Ordinanza cautelare 5 agosto 2024
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/12/2025, n. 22269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22269 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07326/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7326 del 2024, proposto da
Istituto Italiano per l’Industria Culturale – SI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Malossini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Università AT del Sacro Cuore, Ptsclas S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto direttoriale n. 2154 del 05.06.2024 (DG-CA [05/06/2024] Decreto n. 2154), pubblicato il 5 giugno 2024, con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero delle Cultura ha approvato la graduatoria comunicata dagli esperti, relativa al procedimento per la concessione di un contributo per attività di realizzazione della “valutazione di impatto” economico, industriale ed occupazionale delle misure previste dalla legge 14 novembre 2016 n. 220 per l’anno 2024, ed ha ammesso al contributo il costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Imprese composto da UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE e da PTSCLAS S.p.a. (d’ora in poi anche solo RTI AT), non assegnandolo quindi alla costituenda Associazione Temporanea di Scopo tra UL e Università degli Studi di Roma “Sapienza” (d’ora in poi anche solo ATS UL) (doc. 1);
- della predetta graduatoria per l’assegnazione del contributo ad “ attività di realizzazione della valutazione di impatto economico, industriale ed occupazionale delle misure previste dalla legge 14 novembre 2016 n. 220 ” per l’anno 2024 in cui la candidatura della costituenda ATS UL - Università degli Studi di Roma “Sapienza” è risultata al secondo posto con punteggio totale di 66,40, a fronte del punteggio di 69,40 totalizzato dal vincitore costituendo RTI Università AT del Sacro Cuore - PTSCLAS S.p.a.;
- dell’esito del procedimento selettivo afferente la linea di intervento “ contributo ad attività di realizzazione della valutazione di impatto economico, industriale ed occupazionale delle misure previste dalla legge 14 novembre 2016 n. 220 ” per l’anno 2024;
- del Bando per la concessione di un contributo, per l’anno 2024, ad attività di realizzazione della “ valutazione di impatto economico, industriale ed occupazionale delle misure previste dalla legge 14 novembre 2016 n. 220 ” e del relativo decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero delle Cultura n 1733 di data 30 aprile 2024, pubblicato in pari data (doc. 2), con cui detto bando è stato emanato;
- del Decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero delle Cultura n. 1974 del 22 maggio 2024 di nomina dei componenti della “Commissione di valutazione” prevista dal citato bando;
- dei verbali di gara della Commissione di esperti afferenti la procedura selettiva de quo , ed in particolare dei verbali delle riunioni del 28 maggio 2024 (doc. 3) e del 31 maggio 2024 (doc. 4), in cui gli esperti hanno valutato le proposte progettuali con il relativo piano dei costi e hanno stilato la graduatoria, documenti richiesti con istanza di accesso agli atti in data 6 giugno 2024 e messi a disposizione della ricorrente soltanto in data 1° luglio 2024;
- per quanto occorrer possa, del D.M. 31 luglio 2017 n. 341 del MIBACT recante “ Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ” e sue successive modificazioni;
- di ogni alto atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati;
nonché per la condanna della P.A. resistente a concedere alla costituenda associazione temporanea di scopo composta dalla ricorrente UL e dall’Università degli Studi di Roma “Sapienza” il contributo per l’anno 2024 relativo alla attività di realizzazione della “ valutazione di impatto economico, industriale ed occupazionale delle misure previste dalla legge 14 novembre 2016 n. 220 ” ovvero, in subordine, a procedere al riesame delle candidature e dell’esito della gara e/o alla riedizione della stessa, ovvero in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. LU ED RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 4 luglio 2025 e depositato il 5 luglio 2025, l’Istituto italiano per l’industria culturale (SI) ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a tre motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Sulla mancata applicazione normativa sugli appalti pubblici - Mancato rispetto del principio rotazione – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023 - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti – Manifesta irragionevolezza – Sviamento di potere - Insufficienza della motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ”), si deduce che la procedura di selezione per cui è causa, relativa alla concessione di “un contributo ad attività di realizzazione della valutazione di impatto economico, industriale ed occupazionale delle misure previste dalla legge 14 novembre 2016 n. 220”, avrebbe dovuto essere disciplinata dal D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto e non già di contributo.
