TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Picchiarelli, elettivamente domiciliato in Foligno, Via Garibaldi n. 18,
RICORRENTE
contro
(C.F. e P.Iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano de Controparte_1 P.IVA_1
Feudis, elettivamente domiciliato in Trani alla Piazza Tomaselli n. 9
RESISTENTE
CONCLUSIONI
per il ricorrente:
“in via pregiudiziale: disporre la riunione al presente procedimento di quello pendente innanzi al
Giudice di Pace di Spoleto, dott. Francesco Spinelli rubricato con r.g. 488/2023 per evidente connessione tra i 2 giudizi, ex art. 40, comma 2° e 6°, c.p.c.; in via principale: dichiarare
Parte l'inadempimento della convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione per il
pagina 1 di 8 meglio specificati nell'espositiva in ricorso e segnatamente relativi alla tempistica di fatturazione, lettura del contatore, segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali e darei atto, altresì, che il quantitativo di acqua richiesto in pagamento non è stato effettivamente consumato dal ricorrente e, per
Parte l'effetto, ritenuta la responsabilità della convenuta, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227, comma secondo, cod. civ. dichiarare che non tenuto al pagamento dei consumi relativi Parte_1
Parte al periodo preso in considerazione dalla richiesta di pagamento e, per l'effetto, ordinare a di ricontabilizzare gli stessi secondo quelli medi successivi alla data del antecedente al periodo in contestazione e risultanti dalle fatturazioni del periodo, ovvero, rilevabili dalla scheda di rilevazione dei consumi, dedotto l'importo versato di € 160,00 e salvo, in ogni caso, l'eventuale rimborso dovuto al ricorrente all'esito della ricontabilizzazione richiesta ove risultasse una posizione a credito;
in via subordinata: per l'ipotesi in cui il Giudice, disattese le domande che precedono, dovesse ritenere impegnata la responsabilità concorrente del ricorrente in relazione al danno causato dalla presenza
Parte dei consumi anomali, ritenersi prevalente la responsabilità della convenuta in ordine alla causazione dell'evento e, dunque, rimodulare il calcolo degli importi effettivamente dovuti dal ricorrente sempre tenuto conto di quanto dallo stesso già corrisposto e come esposto in citazione;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
per il resistente:
“ Rigettare la richiesta di riunione del giudizio innanzi il Giudice di Pace di Spoleto RG n. 488/2023;
Rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto illegittime e Controparte_1 infondate. Spese di giudizio come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Sig. proponeva un'azione di accertamento Parte_3
negativo del credito vantato da in qualità di gestore e fornitore del servizio Controparte_1 idrico integrato, in ragione della fattura n. 00138233 del 15.05.2023 di € 26.046,65 relativa alla somministrazione di acqua ad uso domestico della fornitura ubicata alla via Garibaldi n. 84 in Nocera
Umbra.
In particolare, il ricorrente esponeva:
pagina 2 di 8 - che innanzi al Giudice di Pace di Spoleto era pendente procedimento num. R G.488/2023 relativo a precedente fattura emessa nei suoi confronti di € 8.819,00, di cui chiedeva la riunione;
- contestava il credito vantato dalla ritenendo che la stessa avesse violato gli Controparte_1
obblighi di diligenza, correttezza ed informazione relativi alla tempistica di fatturazione, lettura contatore, segnalazione di consumi anomali nonché alla predisposizione della procedura per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali, ritenendo come dovuti solo i consumi secondo i valori medi antecedenti al periodo in contestazione.
Pertanto, concludeva chiedendo l'inadempimento del gestore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e, conseguentemente, che nulla fosse dovuto dall'utente per il periodo considerato dalla fattura, chiedendo la ricontabilizzazione degli importi dovuti.
2. Si costituiva in giudizio ritenendo in primis illegittima la richiesta di riunione del Controparte_1
presente procedimento con quello pendente innanzi al Giudice di Pace, difettando la connessione tra i due giudizi.
Nel merito, contestava la ricostruzione operata da controparte, affermando di aver agito nel rispetto dei principi dettati dal regolamento del S.I.I. e dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Riferiva di aver specificamente segnalato all'utente l'esistenza di consumi abnormi e sollecitando una verifica del suo impianto idrico, ritenendo conseguentemente dovuta la somma portata dalla fattura.
