare di una propria ditta individuale dedita al movimento terra;
che, più specificamente, dal 1986 in poi aveva lavorato per una media di 5/6 giorni alla settimana e di 8/10 ore al giorno, provvedendo quotidianamente a: a) condurre escavatori cingolati, pale meccaniche e mini-escavatori per eseguire lavori di movimento terra quali scavi, sbancamenti, abbancamenti, reinterri, demolizioni e carico di inerti, soprattutto in occasione della costruzione e demolizione di strutture varie e della costruzione di strade, impianti idrici e fognari;
b) condurre escavatori dotati di “martellone” per eseguire scavi, frantumazione di massi, demolizioni di asfalto, di cemento armato e strutture varie;
c) movimentare manualmente, in media 2 volte al giorno, due rampe metalliche del peso di 35/40 kg ciascuna da poggiare sul cassone del camion in occasione dello scarico e del successivo carico dei mezzi d'opera; d) movimentare manualmente, più volte al giorno, in occasione di ogni apertura e di ogni chiusura, le sponde del camion pesanti non meno di 40/50 kg;
e) movimentare manualmente, in occasione del quotidiano rifornimento dei mezzi d'opera, una media di 3/4 bidoni di gasolio da 25 lt ciascuno da scaricare dai furgoni per poi essere sollevati ad altezze variabili da 1 ad 1,50 m fino al bocchettone del serbatoio;
f) ribattere col martello, più volte al giorno, sui perni di attacco e distacco del martellone usato per le demolizioni e delle benne utilizzate per il carico dei materiali inerti;
g) in occasione dell'utilizzo del martellone o del trinciastocchi, quindi più volte al giorno, montare tubi idraulici ad alta pressione da sollevare manualmente al di sopra delle spalle per poi essere agganciati o bullonati nella sede di attacco tenendo le braccia tese;
h) impiegare il trinciastocchi per la pulizia di canali e cunette e, in occasione del relativo montaggio e smontaggio,
2 eseguire ripetute manovre manuali di trazione e spostamento con l'uso di leve;
i) sempre durante l'impiego del trincia-stocchi, liberare manualmente il rotore della trincia, nel quale si incastravano ramaglie, reti e paletti metallici, utilizzando tronchesi e cesoie ed eseguendo ripetute manovre di trazione con l'uso di leve;
j) in occasione della realizzazione di strade, marciapiedi, impianti idrici e fognari, condurre escavatori e bob-cat per realizzare scavi e sbancamenti nonché caricare inerti;
rifinire manualmente gli scavi con picco e badile;
costipare il terreno degli scavi con l'impiego del compattatore a piastra vibrante (c.d ballerina); caricare inerti con l'impiego di badile e, in caso di realizzazione di muretti a secco, movimentare manualmente pietre di varie dimensioni e pesi;
posare manualmente nelle trincee di scavo tubi corrugati in pvc di varie sezioni e della lunghezza di 6 metri, con pesi variabili fino a 150 kg, nel qual caso occorreva l'aiuto di un altro operatore;
movimentare manualmente pozzetti in calcestruzzo e tubi in cemento da
1 m, con pesi variabili da 30 a 50 kg;
k) in occasione della manutenzione delle benne degli escavatori, movimentare manualmente le piastre antiusura, con peso variabile da 30 a 50 kg, ed impiegare leve e grosse chiavi “a battere” per smontare e rimontare le piastre antiusura e i denti delle benne. Il deduceva altresì CP_1 che, a causa dell'attività lavorativa espletata per decenni e comportante un quotidiano sovraccarico biomeccanico dell'articolazione delle spalle, aveva contratto la “tendinite bilaterale del capolungo bicipite”, motivo di domanda amministrativa all' nell'aprile 2019, ma oggetto di archiviazione per la Pt_1 ritenuta inesistenza di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata. Tanto premesso, vana l'opposizione al provvedimento di archiviazione, il CP_1 chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento della natura professionale della dedotta patologia e la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo di Pt_1 legge, parametrato al danno biologico complessivamente derivante dalla tendinite bilaterale del capolungo bicipite nella misura del 6%, salvo diverso accertamento in corso di causa, e dalla pregressa discopatia lombare, già riconosciuta come tecnopatia causa di postumi permanenti nella misura del 10%, oltre accessori di legge e spese legali da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Resisteva in giudizio l' assicuratore, che confermava la valutazione espressa CP_2 in sede amministrativa.