1.1.1. In forza di tale premessa, l’amministrazione, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe illegittimamente omesso di (i) applicare l’art. 49 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (principio di rotazione); (ii) stabilire e giustificare il criterio di aggiudicazione prescelto, tra quelli previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 36/2023; (iii) prevedere nel bando e in seguito applicare la procedura di verifica della anomalia delle offerte.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Contraddittorietà nella attribuzione dei punteggi – Eccesso di potere per difetto dei presupposti - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti - Manifesta irragionevolezza – Sviamento di potere - Contraddittorietà – Disparità di trattamento – Insufficienza della motivazione – Violazione e/o falsa applicazione del DM 341 del 31 luglio 2017 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ”), si allega l’irragionevolezza e l’illogicità della valutazione effettuata dalla Commissione, in quanto “ la qualità del progetto dell’ATS UL in una categoria (quella B) è stata ritenuta di gran lunga superiore a quella dell’RTI AT (tanto da farle rimontare il minor punteggio per il maggior prezzo proposto), mentre nell’altra (la categoria A) è stata valutata in maniera diametralmente opposta, ritenendola nel complesso di minor pregio ” (così il ricorso a p. 15).
1.3. Con il terzo (rubricato “ Mancanza di un sistema di valutazione definito e mancanza di una motivazione espressa - Eccesso di potere per difetto dei presupposti - Difetto di istruttoria - Manifesta irragionevolezza – Sviamento di potere – Insufficienza della motivazione – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione ”), si lamenta che nel procedimento di valutazione oggetto di causa non sarebbero stati predeterminati dei sub-criteri di valutazione, con particolare riferimento alla categoria B), avente ad oggetto il “ piano costi rapportato alla qualità del prezzo ”.
2. L’amministrazione si è costituita in resistenza il 9 luglio 2024.
3. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 3591/2024, emessa all’esito della camera di consiglio del 1° agosto 2024.
4. All’udienza pubblica del 23 luglio 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.
1.1. L’art. 10, comma 1, lett. m) e l’art. 27, comma 1, lett. h) della L. 220/2016 prevedono, rispettivamente, che “ il Ministero […] svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d’impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo ” e che, “ a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: […] sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo ”.
1.2. In attuazione del richiamato articolo 27 (e segnatamente del suo comma 4, ai sensi del quale “ Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare ”) è stato emanato il D.M. 31 luglio 2017, n. 341, recante “ Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ”, il quale, all’art. 3, comma 1, lett. f) vigente ratione temporis dispone che: “ Il Ministero concede contributi, secondo le modalità previste nel presente decreto e come ulteriormente specificate in appositi bandi emanati dalla DG Cinema e audiovisivo, ove previsti, per favorire le seguenti attività e iniziative, con particolare riferimento a quelle volte a incentivare la fruizione di contenuti cinematografici e audiovisivi in Italia e all’estero nonché la valorizzazione e la diffusione dell’identità culturale italiana attraverso il cinema e l’audiovisivo: […] f) ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, ovvero finalizzate alla crescita, economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo nonché realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016, o di supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo ”.
1.3. Prevedeva, infine, la L. 220/2016, all’art. 12, comma 6, nella versione vigente al momento dei fatti per cui è causa (e dunque anteriore alle modifiche apportate con la L. 207/2024), che “ il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari ”.
1.4. L’assunto di parte ricorrente (cfr., da ultimo, p. 6 della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata l’11 luglio 2025) è che la fattispecie disciplinata dal richiamato art. 12 non possa ricondursi a quella presa a riferimento dall’art. 27, comma 1, lett. h), posto che la prima riguarderebbe competenze istituzionali dell’ente (nel caso di specie “esternalizzate”, e dunque integranti un’ipotesi di appalto), mentre la seconda “ iniziative proposte dal soggetto privato alla PA, con richiesta di contributo pubblico ”.
