Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2725/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Novara Corso Vittoria 34/18, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ceccarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Genova, Via XX Settembre 19/10, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Novara Via Beccaria 18/16, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ceccarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Genova, Via XX Settembre 19/10, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto
2) Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con collocazione abitativa in Novara Via C. Beccaria 18/16 presso la madre inteso che la potestà genitoriale e, quindi, le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi Pt_2 alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla partecipazione ad attività sportive e ricreative, ed in generale al benessere dei medesimi, saranno assunte di comune accordo e tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli medesimi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sè
4) I fine settimana saranno trascorsi dalle figlie con l'uno o con l'altro genitore con il criterio dell'alternanza, sempre salvo eventuali variazioni in base ai reciproci impegni lavorativi dei coniugi e sempre nel rispetto dei desideri e della sensibilità dei figli
5) Le principali festività verranno trascorse dalle figlie con l'uno o con l'altro genitore con il criterio dell'alternanza, salvi diversi accordi tra i genitori
6) Ciascuno dei genitori potrà trascorrere con le figlie un periodo di vacanza di alcuni giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi con congruo anticipo, tenendo in considerazione i rispettivi impegni di lavoro, la reciproca disponibilità delle ferie, nonché gli impegni scolastici e le volontà delle figlie.
7) Nessun assegno verrà versato, quale contributo di mantenimento delle figlie, dall'uno all'altro coniuge, in quanto le spese di tale mantenimento verranno equamente e proporzionalmente divise.
8) Le spese straordinarie, quali esemplificatamene le spese scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N., nonché quelle ludiche -sportive, adeguatamente documentate, saranno suddivise al 50% tra i coniugi
9) I coniugi rinunciano espressamente ad ogni assegno di mantenimento, riconoscendosi entrambi economicamente autosufficienti
10) il Sig. dichiara di rinunciare al contributo previsto dall'assegno unico e universale Parte_1 per i minori a carico, a favore della Sig.ra CP_1
11) Il Sig. continuerà a pagare mensilmente la somma di Euro 250,00 ( Parte_1 duecentocinquanta/00 ) inerenti alla cessione del quinto dello stipendio per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione operanti presso l'immobile della Sig.ra sito in Novara Corso CP_1
Beccaria 18/16 ( totale finanziato Euro 25.644,53 ); tale contributo avviene automaticamente mediante trattenuta a ruolo paga
12) I crediti fiscali derivanti dalle attività di ristrutturazione, citati al precedente punto 11), dovranno essere suddivisi tra i coniugi in parti uguali
13) La Sig.ra rinuncia espressamente al contributo per le spese condominiali inerenti CP_1 all'abitazione di sua proprietà sita in Novara Via Beccaria 18/16
14) L'autovettura Volkswagen Passat Varian targata DP956WJ, già di proprietà del Sig. Parte_1
, rimane in utilizzo esclusivo del Sig. stesso
[...] Parte_1
15) L'autovettura Fiat 600 targataBG735HX, di proprietà del Sig. , sarà utilizzata Parte_1 esclusivamente dalla Sig.ra 16) Tutte le spese sopra citate, comprese quelle afferenti al CP_1 mantenimento dei figli, dovranno transitare nel CC cointestato n. 6000/978379 PRESSO LA Banca
WIDIBA S.p.a., avente IBAN : [...]
17) I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto, ovvero di altro documento equipollente valido per l'espatrio sia per sé che per i figli minori.”
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara il 09/07/2011. Parte_1 CP_1
Dall'unione matrimoniale sono nate (il 23/01/2013) e (il 07/01/2015). Per_1 Per_2 La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico.
All'udienza del 29/01/2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (atto n. 57, parte I, anno 2011) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin