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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R.Gen. n. 995/2024
Dott. Maura Mancini Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.est
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 995/2024 R.G. promossa con ricorso in riassunzione depositato l'11.10.24 e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio
2025
d a
OGGETTO: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Riggio come da procura in calce al opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale Jonio
(art. 18) n. 54
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
Rappresentati e difesi dall'avv. Luca Mario Pederneschi del foro di Cremona per procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Cremona, via Angelo Morsenti n. 4
RESISTENTI
E contro
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
In punto: giudizio di rinvio da Cassazione 25.07.2024 n. 20671
CONCLUSIONI
PER Parte_1
Revocare il fallimento del Sig. già titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, emanando ogni conseguente provvedimento di legge;
Condannare i creditori istanti alla refusione delle spese del procedimento istruttorio prefallimentare, del giudizio di impugnazione, compreso quello di legittimità oltre rimborso forfettario, IVA e CAP.
PER AP E RE IO CP_1
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
respingere le domande tutte proposte con il ricorso in riassunzione ex art. 392
cpc di parte ricorrente, confermare la sentenza n.6/2019 del Tribunale di
Cremona – Sezione Fallimentare, confermare la sentenza emanata dalla Corte di
Appello di Brescia – Sezione Prima Civile – n.1842/2019 pubblicata in data
30/12/2019 nella causa R.G. 386/2019. Con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza dei creditori Controparte_3
ed il Tribunale di Cremona, con
[...] Controparte_1
sentenza n. 6/2019 del 6 febbraio 2019, dichiarava il fallimento di Pt_1
titolare dell'omonima impresa individuale, avente ad oggetto l'attività
[...] di lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale riteneva, con riferimento ai limiti dimensionali, che pur essendo l'attivo ed i ricavi lordi inferiori ai limiti di soglia di fallibilità, dalla documentazione prodotta emergeva invece una esposizione debitoria di superiore ad euro 500.000, poiché ai debiti nei confronti dei Pt_1
creditori istanti, ed rispettivamente di euro CP_1 Controparte_1
13.044,02 e di euro 96.747,82, occorreva considerare anche i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 59.746,82, nonché quello con riguardo alla Claas Agricoltura pari ad euro 309.697,40.
Proponeva reclamo ex art 18 L.F. il la Corte di appello di Brescia, con Pt_1
sentenza del 30.12.2019 n. 1802/2019, rigettava il reclamo confermando la sentenza impugnata e condannando il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore dei creditori istanti costituiti e al doppio del contributo unificato.
La Corte, esclusa la qualifica di imprenditore agricolo di e la conseguente Pt_1
esenzione da fallibilità e precisato che era incontestata l'entità dei debiti nei confronti dei creditori istanti, rilevava che lo stesso aveva riferito di avere Pt_1
promosso giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo di euro
446.111,98, oltre interessi, emesso in favore di Claas Financial Service, e sottolineava che ai fini della verifica del requisito dell'indebitamento previsto dall'art. 1, co. 2, lett. C) L.F., era necessario considerare anche i crediti giudizialmente contestati.
Osservava che all'udienza del 25.09.2019 la difesa di aveva prodotto il Pt_1
verbale della causa n. 47459/17 vertente con la Claas Financial Service S.A. e aveva dedotto che “il debito è stato estinto prima della sentenza dichiarativa di
fallimento come da documenti 6 a b c” e aveva invocato l'art. 1526 c.c. Riteneva che la documentazione prodotta dal reclamante non comprovasse l'estinzione del debito prima della pronuncia di fallimento: dal verbale di udienza del 26.09.2019 della causa n. 47549/17 RG emergeva soltanto che i tre beni concessi in leasing erano stati venduti per un importo complessivo di euro
328.000,00 Iva esclusa;
dal verbale del 18.01.2018 (doc. 6a) della diversa causa di opposizione a precetto per riconsegna dei predetti beni, risultava che la difesa di aveva dichiarato che l'esecuzione si era conclusa con il rilascio dei Pt_1
predetti beni;
il doc. 6b) era il verbale dal quale risultava che la predetta causa era stata cancellata dal ruolo il 12.04.2018; il doc. 6c) era il verbale di consegna dei beni mobili del 20.12.2017.