Concludeva, conseguentemente, per il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente nei confronti della . Controparte_1
3. All'udienza del 17.04.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione.
All'udienza del 18.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note difensive insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate.
4. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, va disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio con quello pendente presso il Giudice di Pace di Spoleto, trattandosi di due cause differenti e distinti, sebbene pendenti tra le stesse parti in causa, in quando fondate su situazioni di fatto diverse, avuto riguardo anche alle circostanze pagina 3 di 8 temporali e alle dedotte allegazioni fattuali su cui si fondano le differenti richieste (in particolare, le diverse fatture oggetto di contestazioni).
Motivo per il quale, difettando il requisito della connessione oggettiva, non è ammissibile la riunione tra i due diversi procedimenti.
5. Venendo al merito della causa in oggetto, si osserva quanto segue.
Le deduzioni difensive della parte convenuta appaiono supportate dalla documentazione prodotta in atti.
In particolare, fra il ricorrente e la convenuta è intercorso contratto di somministrazione di acqua per uso domestico, servizio reso nella zona in cui è ubicata l'utenza in conformità alla carta dei servizi e alla regolamentazione di settore dettata dall'Autorità di Ambito Territoriale dell'Umbria.
All'art. 30 del suddetto regolamento (doc. 3 parte convenuta) è specificato che sono di proprietà del gestore i contatori, che ne curerà la manutenzione: in particolare, la fornitura di acqua potabile dell'acquedotto somministrata a ciascun utente è misurata dal contatore, di proprietà del gestore, il quale invece risponde di eventuali malfunzionamenti o errate misurazioni effettuate da tale apparecchio.
L'impianto idrico che si trova all'interno della proprietà privata dell'utente, a valle del contatore, è invece parte della suddetta proprietà, ed è pertanto esclusivo onere ed obbligo del proprietario provvedere ai necessari ed eventuali interventi di manutenzione e/o riparazione ( vedasi art. 43 del sopramenzionato regolamento).
Nel caso in questione è pacifico, in quanto allegato dalla stessa parte attrice, che il consumo anomalo di acqua potabile riferibile all'utenza non è imputabile né all'impianto di proprietà del gestore, né ad un errato funzionamento del contatore, ma bensì ad una perdita occulta, causata dalla rottura di un tubo, facente parte dell'impianto di proprietà privata dello stesso attore, sul quale quindi grava l'onere di manutenzione.
Sulla base di tale premessa la domanda svolta in via principale dall'attore, di accertamento negativo del credito di parte convenuta per la fornitura di acqua misurata correttamente dal contatore, fondata sull'assunto di nulla dovere al fornitore dell'acqua potabile, trattandosi di acqua di cui l'attore non avrebbe usufruito, essendo andata dispersa a causa del guasto del suo impianto, è infondata: ed infatti, i pagina 4 di 8 lamentati profili di responsabilità contrattuale della convenuta risultano infondati e, comunque, non provati.
Come sostenuto dalla convenuta l'utente è tenuto al pagamento del bene fornito per il fatto stesso dell'avvenuta somministrazione, correttamente calcolata, indipendentemente dall'uso che di tale bene faccia lo stesso utente (che non deve certo essere dimostrato dal gestore), ivi compreso l'uso anomalo dipendente da guasti all'impianto di proprietà dell'utente stesso, ossia a guasti o danni non dipendenti da alcun comportamento doloso o colposo del terzo (qui il gestore) e che rimangono quindi a carico del proprietario del bene danneggiato (nel caso rottura del tubo di adduzione dell'acqua).
Ritiene infatti la giurisprudenza che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (…) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 28984/2023, Cass.
n. 19154/2018, Cass. n. 23699/2016).
Dunque, se è pur vero che la prova circa il perfetto funzionamento del contatore incombe sul somministrante, è altresì necessario che il fruitore – l'odierno ricorrente– adempia all'onere di allegazione e di prova su di esso incombente: “l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (Cass. n. 15771/2022); “in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. n. 297/2020).
pagina 5 di 8 Nel caso in questione, non è in discussione il corretto funzionamento del contatore, né è stato parimenti denunciato alcun errore nella rilevazione o trascrizione delle letture relative al periodo preso in esame della fattura n. 13823/2023, ovvero gennaio-aprile 2023, ma è in contestazione l'eccessività dei consumi registrati da ascriversi alla condotta dell'utente che ha omesso di verificare la sussistenza di perdite occulte all'interno della sua proprietà, onde evitare la dispersione dell'acqua ovvero di vigilare affinché eventuali intrusioni di terzi non determinassero un incremento dei consumi.