1.5. Tale prospettazione non persuade, se non altro per l’utilizzo di identica terminologia da parte delle due richiamate disposizioni (ossia l’art. 27, comma 1, lett. h) e l’art. 12, comma 6, della L. 221/2016, che si riferiscono entrambe all’impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla L. 220/2016), che conduce, coerentemente, a concludere che l’oggetto del contributo disciplinato dall’art. 27, anche per quanto riguarda la disciplina del procedimento, ben può coincidere con l’attività di predisposizione della relazione annuale prevista dall’art. 12.
1.6. Ritiene, pertanto, il Collegio che, avendo l’amministrazione, attraverso l’emanazione del bando di cui al decreto direttoriale n. 1733/2024, disciplinante le modalità di “ concessione di un contributo, per l’anno 2024, per la realizzazione di una valutazione d’impatto delle politiche pubbliche nel settore cinematografico ed audiovisivo riferite alle attività svolte nel 2023 ”, conformato il proprio operato al dato normativo di fonte primaria appena richiamato, non sussista il denunciato vizio di violazione di legge derivante dalla mancata applicazione del D.Lgs. 36/2023.
1.7. In ogni caso, anche a voler ritenere che ci si trovi di fronte a un “ appalto di forniture o servizi ” (cfr. p. 11 del ricorso), nondimeno non risulterebbero violate le disposizioni del codice dei contratti pubblici invocate da parte ricorrente.
1.7.1. Anche nel vigore del nuovo codice, va infatti affermato che il principio di rotazione delle imprese partecipanti ad una gara non è applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2025, n. 366 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 18 giugno 2025, n. 1926), dovendosi al contempo evidenziare come nessuna limitazione sia imposta dall’art. 3 del bando di cui al doc. 2 allegato al ricorso.
1.7.2. Quanto al criterio di aggiudicazione, va evidenziato che l’amministrazione ha predeterminato criteri e sub-criteri di tipo qualitativo (come elencati nelle cinque sottovoci del criterio A, denominato “ Strategia complessiva e qualità dell’offerta, dell’approccio metodologico e del piano di lavoro ”, che qui di seguito si riportano: “ 1) Adeguatezza della proposta in termini di coerenza con gli obiettivi dell’incarico e coerenza della tempistica di realizzazione; 2) Esperienze di studio e analisi pregresse e/o precedenti pubblicazioni del proponente relativi al settore cinematografico, audiovisivo o delle industrie culturali e creative e alla valutazione di impatto di politiche pubbliche; 3) Qualità professionali del gruppo di lavoro proposto in termini di competenze sulla base delle esperienze descritte nei CV allegati alla offerta tecnica proposta; 4) Adeguatezza ed efficacia dell’impianto metodologico e degli strumenti finalizzati all’acquisizione e all’elaborazione dei dati, anche economico-finanziari; 5) Efficacia del piano di lavoro, con particolare riferimento: -ai meccanismi di controllo della corretta esecuzione economico-finanziaria del progetto; -ai meccanismi di controllo del rispetto del cronoprogramma (strumenti di project management e relativo sistema di coordinamento con l’Amministrazione) ”, nonché nel criterio B, denominato “ Piano dei costi, ivi inclusa l’IVA se applicata, rapportato alla qualità del progetto ”) coerentemente con le indicazioni provenienti dall’art. 108 del D.lgs. 36/2023 relativamente al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo cui “ La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici ”.
1.7.2.1. Va a questo proposito rammentato che la scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis , e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta: cfr., con riferimento al codice previgente, ma stabilendo principi che non appaiono superati a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023: Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602.
