TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2024, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 3108/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.03.1967, con l'Avv. Rigatuso Giovanni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
cod. fisc. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Roccella (PA) il 27.01.1970, con l'Avv. Aglieri Rinella Cristina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– resistente – E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16.10.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18.06.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LÙ.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda va senz'altro accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presente controversia,
essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio. Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in LÙ, in data 18.06.1998, trascritto al n.29, parte II,
serie A, uff. 1, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1998;
DISPONE
la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
DISPONE
la rimessione della causa dinanzi al Giudice istruttore come da separata ordinanza;
RISERVA
alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, 21/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 3108 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023;
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data con cui è stata dichiarata la separazione personale delle parti in causa;
Ritenuto necessario disporre la prosecuzione del giudizio per istruire adeguatamente la causa con riferimento alle ulteriori domande delle parti;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo del G.I., dott. Riccardo Pappalardo;
FISSA
per l'ammissione dei mezzi istruttori, l'udienza del 5.06.2025;
DISPONE
che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA ai procuratori delle parti termine entro le ore 8:00 della data di udienza
sopraindicata per il deposito telematico delle suddette note;
AVVERTE
- che ciascuna parte costituita può opporsi, entro cinque giorni, per richiedere che l'udienza si svolga nelle forme ordinarie;
- che il giudice provvederà entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, ove nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà
un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà l'udienza in presenza. In tale eventualità, laddove entrambe parti non depositassero le note nel nuovo termine o non comparissero all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compreso l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Termini Imerese, 21/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 3108/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.03.1967, con l'Avv. Rigatuso Giovanni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
cod. fisc. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Roccella (PA) il 27.01.1970, con l'Avv. Aglieri Rinella Cristina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– resistente – E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16.10.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18.06.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LÙ.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda va senz'altro accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presente controversia,
essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio. Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in LÙ, in data 18.06.1998, trascritto al n.29, parte II,
serie A, uff. 1, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1998;
DISPONE
la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
DISPONE
la rimessione della causa dinanzi al Giudice istruttore come da separata ordinanza;
RISERVA
alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, 21/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 3108 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023;
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data con cui è stata dichiarata la separazione personale delle parti in causa;
Ritenuto necessario disporre la prosecuzione del giudizio per istruire adeguatamente la causa con riferimento alle ulteriori domande delle parti;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo del G.I., dott. Riccardo Pappalardo;
FISSA
per l'ammissione dei mezzi istruttori, l'udienza del 5.06.2025;
DISPONE
che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA ai procuratori delle parti termine entro le ore 8:00 della data di udienza
sopraindicata per il deposito telematico delle suddette note;
AVVERTE
- che ciascuna parte costituita può opporsi, entro cinque giorni, per richiedere che l'udienza si svolga nelle forme ordinarie;
- che il giudice provvederà entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, ove nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà
un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà l'udienza in presenza. In tale eventualità, laddove entrambe parti non depositassero le note nel nuovo termine o non comparissero all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compreso l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Termini Imerese, 21/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.