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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6308 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Statzu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Statzu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 4 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I minori verranno affidati ad entrambi i genitori e vivranno con il padre, mentre la madre potrà vederli ed averli con sé quando vorrà, previo accordo con il
IGnor e secondo le esigenze scolastiche dei bambini. Pt_1
3) La madre potrà, comunque, tenere con sé i minori tre giorni alla settimana
(lunedì, mercoledì e venerdì), quando staranno con il padre per il fine settimana, due giorni (martedì e giovedì), quando il fine settimana sarà di spettanza della
IG.ra . CP_1
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge, e da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese oltre all'intero assegno unico che dovesse spettare ai ricorrenti.
5) Il IGnor parteciperà, nella misura del 70%, alle spese Parte_1 straordinarie previamente concordate quali, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: scolastiche: di iscrizioni e rette di scuole private, libri di testo e materiale didattico richiesto dalla scuola ivi compreso l'acquisto e la manutenzione di strumenti musicali, corredo scolastico di inizio d'anno e acquisto di cancelleria, trasporto pubblico, di iscrizioni e rette di università, spese per alloggi nel caso di università fuori sede sia pubbliche che private, per ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, per regali ad amici e/o compagni di scuola dei minori, per ogni attività o necessità dei minori che, anche se non espressamente indicate, siano oggetto di accordi tra le parti in base alle esigenze dei figli ed alle possibilità economiche degli stessi genitori;
sportive: per l'iscrizione, per
Pag. 2 di 4 eventuali certificati per svolgere attività sportiva, per l'attrezzatura e quanto necessario per l'attività anche agonistica;
medico sanitarie: nelle quali dovranno essere ricomprese tutte quelle non supportate dal SSN, i tickets sanitari, spese per interventi chirurgici, oculistiche, spese di degenza per interventi presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, eventuali cicli di psicoterapia e logopedia o altro.
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i coniugi, sempre che non rivestano il carattere di necessità e/o urgenza e, in tale caso, la spesa dovrà essere tempestivamente documentata prima del rimborso.
Le spese straordinarie, se anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate dall'altro nella quota di spettanza entro il mese successivo, previa esibizione e consegna di copia della fattura e/o ricevuta di spesa.
6) Le parti concordano, che la casa familiare, sita in Sinnai nella Via Leonardo Da
Vinci n. 26/B, con relative pertinenze ed accessori e tutto il mobilio ivi presente, sulla quale sussiste il mutuo fondiario stipulato dai coniugi il 29.03.2021 e pagato integralmente dal IGnor , attualmente di proprietà di Parte_1 entrambi i ricorrenti per la quota del 50%, venga assegnata, unitamente agli arredi, al signor Pt_1
7) I ricorrenti intendono definire i reciproci rapporti patrimoniali nel seguente modo:
a) La IG.ra si obbliga a trasferire al IG. , che Controparte_1 Parte_1 accetta, il 50% della proprietà della casa coniugale sita in Sinnai nella via
Leonardo Da Vinci n. 28/B, distinta al Catasto Fabbricati al F. 45 particella
1757, subalterno 1, Categoria A/2 Classe 6, vani 6 superficie 125 mq.
La signora riconosce che tutte le somme relative all'acquisto del CP_1 predetto immobile sono state versate dal IGnor il quale con il Parte_1 presente atto si impegna ad estinguere il mutuo contratto con il Banco di
Sardegna il 29.03.2021.
La cessione viene fatta a corpo e non a misura con quanto la arreda, con tutte le pertinenze ed accessori, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente.
b) La si obbliga, altresì, a trasferire al IG. , che accetta, CP_1 Parte_1 la piena proprietà dell'immobile ad uso cantina di mq 7 sito nel comune di
Sinnai, distinto al Catasto Urbano al F. 43, mappale 3060, subalterno 16,
Categoria C2, Classe 8.
c) La IG.ra , già socia al 50% della società Lamood Store di UR TZ CP_1
e AN Di Vicino s.n.c., con sede in Sinnai nella via Trieste n. 28, P. IVA
, si obbliga a cedere al IG. , che accetta, le quote P.IVA_1 Parte_1 di cui è titolare rinunciando parimenti a proseguire nell'attività all'interno della
Pag. 3 di 4 stessa e riconoscendo che tutte le somme occorse per la costituzione e l'allestimento del negozio sono state corrisposte dal IGnor . Parte_1
La sede della società permarrà in Sinnai, Via Trieste n. 28.
d) Il IGnor si obbliga a trasferire ai figli, al compimento del loro Parte_1 diciottesimo anno, la nuda proprietà della casa coniugale riservandosi, vita natural durante, sugli stessi l'usufrutto.
e) Le parti si impegnano a stipulare gli atti notarili aventi ad oggetto le suindicate cessioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione della omologa, presso un notaio di fiducia del IG. concordando che i costi dei predetti atti saranno a totale Pt_1 carico del medesimo.
Al riguardo le parti chiedono, sin d'ora, l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista dell'art. 19 L.