Rilevava che la vendita dei beni concessi in leasing non operava un effetto estintivo automatico sul credito per canoni scaduti e a scadere, competendo al giudice solo il potere, ai sensi dell'art. 1526 cc, di ridurre la penale, pari all'intero ammontare del finanziamento, prevista per l'ipotesi di risoluzione del contratto di leasing in caso di inadempimento, e precisava che anche il meccanismo dell'art. 1526 cc, invocato dal debitore, comportava comunque il diritto del concedente ad ottenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Aggiungeva che anche l'art. 1 della legge n. 124/17, entrata in vigore il 29 agosto
2017, prevedeva che, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente avesse diritto alla restituzione del bene e fosse tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l'opzione finale di acquisto e le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione, fermo restando il residuo credito del concedente quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene fosse inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore.
Riteneva, pertanto, che difettassero elementi certi in ordine alla asserita estinzione, prima della pronuncia di fallimento, del debito nei confronti di Claas
Financial Services S.A., il cui ammontare già di per sé solo era sufficiente a determinare, insieme ai debiti verso le istanti, il superamento della soglia di fallibilità.
Proponeva ricorso per la cassazione della sentenza il sulla base di tre Pt_1
motivi; resistevano con separati controricorsi ed CP_1 Controparte_1
[...]
Con ordinanza n. 20671 del 16.5.2024, pubblicata il 25.7.2024, la Corte
accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, e cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa a questa
Corte in diversa composizione, per decidere anche sulle spese.
La Suprema Corte rilevava che <la contestazione del credito, come non
impedisce, di per sé, la sua inclusione nel complessivo indebitamento, così non
risulta del tutto irrilevante ai fini del computo dello stesso, ove le ragioni addotte
dal debitore appaiono giustificarla. Pertanto, in assenza di un definitivo
accertamento del credito in sede giudiziale, è affidato al giudice investito
dell'istanza di fallimento un accertamento incidentale, che non pregiudica
l'esito della controversia di merito, all'esclusivo scopo di verificare se il credito
contestato vada o meno considerato, e (in caso di risposta affermativa) in quale
misura, al fine della quantificazione dell'indebitamento complessivo del
. Affermava che la Corte di appello non avrebbe pertanto dovuto Parte_2
limitarsi <ad escludere che il debito di verso Claas Financial Services Pt_1 si fosse estinto prima della dichiarazione di fallimento>>, ma avrebbe dovuto
<anche valutare se lo stesso si fosse ridotto al momento della dichiarazione di
insolvenza, a seguito della vendita dei beni concessi in leasing, stabilendone la
misura da considerare al fine del computo del complessivo indebitamento
dell'odierno ricorrente>> ed <accertare se i presupposti della risoluzione si
fossero verificati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n.
124, al fine di stabilire se il contratto di leasing stipulato da fosse Pt_1
regolato dall'art. 1526 cod.civ. o dalla normativa di nuovo conio>>. Rilevava
che quest'ultima normativa prevedeva espressamente che il prezzo di vendita fosse computato a favore dell'utilizzatore, mentre, in caso di applicazione dell'art. 1526 c.c., il giudice doveva ridurre la penale secondo equità,
procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione o se già venduto, al valore conseguito, poi detraendo tale valore dalle somme dovuto dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo. Concludeva affermando che la corte distrettuale aveva <errato nel non
tenere conto del risultato della vendita al fine di quantificare il residuo debito
del verso la società di leasing, perché questi avrebbe avuto diritto o al Pt_1
conseguimento del ricavato (in caso di applicazione della l. n. 124/017) o
all'apprezzamento della sua richiesta di riduzione della penale contrattuale,
tramite la detrazione del valore di realizzo (in caso di applicazione dell'art.
1526 c.c.)>>.