1.7.2.2. Parte ricorrente, per un verso, non ha svolto specifiche censure in ordine all’individuazione dei subcriteri di cui alla lettera A, e al relativo valore ponderale (cfr., su questo aspetto, quanto si dirà infra nell’esame del terzo mezzo), e, per l’altro verso, in relazione al criterio di cui alla lettera B, si è limitata a dolersi di una “anomala ibridazione” tra offerta tecnica ed economica, senza tuttavia provare, anche tenuto conto di quanto si dirà nello scrutinio del secondo e del terzo motivo, che le scelte dell’amministrazione abbiano condotto a esiti contrassegnati da macroscopica illogicità o irragionevolezza.
1.7.3. Il mero dato quantitativo della differenza tra il ribasso proposto dalla ricorrente e quello viceversa oggetto dell’offerta della controinteressata non prova, anche tenuto conto di quanto si dirà subito nel prosieguo al paragrafo 1.8, la sussistenza degli “elementi specifici” che possano portare a concludere per la manifesta illogicità della decisione implicita dell’amministrazione resistente di non instaurare il subprocedimento di verifica della non anomalia dell’offerta dell'aggiudicataria (indipendentemente dal fatto della sua mancata previsione nel bando per cui è causa), tenuto conto dell’amplissima discrezionalità riconosciuta, in siffatte ipotesi, alla stazione appaltante (cfr., tra le tante, T.A.R. Toscana, Sez. IV, 18 gennaio 2025, n. 79).
1.8. A questo riguardo, va evidenziato che parte ricorrente non ha proposto, in relazione ai contenuti oscurati della proposta progettuale avversaria (cfr. doc. 7.2 allegato al ricorso) – e in vista della proposizione di eventuali censure di tipo comparativo, aventi ad oggetto l’offerta avversaria – una specifica istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. (con cui doveva in ogni caso essere gravato il provvedimento dell’amministrazione prodotto sub doc. 7.1 allegato al ricorso, non indicato nell’epigrafe del ricorso), ma una mera istanza istruttoria (cfr. p. 23 del ricorso), peraltro non riproposta in sede di memoria ex art. 73 c.p.a., la quale, anche in ragione del suo carattere esplorativo, deve essere respinta.
2. Con il secondo mezzo, parte ricorrente, premettendo di aver conseguito il punteggio complessivo di 53,60 in relazione al criterio A e di 12,80 in relazione al criterio B (a fronte delle votazioni di 57,40 e di 12,00, riportate, per i suddetti criteri, dalla controinteressata) deduce che se la qualità complessiva del progetto dell’ATS UL è stata valutata in maniera nettamente migliore nella categoria B, “ tanto da far sì che quest’ultima rimontasse nel punteggio la netta differenza di prezzo offerto (127.155 euro contro 105.000) finanche a prevalere con un punteggio di 12,80 a 12.00 ”, “ nella categoria A) il punteggio attribuito all’ATS SI [è] illegittimo ed illogico, in quanto non poteva essere certamente inferiore a quello dell’RTI AT, proprio perché si riferiva sempre alla qualità del progetto ” (così, p. 14 del ricorso).
2.1. La doglianza non è meritevole di accoglimento.
2.1.1. Si osserva, a questo proposito, che il criterio sub B è una variabile dipendente che mette in rapporto la qualità dei servizi offerti con il loro prezzo, mentre il criterio sub A valuta ex se la qualità del detto servizio, in relazione ai cinque distinti parametri sopra riportati al paragrafo 1.7.2.
2.1.2. Si ritiene che un prezzo maggiore può risultare più che adeguato rispetto ai servizi in concreto offerti (conducendo, come avvenuto nel caso di specie, a un punteggio maggiore per il criterio B in favore dell’odierna ricorrente), senza che detti servizi debbano essere necessariamente migliori, da un punto di vista qualitativo, rispetto a quelli, proposti ad un prezzo inferiore, dalla controinteressata.