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con la sentenza n. 322/2020 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro, il quale, previo accertamento dell'origine lavorativa della tendinite bilaterale del capolungo bicipite, condannava l' a costituire in Pt_1 favore dell'assicurato una rendita parametrata ad un danno biologico conglobato pari al 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge e spese di lite distratte come richiesto. Il Tribunale, in particolare, con riguardo all'attività svolta riteneva che, alla luce della prova testimoniale, fosse adeguatamente provato l'espletamento di tutte le mansioni dedotte in ricorso con l'intensità, la durata, le modalità e la strumentazione in esso descritte e poste a base della domanda, mentre con riferimento all'accertamento del nesso di causalità riteneva che meritasse di essere condivisa la valutazione conclusiva del ctu, il quale, se in un primo momento - concentrandosi prevalentemente sulle mansioni di conducente di mezzi meccanici - aveva escluso l'origine professionale della tendinopatia bilaterale pur riscontrata
3 nel ricorrente, all'esito di un esame più approfondito delle mansioni da costui svolte - incluse le attività manuali legate non soltanto alla manutenzione dei mezzi, ma anche alla rifinitura manuale degli scavi, alla movimentazione di pietre per la ricostruzione dei muretti a secco, al posizionamento di tubi negli scavi, ecc. – aveva affermava che, con ragionevole probabilità, l'attività svolta dal ricorrente per almeno quarant'anni aveva esposto le articolazioni delle spalle, e pertanto il tendine del muscolo bicipite omerale, ad uno stress cronico che aveva determinato in modo almeno concausale la patologia tendinea denunciata. Patologia che, ad avviso del ctu, unitamente alla pregressa lesione rachidea determinava un danno biologico complessivo del 16% (6% + 10%). Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , cui ha resistito mediante Pt_1 memoria il . CP_1
La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di ragione. Con il primo motivo di gravame, attinente all'an debeatur, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver acriticamente recepito l'approdo finale della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, dopo aver accuratamente ricostruito atti e testimonianze arrivando a negare correttamente l'origine professionale della tendinopatia denunciata, in un secondo momento, sulla base dei medesimi atti e delle stesse testimonianze, giungeva ad affermarne illogicamente l'eziologia lavorativa. Il ricorrente ha evidenziato al riguardo che l'ausiliario, in un primo momento, affermava correttamente: i) la tendinite bilaterale del capolungo bicipite rappresenta una patologia tabellata in caso di attività che espongano gli operai a lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportino a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue;
ii) quando si parla di lavorazioni con movimenti ripetuti ci si riferisce a lavori con compito ciclico, che impongono l'esecuzione di uno stesso movimento o di un breve insieme di movimenti degli arti superiori in una frazione di tempo breve (pochi secondi o ripetizione di un ciclo di movimenti per più di due volte al minuto per almeno due ore complessive nel turno lavorativo), mentre quando si parla di posture incongrue ci si riferisce ad attività che comportino il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla o del polso per un arco di tempo di un'ora continuativa o di due ore complessive nel turno lavorativo (per esempio, posizioni delle mani sopra l'altezza della testa e/o posizioni del braccio sollevato all'altezza delle spalle e/o posizioni in evidente deviazione del polso); iii) occorre al riguardo tenere conto dei periodi di pausa, ossia di ripristino metabolico del muscolo utilizzato, della frequenza, cioè del numero di azioni per minuto effettuate, della forza, quindi dello sforzo fisico richiesto per eseguire l'azione, e infine della postura;
iv) nel caso di specie il lavoratore, dacché utilizzava prevalentemente mezzi meccanici che, pur esponendolo a vibrazioni trasmesse al corpo intero, non implicavano né la ripetizione di movimenti in modo non occasionale né il mantenimento di posture incongrue, non può considerarsi esposto a sovraccarico bio-meccanico degli arti superiori. Salvo poi sovvertire tale conclusione, individuando l'eziologia professionale della tendinite denunciata nelle attività di
4 rifinitura manuale di scavi, movimentazione di pietre e posizionamento di tubi negli scavi, benché dette attività - alla luce della prova testimoniale espletata – non risultassero svolte in maniera sistematica ed abituale. Con il secondo motivo d'impugnazione, attinente al quantum debeatur, l'appellante ha lamentato l'omessa applicazione della formula di LT nella quantificazione complessiva del danno, sebbene composto da lesioni interessanti un diverso sistema organo funzionale, cioè lesioni coesistenti ma non concorrenti. Formula la cui applicazione1 porta a quantificare il danno in esame nella misura del
15,4%, ergo del 15%, dovendosi - per consolidata giurisprudenza - considerare le percentuali di danno biologico solo in termini di unità intere, senza poter valorizzare le frazioni di grado e dovendosi escludere la possibilità di quantificare il danno biologico con arrotondamento al punto superiore. Profilo, quest'ultimo, di particolare rilievo, passandosi dalla costituzione di una rendita vitalizia in caso di danno biologico pari al 16% all'indennizzo in forma capitale in ipotesi di danno biologico pari al 15%. Nel costituirsi in appello, parte convenuta ha opposto l'infondatezza della prima doglianza, ma ha prestato adesione alla seconda censura.