All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di giudizio di rinvio il Collegio deve uniformarsi al principio di diritto esposto nella ordinanza della Suprema Corte, quale riportato testualmente nella parte espositiva.
In ossequio al predetto principio, dunque, il Collegio è tenuto a valutare la fondatezza delle ragioni della contestazione del credito ingiunto da Claas
Financial Service S.A., seppure secondo un accertamento meramente incidentale, da svolgere al solo scopo di verificare se il credito contestato possa essere considerato o meno, ed eventualmente in che misura, ai fini del computo dell'indebitamento rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per l'assoggettabilità al fallimento.
A questi fini la Suprema Corte ha cassato con rinvio affinché questo Collegio
provveda a valutare se il predetto credito si fosse ridotto al momento della dichiarazione di insolvenza a seguito della vendita dei beni concessi in leasing,
stabilendo la misura da considerare per il computo del complessivo indebitamento del nei confronti della società di leasing, a tal fine Pt_1
accertando se i presupposti della risoluzione si fossero verificati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017 n. 124 in modo da stabilire la normativa applicabile.
Tanto premesso e sotto quest'ultimo profilo rileva il Collegio che a pag. 38
dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del è riportato che la Pt_1
risoluzione di diritto del contratto di leasing risale a fine 2015; inoltre, come si legge nel verbale di consegna dei beni mobili concessi in leasing del 20.12.2017
(cfr. all. 6c prodotto dal , il decreto ingiuntivo n. 13056/17, emesso dal Pt_1
Tribunale di Milano su ricorso di Claas Financial Services S.A. con cui si intimava, proprio sul presupposto dell'avvenuta risoluzione, il pagamento dei canoni insoluti e della penale nonché la restituzione dei beni mobili concessi in leasing, porta la data del 5.5.2017, sicché appare certo che i presupposti della risoluzione si siano verificati anteriormente alla entrata in vigore della legge 124/2017 (agosto 2017), con conseguente sua inapplicabilità al caso in esame.
Trova, quindi, applicazione la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. per essersi i presupposti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing verificati prima dell'entrata in vigore della legge 124/2017.
Ne discende che, come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio,
<il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale
prevedendo, per il caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un
contratto di leasing traslativo, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate
pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della
proprietà (clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da
contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente
adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre
dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo
il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già
venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti)
e poi a detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente,
con diritto del primo all'eventuale residuo>>.
Ciò posto, con decreto ingiuntivo n. 13056/17, Claas Financial Service ha intimato al il pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale, Pt_1
pari “al pagamento della somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al
tasso ufficiale di sconto”, per l'importo di euro 446.111,98.
Risulta documentato (cfr. all. 6c, cit.) che i beni mobili oggetto dei contratti di leasing sono stati restituiti alla concedente in data 20.12.2017 e non è contestato che gli stessi siano stati successivamente da quest'ultima venduti ottenendo un ricavo di euro 328.000,00, e ciò anteriormente alla dichiarazione di fallimento
(30.12.2019). Appariva, dunque, giustificata la contestazione del mossa con l'atto di Pt_1
opposizione, volta ad ottenere la riduzione della penale, chiesta dalla Concedente
con il decreto ingiuntivo (cfr. doc. 7), tenuto conto del mantenimento della proprietà dei beni in capo alla società di leasing e del trattenimento dei canoni già corrisposti, che portava quest'ultima ad ottenere un profitto ben maggiore rispetto a quello che essa avrebbe conseguito in caso di regolare esecuzione del contratto. La penale avrebbe pertanto dovuto essere ridotta, detraendo dalla somma di euro 446.111,98 ancora dovuta dall'Utilizzatore, quanto ricavato dalla
Concedente dalla vendita dei beni, pari ad euro 328.000,00.