74/87 e successive modifiche con la precisazione che gli accordi di cui al presente verbale costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
8) Le parti, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento scambiandosi, altresì, il consenso all'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6308 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Statzu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Statzu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 4 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I minori verranno affidati ad entrambi i genitori e vivranno con il padre, mentre la madre potrà vederli ed averli con sé quando vorrà, previo accordo con il
IGnor e secondo le esigenze scolastiche dei bambini. Pt_1
3) La madre potrà, comunque, tenere con sé i minori tre giorni alla settimana
(lunedì, mercoledì e venerdì), quando staranno con il padre per il fine settimana, due giorni (martedì e giovedì), quando il fine settimana sarà di spettanza della
IG.ra . CP_1
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge, e da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese oltre all'intero assegno unico che dovesse spettare ai ricorrenti.
5) Il IGnor parteciperà, nella misura del 70%, alle spese Parte_1 straordinarie previamente concordate quali, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: scolastiche: di iscrizioni e rette di scuole private, libri di testo e materiale didattico richiesto dalla scuola ivi compreso l'acquisto e la manutenzione di strumenti musicali, corredo scolastico di inizio d'anno e acquisto di cancelleria, trasporto pubblico, di iscrizioni e rette di università, spese per alloggi nel caso di università fuori sede sia pubbliche che private, per ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, per regali ad amici e/o compagni di scuola dei minori, per ogni attività o necessità dei minori che, anche se non espressamente indicate, siano oggetto di accordi tra le parti in base alle esigenze dei figli ed alle possibilità economiche degli stessi genitori;
sportive: per l'iscrizione, per
Pag. 2 di 4 eventuali certificati per svolgere attività sportiva, per l'attrezzatura e quanto necessario per l'attività anche agonistica;
medico sanitarie: nelle quali dovranno essere ricomprese tutte quelle non supportate dal SSN, i tickets sanitari, spese per interventi chirurgici, oculistiche, spese di degenza per interventi presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, eventuali cicli di psicoterapia e logopedia o altro.
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i coniugi, sempre che non rivestano il carattere di necessità e/o urgenza e, in tale caso, la spesa dovrà essere tempestivamente documentata prima del rimborso.
Le spese straordinarie, se anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate dall'altro nella quota di spettanza entro il mese successivo, previa esibizione e consegna di copia della fattura e/o ricevuta di spesa.
6) Le parti concordano, che la casa familiare, sita in Sinnai nella Via Leonardo Da
Vinci n. 26/B, con relative pertinenze ed accessori e tutto il mobilio ivi presente, sulla quale sussiste il mutuo fondiario stipulato dai coniugi il 29.03.2021 e pagato integralmente dal IGnor , attualmente di proprietà di Parte_1 entrambi i ricorrenti per la quota del 50%, venga assegnata, unitamente agli arredi, al signor Pt_1
7) I ricorrenti intendono definire i reciproci rapporti patrimoniali nel seguente modo:
a) La IG.ra si obbliga a trasferire al IG. , che Controparte_1 Parte_1 accetta, il 50% della proprietà della casa coniugale sita in Sinnai nella via
Leonardo Da Vinci n. 28/B, distinta al Catasto Fabbricati al F. 45 particella
1757, subalterno 1, Categoria A/2 Classe 6, vani 6 superficie 125 mq.
La signora riconosce che tutte le somme relative all'acquisto del CP_1 predetto immobile sono state versate dal IGnor il quale con il Parte_1 presente atto si impegna ad estinguere il mutuo contratto con il Banco di
Sardegna il 29.03.2021.
La cessione viene fatta a corpo e non a misura con quanto la arreda, con tutte le pertinenze ed accessori, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente.
b) La si obbliga, altresì, a trasferire al IG. , che accetta, CP_1 Parte_1 la piena proprietà dell'immobile ad uso cantina di mq 7 sito nel comune di
Sinnai, distinto al Catasto Urbano al F. 43, mappale 3060, subalterno 16,
Categoria C2, Classe 8.
c) La IG.ra , già socia al 50% della società Lamood Store di UR TZ CP_1
e AN Di Vicino s.n.c., con sede in Sinnai nella via Trieste n. 28, P. IVA
, si obbliga a cedere al IG. , che accetta, le quote P.IVA_1 Parte_1 di cui è titolare rinunciando parimenti a proseguire nell'attività all'interno della
Pag. 3 di 4 stessa e riconoscendo che tutte le somme occorse per la costituzione e l'allestimento del negozio sono state corrisposte dal IGnor . Parte_1
La sede della società permarrà in Sinnai, Via Trieste n. 28.
d) Il IGnor si obbliga a trasferire ai figli, al compimento del loro Parte_1 diciottesimo anno, la nuda proprietà della casa coniugale riservandosi, vita natural durante, sugli stessi l'usufrutto.
e) Le parti si impegnano a stipulare gli atti notarili aventi ad oggetto le suindicate cessioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione della omologa, presso un notaio di fiducia del IG. concordando che i costi dei predetti atti saranno a totale Pt_1 carico del medesimo.
Al riguardo le parti chiedono, sin d'ora, l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista dell'art. 19 L.
74/87 e successive modifiche con la precisazione che gli accordi di cui al presente verbale costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
8) Le parti, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento scambiandosi, altresì, il consenso all'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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