Il primo motivo di gravame non può essere accolto. Incontestate da parte dell'appellante sia la sussistenza della tendinite bilaterale del capolungo bicipite sia la quantificazione della correlata menomazione nella misura del 6%, ad essere investita dall'impugnazione è la sola premessa - comune alla relazione peritale e alla decisione del Tribunale - concernente lo svolgimento da parte dell'assicurato, in modo non occasionale, di mansioni tali da esporne gli arti superiori a sovraccarico bio-meccanico, “attività legate non solo alla manutenzione dei mezzi, ma anche a lavori di rifinitura manuale di scavi, movimentazione di pietre per ricostruzione di muretti a secco, posizionamento di tubi negli scavi, ecc.” (vd. integrazione alla ctu in sede di chiarimenti).
Invero, se muta tale premessa, pur restando invariati gli altri presupposti della valutazione (cioè la sussistenza della denunciata tendinite con postumi permanenti nella misura del 6%), muta il giudizio finale: segnatamente, dall'assunto che l'assicurato svolgesse in modo non occasionale mansioni tali da esporne gli arti superiori a sovraccarico bio-meccanico (quali i lavori di rifinitura manuale di scavi, movimentazione di pietre, posizionamento di tubi negli scavi e simili), ben si possono desumere - secondo un criterio di ragionevole probabilità sia scientifica che logica - l'idoneità dell'esposizione al rischio specifico sotto il profilo causale o concausale e la correlata natura professionale della tendinite de qua (specie in assenza, come nel caso di specie, di un fattore alternativo di natura extraprofessionale), laddove dal contrario assunto che l'assicurato svolgesse siffatte mansioni in modo meramente occasionale si devono desumere - secondo il medesimo criterio probabilistico - l'inidoneità dell'esposizione al rischio specifico sotto il profilo eziologico e la conseguente natura comune della tendinite in esame.
Risulta, pertanto, dirimente la valutazione della prova testimoniale assunta a tale riguardo. Ebbene, ritiene il Collegio che all'esito della prova orale sia sufficientemente dimostrato lo svolgimento da parte del , in modo non occasionale, di CP_1
5 compiti ulteriori rispetto alla conduzione dei mezzi meccanici e tali da esporne quotidianamente e ripetutamente gli arti superiori a sovraccarico bio-meccanico per movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. E' quanto emerge dalle risposte affermative fornite dai testimoni rispetto al capo 2 del ricorso introduttivo, con particolare riferimento alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k)2, ove i compiti in parola erano descritti in maniera talmente analitica e chiara da consentire risposte sintetiche, quali quelle in parola, non bisognevoli di particolari precisazioni, se non con riguardo ai periodi rispetto ai quali i testimoni erano rispettivamente informati. In particolare, i testi escussi all'udienza del 31.5.2022 hanno così risposto: “dal 1997 sino ad oggi e mentre espleta i suoi servizi come condotta fognaria o scavo a sezione ristretta o altre operazioni che richiedono il mezzo movimento terra ho visto il svolgere tutte queste CP_1 operazioni che lei ha appena citato”, ; “io lo conosco da una Testimone_1 ventina d'anni […] sì è vero nello svolgimento del suo lavoro fa tutte queste 2 “
2. dal 1986 fino all'attualità, come titolare di ditta individuale di movimento terra, il ricorrente ha lavorato come autista di mezzi d'opera per una media di 5/6 giorni alla settimana e di 8/10 ore al giorno e quotidianamente, alternandole fra loro, ha eseguito le seguenti attività: a) condurre escavatori cingolati tipo Terna, pale meccaniche e mini-escavatori per eseguire lavori di movimento terra – ovvero scavi, sbancamenti, abbancamenti, reinterri, demolizioni e carico di inerti – in particolare in occasione della costruzione e demolizione di strutture e della costruzione di strade, impianti idrici e fognari;
b) condurre escavatori dotati di “martellone” – ovvero di martello pneumatico collegato al braccio dell'escavatore – per eseguire scavi, frantumazione di massi, demolizioni di asfalto, di cemento armato e strutture;
c) movimentare manualmente due rampe metalliche, ciascuna del peso di 35/40 kg, da poggiare sul cassone del camion in occasione dello scarico e del successivo carico dei mezzi d'opera e ciò con una media di 2 volte al giorno;
d) movimentare manualmente più volte al giorno, in occasione dell'apertura e della chiusura, le sponde del camion aventi peso non inferiore a 40/50 kg;
