Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4238/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Emanuela Battaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Urzì, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina1 di 7
tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Aci
Castello il 14.04.2007, dal quale erano nati i figli il 07.03.2002, Persona_1 Per_2
il 13.11.2003, il 01.10.2007 e il 02.08.2010. Per_3 Persona_4
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza di separazione n. 142/2024, resa da questa Tribunale il 15.12.2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sè stesso relatore ed assegnava termine fino al 08.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 142/2024, resa da questa Tribunale il 15.12.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina2 di 7 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1) e sui quali la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai Per_3 Per_5
SIi , resteranno affidati ad entrambi, con collocamento presso Parte_3
la madre e facoltà per il padre di vederli due pomeriggi settimanali feriali (in caso di mancato accordo il martedì e il giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:30 e l'intera giornata del sabato e della domenica, pernottamento incluso, a settimane alterne;
le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, alla educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi;
le parti concordano inoltre che il SI avrà, comunque, la facoltà di vedere e Pt_1
tenere e con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, Per_3 Per_5
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
Il padre terrà, altresì, con sé i figli per sette giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23 al 30 di Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, mentre per le festività pasquali la terrà ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il padre li terrà con sé per quattro settimane anche non consecutive in un periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 settembre di ogni anno, anche frazionabili in tranche di 7 giorni cadauno, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e con possibilità di modificare, previo accordo, i previsti periodi in ragione di impegni individuali di ciascuno e, comunque, delle opportunità che si manifestassero più favorevoli per i ragazzi. Le parti concordano altresì che i genitori avranno, comunque, la facoltà di vedere e tenere e A. con sé per la festa Per_3
del papà e della mamma, per il compleanno di questi ultimi, nonché - ad anni alterni - per il compleanno di dei figli, qualora le parti non decidessero di partecipare insieme al festeggiamento di detti eventi, suddividendosi le spese, nonché - sempre ad anni alterni - per la festa del primo di novembre, del 25 aprile,
pagina3 di 7 del 1 maggio e del 2 giugno. Le parti per tutte le altre indicazioni si riportano al piano genitoriale che in allegato si deposita. 2) Il SI , dipendente, si Pt_1
obbliga a corrispondere mensilmente alla SIa , a titolo di contributo Pt_2
al mantenimento dei figli la somma di € 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche da concordare preventivamente tra i coniugi. 3) Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio della carta d'identità dei ragazzi valida ai fini dell'espatrio, autorizzandosi reciprocamente alla richiesta ed al ritiro del relativo documento, con spese da suddividere in parti uguali. 4) I SIi e dichiarano di rinunciare a qualsivoglia Pt_1 Pt_2
mantenimento per essere entrambi indipendenti ed economicamente autosufficienti;
5) i SIi e dichiarano vieppiù di aver già Pt_1 Pt_2
provveduto alla divisione dei beni comuni ad eccezione dell'immobile facente parte del Condominio sito in Catania denominato “Case Gialle” di viale Nitta n.5 scala C, interno 5, e del posto auto individuale al piano cantinato del corpo scala
A distinto con il numero sette per i quali le parti concordemente stabiliscono quanto segue: la SIa si obbliga a cedere la quota parte di sua Pt_2
spettanza del diritto di proprietà del menzionato appartamento censito al NCEU del Comune di Catania al foglio n. 35, particella 620, sub 47, cat. A/3, classe 5, rendita catastale 511,29, e del posto auto individuale al piano cantinato del corpo scala A distinto con il numero sette censito al NCEU del Comune di Catania al foglio n. 35, particella 620, sub 90, cat. C/6, classe 2 metri quadri 20, rendita catastale 37,18, al SI a fronte del pagamento di quest'ultimo di tutte le Pt_1
pendenze della moglie con il Condominio “Case Gialle” di viale Nitta n.5 scala C, interno 5, giusto decreto ingiuntivo n. 5006/2024 e atto di precetto e con la
[...]
e giusto atto di precetto notificato in data 27.11.2024, oltre CP_1 CP_2
a farsi carico del mutuo ancora gravante sui detti immobili. In virtù di quanto sopra meglio specificato, la SIa , acconsente a trasferire in favore Pt_2
del marito la quota parte di sua spettanza del diritto di proprietà del menzionato appartamento e del posto auto individuale entrambi siti in Catania viale Nitta n.5
pagina4 di 7 e censiti al NCEU del Comune di Catania al foglio n. 35, particella 620, sub 47, cat.
A/3, classe 5, rendita catastale 511,29, e del posto auto individuale al piano cantinato del corpo scala A distinto con il numero sette censito al NCEU del
Comune di Catania al foglio n. 35, particella 620, sub 90, cat. C/6, classe 2 metri quadri 20, rendita catastale 37,18, cosicché:
PARTE CEDENTE
, cittadina Italiana, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
residente in [...], C.F._3
SI IMPEGNA A TRASFERIRE
Al sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
(CT), via Aci n.15, C.F.: , cittadino Italiano, la quota parte di C.F._1
sua spettanza del diritto di proprietà dell'immobile sito in Catania viale Nitta n.5, censito al NCEU del menzionato Comune al foglio n. 35, particella 620, sub 47, cat. A/3, classe 5, rendita catastale 511,29, e del posto auto individuale al piano cantinato del corpo scala A distinto con il numero sette censito al NCEU del
Comune di Catania al foglio n. 35, particella 620, sub 90, cat. C/6, classe 2 metri quadri 20, rendita catastale 37,18, (all sub V). Con il presente trasferimento, pertanto, il sig. diviene unico, esclusivo e totale proprietario dell'immobile Pt_1
de quo e del posto auto individuale sopra meglio individuati. L'immobile e il posto auto vengono ceduti ed acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come parte venditrice li possiede ed ha diritto di possederli, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, con tutte le servitù sia attive che passive, usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con la proporzionale quota dei locali, spazi e impianti e servizi comuni con tutti i vantaggi e oneri come per legge. La venditrice dichiara, garantisce e si obbliga, a corrispondere eventuali somme dovute, tasse, tributi o imposte, e quant'altro fino ad oggi maturato, anche se richiesto o iscritto a ruolo in epoca successiva. La venditrice, inoltre, garantisce quanto venduto a norma di legge. Le parti specificano che il presente atto vale, comunque, quale promessa di trasferimento e che le spese del contratto definitivo saranno poste a carico del SI , con Pt_1
pagina5 di 7 atto di trasferimento da sottoscrivere entro due anni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Quanto all'accordo negoziale si evidenzia che la relativa efficacia è condizionata al rispetto delle regole generali in materia di validità dei negozi di diritto privato.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aci Castello in data 14.04.2007 tra Pt_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Aci Castello dell'anno 2007, al n. 4, della parte 2, serie A, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 10.01.2025.
Il Presidente est
Massimo Escher
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