Il debito nei confronti di Claas Financial Service da conteggiare ai fini dell'accertamento del limite dimensionale di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), non era dunque pari all'importo di 446.111,98, bensì all'importo assai inferiore che residua una volta detratto il prezzo della vendita, che unitamente al debito nei confronti dei creditori istanti (euro 13.044,02 verso ed euro CP_1
92.643,61 verso e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Controparte_1
(euro 22.5586), risulta di gran lunga inferiore alla soglia di fallibilità relativa all'indebitamento , pari ad euro 500.000,00=.
Va, pertanto, escluso il superamento del requisito dimensionale di cui all'art. 1,
lett. c) L.F. (l'accertato mancato superamento degli altri due requisiti è coperto da giudicato).
Deve, quindi, ritenersi che il abbia fornito la prova del possesso Pt_1
congiunto di tutti e tre i requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, L.F., ai fini della esclusione dalla assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento.
La dichiarazione di fallimento va, dunque revocata.
Le spese di tutti i gradi del giudizio, del giudizio per cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle creditrici istanti, secondo i valori medi previsti dal DM 147/2022, complessità bassa.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, prima civile – sezione impresa, definitivamente decidendo nel presente giudizio di rinvio:
-revoca la dichiarazione di fallimento di pronunciata con Parte_1
sentenza del Tribunale di Cremona del 6.2.2019 n. 6/2019;
-condanna Controparte_4
[...]
al pagamento, in solido, delle spese in favore di che si Parte_1
liquidano:
-in euro 2905,00 per la dichiarazione di fallimento;
-in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 2428,00 per la fase introduttiva ed euro 3470,00, per il giudizio di reclamo;
-in euro 2336,00 per la fase di studio, euro 1969,00 per la fase introduttiva ed euro 1208,00 per la fase decisoria, per il giudizio davanti alla Corte di
Cassazione
-in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 2428,00 per la fase introduttiva ed euro 3470,00, per il presente giudizio di rinvio;
oltre contributo unificato ove corrisposto, spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e cpa.
Dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura della Cancelleria, ai soggetti indicati al comma dell'art. 18, comma dodicesimo, LF e sia pubblicata ai sensi dell'art. 17 LF.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Maura Mancini
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R.Gen. n. 995/2024
Dott. Maura Mancini Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.est
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 995/2024 R.G. promossa con ricorso in riassunzione depositato l'11.10.24 e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio
2025
d a
OGGETTO: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Riggio come da procura in calce al opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale Jonio
(art. 18) n. 54
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
Rappresentati e difesi dall'avv. Luca Mario Pederneschi del foro di Cremona per procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Cremona, via Angelo Morsenti n. 4
RESISTENTI
E contro
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
In punto: giudizio di rinvio da Cassazione 25.07.2024 n. 20671
CONCLUSIONI
PER Parte_1
Revocare il fallimento del Sig. già titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, emanando ogni conseguente provvedimento di legge;
Condannare i creditori istanti alla refusione delle spese del procedimento istruttorio prefallimentare, del giudizio di impugnazione, compreso quello di legittimità oltre rimborso forfettario, IVA e CAP.
PER AP E RE IO CP_1
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
respingere le domande tutte proposte con il ricorso in riassunzione ex art. 392
cpc di parte ricorrente, confermare la sentenza n.6/2019 del Tribunale di
Cremona – Sezione Fallimentare, confermare la sentenza emanata dalla Corte di
Appello di Brescia – Sezione Prima Civile – n.1842/2019 pubblicata in data
30/12/2019 nella causa R.G. 386/2019. Con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza dei creditori Controparte_3
ed il Tribunale di Cremona, con
[...] Controparte_1
sentenza n. 6/2019 del 6 febbraio 2019, dichiarava il fallimento di Pt_1
titolare dell'omonima impresa individuale, avente ad oggetto l'attività
[...] di lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale riteneva, con riferimento ai limiti dimensionali, che pur essendo l'attivo ed i ricavi lordi inferiori ai limiti di soglia di fallibilità, dalla documentazione prodotta emergeva invece una esposizione debitoria di superiore ad euro 500.000, poiché ai debiti nei confronti dei Pt_1
creditori istanti, ed rispettivamente di euro CP_1 Controparte_1
13.044,02 e di euro 96.747,82, occorreva considerare anche i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 59.746,82, nonché quello con riguardo alla Claas Agricoltura pari ad euro 309.697,40.
