Articolo 2 della Legge 12 maggio 1949, n. 273
Articolo 1
Versione
26 giugno 1949
Art. 2.
Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le Cause secondo equita' ed inappellabilmente a norma degli articoli 11, secondo comma e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile , e' elevato a lire 2000.
Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.
L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

Entrata in vigore il 26 giugno 1949