e) in occasione del quotidiano rifornimento dei mezzi d'opera: movimentare manualmente una media di 3/4 bidoni di gasolio da 25 lt, da scaricare dai furgoni ed indi da sollevare ad altezze variabili da 1 ad 1,50 m fino al bocchettone del serbatoio dei mezzi d'opera; f) ribattere col martello sui perni di attacco e distacco delle benne e del martellone e ciò per più volte al giorno tenuto conto dell'uso alternato del martellone per le demolizioni e della benna per il carico degli inerti;
g) in occasione dell'attacco e distacco del martellone o del trincia-stocchi e quindi per più volte al giorno: montare tubi idraulici ad alta pressione da sollevare manualmente fin sopra il livello delle spalle ed indi, tenendo le braccia tese, agganciarli o bullonarli nella sede di attacco;
h) impiegare il trincia-stocchi per la pulizia di canali e cunette e, in occasione del relativo montaggio e smontaggio, eseguire ripetute manovre manuali di trazione e spostamento con l'uso di leve;
i) durante l'impiego del trincia-stocchi: liberare manualmente il rotore della trincia – ove si incastrano ramaglie, reti e paletti metallici – impiegando tronchesi e cesoie ed eseguendo ripetute manovre di trazione con l'uso di leve;
j) in occasione della realizzazione di strade, marciapiedi, impianti idrici e fognari: - condurre escavatori
e bob-cat per realizzare scavi, sbancamenti e caricare inerti, - rifinire manualmente gli scavi con picco e badile, soprattutto in occasione della posa di impianti fognari che necessitano di pendenze prestabilite, - costipare il terreno degli scavi con l'impiego del compattatore a piastra vibrante (c.d ballerina), - caricare inerti con l'impiego di badile e movimentare manualmente pietre di varie dimensioni e pesi nel caso di realizzazione di muretti a secco, - posare manualmente, all'interno delle trincee di scavo, tubi corrugati in pvc di varie sezioni (da 30 a 50 mm) e della lunghezza di 6 metri ed aventi pesi variabili fino a 150 kg, in quest'ultimo caso da movimentare con l'aiuto di altro operatore ed altresì movimentare manualmente pozzetti in calcestruzzo e tubi in cemento da 1 m ovvero materiali di peso variabile da 30 a 50 kg;
k) in occasione della manutenzione delle benne degli escavatori: movimentare manualmente le piastre antiusura di peso variabile da 30 a 50 kg ed impiegare leve e grosse chiavi “a battere” per smontare e rimontare le piastre antiusura e i denti delle benne;
”.
6 attività”, ; “io lo conosco almeno dagli anni 83-84 […] sì è vero Persona_1 nello svolgimento del suo lavoro fa tutte queste attività e lo so anche perché qualche volta era in difficoltà e l'ho aiutato anche io per alleggerire il lavoro”,
Persona_2
Ad avviso del Collegio, pertanto, non vi è alcuna illogicità nella dialettica processuale che ha visto, in primis, parte ricorrente censurare la relazione peritale inizialmente depositata per avere il ctu “escluso la sussistenza del nesso causale affermando che la categoria degli autisti dei mezzi meccanici non risulterebbe esposta al rischio di tendinopatie delle spalle, così dimostrando di aver ancorato il giudizio alla propria contestabile scienza privata, invece che alle emergenze istruttorie, dalle quali, al contrario, si evince l'avvenuto quotidiano disimpegno di una serie di attività manuali di durata superiore alle due ore al giorno, che secondo il CTU costituirebbe il limite temporale nocivo di riferimento, aspetto invero non confortato da alcuna pubblicazione scientifica (la voce n. 78 della tabella delle malattie professionali di cui al d.m. 9 aprile 2008 non indica alcuna durata temporale in termini orari per poter predicare la validità del rischio morbigeno per le affezioni a carico dell'articolazione delle spalle); quindi, alla luce di tali doglianze, il Tribunale chiedere maggiori delucidazioni “sugli esiti peritali, anche con riguardo all'intensità e continuità dell'esposizione al rischio e alla possibilità che le attività lavorative accertate abbiano contribuito, se non in via esclusiva, almeno in termini concausali, a determinare la malattia oggetto di causa”; da ultimo, il ctu, all'esito di una revisione critica della propria iniziale valutazione, maturare il seguente convincimento: “Nella relazione peritale avevo escluso l'origine professionale della tendinite bilaterale del capo lungo del bicipite omerale, considerando il lavoratore non esposto a rischio in modo non occasionale ad attività che comportassero movimenti ripetuti e posture incongrue delle spalle.
