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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2278/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3206/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900297 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900298 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900299 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3206/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Siracusa, relativa agli avvisi di accertamento IMU n. 201900297, 201900298 e 201900299 per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016.
Nel corso del giudizio di appello, le parti hanno raggiunto accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 D.Lgs.
546/1992, come da documento sottoscritto e allegato agli atti. [ALL.1CAP…TA_Marcato | PDF]
CONTENUTO DELL'ACCORDO Secondo la proposta firmata:
Il Comune riconosce l'inedificabilità delle particelle 867, 868, 870, 871 e 872 e determina l'imposta sulla base del reddito dominicale;
Per le particelle Particelle, l'imposta è rideterminata applicando il valore venale di € 35,00/ mq per gli anni 2014–2016, con riduzione delle sanzioni al 40%;
Il contribuente accetta le somme residue dovute:2014: € 817,92 (imposta € 602,44; sanzioni € 120,48; interessi € 86,00; spese € 9,00);
2015: € 934,00 (imposta € 707,00; sanzioni € 141,40; interessi € 77,37; spese € 9,00);
2016: € 911,47 (imposta € 707,00; sanzioni € 141,40; interessi € 54,07; spese € 9,00);
Dal 26/04/2018 il valore venale delle aree edificabili sarà € 175,00/mq come da delibera comunale;
Pagamento presso Agenzia Entrate Riscossione (2014–2015) e tramite F24 (2016);
Rinuncia reciproca a ogni ulteriore pretesa e compensazione integrale delle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 48 D.Lgs. 546/1992 consente la conciliazione giudiziale con estinzione del processo.
Il Collegio, verificata la regolarità dell'accordo e la sua conformità alla normativa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Compensa integralmente le spese di lite;
Dà atto che l'accordo costituisce titolo esecutivo per le somme dovute.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione e compensa le spese
Palermo 11.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2278/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3206/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900297 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900298 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900299 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3206/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Siracusa, relativa agli avvisi di accertamento IMU n. 201900297, 201900298 e 201900299 per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016.
Nel corso del giudizio di appello, le parti hanno raggiunto accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 D.Lgs.
546/1992, come da documento sottoscritto e allegato agli atti. [ALL.1CAP…TA_Marcato | PDF]
CONTENUTO DELL'ACCORDO Secondo la proposta firmata:
Il Comune riconosce l'inedificabilità delle particelle 867, 868, 870, 871 e 872 e determina l'imposta sulla base del reddito dominicale;
Per le particelle Particelle, l'imposta è rideterminata applicando il valore venale di € 35,00/ mq per gli anni 2014–2016, con riduzione delle sanzioni al 40%;
Il contribuente accetta le somme residue dovute:2014: € 817,92 (imposta € 602,44; sanzioni € 120,48; interessi € 86,00; spese € 9,00);
2015: € 934,00 (imposta € 707,00; sanzioni € 141,40; interessi € 77,37; spese € 9,00);
2016: € 911,47 (imposta € 707,00; sanzioni € 141,40; interessi € 54,07; spese € 9,00);
Dal 26/04/2018 il valore venale delle aree edificabili sarà € 175,00/mq come da delibera comunale;
Pagamento presso Agenzia Entrate Riscossione (2014–2015) e tramite F24 (2016);
Rinuncia reciproca a ogni ulteriore pretesa e compensazione integrale delle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 48 D.Lgs. 546/1992 consente la conciliazione giudiziale con estinzione del processo.
Il Collegio, verificata la regolarità dell'accordo e la sua conformità alla normativa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Compensa integralmente le spese di lite;
Dà atto che l'accordo costituisce titolo esecutivo per le somme dovute.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione e compensa le spese
Palermo 11.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE