Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LA AR, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 6645/2023 Ruolo Generale Previdenza, avente ad oggetto: reddito di cittadinanza e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti dall'avv.to Giuseppe Aiello;
ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda di RDC all' CP_1
in data 30.01.2021 e di aver percepito la provvidenza sino al settembre 2021, conveniva in giudizio l' onde ottenere, CP_2
previo accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di diniego del beneficio in questione, la corresponsione del Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal mese di agosto 2021 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio).
L' , costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto della CP_1
domanda . Deduceva : che il RDC era stato corrisposto fino al
1
venendo inclusa nel nucleo familiare della ricorrente ma che non veniva comunicata la variazione del nucleo familiare, da farsi nei sessanta giorni dal verificarsi di detto cambiamento dei componenti della famiglia, ai sensi dell'art. 3, c. 12, d. l. 4/2019, che la ricorrente invece di presentare un nuovo ISEE si limitava ad aggiornare il precedente ISEE inserendo la figlia minore il
20/09/2021 e solo in data 24/11/2021 presentava un nuovo ISEE, che includeva correttamente la figlia minore, che la domanda
RDC del 07/03/2022 non era stata evasa in quanto la domanda precedente risultava ancora in stato di accoglimento, ma non più elaborabile a causa della mancata lettura di un ISEE valido .
La domanda è fondata e va accolta .
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, c. 12 D.L. n. 4 del 2019 “..In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade
d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale
2 i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di
Rdc".
Nella specie, l'ingresso nel nucleo familiare di una minore non ha comportato la riduzione del reddito di cittadinanza, pertanto non si è configurata la decadenza ex lege di cui all'art. 3, c. 12
D.L. n. 4 del 2019 cit.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e l va CP_1
condannato al pagamento del reddito di cittadinanza spettante alla ricorrente a decorrere da settembre 2021, oltre accessori di legge .
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l al pagamento del reddito di cittadinanza CP_1
spettante alla ricorrente a decorrere da settembre 2021, oltre accessori di legge;
2) condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite CP_1
che liquida in complessi euro 1.800,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 12.4.2025
Il Giudice
LA AR
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