Non può affermarsi una responsabilità contrattuale del gestore, per non aver rilevato e fatturato i consumi con la regolarità prescritta dal regolamento e dalla Carta dei Servizi, o, ancora, per non aver segnalato e rilevato la presenza di consumi anomali.
L'attore ha, infatti, lamentato che la convenuta avrebbe omesso di comunicare consumi anomali, assolutamente incoerenti con i consumi storici relativi all'utenza e che, pur avendo consapevolezza della perdita esistente nella linea posta a servizio dell'utenza, anziché avvisare l'attore si sarebbe limitata ad inviare a gennaio 2023 una bolletta di oltre 8.800,00 euro e quindi una ulteriore bolletta per consumi da gennaio 2023 ad aprile 2023 per euro 26.046,65, per cui è causa.
Nel caso che ci occupa, avuto riguardo a tale ultima bolletta, oggi oggetto di accertamento e che, pertanto, rappresenta il thema decidendum, la richiesta di pagamento da parte dell'ente gestore è stata emessa in data 15.05.2023 dopo rilevazione dei consumi dell'utenza ricorrente effettuata in data
21.09.2022, in data 13.02.2023 in autolettura e in data 14.04.2023 sempre in autolettura e, conseguentemente, sono stati rispettati i termini previsti dalla Carta dei Servizi relativi alla specifica fattura.
Come riportato da parte attrice anche la Suprema Corte si è espressa in merito, affermando che: “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti
l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare
(onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”, affermando la responsabilità del gestore che però si era limitato “al semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa
pagina 6 di 8 segnalazione del loro carattere anomalo” (v. Cass. Civ. n. 24904 del 15/09/2021).
Nella fattispecie in esame deve invece ritenersi, come allegato dalla convenuta e in realtà ammesso della stessa parte attrice, che, prima dell'emissione della bolletta sono state inviate dall'ente gestore ben due segnalazioni di consumi anomali – in data 13.10.2022 e in data 28.3.2023 (docc. 6 e 7 fasc. convenuta) – nelle quali venivano indicate anche le modalità per l'esercizio del diritto di sgravio.
Ciò è tanto vero che l'utente, accertata la rottura della tubatura, provvedeva ad inoltrare richiesta di sgravio, tuttavia non rispettando i termini indicati dalla Carta Servizi e riportati nelle missive.
Pertanto, al momento dell'emissione della fattura oggetto di accertamento negativo – anzi, fin dall'inizio del periodo di fatturazione ricompreso nella fattura oggetto della presente domanda giudiziale (la fattura riguarda i consumi da gennaio 2023 a aprile 2023) – l'utente era ben conscio (già da ottobre 2022, quando è stato inviato il primo avviso di segnalazione consumi anomali) dell'esistenza di consumi anomali, avendo il gestore adempiuto agli obblighi di informativa e conseguentemente passando in capo all'utente il doveroso obbligo di attivarsi per ripristinare lo stato dei luoghi ed inoltrare richiesta di sgravio.
ha dunque correttamente adempiuto agli obblighi di buona fede e correttezza Controparte_1 gravanti sui contraenti ex artt. 1175 e 1375 c.c., provando di aver inoltrato all'utente le dovute comunicazioni, mentre l'utente di contro non ha provato ulteriori inadempienze tali da far venir meno il credito portato dalla fattura n. 138233 del 15.05.2023.