Proponeva reclamo ex art 18 L.F. il la Corte di appello di Brescia, con Pt_1
sentenza del 30.12.2019 n. 1802/2019, rigettava il reclamo confermando la sentenza impugnata e condannando il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore dei creditori istanti costituiti e al doppio del contributo unificato.
La Corte, esclusa la qualifica di imprenditore agricolo di e la conseguente Pt_1
esenzione da fallibilità e precisato che era incontestata l'entità dei debiti nei confronti dei creditori istanti, rilevava che lo stesso aveva riferito di avere Pt_1
promosso giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo di euro
446.111,98, oltre interessi, emesso in favore di Claas Financial Service, e sottolineava che ai fini della verifica del requisito dell'indebitamento previsto dall'art. 1, co. 2, lett. C) L.F., era necessario considerare anche i crediti giudizialmente contestati.
Osservava che all'udienza del 25.09.2019 la difesa di aveva prodotto il Pt_1
verbale della causa n. 47459/17 vertente con la Claas Financial Service S.A. e aveva dedotto che “il debito è stato estinto prima della sentenza dichiarativa di
fallimento come da documenti 6 a b c” e aveva invocato l'art. 1526 c.c. Riteneva che la documentazione prodotta dal reclamante non comprovasse l'estinzione del debito prima della pronuncia di fallimento: dal verbale di udienza del 26.09.2019 della causa n. 47549/17 RG emergeva soltanto che i tre beni concessi in leasing erano stati venduti per un importo complessivo di euro
328.000,00 Iva esclusa;
dal verbale del 18.01.2018 (doc. 6a) della diversa causa di opposizione a precetto per riconsegna dei predetti beni, risultava che la difesa di aveva dichiarato che l'esecuzione si era conclusa con il rilascio dei Pt_1
predetti beni;
il doc. 6b) era il verbale dal quale risultava che la predetta causa era stata cancellata dal ruolo il 12.04.2018; il doc. 6c) era il verbale di consegna dei beni mobili del 20.12.2017.
Rilevava che la vendita dei beni concessi in leasing non operava un effetto estintivo automatico sul credito per canoni scaduti e a scadere, competendo al giudice solo il potere, ai sensi dell'art. 1526 cc, di ridurre la penale, pari all'intero ammontare del finanziamento, prevista per l'ipotesi di risoluzione del contratto di leasing in caso di inadempimento, e precisava che anche il meccanismo dell'art. 1526 cc, invocato dal debitore, comportava comunque il diritto del concedente ad ottenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Aggiungeva che anche l'art. 1 della legge n. 124/17, entrata in vigore il 29 agosto
2017, prevedeva che, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente avesse diritto alla restituzione del bene e fosse tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l'opzione finale di acquisto e le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione, fermo restando il residuo credito del concedente quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene fosse inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore.
Riteneva, pertanto, che difettassero elementi certi in ordine alla asserita estinzione, prima della pronuncia di fallimento, del debito nei confronti di Claas
Financial Services S.A., il cui ammontare già di per sé solo era sufficiente a determinare, insieme ai debiti verso le istanti, il superamento della soglia di fallibilità.
Proponeva ricorso per la cassazione della sentenza il sulla base di tre Pt_1
motivi; resistevano con separati controricorsi ed CP_1 Controparte_1
[...]
Con ordinanza n. 20671 del 16.5.2024, pubblicata il 25.7.2024, la Corte
accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, e cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa a questa
Corte in diversa composizione, per decidere anche sulle spese.
