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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1633/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1633/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Rosario Parte_1 C.F._1
Bongarzone e dell'avv. Paolo Zinzi, con domicilio telematico pec
Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
– già (C.F. ), Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
in persona del ministro pro tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
rappresentati, difesi e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Manuela
Montagna dell' e dalla dott.ssa Giuseppina Falco dell' CP_2 Controparte_2 CP_3
Lombardia, con domicilio telematico pec Email_3
CONVENUTO
Oggetto: partecipazione al reclutamento per l'assunzione in ruolo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 29.9.2021, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che parte ricorrente ha diritto al reclutamento come previsto dal DDG 85/2018 alla pari dei candidati inseriti in graduatoria senza riserva, conseguentemente condannare l'Amministrazione ad inserire la ricorrente nella procedura
Pagina 1 di 4 ordinaria di reclutamento ed a procedere alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del DDG 85/20108 al pari dei docenti inseriti senza riserva nella medesima istituzione scolastica ove è stato accantonato il posto e come indicato nell'espressione di preferenza sede ovvero presso una delle sedi indicate ovvero nella data individuata in corso di causa»; con vittoria delle spese di lite e con espressa riserva .
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver conseguito in data 7.4.2017 in Romania il titolo di specializzazione per lo svolgimento della professione di insegnante, di aver a suo tempo presentato al T.a.r. competente domanda per la partecipazione al bando per la immissione in ruolo indetto con d.d.g. 85/2018 ma di non aver conseguito pronuncia di merito per aver il giudice amministrativo declinato la propria competenza, di aver però richiesto di partecipare al concorso riservato ai docenti abilitati indetto con d.d.g. 85/2018 e ha rivendicato il diritto di partecipare con riserva a tale procedura, con conseguente sua assunzione in ruolo con riserva, nelle more della decisione sulla istanza di riconoscimento del titolo estero.
Ritualmente costituitosi in giudizio, Il convenuto ha confutato la pretesa CP_1
attorea e ne ha chiesto il rigetto in ragione del fatto che la ricorrente era stata ammessa alle procedure selettive per la nomina in ruolo, era stata inserita nella relativa graduatoria alla posizione n. 41 per la classe di concorso A046, ma non poteva essere accolta la sua istanza di ammissione in ruolo con riserva poiché – nelle more del procedimento – l'ufficio competente aveva revocato in dubbio l'idoneità del titolo conseguito all'estero, di talché nelle procedure di immissione in ruolo erano stati preferiti soggetti in posizione anche deteriore rispetto alla istante, ma i cui titoli di accesso non erano controvertibili.
Istruita la causa su base meramente documentale, all'odierna udienza di discussione entrambe le parti hanno dato atto del fatto che, nelle more del processo, la ricorrente ha conseguito sia l'immissione in ruolo senza riserve con decorrenza dal 1.9.2022, sia il riconoscimento del titolo conseguito all'estero con provvedimento del 5.6.2024 ed hanno quindi richiesto al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente conseguito – nelle more del processo – il bene della vita oggetto di domanda, ossia l'assunzione in ruolo con decorrenza del 1.9.2022 ed avendo altresì conseguito
Pagina 2 di 4 (nonostante a riguardo non siano state formulate domande nella causa in oggetto) il riconoscimento del titolo conseguito all'estero il 7.4.2017.
Preso atto di quanto sopra, e considerato che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente appare ad oggi essere stato interamente soddisfatto, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cass., n. 7185 del 25 marzo 2010; Cass., n. 2567 del 6 febbraio 2007).
In ragione di quanto sopra, la domanda presentata dalla parte ricorrente non può essere esaminata nel merito – neppure ai fini della enunciazione di un principio di diritto
“astratto”, cioè non (più) applicabile alla vicenda controversa in questa sede ma potenzialmente utilizzabile in futuro inter partes – giacché a ciò osta la regola generale che postula la necessaria sussistenza della condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire
(cfr. art. 100 c.p.c.) e la attualità e concretezza di esso: nel caso di specie tale condizione non sussiste, essendo un siffatto interesse venuto a difettare per effetto dell'avvenuta attribuzione del bene della vita in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, per non aver parte ricorrente formulato alcuna domanda risarcitoria e per non risultare dunque sussistente l'attualità dell'interesse.
La causa deve dunque essere decisa solo in tema di ripartizione delle spese di lite.