Questo in quanto avevo valutato la lunga attività lavorativa del ricorrente caratterizzata prevalentemente da lavoro come conducente mezzi meccanici, quindi senza esposizione rilevante delle articolazioni scapolo-omerali a rischio e tale da giustificare la patologia denunciata come professionale. Dalla rilettura della documentazione allegata agli atti, soprattutto tenendo conto delle prove testimoniali, si evince che il suddetto non espletava solo lavoro sui mezzi ma anche, ed in modo non occasionale, attività di tipo manuale. Attività legate non solo alla manutenzione dei mezzi, ma anche a lavori di rifinitura manuale di scavi, movimentazione di pietre per ricostruzione di muretti a secco, posizionamento di tubi negli scavi, ecc.. Tenuto conto che il ha svolto per almeno 40 anni CP_1 tale attività si può affermare, con un criterio di ragionevole probabilità, che abbia esposto le articolazioni delle spalle, e pertanto il tendine del muscolo bicipite omerale, ad uno stress cronico che ha causato, se non in modo diretto, almeno in modo concausale la patologia tendinea denunciata. Ritengo quindi alla luce di quanto sopra che la negazione dell'origine professionale da me prima affermata sia da correggere, affermando pertanto che la tendinite bilaterale del capo lungo del bicipite omerale è da collegare, almeno in modo concausale, alle varie mansioni manuali svolte in ambito edilizio dal ”. CP_1
Orbene, tale revirement, da un lato, risulta essere in maggiore accordo con il risultato della prova orale raccolta, dall'altro, rappresenta il frutto del
7 contraddittorio sviluppatosi fra le parti nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, di talché ben poteva essere e può essere recepito dal giudicante. Per contro, il secondo motivo di gravame merita di essere accolto, come da conclusioni concordi delle parti.
Invero, in caso di infermità plurime coesistenti, che interessano cioè organi e apparati funzionalmente distinti tra di loro, la percentuale di invalidità si calcola applicando ex lege la cd. formula riduzionistica o formula a scalare di LTd3, con la quale nel caso di specie si ottiene una percentuale del 15,4%, quindi del 15% avendo ripetutamente precisato la Suprema Corte come il sistema vigente escluda la possibilità per il giudice di disporre arrotondamenti per eccesso, anche per frazioni di punto (ex multis, Cass. civ. n. 11057/2020).
La sentenza, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui ha accertato e dichiarato che ha diritto di percepire l'indennizzo di legge per un CP_1 danno biologico conglobato pari al 16% e, per l'effetto, ha condannato l' a Pt_1 costituire in suo favore la rendita corrispondente al danno complessivamente accertato nella predetta entità, oltre interessi. L'accoglimento del secondo motivo di gravame, unitamente al rilievo che il primo motivo d'impugnazione è stato rigettato per ragioni strettamente connesse alla valutazione (necessariamente) discrezionale della prova testimoniale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite relative al grado di appello.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente l'appello proposto dall' in persona del legale Pt_1 rappresentante, avverso la sentenza n. 143/2023 pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con;
CP_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, accerta e dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo di legge CP_1 per un danno biologico complessivamente determinato nella misura del 15%; conseguentemente, condanna l' a corrispondere in suo favore detto Pt_1 indennizzo sotto forma di capitale in misura corrispondente al predetto danno biologico, oltre interessi al saggio legale dal giorno della domanda amministrativa. compensa interamente le spese processuali relative al grado di appello.
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 12.3.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 10% di 100 = 10; 6% di (100-10) 90 = 5,4; Totale 10 + 5,4 = 15,4. 3 IT = (I1 + I2) - (I1 x I2) dove IT è l'invalidità totale da calcolare, I1 è l'invalidità della prima menomazione espressa in notazione decimale (percentuale diviso 100), I2 è l'invalidità della seconda menomazione espressa anch'essa in notazione decimale