La Suprema Corte rilevava che <la contestazione del credito, come non
impedisce, di per sé, la sua inclusione nel complessivo indebitamento, così non
risulta del tutto irrilevante ai fini del computo dello stesso, ove le ragioni addotte
dal debitore appaiono giustificarla. Pertanto, in assenza di un definitivo
accertamento del credito in sede giudiziale, è affidato al giudice investito
dell'istanza di fallimento un accertamento incidentale, che non pregiudica
l'esito della controversia di merito, all'esclusivo scopo di verificare se il credito
contestato vada o meno considerato, e (in caso di risposta affermativa) in quale
misura, al fine della quantificazione dell'indebitamento complessivo del
. Affermava che la Corte di appello non avrebbe pertanto dovuto Parte_2
limitarsi <ad escludere che il debito di verso Claas Financial Services Pt_1 si fosse estinto prima della dichiarazione di fallimento>>, ma avrebbe dovuto
<anche valutare se lo stesso si fosse ridotto al momento della dichiarazione di
insolvenza, a seguito della vendita dei beni concessi in leasing, stabilendone la
misura da considerare al fine del computo del complessivo indebitamento
dell'odierno ricorrente>> ed <accertare se i presupposti della risoluzione si
fossero verificati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n.
124, al fine di stabilire se il contratto di leasing stipulato da fosse Pt_1
regolato dall'art. 1526 cod.civ. o dalla normativa di nuovo conio>>. Rilevava
che quest'ultima normativa prevedeva espressamente che il prezzo di vendita fosse computato a favore dell'utilizzatore, mentre, in caso di applicazione dell'art. 1526 c.c., il giudice doveva ridurre la penale secondo equità,
procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione o se già venduto, al valore conseguito, poi detraendo tale valore dalle somme dovuto dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo. Concludeva affermando che la corte distrettuale aveva <errato nel non
tenere conto del risultato della vendita al fine di quantificare il residuo debito
del verso la società di leasing, perché questi avrebbe avuto diritto o al Pt_1
conseguimento del ricavato (in caso di applicazione della l. n. 124/017) o
all'apprezzamento della sua richiesta di riduzione della penale contrattuale,
tramite la detrazione del valore di realizzo (in caso di applicazione dell'art.
1526 c.c.)>>.
All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di giudizio di rinvio il Collegio deve uniformarsi al principio di diritto esposto nella ordinanza della Suprema Corte, quale riportato testualmente nella parte espositiva.
In ossequio al predetto principio, dunque, il Collegio è tenuto a valutare la fondatezza delle ragioni della contestazione del credito ingiunto da Claas
Financial Service S.A., seppure secondo un accertamento meramente incidentale, da svolgere al solo scopo di verificare se il credito contestato possa essere considerato o meno, ed eventualmente in che misura, ai fini del computo dell'indebitamento rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per l'assoggettabilità al fallimento.
A questi fini la Suprema Corte ha cassato con rinvio affinché questo Collegio
provveda a valutare se il predetto credito si fosse ridotto al momento della dichiarazione di insolvenza a seguito della vendita dei beni concessi in leasing,
stabilendo la misura da considerare per il computo del complessivo indebitamento del nei confronti della società di leasing, a tal fine Pt_1
accertando se i presupposti della risoluzione si fossero verificati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017 n. 124 in modo da stabilire la normativa applicabile.
Tanto premesso e sotto quest'ultimo profilo rileva il Collegio che a pag. 38
dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del è riportato che la Pt_1
risoluzione di diritto del contratto di leasing risale a fine 2015; inoltre, come si legge nel verbale di consegna dei beni mobili concessi in leasing del 20.12.2017
(cfr. all. 6c prodotto dal , il decreto ingiuntivo n. 13056/17, emesso dal Pt_1
Tribunale di Milano su ricorso di Claas Financial Services S.A. con cui si intimava, proprio sul presupposto dell'avvenuta risoluzione, il pagamento dei canoni insoluti e della penale nonché la restituzione dei beni mobili concessi in leasing, porta la data del 5.5.2017, sicché appare certo che i presupposti della risoluzione si siano verificati anteriormente alla entrata in vigore della legge 124/2017 (agosto 2017), con conseguente sua inapplicabilità al caso in esame.