Escluso qualsiasi inadempimento della convenuta, le domande avanzate da parte attrice devono pertanto essere rigettate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle fasi di studio, della fase introduttiva e decisionale, della non complessità delle questioni trattate e della assenza della fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria eccezione, difesa ed istanza disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 RIGETTA le domande formulate da parte ricorrente;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 giudizio che liquida, per compensi, in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge
Spoleto, 15 gennaio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Picchiarelli, elettivamente domiciliato in Foligno, Via Garibaldi n. 18,
RICORRENTE
contro
(C.F. e P.Iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano de Controparte_1 P.IVA_1
Feudis, elettivamente domiciliato in Trani alla Piazza Tomaselli n. 9
RESISTENTE
CONCLUSIONI
per il ricorrente:
“in via pregiudiziale: disporre la riunione al presente procedimento di quello pendente innanzi al
Giudice di Pace di Spoleto, dott. Francesco Spinelli rubricato con r.g. 488/2023 per evidente connessione tra i 2 giudizi, ex art. 40, comma 2° e 6°, c.p.c.; in via principale: dichiarare
Parte l'inadempimento della convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione per il
pagina 1 di 8 meglio specificati nell'espositiva in ricorso e segnatamente relativi alla tempistica di fatturazione, lettura del contatore, segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali e darei atto, altresì, che il quantitativo di acqua richiesto in pagamento non è stato effettivamente consumato dal ricorrente e, per
Parte l'effetto, ritenuta la responsabilità della convenuta, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227, comma secondo, cod. civ. dichiarare che non tenuto al pagamento dei consumi relativi Parte_1
Parte al periodo preso in considerazione dalla richiesta di pagamento e, per l'effetto, ordinare a di ricontabilizzare gli stessi secondo quelli medi successivi alla data del antecedente al periodo in contestazione e risultanti dalle fatturazioni del periodo, ovvero, rilevabili dalla scheda di rilevazione dei consumi, dedotto l'importo versato di € 160,00 e salvo, in ogni caso, l'eventuale rimborso dovuto al ricorrente all'esito della ricontabilizzazione richiesta ove risultasse una posizione a credito;
in via subordinata: per l'ipotesi in cui il Giudice, disattese le domande che precedono, dovesse ritenere impegnata la responsabilità concorrente del ricorrente in relazione al danno causato dalla presenza
Parte dei consumi anomali, ritenersi prevalente la responsabilità della convenuta in ordine alla causazione dell'evento e, dunque, rimodulare il calcolo degli importi effettivamente dovuti dal ricorrente sempre tenuto conto di quanto dallo stesso già corrisposto e come esposto in citazione;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
per il resistente:
“ Rigettare la richiesta di riunione del giudizio innanzi il Giudice di Pace di Spoleto RG n. 488/2023;
Rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto illegittime e Controparte_1 infondate. Spese di giudizio come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Sig. proponeva un'azione di accertamento Parte_3
negativo del credito vantato da in qualità di gestore e fornitore del servizio Controparte_1 idrico integrato, in ragione della fattura n. 00138233 del 15.05.2023 di € 26.046,65 relativa alla somministrazione di acqua ad uso domestico della fornitura ubicata alla via Garibaldi n. 84 in Nocera
Umbra.
In particolare, il ricorrente esponeva:
pagina 2 di 8 - che innanzi al Giudice di Pace di Spoleto era pendente procedimento num. R G.488/2023 relativo a precedente fattura emessa nei suoi confronti di € 8.819,00, di cui chiedeva la riunione;
- contestava il credito vantato dalla ritenendo che la stessa avesse violato gli Controparte_1
obblighi di diligenza, correttezza ed informazione relativi alla tempistica di fatturazione, lettura contatore, segnalazione di consumi anomali nonché alla predisposizione della procedura per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali, ritenendo come dovuti solo i consumi secondo i valori medi antecedenti al periodo in contestazione.
Pertanto, concludeva chiedendo l'inadempimento del gestore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e, conseguentemente, che nulla fosse dovuto dall'utente per il periodo considerato dalla fattura, chiedendo la ricontabilizzazione degli importi dovuti.
2. Si costituiva in giudizio ritenendo in primis illegittima la richiesta di riunione del Controparte_1
presente procedimento con quello pendente innanzi al Giudice di Pace, difettando la connessione tra i due giudizi.
Nel merito, contestava la ricostruzione operata da controparte, affermando di aver agito nel rispetto dei principi dettati dal regolamento del S.I.I. e dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Riferiva di aver specificamente segnalato all'utente l'esistenza di consumi abnormi e sollecitando una verifica del suo impianto idrico, ritenendo conseguentemente dovuta la somma portata dalla fattura.