2.1.2.1. In sostanza, deve ritenersi che parte ricorrente si sia limitata a proporre un automatismo non condivisibile, alla stregua del quale a una maggiore votazione per il criterio B, deve necessariamente conseguirne una del pari superiore anche per il criterio A, che, ove accolto, finirebbe per vanificare, in radice, e senza valide giustificazioni, la stessa previsione della distinzione tra i detti criteri prevista nella lex specialis .
3. Il terzo mezzo non è fondato.
3.1. Nel caso in esame, il punteggio massimo astrattamente riconoscibile era pari a 100, di cui 80 attribuiti al criterio A (e assegnati, all’interno di questo, in ragione di 15 a subcriterio, ad eccezione del primo, per il quale i commissari disponevano di 20 punti) e 20 al criterio B.
3.2. Per quanto già evidenziato supra al paragrafo 1.7.2, ogni subcriterio è specificato per indicatori e descrittori su una scala numerica di riferimento (da 0 a 15, ovvero da 0 a 20): ne deriva, in primis , che non può ritenersi pertinente il richiamo, contenuto a p. 17 del ricorso, a precedenti pronunce di questa Sezione, in particolare la n. 2852/2021, con cui si è viceversa rilevata l’illegittimità dell’individuazione di sotto-criteri senza che fosse contestualmente operata la precisazione dei relativi pesi di ciascuno di essi, con predeterminazione del punteggio globalmente attribuibile solo per il criterio generale considerato.
3.3. In ogni caso, il criterio sub A è stato suddiviso, per quanto si è già osservato, in cinque subcriteri, dei quali parte ricorrente si è limitata a lamentare la genericità (peraltro prendendone a riferimento solo uno, e soffermandosi solo sulla sua denominazione, senza muovere censure più dettagliate sul piano dei contenuti), che, in difetto di più circostanziate deduzioni, debbono ritenersi rivolti a valutare specifici aspetti dell’offerta, mentre la ridotta incidenza numerica del criterio sub B (20 punti su 100) e il suo circoscritto oggetto (rapporto qualità-prezzo) non consente di ritenere, al contrario di quanto opinato in ricorso, che fosse necessaria una sua ulteriore scomposizione in subcriteri.
3.4. In ragione delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la Commissione ha reso compiutamente ricostruibile il percorso seguito nell’attribuzione del voto, in aderenza al principio di trasparenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395), nonché della consolidata giurisprudenza secondo cui il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, laddove la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto; così che solo se – a differenza di quanto accaduto nel caso in esame – mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2023, n.4188; Sez. V, 12 gennaio 2023, n.409; Sez. IV, 2 settembre 2021, n.6201).
3.5. Quanto alla ritenuta “implausibilità” dell’unanimità con cui la Commissione ha attribuito i punteggi (indicativa di una “ evidente assenza di un confronto dialettico verbalizzato ”: così, da ultimo, p. 11 della memoria ex art. 73 di parte ricorrente), va rammentato – al di là della sufficienza della sola attribuzione numerica del punteggio a dare evidenza della motivazione – che, in assenza di una norma specifica che imponga la verbalizzazione delle singole valutazioni dei componenti della commissione esaminatrice, la votazione complessivamente attribuita costituisce espressione della volontà collegiale, la cui unanimità deve essere presunta tutte le volte in cui non vi sia una espressa manifestazione di dissenso da parte di taluno dei commissari, con il logico corollario che non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della commissione (così, in tema di pubblici concorsi, ma affermando principi che si ritengono del pari applicabili alla presente fattispecie, Cons. Stato, Sez. I, parere 27 marzo 2025, n. 259).
4. L’infondatezza delle censure proposte con i tre mezzi di gravame appena esaminati comporta altresì il rigetto della proposta domanda risarcitoria.
5. In ragione della complessità e della novità delle questioni oggetto di causa, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR TO YR, Presidente FF
Virginia Giorgini, Referendario
LU ED RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU ED RA | FR TO YR |
IL SEGRETARIO