Trova, quindi, applicazione la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. per essersi i presupposti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing verificati prima dell'entrata in vigore della legge 124/2017.
Ne discende che, come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio,
<il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale
prevedendo, per il caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un
contratto di leasing traslativo, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate
pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della
proprietà (clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da
contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente
adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre
dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo
il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già
venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti)
e poi a detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente,
con diritto del primo all'eventuale residuo>>.
Ciò posto, con decreto ingiuntivo n. 13056/17, Claas Financial Service ha intimato al il pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale, Pt_1
pari “al pagamento della somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al
tasso ufficiale di sconto”, per l'importo di euro 446.111,98.
Risulta documentato (cfr. all. 6c, cit.) che i beni mobili oggetto dei contratti di leasing sono stati restituiti alla concedente in data 20.12.2017 e non è contestato che gli stessi siano stati successivamente da quest'ultima venduti ottenendo un ricavo di euro 328.000,00, e ciò anteriormente alla dichiarazione di fallimento
(30.12.2019). Appariva, dunque, giustificata la contestazione del mossa con l'atto di Pt_1
opposizione, volta ad ottenere la riduzione della penale, chiesta dalla Concedente
con il decreto ingiuntivo (cfr. doc. 7), tenuto conto del mantenimento della proprietà dei beni in capo alla società di leasing e del trattenimento dei canoni già corrisposti, che portava quest'ultima ad ottenere un profitto ben maggiore rispetto a quello che essa avrebbe conseguito in caso di regolare esecuzione del contratto. La penale avrebbe pertanto dovuto essere ridotta, detraendo dalla somma di euro 446.111,98 ancora dovuta dall'Utilizzatore, quanto ricavato dalla
Concedente dalla vendita dei beni, pari ad euro 328.000,00.
Il debito nei confronti di Claas Financial Service da conteggiare ai fini dell'accertamento del limite dimensionale di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), non era dunque pari all'importo di 446.111,98, bensì all'importo assai inferiore che residua una volta detratto il prezzo della vendita, che unitamente al debito nei confronti dei creditori istanti (euro 13.044,02 verso ed euro CP_1
92.643,61 verso e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Controparte_1
(euro 22.5586), risulta di gran lunga inferiore alla soglia di fallibilità relativa all'indebitamento , pari ad euro 500.000,00=.
Va, pertanto, escluso il superamento del requisito dimensionale di cui all'art. 1,
lett. c) L.F. (l'accertato mancato superamento degli altri due requisiti è coperto da giudicato).
Deve, quindi, ritenersi che il abbia fornito la prova del possesso Pt_1
congiunto di tutti e tre i requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, L.F., ai fini della esclusione dalla assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento.
La dichiarazione di fallimento va, dunque revocata.
Le spese di tutti i gradi del giudizio, del giudizio per cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle creditrici istanti, secondo i valori medi previsti dal DM 147/2022, complessità bassa.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, prima civile – sezione impresa, definitivamente decidendo nel presente giudizio di rinvio:
-revoca la dichiarazione di fallimento di pronunciata con Parte_1
sentenza del Tribunale di Cremona del 6.2.2019 n. 6/2019;
-condanna Controparte_4
[...]
al pagamento, in solido, delle spese in favore di che si Parte_1
liquidano:
-in euro 2905,00 per la dichiarazione di fallimento;
-in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 2428,00 per la fase introduttiva ed euro 3470,00, per il giudizio di reclamo;
-in euro 2336,00 per la fase di studio, euro 1969,00 per la fase introduttiva ed euro 1208,00 per la fase decisoria, per il giudizio davanti alla Corte di
Cassazione
-in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 2428,00 per la fase introduttiva ed euro 3470,00, per il presente giudizio di rinvio;
oltre contributo unificato ove corrisposto, spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e cpa.
Dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura della Cancelleria, ai soggetti indicati al comma dell'art. 18, comma dodicesimo, LF e sia pubblicata ai sensi dell'art. 17 LF.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Maura Mancini