Concludeva, conseguentemente, per il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente nei confronti della . Controparte_1
3. All'udienza del 17.04.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione.
All'udienza del 18.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note difensive insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate.
4. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, va disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio con quello pendente presso il Giudice di Pace di Spoleto, trattandosi di due cause differenti e distinti, sebbene pendenti tra le stesse parti in causa, in quando fondate su situazioni di fatto diverse, avuto riguardo anche alle circostanze pagina 3 di 8 temporali e alle dedotte allegazioni fattuali su cui si fondano le differenti richieste (in particolare, le diverse fatture oggetto di contestazioni).
Motivo per il quale, difettando il requisito della connessione oggettiva, non è ammissibile la riunione tra i due diversi procedimenti.
5. Venendo al merito della causa in oggetto, si osserva quanto segue.
Le deduzioni difensive della parte convenuta appaiono supportate dalla documentazione prodotta in atti.
In particolare, fra il ricorrente e la convenuta è intercorso contratto di somministrazione di acqua per uso domestico, servizio reso nella zona in cui è ubicata l'utenza in conformità alla carta dei servizi e alla regolamentazione di settore dettata dall'Autorità di Ambito Territoriale dell'Umbria.
All'art. 30 del suddetto regolamento (doc. 3 parte convenuta) è specificato che sono di proprietà del gestore i contatori, che ne curerà la manutenzione: in particolare, la fornitura di acqua potabile dell'acquedotto somministrata a ciascun utente è misurata dal contatore, di proprietà del gestore, il quale invece risponde di eventuali malfunzionamenti o errate misurazioni effettuate da tale apparecchio.
L'impianto idrico che si trova all'interno della proprietà privata dell'utente, a valle del contatore, è invece parte della suddetta proprietà, ed è pertanto esclusivo onere ed obbligo del proprietario provvedere ai necessari ed eventuali interventi di manutenzione e/o riparazione ( vedasi art. 43 del sopramenzionato regolamento).
Nel caso in questione è pacifico, in quanto allegato dalla stessa parte attrice, che il consumo anomalo di acqua potabile riferibile all'utenza non è imputabile né all'impianto di proprietà del gestore, né ad un errato funzionamento del contatore, ma bensì ad una perdita occulta, causata dalla rottura di un tubo, facente parte dell'impianto di proprietà privata dello stesso attore, sul quale quindi grava l'onere di manutenzione.
Sulla base di tale premessa la domanda svolta in via principale dall'attore, di accertamento negativo del credito di parte convenuta per la fornitura di acqua misurata correttamente dal contatore, fondata sull'assunto di nulla dovere al fornitore dell'acqua potabile, trattandosi di acqua di cui l'attore non avrebbe usufruito, essendo andata dispersa a causa del guasto del suo impianto, è infondata: ed infatti, i pagina 4 di 8 lamentati profili di responsabilità contrattuale della convenuta risultano infondati e, comunque, non provati.
Come sostenuto dalla convenuta l'utente è tenuto al pagamento del bene fornito per il fatto stesso dell'avvenuta somministrazione, correttamente calcolata, indipendentemente dall'uso che di tale bene faccia lo stesso utente (che non deve certo essere dimostrato dal gestore), ivi compreso l'uso anomalo dipendente da guasti all'impianto di proprietà dell'utente stesso, ossia a guasti o danni non dipendenti da alcun comportamento doloso o colposo del terzo (qui il gestore) e che rimangono quindi a carico del proprietario del bene danneggiato (nel caso rottura del tubo di adduzione dell'acqua).
Ritiene infatti la giurisprudenza che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (…) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 28984/2023, Cass.
n. 19154/2018, Cass. n. 23699/2016).
Dunque, se è pur vero che la prova circa il perfetto funzionamento del contatore incombe sul somministrante, è altresì necessario che il fruitore – l'odierno ricorrente– adempia all'onere di allegazione e di prova su di esso incombente: “l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (Cass. n. 15771/2022); “in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. n. 297/2020).
pagina 5 di 8 Nel caso in questione, non è in discussione il corretto funzionamento del contatore, né è stato parimenti denunciato alcun errore nella rilevazione o trascrizione delle letture relative al periodo preso in esame della fattura n. 13823/2023, ovvero gennaio-aprile 2023, ma è in contestazione l'eccessività dei consumi registrati da ascriversi alla condotta dell'utente che ha omesso di verificare la sussistenza di perdite occulte all'interno della sua proprietà, onde evitare la dispersione dell'acqua ovvero di vigilare affinché eventuali intrusioni di terzi non determinassero un incremento dei consumi.