Sul punto, però, è sufficiente rilevare che parte attorea – nel corso della discussione odierna – ha espressamente richiesto al Tribunale adito di compensare le spese e il convenuto CP_1
ha aderito alla relativa domanda;
tanto è sufficiente, in assenza di contrasto sul punto, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1633/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Rosario Parte_1 C.F._1
Bongarzone e dell'avv. Paolo Zinzi, con domicilio telematico pec
Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
– già (C.F. ), Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
in persona del ministro pro tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
rappresentati, difesi e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Manuela
Montagna dell' e dalla dott.ssa Giuseppina Falco dell' CP_2 Controparte_2 CP_3
Lombardia, con domicilio telematico pec Email_3
CONVENUTO
Oggetto: partecipazione al reclutamento per l'assunzione in ruolo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 29.9.2021, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che parte ricorrente ha diritto al reclutamento come previsto dal DDG 85/2018 alla pari dei candidati inseriti in graduatoria senza riserva, conseguentemente condannare l'Amministrazione ad inserire la ricorrente nella procedura
Pagina 1 di 4 ordinaria di reclutamento ed a procedere alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del DDG 85/20108 al pari dei docenti inseriti senza riserva nella medesima istituzione scolastica ove è stato accantonato il posto e come indicato nell'espressione di preferenza sede ovvero presso una delle sedi indicate ovvero nella data individuata in corso di causa»; con vittoria delle spese di lite e con espressa riserva .
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver conseguito in data 7.4.2017 in Romania il titolo di specializzazione per lo svolgimento della professione di insegnante, di aver a suo tempo presentato al T.a.r. competente domanda per la partecipazione al bando per la immissione in ruolo indetto con d.d.g. 85/2018 ma di non aver conseguito pronuncia di merito per aver il giudice amministrativo declinato la propria competenza, di aver però richiesto di partecipare al concorso riservato ai docenti abilitati indetto con d.d.g. 85/2018 e ha rivendicato il diritto di partecipare con riserva a tale procedura, con conseguente sua assunzione in ruolo con riserva, nelle more della decisione sulla istanza di riconoscimento del titolo estero.
Ritualmente costituitosi in giudizio, Il convenuto ha confutato la pretesa CP_1
attorea e ne ha chiesto il rigetto in ragione del fatto che la ricorrente era stata ammessa alle procedure selettive per la nomina in ruolo, era stata inserita nella relativa graduatoria alla posizione n. 41 per la classe di concorso A046, ma non poteva essere accolta la sua istanza di ammissione in ruolo con riserva poiché – nelle more del procedimento – l'ufficio competente aveva revocato in dubbio l'idoneità del titolo conseguito all'estero, di talché nelle procedure di immissione in ruolo erano stati preferiti soggetti in posizione anche deteriore rispetto alla istante, ma i cui titoli di accesso non erano controvertibili.
Istruita la causa su base meramente documentale, all'odierna udienza di discussione entrambe le parti hanno dato atto del fatto che, nelle more del processo, la ricorrente ha conseguito sia l'immissione in ruolo senza riserve con decorrenza dal 1.9.2022, sia il riconoscimento del titolo conseguito all'estero con provvedimento del 5.6.2024 ed hanno quindi richiesto al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente conseguito – nelle more del processo – il bene della vita oggetto di domanda, ossia l'assunzione in ruolo con decorrenza del 1.9.2022 ed avendo altresì conseguito
Pagina 2 di 4 (nonostante a riguardo non siano state formulate domande nella causa in oggetto) il riconoscimento del titolo conseguito all'estero il 7.4.2017.
Preso atto di quanto sopra, e considerato che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente appare ad oggi essere stato interamente soddisfatto, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cass., n. 7185 del 25 marzo 2010; Cass., n. 2567 del 6 febbraio 2007).
In ragione di quanto sopra, la domanda presentata dalla parte ricorrente non può essere esaminata nel merito – neppure ai fini della enunciazione di un principio di diritto
“astratto”, cioè non (più) applicabile alla vicenda controversa in questa sede ma potenzialmente utilizzabile in futuro inter partes – giacché a ciò osta la regola generale che postula la necessaria sussistenza della condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire
(cfr. art. 100 c.p.c.) e la attualità e concretezza di esso: nel caso di specie tale condizione non sussiste, essendo un siffatto interesse venuto a difettare per effetto dell'avvenuta attribuzione del bene della vita in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, per non aver parte ricorrente formulato alcuna domanda risarcitoria e per non risultare dunque sussistente l'attualità dell'interesse.
La causa deve dunque essere decisa solo in tema di ripartizione delle spese di lite.
Sul punto, però, è sufficiente rilevare che parte attorea – nel corso della discussione odierna – ha espressamente richiesto al Tribunale adito di compensare le spese e il convenuto CP_1
ha aderito alla relativa domanda;
tanto è sufficiente, in assenza di contrasto sul punto, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice
Elena Greco
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