Non può affermarsi una responsabilità contrattuale del gestore, per non aver rilevato e fatturato i consumi con la regolarità prescritta dal regolamento e dalla Carta dei Servizi, o, ancora, per non aver segnalato e rilevato la presenza di consumi anomali.
L'attore ha, infatti, lamentato che la convenuta avrebbe omesso di comunicare consumi anomali, assolutamente incoerenti con i consumi storici relativi all'utenza e che, pur avendo consapevolezza della perdita esistente nella linea posta a servizio dell'utenza, anziché avvisare l'attore si sarebbe limitata ad inviare a gennaio 2023 una bolletta di oltre 8.800,00 euro e quindi una ulteriore bolletta per consumi da gennaio 2023 ad aprile 2023 per euro 26.046,65, per cui è causa.
Nel caso che ci occupa, avuto riguardo a tale ultima bolletta, oggi oggetto di accertamento e che, pertanto, rappresenta il thema decidendum, la richiesta di pagamento da parte dell'ente gestore è stata emessa in data 15.05.2023 dopo rilevazione dei consumi dell'utenza ricorrente effettuata in data
21.09.2022, in data 13.02.2023 in autolettura e in data 14.04.2023 sempre in autolettura e, conseguentemente, sono stati rispettati i termini previsti dalla Carta dei Servizi relativi alla specifica fattura.
Come riportato da parte attrice anche la Suprema Corte si è espressa in merito, affermando che: “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti
l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare
(onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”, affermando la responsabilità del gestore che però si era limitato “al semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa
pagina 6 di 8 segnalazione del loro carattere anomalo” (v. Cass. Civ. n. 24904 del 15/09/2021).
Nella fattispecie in esame deve invece ritenersi, come allegato dalla convenuta e in realtà ammesso della stessa parte attrice, che, prima dell'emissione della bolletta sono state inviate dall'ente gestore ben due segnalazioni di consumi anomali – in data 13.10.2022 e in data 28.3.2023 (docc. 6 e 7 fasc. convenuta) – nelle quali venivano indicate anche le modalità per l'esercizio del diritto di sgravio.
Ciò è tanto vero che l'utente, accertata la rottura della tubatura, provvedeva ad inoltrare richiesta di sgravio, tuttavia non rispettando i termini indicati dalla Carta Servizi e riportati nelle missive.
Pertanto, al momento dell'emissione della fattura oggetto di accertamento negativo – anzi, fin dall'inizio del periodo di fatturazione ricompreso nella fattura oggetto della presente domanda giudiziale (la fattura riguarda i consumi da gennaio 2023 a aprile 2023) – l'utente era ben conscio (già da ottobre 2022, quando è stato inviato il primo avviso di segnalazione consumi anomali) dell'esistenza di consumi anomali, avendo il gestore adempiuto agli obblighi di informativa e conseguentemente passando in capo all'utente il doveroso obbligo di attivarsi per ripristinare lo stato dei luoghi ed inoltrare richiesta di sgravio.
ha dunque correttamente adempiuto agli obblighi di buona fede e correttezza Controparte_1 gravanti sui contraenti ex artt. 1175 e 1375 c.c., provando di aver inoltrato all'utente le dovute comunicazioni, mentre l'utente di contro non ha provato ulteriori inadempienze tali da far venir meno il credito portato dalla fattura n. 138233 del 15.05.2023.
Escluso qualsiasi inadempimento della convenuta, le domande avanzate da parte attrice devono pertanto essere rigettate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle fasi di studio, della fase introduttiva e decisionale, della non complessità delle questioni trattate e della assenza della fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria eccezione, difesa ed istanza disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 RIGETTA le domande formulate da parte ricorrente;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 giudizio che liquida, per compensi, in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge
Spoleto, 15 gennaio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 8 di 8